Deliberazione n.11/2003/p



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Deliberazione n.11/2003/p REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti In Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I Collegio *** Nell adunanza congiunta del 22 maggio 2003 Visto il decreto del Ministero della Giustizia Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria n.324 del 27 dicembre 2001 liquidativo di trattamento di quiescenza privilegiato di 2 categoria a favore della Sig.ra Elena SICURO, già dipendente del Dipartimento stesso; Visto il rilievo n.546 del 16 luglio 2002 dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari Pensioni Civili -; Vista la risposta del Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria in data 14 gennaio 2003; Vista la relazione del 28 marzo 2003 del Magistrato Istruttore del suddetto Ufficio di controllo; Vista l ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti in data 13 maggio 2003 con la quale il menzionato provvedimento è stato deferito alla Sezione centrale del controllo, collegio I, convocata per l adunanza del 22 maggio 2003 per l esame e la pronuncia sul visto e la registrazione; Vista la nota n.106/03/p in data 14 maggio 2003 con la quale la 1

Segreteria della Sezione di controllo ha comunicato l ordinanza stessa al Ministero della Giustizia Ufficio di Gabinetto e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nonché al Ministero dell Economia e delle Finanze Ufficio di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto l art.24, commi 2 e 5, del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, come sostituito dell art. 1 della legge 21 marzo 1953 n.161 e l art.3, comma 8 ultima alinea, della legge 14 gennaio 1994 n.20; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti del 16 giugno 2000; Udito il relatore Consigliere Adriano Bartolini; Non intervenuto il rappresentante della Amministrazione interessata; Ritenuto in FATTO Con il decreto all attenzione della Sezione il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia liquida la pensione privilegiata ordinaria di 2 categoria nei confronti della Sig.ra Elena SICURO, già dipendente del Dipartimento stesso, commisurandone l importo, ex art.65, comma 2, dpr 29 dicembre 1973, n.1092, a 18 quarantesimi della base pensionabile, determinata ai sensi del precedente art.43 quale modificato dall art. 15 legge 26 aprile 1976, n.177, quanti sono gli anni di servizio maturati dall interessata alla data della cessazione. L indicato decreto segue altro provvedimento con il quale l importo della pensione era stato determinato secondo il c.d. sistema misto riferibile 2

al personale che, così come l interessata, alla data del 31 dicembre 1995 presenta una anzianità contributiva inferiore a 18 anni giusta previsione art.1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n.335. Detto provvedimento dapprima oggetto di osservazione istruttoria n.2004 del 24 agosto 2000, avendo ritenuto l Ufficio di riscontro che siffatta liquidazione con riferimento alla quota di pensione determinata secondo il sistema contributivo c.d. quota C afferente alle anzianità contributive maturate a far tempo dal 1 gennaio 1996 ometteva di considerare proprio il beneficio connesso con la disposizione dell art.65 avanti citato, venne successivamente ammesso al visto avendovi inserito l Amministrazione medesima specifica riserva di rivisitare il proprio operato all esito di apposito quesito formulato all INPDAP e al Ministero del Tesoro. Con nota in data 8 novembre 2001 l INPDAP, nell esprimere l avviso che il meccanismo di calcolo delle pensioni di privilegio per il personale civile non operaio, di cui al 1 e 2 comma dell art.65 del dpr 29 dicembre 1973, n.1092, non è stato eliminato dalle recenti leggi di riforma del sistema previdenziale, ha sostenuto che nei casi di liquidazione di pensione privilegiata si ritiene che non debba procedersi alla determinazione di quote di pensione ma occorre considerare la retribuzione relativa alla sola quota A che andrà valutata all 80% per la liquidazione della pensione privilegiata di prima categoria, e ad un quarantesimo per ogni anno di servizio utile, per la liquidazione della pensione privilegiata dalla 2 all 8 ctg., nei limiti precisate dal succitato comma 2. 3

In linea con le indicazioni rese dall INPDAP l Amministrazione, a scioglimento della predetta riserva, ha emanato il decreto all esame predisposto nei termini avanti indicati. L ufficio di riscontro, pur condividendo le conclusioni cui è pervenuto l INPDAP e fatte proprie dall Amministrazione di ritenere, anche in presenza delle leggi di riforma del sistema pensionistico, vigente la disposizione dell art.65, comma 2, dpr 1092/73, ha mosso osservazione n.546 del 16 luglio 2002 significando che la condivisa vigenza del meccanismo di calcolo delle pensioni di privilegio di cui al richiamato articolo non legittima l inapplicabilità, in sede di calcolo del detto trattamento privilegiato, delle innovative disposizioni recate dal d.l.vo 30 dicembre 1992, n.503, in particolare di quelle contenute nell art.13, che detta le modalità di calcolo delle pensioni afferenti alle cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 1992, da determinarsi per distinte quote A e B relative, rispettivamente, ai servizi resi fino al 31 dicembre 1992 e a quelli resi dal 1 gennaio 1993 fino alla cessazione dal servizio. Il dissenso sul punto non è stato superato, atteso che l Amministrazione nella propria risposta del 14 gennaio 2003 ha ritenuto di dover insistere nella propria linea interpretativa che ha proceduto ad argomentare sostenendo che la recente riforma del sistema previdenziale non effettua alcun specifico riferimento al beneficio delle pensioni di privilegio se non nella riserva espressa dall art.2, comma 12 della legge 335/95 laddove recita -..e l importo del trattamento stesso non potrà superare l 80% della base pensionabile, né quello spettante nel caso che 4

l inabilità sia dipendente da causa di servizio -, disposizione letterale nella cui interpretazione sembra ravvisarsi una implicita volontà del legislatore di conservare le modalità applicative già esistenti nei singoli istituti per la liquidazione del trattamento di privilegio. In tale situazione il decreto citato in epigrafe è giunto all esame, in punto di diritto, della Sezione 1 collegio. DIRITTO Ritiene il Collegio di dover preliminarmente verificare la delicata tematica afferente i rapporti tra la disposizione del comma 2 dell art.65 dpr 1092/73 ed il sistema di calcolo c.d. misto di cui all art.1, comma 12, L.335/95 che prevede, con riferimento al personale che alla data del 31 dicembre 1995 presenta così come l interessata una anzianità contributiva inferiore ad anni 18, che la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. Al riguardo è a dirsi che dipendendo la quota di pensione determinata secondo il sistema c.d. contributivo da due variabili costituite dal montante contributivo e dal relativo coefficiente di trasformazione, la stessa se riferita a trattamenti di privilegio viene ad essere determinata 5

senza tenere conto della disposizione dell art.65 anzidetto, vanificandone così il relativo beneficio che il legislatore intende riconoscere nei confronti di quei dipendenti che, a cagione del servizio, abbiano riportato infermità o lesioni ascrivibili a categoria di pensione. Il Collegio, pertanto, non può che condividere la conclusione alla quale sono pervenuti, in sede istruttoria, l Ufficio di controllo e l Amministrazione controllata supportata quest ultima dall avviso espresso dall INPDAP, che peraltro ex art. 2 legge 335/95 con effetto dal 1 gennaio 1996 ha in attribuzione la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, - di ritenere cedevole, ai soli fini che qui interessano, il meccanismo di calcolo c.d. contributivo quando venga, cioè, ad integrazione la fattispecie ascrivibile all art.65, comma 2, dpr 1092/73. In tal caso, infatti, il beneficio incrementativo costituito dalla pensione privilegiata di categoria inferiore alla prima che il dipendente ha diritto di fruire, e che la Sezione non ritiene possa essere stato eliminato dalla legge di riforma n.335/95, continua ad essere riconosciuto, ancorché interamente nell ambito del sistema retributivo, il solo che allo stato è idoneo a consentirne l esplicazione in coerenza con la formulazione letterale dell art. 65 stesso. Tanto preliminarmente stabilito, il Collegio deve ora decidere, stante il dissenso insorto tra Ufficio di riscontro e Amministrazione controllata nei termini ampiamente delineati in narrativa, se la innovativa metodologia di calcolo delle pensioni recata dall art.13 del d.l.vo 30 dicembre 1992, n.503, per il quale con riferimento alle cessazioni dal servizio del 6

personale statale non appartenente alle categorie operaie aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993 l importo delle stesse va determinato per distinte quote A e B relative rispettivamente ai servizi resi fino al 31 dicembre 1992 e a quelli resi dal 1 gennaio 1993 fino alla cessazione dal servizio, sia, o meno, riferibile anche ai trattamenti di privilegio per i quali, a dire dell amministrazione controllata, il meccanismo di calcolo previsto dall art.65 del dpr 29 dicembre 1973, n.1092, opererebbe, e in ciò confortata - come visto - dall avviso espresso dall INPDAP, sulla sola quota A di pensione. Al riguardo è a dirsi che il d.l.vo 30 dicembre 1992, n.503, che pone norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell art.3 della legge 23 ottobre 1992, n.421, ha recato sostanziali e profonde modificazioni nell ambito del sistema pensionistico statale, introducendo, da un lato, all art.7 il concetto di media delle retribuzioni contributive percepite nel relativo periodo di riferimento in sostituzione di quello di base pensionabile, quale individuato dall art.43 del dpr 29 dicembre 1973, n.1092 ultimo stipendio ed altre assegni in attribuzione alla data del pensionamento -, e dall altro, all art.13, il diverso sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far data dal 1 gennaio 1993, è definitivamente determinato dalla somma : a) della quota di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine 7

resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto. Le considerazioni che precedono inducono pertanto il Collegio a ritenere che la pensione liquidata con il provvedimento all esame, ancorché effettuata ai sensi dell art.65 dpr 1092/73, attesa la natura di trattamento privilegiato, non possa essere determinata esclusivamente secondo le disposizioni previgenti contenute nel testo citato - sull ultimo stipendio ex art.43-, tenendo in nessuna considerazione le delineate innovazioni di cui al d.l.vo 503/92 che ha introdotto, come già detto, il diverso meccanismo di calcolo da valere, sicuramente, per la liquidazione delle pensioni sia normali che privilegiate. Sull odierna questione, peraltro, il Collegio ha avuto già modo di portare la propria attenzione (cfr. delibera 85/98 del 28 maggio 1998) esprimendo l opinione che debba essere valutato in quota A, e secondo la previgente normativa, un segmento di pensione pari a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio resi fino alla data 31 dicembre 1992, mentre in quota B debba essere valorizzato l ulteriore segmento di pensione corrispondente ai quarantesimi correlati agli anni di servizio resi nell arco temporale successivo. Opinione che, in presenza di un immutato quadro di riferimento normativo, conserva tutt ora la propria validità e che, di conseguenza, non può non essere confermata. 8

P Q M Rifiuta il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe. Il Relatore Dott. Adriano Bartolini Il Presidente Dott. Danilo Delfini Depositata in Segreteria il 13.06.2003 9

Deliberazione n. 11/2003 in tema di pensioni civili trattamento di quiescenza privilegiato di seconda categoria Massima Il trattamento di quiescenza liquidato ai sensi dell art. 65 D.P.R. 1092/73, attesa la natura di trattamento privilegiato, non può essere determinato esclusivamente secondo le disposizioni previgenti contenute nel testo citato sull ultimo stipendio ex art. 43 non tenendo in considerazione le innovazioni di cui al d. l.vo 503/92 che ha introdotto il diverso meccanismo di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni sia normali che privilegiate. Deve, pertanto, essere valutato in quota A e secondo la previgente normativa, il segmento di pensione pari a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio resi fino alla data 31 dicembre 1992, mentre in quota B deve essere valorizzato l ulteriore segmento di pensione corrispondente ai quarantesimi correlati agli anni di servizio resi nell arco temporale successivo.