REPUBBLICA ITALIANA N. 56/07 REG.DEC.



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REPUBBLICA ITALIANA N. 56/07 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 479 REG:RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2006 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello proposto dal dottor Claudio RUSSOMANDO (residenza non indicata), difeso dall avvocato Oreste Agosto e domiciliato in Roma, via Otranto 18, presso l avvocato Claudio Fabrizi; contro - l ingegner Antonio PALUMBO, nato a Napoli il 5 luglio 1972 e residente in Villaricca, costituitosi in giudizio con gli avvocati Riccardo Soprano e Antonio Sasso e domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso il dottor Gian Marco Grez; - la dottoressa Giovanna DE BIASE, residente in Serino, non costituita in giudizio; - la dottoressa Simona NAPOLITANO (residenza non indicata), non costituita in giudizio; e nei confronti della regione CAMPANIA, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza 2 agosto 2005 n. 10543, notificata il 14 novembre 2005, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, terza sezione, ha annullato il provvedimento 4 novembre 2003 n. 3108 della regione Campania, ufficio del personale, MA

2 N. RIC. 479-06 contenente esclusione dell ingegner Palumbo da concorso per otto posti di funzionario d integrazione informatica; nonché la graduatoria del concorso stesso. Visto il ricorso in appello, notificato tra il 22 dicembre 2005 e il 23 gennaio 2006 e depositato il 19 gennaio 2006; visto il controricorso dell ingegner Palumbo, depositato il 22 febbraio 2006; viste le memorie difensive presentate dalle parti l 1 giugno 2006; visti gli atti tutti della causa; relatore, all udienza del 13 giugno 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Agosto e Renato Labriola, quest ultimo in sostituzione dell avvocato Sasso; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO La regione Campania con provvedimento 19 dicembre 2002 n. 14583 pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale 23 dicembre 2002 n. 63 aveva indetto il concorso pubblico sopra indicato, per titoli ed esami, e approvato il relativo bando, il quale all articolo 2, alinea b poneva come requisito il possesso di «uno dei seguenti diplomi di Laurea: Ingegneria informatica, Scienze Informatiche e diploma di laurea nell ambito della classe di Scienze e Tecnologie informatiche». L ingegner Palumbo, laureato in ingegneria elettronica, che aveva presentato domanda di partecipazione, è stato escluso con provvedimento 4 novembre 2003 n. 3108, pubblicato nel Bollettino

3 N. RIC. 479-06 Ufficiale della regione Campania 10 novembre 2003 n. 52 con la motivazione «Carenza requisito art. 2, lett. B) del bando». Il medesimo provvedimento ha approvato la graduatoria della prova selettiva ed erano stati ammessi alle prove successive i primi ventiquattro candidati, fra i quali il dottor Russomando, undicesimo, e le dottoresse De Biase, ventritreesima, e Napolitano, ventiquattresima. L ingegner Palumbo con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 15 dicembre 2003 all amministrazione regionale e alle dottoresse De Biase e Napoletano (procedimento di primo grado 14088/2003) ha impugnato l esclusione, nonché la graduatoria che fosse stata nel frattempo formata, sostenendo che le due lauree, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica, hanno identico valore legale. Il tribunale amministrativo regionale con provvedimento cautelare ha sospeso l esecutività del provvedimento impugnato, ammettendo il ricorrente alla partecipazione al concorso sotto riserva. La dottoressa Napolitano si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. In corso di causa è intervenuto il dottor Russomando, opponendosi all accoglimento del ricorso e chiedendo che fosse ordinata l integrazione nei confronti di tutti i restanti candidati che avevano superato la prova selettiva. La graduatoria finale di merito, comprendente dieci concorrenti, è stata approvata con provvedimento 23 luglio 2004 n. 250, pubblicato nel Bollettino ufficiale 26 luglio 2004 n. 36. Il dottor

