TITOLO n ASSEMBLEA GENERALE



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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI ORGANO CONSULTIVO PERMANENTE DEL COMUNE DI CATANIA TITOLO I NORME GENERALI E' istituita la Consulta Comunale dei Giovani quale organismo permanente di proposizione e di consultazione del Comune di Catania sulla condizione giovanile. 1. organi della Consulta sono: a. l'assemblea.generale; b. il Presidente; C" l'ufficio di Presidenza;.Art, l Organi della Consulta d. le Commissioni di Analisi Territoriale ove costituite Art. 2 Finalità della Consulta 1. La Consulta Comunale dei Giovani è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani. 2. Promuove rapporti permanenti con le Consulte presenti in altre regioni, province e comuni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale. 3. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le Istituzioni. 4. Contribuisce all'elaborazione degli atti comunali di programmazione e di pianificazione con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani. 5. Promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti la condiiione giovanile. 6. Esprime pareri sulle iniziative di politica giovanile..l. Propone al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile. Art. 3 Norma di rinvio 1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia al regolamento degli Enti Locali della Regione Siciliana ed al Regolamento del Consiglio Comunale. 1. Fanno parte dell'assemblea Generale: TITOLO n ASSEMBLEA GENERALE Art. 4 Composizione a. L'Assessore alle Politiche Giovanili, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b. il Presidente della Commissione Consiliare preposta ai problemi della gioventù; '.!, >

c..un ra~pr~sentante per ciascuna delle Associazioni Giovanili individuate ai sensi del successivo art. 5, con particolare riguardo alla rappresentanza femminile; d. un rappresentante dei movimenti giovanili di ciascun partito o di altre formazioni rappresentate in Consiglio Comunale o comunque all' Assemblea Regionale Siciliana;,e. f.un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali e per ogni organizzazione di categoria nel.settore dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria che' abbiano al proprio interno.strutture specifiche giovanili; cinque rappresentanti degli studenti dell'università degli Studi 4-i Catania, di cui uno designato tra i componenti del "Senato Accademico, uno designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno designato tra i componenti dell'ersu (Ente Regionale per il diritto allo studio universitario), uno designato tra i componenti del Comitato per le Attività Sportive e Ricreative ed uno designato tra i componenti del Comitato per lo Sport Universitario. g.. Cinque:itudenti eletti dalla Consulta Scolastica Provinciale tra i componenti rappresentanti gli Istituti -,Secondari Superiori ricadenti nel territorio Comunale, cui spetta l'elettorato attivo e passivo. h. Il Direttore preposto alle Politiche Giovanili o suo delegato. 2. I componenti, ad eccezione di que 11 i di cui ai punti a), b) ed h) devono essere compresi nella fascia di età tra j 15 e i 30 anni. 3. I componenti dell' Assemblea sono nominati dal Sindaco, conformemente alle designazioni pervenute.. Art. 5 Albo Comunale deile Associazioni Giovanili 1. Il Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili, istituisce l'albo comunale delle Associazioni giovanili di cuifanno parte le. Associazioni iscritte secondo le 'previsioni di cui agli artt. 22 e seguenti del presente regolamento.. Art. 6 Insediamento e durata in carica 1. L'Assemblea è insediata dal Sindaco all'inizio di ogni mandato. 2. I componenti indicati ai punti f e g. dell'art..4, restano in carica sino al rinnovo dei rispettivi organi di provenienza. Trasmesse dagli uffici competenti le nuove rappresentanze, il Sindaco provvede al rinnovo delle cariche. 3. L' Assemblea dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova consulta. 4. Ogni organizzazione. può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta. indirizzata al Sindaco ed al Presidente della Consulta. Art. 7 Compiti 1. Compiti deli'assemblea Generale sono: a. Eleggere il Vice Presidente e gli altri sei componenti dell 'Ufficio di Presidenza; b. Esprimere proposte, indicazioni, suggerimenti sull'elaborazione e l'attuazione del progetto giovani, nonché sulle deliberazioni e le attività svolte. dall'amministrazione Comunale nel settore delle.politiche giovanili; c. Indirizzare, mediante le proprie deliberazioni, il lavoro dell'ufficio di Presidenza; d. Valutare il lavoro dell'ufficio di Presidenza. Art. 8 Convocazione e deliberazioni l. L'Assemblea si riunisce, di regola, in sedute ordinarie, non meno di quattro volte all'anno, secondo una programmazione trirnestrale ed in via straordinaria ogni qual volta se ne rilievi la necessità. 2

2. -, La convocazionedell'assemblea è disposta dal Presidente della stessa ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. 3. Possono ialtresì richiedere la convocazione della Consulta, la Giunta Comunale, l'ufficio di Presidenza del. Consiglio Comunal~, l'assessore competente, la Commissione Consiliare competente, ed almeno un terzo dei membri della Consulta.. 4.,.L'avvisodi.convocazione dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi"all' albo pretorio del 'çqmune' di Catania ed agli albi circoscrizionali almeno cinque giorni prima la data dell'incontro; ai fini di una valida costituzione, è altresì ammessa la comunicazione a mezzo stampa della convocazìone. 5.. Le sedute sono valide.se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea, in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora dalla prima, se presenti almeno un terzo dei componenti. 6..Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese, sia in seduta ordinaria che straordinaria... I 7..L'Ufficio di Presidenza, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, qualora ne ravvisi l'utilità, può decidere difar partecipare ai lavori assembleari, esperti o rappresentanti dì Enti ed Associazioni nonché i Componenti delle Commissioni Consi Iiari competenti rispetto agli argomenti trattati. Art. 9 Segretario 1, Un membrodell'ufficio di Presidenza, indicato dal Presidente, svolge le funzioni di segretario verbalizzante e, in particolare: a. Redige i verbali delle riunioni che vengono raccolti in un apposito libro verbali; b. Coadiuva il Presidente per la verifica del numero legale e per il corretto svolgimento delle votazioni. TITOLO III IL PRESIDENTE Art. lo Funzioni 1, Presiede e coordinai lavori dell'assemblea Generale e del1 'Ufficio di Presidenza provvedendo alla convocazione ed alla predisposizionedell'ordine del giorno; 2.. sottopone all'amministrazione le proposte ed i progetti inerenti la condizione giovanile elaborati dall'ufficio di Presidenza ed approvati dall'assemblea;. 3, relaziona periodicamente all' Assemblea sul lavoro svolto dalla Consulta; 4., relaziona ali' Assemblea, per l'approvazione, le proposte ed i progetti giovanili elaborati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio;.. TITOLO IV,,.. ~ UFFICIO DI PRESIDENZA Art. Il Composizione 1. L'Ufficio <ii Presidenza è composto dal Presidente dell'assemblea, dal Presidente della Commissione Consiliare preposta ai problemi della Gioventù e dal Dirigente dell'assessorato alle Politiche Giovanili, membri di diritto, nonchédasette componenti fra cui il Vice Presidente, eletti dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 7. 2," L'Assemblea elegge a maggioranza dei presenti il Vice Presidente con deliberazione adottata a scrutinio segreto su '. autocandidature, esprimendo una sola preferenza. Se nelle prime due votazione nessun candidato raggiunga la.'. ".'.r:ttaggio~a,nia richlèsta,si procederà ad una terza votazione di 'ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati. Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di consensi'.......3.. L'assemblea elegge, altresi, i sei componenti dell'ufficio di Presidenza. La relativadeliberaziòne è adottata a s~in~~~greto s o." 'autocandidature esprimendo una sola preferenza. Rieultanc ::1:~~ i ~w~~~~u.~~ ~TIU.ggjvll~-lC.rlLC.. votati. 4. Dura in carica per l'intera consiliatura sia pure con le limitazioni indicate ali 'art. 6..,.J

-Ò, -., l. L'Ufficio di Presidenza: Art. 12" Compiti a. recepisce le indicazioni ed i mandati conferiti dal!' Assemblea; b. coordinai lavori delle Commissioni di Analisi Territoriale;.c.. elabora: proposte e progetti inerenti la condizione giovanile da' sottoporre all'approvazione dell'assemblea; I,d: verifica-i'artuazìone. dei progetti' approvati da leggi nazionali e regionali, delibere provinciali, comunali e circoscrizionali relazionando all'assemblea; e..verifica l'effettivo funzionamento delle strutture comunali e circoscrizionali al servizio dei giovani; "è".f. esaminifle proposte ed i progetti giovanili elaborati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio; g. provvede, deliberando all'unanimità, all'adozione della sanzione di sospensione dalla Consulta, di cui al successivo art. 19, valutando gli eventuali comportamenti antidemocratici e contrari ai principi ispiratori della Consulta tenuti da parte dei suoi componenti, Art. 13 Funzionamento,l. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente mediante raccomandata inviata almeno sette giorni prima della data dell'incontro. Per ragioni d'urgenza il Presidente può convocare l'ufficio anche in derogà ai termini stabiliti dal comma precedente.' ' 2., L'Ufficiodi Presidenza si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Sindaco,,. l'assessore alle Politiche Giovanili ovvero due membri dello stesso ne richiedano la convocazione. 3. L'Ufficio di Presidenza è legalmente costituito quando sono presenti il Presidente o il Vice Presidente sostituto e quattro componenti. 4. ;'Le deliberazioni-di.svolgono a scrutinio palese e sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei presenti. 5. In, caso di rinunciaoimpedimento permanente di uno dei membri, l'ufficio di Presidenza provvede alla surroga fino all' Assemblea successiva che provvede alla sostituzione. ' TITOLO V COMMISSIONI DI ANALISI TERRITORIALE. ' Art. 14 Costituzione,1. l'assemblea Generale può istituire; in via temporanea e con compito specifico, una Commissione di Analisi Territoriale pressa ciascuna Municipalità. Art. 15 Funzioni l. Le funzioni sono: _a.. 'elaborarepr0poste e progetti che affrontino tematiclie inerenti lacondizione-giovanileriferita al territorio, di competenza;' -.' - b. esprimere,inqirizzi' e suggerimenti 'sulle iniziative dr tpolitica-vgiovanile riguardantivilvterritorio eieeescrizionale;.,... " c. verificare l'attuazione dei progetti approvati da leggi nazionali e regionali, delibere provinciali, comunali e circoscrizionali; d. verificare il funzionamento delle strutture della circoscrizione al servizio dei giovani. 4

Art. 16 Composizione l. Fanno parte delle Commissioni di Analisi Territoriali: a. un funzionario della circoscrizione con funzione di coordinatore; b. due Consiglieri di Quartiere designati dal proprio Consiglio; c.,un assistente sociale della cìrcoscrizione; d. due membri eletti dall'assemblea Generale;,e, un componente dell'ufficio di Presidenza., _,2. Le Commissioni di Analisi Territoriale hanno la durata di sei mesi e ogni due mesi, pena lo scioglimento, hanno l'obbligo di relazionare all'ufficiodi Presidenza. TITOLO VI,,;. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 17 Regolamenti interni I. La Consulta Giovanile può adottare a maggioranza assoluta, regolamenti interni integrativi del presente e non in contrasto con esso. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al Regolamento. Art. 18 Sede \, L' A.~TlInini,straziolleComunale provvederà a mettere a disposizione i locali, ed imezzi, già in possesso.necessari al ~funiiònamento degli organi della Consulta. L'utilizzo della sede per le fmalità proprie della Consulta e dell'ufficio di Presidenza dovrà limitarsi agli orari di apertura degli uffici comunali., ' 2. La Consulta può 'avvalersi, a titolo gratuito, ai fini dell'acquisizione di Informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti, di professionalità individuate di volta in volta. Art. 19 Modifica dello Statuto l. Modifiche al Regolamento possono essere proposte dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dai singoli Consiglieri.,2. LaConsultaComunale.dei Giovani può-altresì proporre al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza assoluta. Art. 20 Perdita del diritto.1. Ogniforza rappresentata perde il diritto di appartenenza alla consulta qualora per tre volte consecutive, senza darne.: giustificazione, non partecipi ai lavori. La relativa determinazione è assunta dall'ufficio di Presidenza. 2. La partecipazione alla Consulta viene sospesa, per un periodo determinato dall'ufficio di Presidenza, qualora vengano posti in essere comportamenti antidemocratici e violenti. Art. 21 Partecipazione ai lavori 1. Possono partecipare ai lavori, senza diritto di' voto e dietro formale richiesta, i Consiglieri Comunali componenti della Commissione preposta alle Problematiche Giovanili. 5

TITOLO VII ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI Art. 22 (Finalità) ].11 Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili, riconosce e' promuove. il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale.ed economico..,,2;. Il Comunedi Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili, nell'ambito dellecompetenze e dei principistatutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza. scopo di lucro-ed aventi finalità sociali, culturali, scientifich1:, educative, ricreative, turistiche, di protezione ambientale edi salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. 3. Il Comune di: Catania, A.ssessorato alle Politiche Giovanili, favorisce inoltre interventi e progetti di formazione professionale degli operatori addetti alle attività delle associazioni. Art. 23 (Req uisiti delle Associazioni)." l, Il Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili, per svolgere le attività di cui al precedente art. 1, considera le' associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti, le federazioni di associazioni 6 di gruppi liberamente costituite che, nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, abbiano i seguenti requisiti: a. assenza di fini di lucro; b. elettività, con metodo democratico, delle cariche associative; c.. criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, loro doveri e diritti;. d. obbligo di formazione del bilancio da quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e modalità di. approvazione;....."....,l " e. modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio residuo perfini di 'utilità sociale e culturale: Art. 24 (Albo delle Associazioni)...t:: ;.1, E' istituito presso il Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili, l'albo delle Associazioni giovanili aventi le finalità di cui all'art. 1 ed i requisiti 'di cui all'art. 2. 2.. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni giovanili che operano con continuità da almeno un anno e che hanno sede legale nel territorio del Comune di Catania. 3. Possono altresì riçh iedere l'iscrizione all'albo le associazioni giovanili-a carattere nazionale o regionale che svolgono, tramiteappositasezione locale, attività nell'ambito del Comune di Catania. Art. 25 (Modalità di ìscrìzìone). 1.. " Le domande di iscrizione sono presentate al Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili, dal legale.rappresentante dell'associazione entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando: a. copia dell' Atto Costitutiv.o e dellostatuto;.... b. elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche sociali; ".. c. indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni di o adaltreassociazioni.;. d. relazione sulle attività svolte nell 'ultimo anno;.. e. dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti Pubblici. 2. L' Amministrazione Comunale, accertati i requisiti, comunica l.iscrizione all' Albo delle AssociazioniGiovanili. 'j, Ognivariazione dell'atto Costitutivo e deliostatuto deve essere comunicata entro tre mesi al Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Giovanili.'. 6

Art. 26 " (Rinnovo annuale) I. Le associazioni iscritte devono presentare, annualmente, una relazione a firma del legale rappresentante attestante,, l'elenco nominativo 'dei soggetti che ricoprono cariche sociali, la consistenza associativa, le attività svolte nell'anno precedente, le eventuali contribuzioni ricevute da Enti Pubblici. Art. 27 (Cancellazione dali'albo) J.. 2..' La perdita di uno dei requisiti indicati agli artt. precedenti comporta la cancellazione dall'albo, Costituisce altresì causadi cancellazione dall'albo la mancata presentazione della, relazione di cui al precedente art. S,ovvero l'inattività dell'associazione per due anni consecutivi. Art. 28 (Disposìzìonì transitorie) 1., In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti artt., possono richiedere l'iscrizione giovanili con sede legale nel territorio del Comune di Catania costituite nell'anno 2002. all' Albo le associazioni 7