Industria e Taratura - novità, progetti, programmi



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ACCREDIA L ente italiano di accreditamento Industria e Taratura - novità, progetti, programmi Mario Mosca Direttore Dipartimento Laboratori di Taratura m.mosca@accredia.it 011 3 919 735 AFFIDABILITA & TECNOLOGIE - ACCREDIA incontra l industria Torino, 18 aprile 2013 1

ISO 9001:2008 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di misurazione. Ove necessario per assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione devono: a) Essere tarate e/o verificate, ad intervalli specificati. O prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, deve essere registrato (vedere punto 4.2.4) il riferimento utilizzato per la taratura o per la verifica; Legge 273/91: campioni nazionali = Istituti Metrologici Nazionali Laboratori Accreditati di Taratura 2

ISO/IEC 17025:2005 5.6 Riferibilità delle misure 5.6.1 Generalità Tutte le apparecchiature utilizzate per le prove e/o le tarature, comprese le apparecchiature per misurazioni ausiliarie (per esempio per le condizioni ambientali) che hanno un influenza significativa sull accuratezza o sulla validità del risultato della prova, della taratura o del campionamento, devono essere tarate prima di essere messe in servizio. Il laboratorio deve stabilire un programma e una procedura per la taratura delle proprie apparecchiature. Vale sia per Laboratori di Taratura che per Laboratori di Prova 3

ISO/IEC 17025:2005 5.6 Riferibilità delle misure 5.6.2.1.1 Per i laboratori di taratura, il programma di taratura delle apparecchiature deve essere concepito e gestito in modo da garantire che le tarature e le misurazioni fatte dal laboratorio siano riferibili al Sistema Internazionale delle Unità (SI).. Quando si utilizzano servizi di taratura esterna, la riferibilità delle misure deve essere assicurata dall impiego di servizi di laboratori di taratura, che possano dimostrare competenza e capacità nell eseguire misurazioni e in materia di riferibilità. In nota: LAT sono Laboratori competenti Sistema SI = CGPM (CIPM) 4

5.6 Riferibilità delle misure - definizioni CAMPIONE DI MISURA Realizzazione della definizione di una grandezza, con un valore stabilito e una incertezza di misura associata, impiegata come riferimento. NOTA 1 Una realizzazione della definizione di una grandezza, citata nella presente definizione, può essere ottenuta per mezzo di un sistema di misura, un campione materiale o un materiale di riferimento. ESEMPIO 6 Materiale di riferimento che fornisce i valori e le rispettive incertezze di misura associate per la concentrazione di massa di 10 proteine diverse. [VIM 5.1] 5

5.6 Riferibilità delle misure - definizioni MATERIALE DI RIFERIMENTO Materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idoneo per l utilizzo previsto in una misurazione o nell esame di proprietà classificatorie. [VIM 5.13] MATERIALE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO CRM [VIM 5.14] Vedi le Guide ISO 30-35 6

Campioni di riferimento Materiali di riferimento certificati 7

TARATURA [VIM 2.39] Operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive della incertezza di misura associate, e in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da un indicazione. NOTA NAZIONALE Il termine calibrazione non dovrebbe essere usato per designare la taratura. NOTA 2 La taratura non dovrebbe essere confusa con la regolazione di un sistema di misura, che in alcuni settori è spesso chiamata erroneamente autotaratura, e neppure con la verifica dello stato di taratura. 8

ILAC P10 Politica sulla riferibilità dei risultati delle misure Le tarature devono essere fatte da: LAT 1) NMI - Istituti Nazionali di Metrologia entro il CIPM MRA 2) LAT - Laboratori Accreditati di Taratura entro ILAC MRA, EA-MLA) 3a) NMI fuori dal CIPM MRA 3b) Laboratori taratura fuori accreditamento 4) In mancanza di riferimenti a SI si usano: - materiali di riferimento certificati - metodi specificati di misura e valori di consenso - ILC LE POSSIBILITÀ 3a E 3b SONO UTILIZZABILI SOLO IN MANCANZA DI 1 E 2. 9

ILAC P10 - Riferibilità metrologica delle misure ILAC P10 richiede che nel settore prova: Lab Pr (e OdI) 5) Le misure siano riferibili ai campioni delle unità del S.I. (punti da 1 a 4 di ILAC P10) 6) Se la taratura non è fattore dominante nel risultato della prova (o dell ispezione) il CAB deve poterlo dimostrare quantitativamente e in questo caso non deve dimostrare la riferibilità metrologica delle misure. 10

ILAC P10 - Riferibilità metrologica per mezzo di CRM e RM Costituiscono elementi di catena della riferibilità: 7) I valori assegnati a CRM prodotti da NMI (BIPM KCDB) e CRMP accreditati. 8) I valori assegnati a CRM entro la lista del JCTLM database 9) Altri RM e CRM prodotti diversi da 7) e 8) se ne deve dimostrare la compatibilità con ISO/IEC 17025 5.6. 11

SNT Sistema Nazionale di Taratura Istituito con la legge n 273 del 1991 Costituito dagli Istituti Metrologici Primari (INRIM, INMRI/ENEA), che realizzano, conservano e disseminano i campioni primari delle unità di misura del Sistema SI La disseminazione può essere effettuata direttamente dagli Istituti Primari o indirettamente, tramite i Centri di Taratura. 12

CIPM MRA Mutuo riconoscimento tra gli istituti metrologici nazionali. 14 ottobre 1999 13

14

Massa: kilogrammo (kg) Definizione: Il kilogrammo è l unità di massa; esso è uguale alla massa del prototipo Internazionale. Nota: Il prototipo è costituito da un cilindro di platino-iridio di altezza uguale al diametro conservato presso il BIPM. Per motivi di stabilità a lungo termine è auspicabile un prossimo collegamento dell unità di massa con le costanti fondamentali e atomiche. Il campione nazionale è la copia n. 62 del prototipo internazionale conservato presso l INRIM, con il suo testimone n. 76. Presso il Ministero Sviluppo Economico esistono anche le copie n. 5 e n. 19 denominate rispettivamente Prototipo nazionale del primo e del secondo ordine, impiegati in metrologia legale. 15 15

CONFERMA METROLOGICA: Insieme delle operazioni richieste per garantire che un apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l utilizzazione prevista. UNI EN ISO 10012:2004 NOTA: La conferma metrologica generalmente comprende: la taratura e verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l utilizzo previsto dell apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta. 16

Riferibilità metrologica: proprietà di un risultato di misura per cui esso è posto in relazione a un riferimento attraverso una catena ininterrotta di tarature, ciascuna delle quali contribuisce all incertezza di misura. [VIM, 2.41] CIPM campioni e definizioni NIST Campioni nazionali INRIM Campioni nazionali NPL Campioni nazionali... Campioni nazionali Centro LAT tarature Centro LAT tarature Centro LAT tarature Laboratorio misure Laboratorio misure Industria misure Industria misure 17

Fin qui le regole. Ci sono novità? 18

Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 Regolamento concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui comparatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) 19

DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 Art 6 La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m 3 /h e dei dispositivi di conversione è effettuata da organismi (= OdI conformi a ISO/IEC 17020) che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. 20

DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 Art. 9 3. Gli strumenti campione utilizzati dall organismo per eseguire la verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai Regolamento (CE) 765/2008,, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. 21

DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 Art. 9 4. Periodicità tarature prevista è: - temperatura e pressione: 1 anno; - umidità: 2 anni - pressione con banco a pesi diretti: 3 anni 22

DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 Art. 9 5. Verificazione con master meter (MM) se: - errore non superiore 1/3 di errore massimo tollerato (EMT); - incertezza estesa del MM non superiore a 1/3 EMT strumento in servizio; - taratura annuale da Lab. accreditato Tar. nel quadro Reg. 765/2008. 23

Ministero dello Sviluppo Economico Schema di decreto del MiSE recante Regolamento concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). 24

Schema di decreto contatori dell acqua e calore Art 6 La verificazione periodica dei contatori dell acqua e dei contatori di calore è effettuata da organismi (= OdI conformi a ISO/IEC 17020) che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. 25

Schema di decreto contatori dell acqua e calore Art. 9 3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008.., per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione è ripetuta annualmente. 26

Schema di decreto contatori dell acqua e calore Art. 9 4. Verificazione con master meter (MM) se - errore non superiore 1/3 di errore massimo tollerato (EMT); - incertezza estesa del MM non superiore a 1/3 EMT strumento in servizio; - taratura annuale da Lab. accreditato nel quadro Reg. 765/2008. 27

Ministero dello Sviluppo Economico Schema di decreto del MiSE recante Regolamento concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). 28

Schema di decreto contatori dell energia elettrica attiva Art 6 La verificazione periodica dei contatori dell acqua e dei contatori di calore è effettuata da organismi (= OdI conformi a ISO/IEC 17020) / laboratori (= LAT conformi a ISO/IEC 17025) che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. 29

Schema di decreto contatori dell energia elettrica attiva Art. 9 2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura, con fattore di copertura k=2, degli strumenti non deve essere superiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione. 30

Schema di decreto contatori dell energia elettrica attiva Art. 9 3. Gli strumenti utilizzati dall'organismo di ispezione per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008., per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione è ripetuta annualmente. 31

Schema di decreto contatori dell energia elettrica attiva Art. 9 4. Verificazione con master meter (MM) se - errore non superiore 1/3 di errore massimo tollerato (EMT); - incertezza estesa del MM non superiore a 1/3 EMT strumento in servizio; - taratura annuale da Lab. accreditato nel quadro Reg. 765/2008. 32

grazie per l attenzione Cappella Reale Castello di Helsingør Danimarca Honesto inspectio decet 33 La verifica conviene alla persona onesta