4 N. RIC. 479-06 Palumbo vi figura quarto, il dottor Russomando nono, mentre le dottoresse De Biase e Napolitano non vi figurano. Sempre col medesimo provvedimento viene disposta la nomina di sette dei primi otto candidati, rinviandosi la nomina dell ingegner Palumbo a dopo l eventuale giudicato amministrativo a lui favorevole. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l esclusione, rilevando che gli articoli 45 del decreto del presidente della repubblica 5 giugno 2001 n. 328 e l articolo 4 del decreto del ministro per l università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999 n. 509 prevedono l equipollenza delle due lauree. Il dottor Russomando appella, con motivi che si possono riassumere come segue. 1) La sentenza non fa menzione della partecipazione al giudizio dell appellante e della dottoressa Napolitano; 2) la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio; 3) Il giudice di primo grado non ha tenuto conto del parere del Consiglio universitario nazionale, prodotto in atti, che in casi analoghi ha escluso l equipollenza delle due lauree; 4) Il ricorso di primo grado era inammissibile per mancata impugnazione della clausola di bando che elenca i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso. Nel corpo del quarto motivo l appellante afferma anche che l equipollenza non è prevista dalla legge. DIRITTO Il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 sull ordinamento didattico degli atenei, pubblicato nella Gazzetta

5 N. RIC. 479-06 Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2, all articolo 4, intitolato Classi e corsi di studi, dispone «1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale»; la classe di laurea, o classe di appartenenza di corsi di studio, è definita dall articolo 1, alinea f come «l insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell articolo 4». Il decreto ministeriale 23 gennaio 2001, contenente Determinazione delle lauree universitarie specialistiche e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 18, specifica che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirle (articolo 10), che le università procedono all istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza (articolo 1, nonché articolo 9 del decreto n. 509 del 1999), e che le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica; e negli allegati elenca quattordici classi di lauree specialistiche in ingegneria, tra cui la Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica e la Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica. La norma contenuta nel

6 N. RIC. 479-06 terzo comma dell articolo 4 del decreto ministeriale n. 509 del 1999, perciò, non va confusa con l istituto della equipollenza, che si ha quando la legge espressamente che, a certi fini, un determinato titolo di studio dev essere ritenuto equivalente a un determinato altro; e va invece riferita ai diversi corsi di laurea all interno della medesima classe, ossia, per quanto riguarda le lauree, fa coincidere il titolo di studio con la classe di laurea. Nessuna norma prevede invece l equivalenza tra le diverse classi, che vanificherebbe sia l intera normativauniversitaria anzidetta, sia quella professionale di cui si dirà appresso. Il decreto del presidente della repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sulla professione di ingegnere, all articolo 45 ha istituito, nell albo professionale dell Ordine degli ingegneri, tre settori, civile e ambientale, industriale e dell informazione. Il decreto non precisa quali classi di laurea appartengano a ciascun settore, ma è in atti la certificazione 25 gennaio 2005 n. 307 con cui l Ordine degl ingegneri della provincia di Napoli attesta che sia le classi di laurea in ingegneria elettronica sia le classi di laurea in ingegneria informatica appartengono al settore dell informazione. Ciò premesso circa la normativa alla quale si deve fare riferimento per la decisione del presente giudizio, il Collegio rileva che i due concetti, titolo di studio identificato nella classe di laurea e settore d iscrizione dell Ordine professionale, sono ben chiari e distinti e che il bando richiede un determinato titolo di studio, e non già la riferibilità del medesimo a un settore dell albo professionale.

7 N. RIC. 479-06 Naturalmente, è questione d interpretazione del bando lo stabilire quale sia realmente il requisito (ben potendo accadere che l amministrazione intenda in realtà riferirsi al settore d attività professionale), e il Collegio ritiene che il precedente della Sezione 3 ottobre 2005 n. 5245, nel quale si è fatto riferimento alla classe intendendo l insieme delle classi di un medesimo settore dell albo professionale degl ingegneri, vada inteso in tal senso. Nel caso in esame, non c è nessuna ragione di ritenere che il bando volesse riferirsi al settore dell informazione, e anzi l insieme dei titoli di studio alternativamente richiesti, laurea in ingegneria informatica, scienze informatiche e diploma di laurea nell ambito della classe di scienze e tecnologie informatiche, manifesta che con il primo di essi il bando intendesse riferirsi propriamente alla classe di laurea in ingegneria informatica. L appello, pertanto, è fondato e va accolto. Ragioni di equità, stante la relativa novità della questione, indice il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio dei due gradi. Per questi motivi Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale Sez. Quinta accoglie l appello indicato in epigrafe, e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del dottor Russomando contro l esclusione dal concorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 13 giugno 2006 dal collegio costituito dai signori:

8 N. RIC. 479-06 Emidio Frascione Raffaele Carboni Cesare Lamberti Aqniello Cerreto Michele Corradino presidente componente, estensore componente componente componente L'ESTENSORE F.to Raffaele Carboni IL PRESIDENTE F.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO F.to Agatina Vilardo DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10 gennaio 2007 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale