Circolare n. 9. del 22 luglio 2009



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1 PREMESSA L Agenzia delle Entrate, con il provv. 10.6.2009, ha provveduto a ridisciplinare i servizi telematici Entratel e Fisconline, al fine di adeguarli alle prescrizioni del Garante della privacy. Con il provv. 18.9.2008, infatti, il Garante della privacy: ha stabilito il divieto di utilizzare credenziali generiche, di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi dalle persone fisiche; ha richiesto l attribuzione di utenze telematiche personalizzate, idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. Al fine di ottemperare a tali prescrizioni, la principale novità della nuova disciplina riguarda quindi l introduzione dell obbligo di: individuare appositi gestori incaricati ed eventuali operatori incaricati ; comunicarne i dati all Agenzia delle Entrate. I soggetti già abilitati ad Entratel o a Fisconline alla data del 10.6.2009 devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati dei gestori incaricati entro il 31.8.2009. Si fa presente che sul sito dell Agenzia delle Entrate, accedendo alle funzioni del servizio telematico ENTRATEL, è altresì presente un video dimostrativo con il dettaglio della procedura da seguire. Chiarimenti ufficiali La nuova disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte della circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2009 n. 30. 2 DEFINIZIONE DI GESTORE INCARICATO E DI OPERATORE INCARICATO Ai fini della nuova disciplina in esame: per gestori incaricati si intendono le persone fisiche, autonomamente abilitate ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, designate dagli utenti diversi dalle persone fisiche per interagire con i servizi telematici in nome e per conto dei suddetti utenti, nonché per creare ed aggiornare l elenco degli operatori incaricati all utilizzo dei servizi telematici in nome e per conto degli utenti medesimi; per operatori incaricati si intendono le persone fisiche, autonomamente abilitate ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, alle quali viene attribuito il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Le nuove figure dei gestori incaricati e degli operatori incaricati consentono quindi di individuare il soggetto che esegue effettivamente l operazione telematica. 2

3 COMPITI DEI GESTORI INCARICATI E DEGLI OPERATORI INCARICATI I gestori incaricati, mediante apposite funzioni disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it: creano ed amministrano l elenco dei gestori e degli operatori incaricati all utilizzo dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate in nome e per conto degli utenti deleganti; provvedono ad eventuali inserimenti e cancellazioni. Inoltre, i gestori incaricati e gli operatori incaricati: devono essere in possesso dell abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; possono utilizzare i servizi telematici in nome e per conto di più utenti; in tal caso, dopo aver effettuato l accesso al sistema con le proprie credenziali, dovranno indicare l utente per conto del quale intendono effettuare le transazioni telematiche. In relazione ai compiti dei gestori e degli operatori incaricati, la circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2009 n. 30 ( 2) ha precisato che: il rappresentante legale può essere anche un gestore incaricato ; i gestori incaricati possono agire materialmente anche come operatori incaricati per portare a termine la transazione (e non viceversa); i privilegi di accesso ai servizi telematici del delegante si trasferiscono ai gestori incaricati, così come anche agli eventuali operatori incaricati da esso individuati; i gestori e gli operatori incaricati possono agire sia in nome e per conto proprio che in nome e per conto del soggetto che li ha designati; i gestori e gli operatori incaricati sono quindi tenuti a specificare l utenza con la quale intendono operare; in caso di successiva esclusione dall elenco dei gestori incaricati e degli operatori incaricati, la persona fisica perde immediatamente l autorizzazione ad operare in nome e per conto del soggetto delegante. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI GESTORI INCARICATI E DEGLI OPERATORI INCARICATI L obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i gestori incaricati e, tramite questi ultimi, gli eventuali operatori incaricati, si applica: agli utenti diversi dalle persone fisiche, abilitati ad Entratel; agli utenti diversi dalle persone fisiche, abilitati a Fisconline. L obbligo riguarda quindi, ad esempio: le società di persone e di capitali; gli studi professionali associati e le società tra professionisti; le associazioni e gli altri enti non commerciali. 3

4.1 PERSONE FISICHE ABILITATE A ENTRATEL Le persone fisiche abilitate a Entratel hanno la facoltà di avvalersi del nuovo sistema dei gestori incaricati, se ritengono che sia opportuno o necessario adottare tale modalità, in ragione del particolare assetto organizzativo della propria attività (es. professionisti che si avvalgono di collaboratori). 4.2 PERSONE FISICHE ABILITATE A FISCONLINE Sono invece escluse dagli obblighi in esame le persone fisiche abilitate a Fisconline. 5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI GESTORI INCARICATI La comunicazione all Agenzia delle Entrate dei gestori incaricati deve avvenire con le seguenti modalità: da un minimo di uno ad un massimo di quattro; per ciascuna sede telematica ; online, mediante un apposita funzione disponibile sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, riservata ai rappresentanti legali o negoziali registrati nell Anagrafe tributaria; oppure presentando un apposito modello cartaceo all ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2009 n. 30 ( 2) ha chiarito che il modulo cartaceo deve essere presentato: all ufficio dell Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l abilitazione ai servizi telematici, se l utente è già abilitato; ovvero presso qualsiasi ufficio della Regione in cui il soggetto ha il proprio domicilio fiscale, nell ambito della richiesta di abilitazione ai servizi telematici. 5.1 RAPPRESENTANTI LEGALI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE Con riferimento ai rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, la circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2009 ( 2) ha precisato che: devono possedere un autonoma abilitazione al canale Entratel o al canale Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; prima di effettuare la comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati identificativi dei gestori incaricati, è necessario verificare che il rappresentante legale in carica, che accede al servizio per conto dell ente, sia quello effettivamente noto all Anagrafe tributaria; nel caso in cui venga riscontrata un incongruenza, l utente deve procedere all aggiornamento anagrafico presentando una dichiarazione di variazione ai fini IVA (per via telematica o presso l ufficio competente); se il rappresentante legale di una società è una persona giuridica, i gestori incaricati vengono designati presentando l apposito modello cartaceo all ufficio competente. 4

5.2 PERSONE FISICHE ABILITATE A ENTRATEL Le persone fisiche abilitate a Entratel che decidono di avvalersi del nuovo sistema dei gestori incaricati devono comunicare i relativi dati rivolgendosi all ufficio competente dell Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche per tali soggetti sarà resa disponibile una funzione online che permetta di effettuare la suddetta comunicazione in via telematica. 6 COMUNICAZIONE DEI GESTORI INCARICATI DA PARTE DEI SOGGETTI GIÀ ABILITATI AL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL O FISCONLINE Gli utenti, diversi dalle persone fisiche, già abilitati al servizio telematico Entratel o Fisconline alla data del 10.6.2009, devono comunicare all Agenzia delle Entrate, per ciascuna sede telematica attiva, entro il 31.8.2009, l elenco dei gestori incaricati secondo una delle seguenti modalità: attraverso una funzione disponibile sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, dedicata ai rappresentanti legali o negoziali, persone fisiche, registrati nell Anagrafe tributaria; presentando un apposito modulo, disponibile presso gli uffici dell Agenzia o sul suddetto sito, all ufficio che ha precedentemente rilasciato l abilitazione. A tali fini, i rappresentanti legali o negoziali, qualora ne siano sprovvisti, devono richiedere l abilitazione al servizio Entratel o Fisconline. In relazione alle persone fisiche già abilitate al servizio Entratel, invece: come sopra indicato, l individuazione dei gestori incaricati costituisce una facoltà; in caso di esercizio di tale facoltà, occorre procedere alla relativa comunicazione, con le stesse modalità previste per gli utenti diversi dalle persone fisiche. I gestori incaricati provvedono poi a comunicare all Agenzia delle Entrate, secondo le previste modalità, gli eventuali operatori incaricati. 7 REVOCA DELLE ABILITAZIONI AI SERVIZI TELEMATICI A decorrere dall 1.9.2009, agli utenti diversi dalle persone fisiche è inibito l utilizzo delle attuali credenziali generiche di accesso ai servizi telematici attribuite precedentemente al 10.6.2009. A decorrere dall 1.11.2009, l Agenzia delle Entrate procederà alla revoca, d ufficio, delle abilitazioni ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato i suddetti adempimenti. 5