Disciplina delle società finanziarie, delle società fiduciarie e dei titoli mobiliari. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino



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LEGGE 25 febbraio 1986 n. 24 (pubblicata il 7 marzo 1986) Disciplina delle società finanziarie, delle società fiduciarie e dei titoli mobiliari. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1986; DISCIPLINA E CONTROLLI (Definizione) TITOLO I Art. 1 E' definita finanziaria la società o l'ente operante nel settore dei finanziamenti, dei servizi finanziari, dei servizi fiduciari, dei servizi di intermediazione in valori mobiliari e prodotti finanziari, della locazione finanziaria, nonchè di operazioni analoghe assimilabili alle precedenti. In particolare sono di servizio fiduciario le società o enti che abbiano per oggetto la gestione e l'amministrazione fiduciaria di beni di terzi. (Controllo) Art. 2 Allo scopo di vigilare sul regolare esercizio di impresa, di garantire una corretta tutela delle risorse oggetto dell'attività, di vigilare sul rispetto dei trattati internazionali nella materia oggetto della presente legge, le società finanziarie sono assoggettate alla medesima vigilanza prevista per le aziende e istituti di credito in quanto compatibili. La funzione di vigilanza è affidata all'ispettorato per il Credito e le Valute di cui all'art. 5 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21. I costi del servizio di vigilanza e di controllo relativi alla propria attività sono sostenuti dalle società di cui alla presente legge; la ripartizione verrà effettuata con Decreto Reggenziale. Il versamento da parte delle società degli oneri di rispettiva spettanza avverrà in due rate semestrali anticipate, da corrispondersi secondo le modalità fissate dall'ispettorato entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno. Art. 3

(Abilitazione) Oltre al nulla osta preventivo previsto per la costituzione della società, l'esercizio dell'attività è soggetto a specifica preventiva abilitazione da parte del Congresso di Stato sentito l'ispettorato di cui all'articolo precedente ed il Comitato per il Credito e il Risparmio di cui all'art. 5 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21; a tale preventiva autorizzazione è anche sottoposto lo statuto nonchè le variazioni che ad esso fossero apportate. Gli Amministratori ed i Sindaci della società dovranno essere scelti fra persone competenti ed esperte in materia; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore Unico ovvero l'amministratore Delegato dovranno avere il gradimento dell'organismo che concede l'abilitazione, sentiti gli organismi di cui al primo comma. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso della cittadinanza sammarinese il gradimento verrà rilasciato d'ufficio qualora non sussistano impedimenti di carattere civile o penale. Art. 4 - (Disciplina) L'attività finanziaria, come definita dall'art. 1, può essere esercitata solamente da società o enti costituiti ai sensi della presente legge. La disposizione che precede non si applica per le aziende o istituti di credito e per le operazioni di provvista finanziaria strettamente correlata al raggiungimento dello scopo sociale poste in essere da soggetti esercenti attività diversa da quanto previsto dalla presente legge. L'attività di cui alla presente legge può essere esercitata solo da società di capitali, da enti o istituzioni di diritto pubblico, nonchè da società cooperative o da enti analoghi non aventi scopo di lucro. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui alla presente legge non possono esercitare attività di industria o di commercio; tale limite può non essere applicato a enti o società a prevalente partecipazione pubblica, entro i limiti imposti dall'organo di vigilanza. Le società debbono avere il capitale sociale interamente versato. Le società di cui alla presente legge sono autorizzate a reperire i fondi tramite il credito bancario, tramite l'emissione di prestiti obbligazionari o in generale di valori mobiliari di cui al Titolo II della presente legge nonchè utilizzando la provvista derivante da mandati di gestione fiduciaria e mezzi di provvista simili. I contratti - tipo per le forme di provvista diverse dal credito bancario e dal prestito obbligazionario debbono essere preventivamente autorizzati dall'organo di controllo di cui all'articolo 2; le clausole previste dai contratti tipo debbono essere obbligatoriamente inserite nei singoli contratti. Le gestioni fiduciarie vanno annotate su apposito registro vidimato annualmente dall'organo di controllo. (Trattamento fiscale) Art. 5

Tutti i redditi prodotti da valori mobiliari e beni esteri che siano oggetto di specifico mandato fiduciario e quindi contabilizzati nei conti d'ordine, non sono considerati corrisposti da soggetti operanti sul territorio. Gli interessi passivi a carico delle società finanziarie a fronte della provvista, anche a percipienti diversi dalle aziende ed istituti di credito, sono sempre deducibili, indipendentemente dalla residenza del percipiente, a soggetti a ritenuta d'imposta con facoltà di rivalsa. Agli interessi passivi di cui al comma precedente si applicano i disposti contenuti nei commi secondo e terzo dell'art. 51 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91. (Disposizioni particolari) Art. 6 Alle società costituite nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 1 gennaio 1983 il Congresso di Stato rilascerà l'abilitazione di cui all'art. 3 previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. Le società costituite anteriormente al 1 gennaio 1983 e che comprendano nel loro oggetto sociale attività regolate dalle disposizioni che precedono, debbono presentare domanda per l'abilitazione di cui all'art. 3 al Dicastero dell'industria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato accoglimento della domanda ovvero la mancata presentazione nei termini previsti comportano l'obbligo di ridefinire entro dodici mesi l'oggetto sociale. TITOLI MOBILIARI (Autorizzazione all'emissione di valori mobiliari) TITOLO II Art. 7 Ogni emissione nel territorio della Repubblica di valori mobiliari da collocare, anche indirettamente, presso il pubblico, è soggetta ad autorizzazione dell'organo di cui all'art. 2 nei termini della presente legge. L'organismo preposto può autorizzare l'emissione mediante attribuzione all'emittente di un massimale da utilizzare alle condizioni previste nel provvedimento, entro un termine massimo di sei mesi. Su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio il Congresso di Stato può fissare i limiti oltre i quali le disposizioni del comma precedente si applicano anche all'emissione di azioni e obbligazioni mediante offerta al pubblico. Art. 8 (Collocamento e offerte pubbliche di acquisto e vendita di valori mobiliari)

Ogni operazione di collocamento e di acquisto o vendita mediante offerta al pubblico di azioni, obbligazioni e altri valori mobiliari di ogni specie deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo concernente l'operazione, nonchè l'organizzazione, la situazione finanziaria e gestionale e la evoluzione dell'attività dell'emittente, redatto secondo le modalità anche di carattere generale determinate dall'organismo di cui all'art. 2. L'organismo di cui all'art. 2 può stabilire modi diversi da quelli da esso determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere. Esso può inoltre esercitare, nei confronti degli emittenti valori mobiliari di cui alla presente legge, i poteri di intervento al fine dell'accertamento della veridicità del prospetto. Può inoltre stabilire l'ammontare minimo del capitale sociale delle società che intendono emettere valori mobiliari. Senza la prescritta autorizzazione è vietato offrire al pubblico i valori mobiliari e sollecitare in relazione ad essi il pubblico risparmio con annunci pubblicitari, comunicazioni e informazioni postelegrafoniche circolari, visite porta a porta sia a San Marino che all'estero; i contratti di sottoscrizione, acquisto e vendita dei valori mobiliari effettuati senza la prescritta autorizzazione sono nulli. E' soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 7 nonchè agli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo, il collocamento di valori mobiliari esteri; non è soggetto a tali obblighi il collocamento di valori mobiliari esteri costituiti da titoli del debito pubblico emessi da enti pubblici da obbligazioni convertibili, da azioni quotate in borsa. Il collocamento all'estero di titoli emessi nella Repubblica deve essere effettuato in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati medesimi. DELLE SANZIONI (Disposizioni penali) TITOLO III Art.9 Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni dell'organismo di cui all'art.2 sono puniti con l'arresto di 1 grado o con la multa a giorni di 2 e 3 grado. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono all'organismo di cui all'articolo 2 informazioni false sono puniti con la prigionia di 1 grado o con la multa a giorni di 3 grado. I prospetti di cui all'art.8 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'art.316 del Codice Penale per falso in bilancio. E' punito con la prigionia di 1 grado e con la multa a giorni di 3 grado chiunque, senza autorizzazione del Congresso di Stato, svolga l'attività di cui all'art.1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione di 3 grado ad esercitare Uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito e società finanziaria.

La violazione delle disposizioni e prescrizioni di cui ai primi tre commi dell'art.8 e il collocamento di valori mobiliari emessi senza la prescritta autorizzazione o senza osservare le condizioni e i limiti in essa stabiliti, sono puniti con la sanzione amministrativa dell'ammenda da un quinto alla metà del valore dei titoli collocati, venduti o acquistati. Inoltre gli amministratori responsabili della violazione delle disposizioni citate sono puniti con la prigionia di primo grado o con l'arresto ovvero con la multa a giorni di terzo grado; può altresì comportare la revoca dell'abilitazione di cui all'articolo 3, su proposta del Comitato per il Credito e il risparmio. (Disposizioni finali) Art.10 Le sanzioni anche amministrative, stabilite con la presente legge sono sempre applicate dall'autorità giudiziaria in base alle norme vigenti in materia di procedura penale. (Entrata in vigore) Art.11 La presente legge entra in vigore il 5 giorno dopo la sua legale pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Data dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 1986/1685 d.f.r. Pier Paolo Gasperoni - Ubaldo Biordi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva