CONTRATTO DI ACCOGLIENZA



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CONTRATTO DI ACCOGLIENZA Parti contraenti Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo Gordevio (in seguito denominato istituto ) e Nome e Cognome: Domicilio:. Data di nascita:. (in seguito denominato residente ) oppure, in caso di incapacità di discernimento: Nome e Cognome: Domicilio:. Via e no:. No. telefonico:. No. natel:.. Posta elettronica:.. Data di nascita:.. (in seguito denominato rappresentante ) In caso di rappresentanza, il rappresentante si legittima come (ordine legale, una sola risposta): la persona designata nelle direttive del paziente (residente) o nel mandato precauzionale del residente, il curatore del residente Curatela generale (art. 398 CC) Curatela di cooperazione (art. 396 CC) Curatela di rappresentanza (amministrativa art. 394 e 395 CC) Curatela di sostegno (volontaria art. 393 CC) Documenti da fornire: l originale o una copia conforme all originale del documento reso dalla competente Autorità Regionale di Protezione attestante i poteri conferitigli (in caso di mandato precauzionale non è sufficiente dimostrare il deposito presso l Ufficio di stato civile competente). Rappresentanza legale il coniuge o il partner registrato che vive in comunione domestica con il residente oppure gli presta di persona regolare assistenza, la persona che vive in comunione domestica con il residente e gli presta di persona regolare assistenza, il/i discendente/i che presta di persona regolare assistenza al residente, il/i fratello/i oppure la/le sorella/e che presta di persona regolare assistenza al residente. Pagina 1 di 6

Documenti da fornire completati: - formulario Composizione famigliare - tutti i documenti che possano dimostrare i suoi poteri legali di rappresentanza (ad es. atto di matrimonio, certificato di domicilio, certificato di famiglia, ecc.) CONDIZIONI Il/I sottoscrittore/i del presente contratto si assumono l impegno di accettare le condizioni qui di seguito esposte e si rendono garanti del pagamento della retta e dei costi accessori che matureranno. La Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" è sorta e si sostiene sullo spirito del Fondatore San Giuseppe Benedetto Cottolengo, per l'assistenza di persone inabili e bisognose senza distinzione di nazionalità, attinenza o domicilio, religione, età o sesso. In specie attraverso il ricovero di persone anziane, disabili e bisognose di cura. La nostra Fondazione, secondo i principi cristiano-cattolici, desidera che venga mantenuto all'interno della propria casa il sostegno alla vita, soprattutto nell'accompagnamento dell'ospite nella sua fase terminale. Desideriamo quindi sottolineare che non verranno ammessi all'interno dell'istituto, organismi (società, associazioni o altro) che propongono il suicidio assistito. a. Dichiarazione di svincolo dal segreto medico in caso di dubbio sulla capacità di discernimento Alla firma del presente contratto e successivamente una volta firmato il medesimo, in caso di dubbio sulla capacità di discernimento del residente, l istituto si riserva di chiedere un certificato al medico curante o al Direttore Sanitario, attestante segnatamente gli eventuali problemi di salute cognitiva del residente. b. Inizio e fine del contratto Il presente contratto esplica i suoi effetti dalla firma di entrambe le parti. Esso avrà effetto retroattivo dal momento dell entrata dell interessato in istituto se ciò dovesse avvenire prima della firma. Il contratto ha una durata indeterminata e non perde di efficacia qualora il residente divenisse nel frattempo incapace di discernimento. Il contratto potrà essere disdetto mediante comunicazione scritta come segue: - dall istituto al residente (o al suo rappresentante) con un preavviso di un mese per la fine di ogni mese. Pagina 2 di 6

- dal residente (o il suo rappresentante) all istituto con un preavviso di un mese per la fine di ogni mese. Nei limiti previsti dalla legge, il contratto potrà inoltre essere disdetto con effetto immediato in caso di gravi motivi (ad es. comportamento gravemente inadeguato del residente o dei suoi familiari, grave inadeguatezza dell istituto rispetto alle necessità del residente, ecc.). Il contratto si ritiene automaticamente estinto al momento del decesso del residente. c. Retta e prestazioni La retta è commisurata al reddito e alla sostanza del residente. E calcolata in base alla legislazione federale e cantonale e alle Direttive cantonali emesse dal Dipartimento della Sanità e della Socialità; la retta deve essere pagata entro 10 giorni dalla sua ricezione da parte del residente (o del suo rappresentante). L invio della fattura avviene di regola mensilmente. L esatto calcolo della retta può essere redatto non appena il residente (o il suo rappresentante) avrà consegnato la documentazione richiesta nel documento /A (salvo richieste supplementari da parte dell'autorità cantonale). Le prestazioni speciali, quali in particolare l Assegno Grande Invalido, sono considerate in aggiunta alla retta e spettano direttamente all istituto. Il residente (o il suo rappresentante) è reso attento dell obbligo di fornire all istituto tutte le informazioni e i documenti concernenti la situazione economica del residente, segnatamente redditi e capitali (compresi quelli passati) di qualsiasi natura, sia in Svizzera sia all estero. In assenza della documentazione sarà applicata la retta massima fissata dall Ufficio Anziani Cantonale sulla base della tabella dei costi riconosciuti e aggiornati ogni anno. Nella partecipazione ai costi sono comprese le seguenti prestazioni: 1) prestazioni generali a. vitto (tre pasti principali); b. alloggio, c. attività socio-culturali e ricreative, d. prestazioni alberghiere in generale, e. le altre prestazioni previste esplicitamente dall istituto. 2) prestazioni contemplate dalla Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) a. prestazioni di cura, b. prestazioni terapeutiche, se prescritte dal medico, c. prestazioni del podologo, se prescritte dal medico, d. medicamenti, Pagina 3 di 6

e. materiale sanitario, il tutto nei limiti di copertura previsti della legge. L ospite non ha più diritto alla scelta della Farmacia. Nessun medicamento deve essere acquistato dall ospite o dai parenti. Qualora la Cassa Malati stornasse degli importi per medicamenti acquistati fuori sede, la Casa provvederà ad addebitarli nella fatturazione mensile. Il Medico che ha in cura l'ospite può sostituire un medicamento originale con uno generico. L istituto garantisce al residente (o al suo rappresentante) l accesso alle informazioni specifiche sulle prestazioni e il loro costo. Quanto non sopra espressamente menzionato, non è compreso nella retta e rimane a carico del residente. Non sono in particolare comprese le spese per le seguenti prestazioni: - cure estetiche (parrucchiere, interventi di pedicure e manicure di natura estetica); - consumazioni al bar; - comunicazioni telefoniche; - canone per l apparecchio TV di proprietà dell ospite: Fr. 8.- mensili - abbonamenti vari (internet, ecc.); - lavaggio chimico della biancheria personale, cuciture e riparazioni; - prodotti per l igiene personale; - trasporto e/o accompagnamento al di fuori dell istituto; - assistenza medica e prestazioni mediche; - gestione e spese amministrative (pagamenti, tenuta della contabilità, ecc.): Fr. 50.- mensili - le eventuali spese di soggiorno per vacanza o escursioni; - l assicurazione di responsabilità civile collettiva: Fr. 54.- annui - Le etichette per la biancheria: Fr. 25.- - Lavori di sartoria: Fr. 20.- orari Si rende attenti che l Istituto declina ogni responsabilità relativa a denaro contante, carte di credito e oggetti preziosi se non sono depositati presso la Direzione. I depositi non danno diritto ad interessi. d. Disposizioni mediche 1. Disposizioni mediche in genere Il residente (o il suo rappresentante) dichiara che: esistono delle direttive del paziente redatte dal residente; non esistono delle direttive del paziente redatte dal residente; non è noto se esistano delle direttive del paziente redatte dal residente. Il residente (o il suo rappresentante): si dichiara d accordo di depositare e dunque deposita presso la direzione dell istituto le direttive originali del paziente non è d accordo di depositare presso la direzione dell istituto le direttive del paziente originali, le quali saranno conservate da: nome, cognome, data di nascita, domicilio, e-mail e recapiti telefonici; Pagina 4 di 6

Considerato i tempi ristretti che alcune direttive comportano (es. consegna del corpo alla scienza) è comunque consigliabile che venga depositata la copia autentica delle stesse presso la direzione dell istituto così da poter adempire alle richieste in esse contenute. L istituto rimane già sin d ora incaricato, di comunicare il nome della persona presso la quale le direttive originali sono depositate e consegnare copia delle stesse ad operatori sanitari esterni in caso di necessità (ambulanza, ospedale, ecc.). Ogni modifica delle direttive del paziente deve essere comunicata all istituto 2. Scelta del medico curante La libera scelta del medico è garantita dalla legge; sono riservati i motivi gravi (urgenze, difficoltà d intervento del medico curante, ecc.). Il residente (o il suo rappresentante in caso di accertata incapacità di discernimento del residente) indica nell allegato 1) il nominativo del/dei medico/i curante/i. 3. Svincolo dal segreto professionale Con la firma del presente contratto il residente (o il suo rappresentante in caso di accertata incapacità di discernimento del residente) svincola dal segreto medico il medico curante, il Direttore Sanitario, nonché il personale sanitario dell istituto autorizzandoli in particolare ad ottenere e trasmettere ogni e qualsiasi informazione e documento relativi alla sua salute (anamnesi, diagnosi, cure prestate, degenze così come ogni e qualsiasi altra informazione utile per permettere un adeguata cura e assistenza del residente) ai medici e ai suoi ausiliari, nonché al personale sanitario che dovessero prestare cure mediche e sanitarie per il residente. Il residente (o il suo rappresentante) è informato che può in ogni tempo dichiarare per scritto di revocare o limitare l accesso alle informazioni per le quali ha reso lo svincolo dal segreto professionale. e. Allegati Al presente contratto viene allegato: - distinta della documentazione da consegnare (/A) - allegato 1: nominativo del/dei medico/i curante/i; - allegato 2: autodichiarazione attestante eventuali donazioni;; - allegato 3: dichiarazione relativa alla sostanza - allegato 4: modulo composizione familiare - allegato 5: direttive e rappresentante terapeutico - allegato 6: dichiarazione gestione amministrativa - allegato 7: svincolo dal segreto medico - allegato 8: procura richiesta informazioni organi AVS e AI Pagina 5 di 6

Inoltre viene consegnata anche la seguente documentazione opzionale e per conoscenza: - allegato 9: mandato precauzionale - allegato 10: dichiarazione di rinuncia alla consegna della documentazione e accettazione della retta massima - Direttive concernenti l applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani - Modulo per il calcolo della retta - Tabella per la determinazione della retta massima - Brochure L essenziale sui Diritti dei pazienti - regolamento interno dell istituto - la filosofia della Casa; Quanto non espressamente menzionato dal presente contratto è regolamentato dalle norme sul mandato (art. 394 e segg. Codice delle Obbligazioni Svizzero). Le parti contraenti convengono che in caso di divergenze il foro è quello del luogo in cui si trova l istituto e il diritto applicabile è quello svizzero. Le parti si danno atto che il presente contratto è firmato in due esemplari originali. Luogo e data:.. Firma del residente (o del suo rappresentante). Firma dell istituto Pagina 6 di 6