CONSUMER CREDIT 2006. Lo sviluppo del credito alle famiglie e la ripresa dei consumi in Italia



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CONSUMER CREDIT 2006 Lo sviluppo del credito alle famiglie e la ripresa dei consumi in Italia Roma, 16 marzo 2006 Evoluzione della Proposta di Direttiva sul credito ai consumatori ed impatto sulla disciplina italiana del credito al consumo Enrico Granata Direttore Centrale - Responsabile Area Normativa - Associazione Bancaria Italiana Presidente - Consumer Affairs Committee - Federazione Bancaria Europea

La proposta di direttiva sul credito ai consumatori 2002: Proposta originaria della Commissione Disciplina molto estesa che tocca i vari aspetti della relazione contrattuale fra il consumatore ed il finanziatore. Sovrapposizione con altra legislazione comunitaria (es.: Dir. 93/13/EC sulle clausole abusive nei contratti di credito con i consumatori e Dir. 95/46/EC sulla tutela della privacy). Dura la reazione dell industria bancaria: la Proposta di Direttiva non tiene conto delle reali condizioni del mercato e di fatto non è idonea a raggiungere gli obiettivi che persegue. 2

Aprile 2004: Approvazione della Proposta di Direttiva da parte del Parlamento in prima lettura L enfasi è sull informativa al consumatore. Ottobre 2004: Pubblicazione del testo modificato della Proposta di Direttiva da parte della Commissione Permangono norme particolarmente significative: prestito responsabile; diritto di recesso del consumatore; responsabilità solidale del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore, nell ipotesi di contratto di credito combinato. 3

Ottobre 2005: Pubblicazione del nuovo testo della Proposta di Direttiva Il testo consolidato della Proposta di Direttiva consente finalmente di effettuare un analisi compiuta delle previsioni in essa contenute, non solo con riguardo alle novità normative, ma anche con riferimento alle modalità e termini secondo i quali la nuova cornice regolamentare va ad incidere sul mercato del credito ai consumatori, settore di servizio più ampio del credito al consumo. 4

Novità più significative del nuovo testo della Proposta di Direttiva: Esclusione del mutuo ipotecario La Commissione ha concluso una consultazione in merito al Mutuo Ipotecario e si attende di conoscere gli orientamenti della Commissione circa la eventuale necessità di attuare interventi normativi in materia. Esclusione delle garanzie prestate dai consumatori 5

La riduzione del tetto oltre il quale la Proposta di Direttiva non trova applicazione da Euro 100,000 a Euro 50,000 Anche tale previsione è stata fortemente auspicata dall industria. Prestiti per importi superiori ai 50,000 Euro, infatti, difficilmente sono strumentali all acquisto di beni e servizi di consumo e, di conseguenza, verrebbe meno la giustificazione per l applicazione dello speciale regime di informativa previsto nella Proposta di Direttiva come pure di specifiche norme quali, ad esempio, quelle relative alle operazioni collegate. 6

L assoggettamento di alcune fattispecie di credito ad un regime di informativa alleggerito Si tratta, in particolare, dei contratti di credito di piccola entità (che non superano la soglia dei 300 Euro) e degli scoperti in conto corrente. La razionalizzazione delle previsioni in tema di obblighi di informativa Gli obblighi di informativa sono stati razionalizzati tenuto conto delle necessità di coordinamento con altra legislazione consumeristica di matrice europea e dell esigenza di garantire la certezza giuridica degli adempimenti a carico dei finanziatori. 7

Il principio del prestito responsabile è stato più correttamente ricondotto nell alveo dei generali obblighi di informativa a carico del finanziatore La ricollocazione della norma tra gli obblighi di informativa pre-contrattuale ne chiarisce la portata ed al contempo delinea i contorni dell adempimento richiesto al finanziatore. Riqualificazione dell obbligo di consulenza a carico del finanziatore È stato convertito in un obbligo di assistenza al consumatore e ricollocato nell ambito degli obblighi di informativa pre-contrattuale. Le modalità di adempimento a tale obbligo sono rimesse agli Stati Membri. 8

La Definizione di contratto di credito collegato ed il regime delle operazioni collegate L ambito di operatività della definizione è stato ristretto: il collegamento negoziale è individuato nel vincolo esclusivo del finanziamento all acquisto dei beni/servizi oggetto del contratto di fornitura e nel fatto che i due contratti formano una unità commerciale. La previsione di una eventuale responsabilità solidale tra fornitore e finanziatore è lasciata al presidio degli Stati membri. 9

In tema di superamento dell ammontare del credito, il nuovo testo dell Art. 17 prevede obblighi di informativa più ragionevoli ed aderenti alla effettiva realtà di mercato Gli obblighi di informativa a carico del finanziatore scattano ora al verificarsi di un superamento dell ammontare totale del credito di misura significativa e che si sia verificato per un periodo di oltre un mese. Ciò appare più in linea con la normale gestione dei rapporti banca-cliente. 10

La Commissione ha introdotto il principio della piena armonizzazione Il sistema bancario ha insistito per l introduzione di normativa pienamente armonizzata per ragioni di integrazione e level playing field. La Commissione ha condiviso la richiesta ed ha introdotto l armonizzazione mirata delle previsioni incluse nella Proposta di Direttiva, sia pure affiancata dal mutuo riconoscimento. 11

Prima di esaminare criticità e possibili soluzioni... Questi gli obiettivi perseguiti con la Proposta di Direttiva: creare le condizioni per un vero mercato interno; assicurare un alto livello di protezione dei consumatori; sistematizzare la regolamentazione di settore. 12

Come si inserisce la Piena Armonizzazione? L armonizzazione normativa è una chiave determinante ai fini dell integrazione del Mercato Unico e del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Negli ultimi anni, la Commissione ha perseguito con determinazione la politica di protezione dei consumatori senza, però, applicare un livello di armonizzazione sempre coerente. 13

Da un ottica iniziale di armonizzazione minima, la Commissione si è gradualmente mossa su posizioni di armonizzazione mirata delle materie oggetto di intervento, al fine di favorire l integrazione dei mercati e l offerta di prodotto a livello transfrontaliero, senza con ciò abdicare alla funzione di protezione dei consumatori. Di recente, la Commissione sembra aver sposato il concetto di Piena Armonizzazione Mirata ( Full Targeted Harmonisation ). In questo contesto, la piena armonizzazione si applica soltanto agli aspetti chiave della materia disciplinata. Il principio è stato fatto proprio dal sistema bancario europeo in diverse sedi associative (Federazione Bancaria Europea, European Banking Industry Committee) e consessi formati da esponenti bancari (European Financial Services Roundtable) 14

L Art. 1 indica che la Proposta di Direttiva ha per obiettivo l armonizzazione di certi aspetti delle disposizioni dei contratti in materia di credito ai consumatori. L Art. 21, comma 1, della Proposta di Direttiva propone un primo esempio di Full Targeted Harmonisation, laddove prevede che: Nella misura in cui la presente Direttiva reca previsioni armonizzate, gli Stati Membri non potranno mantenere od introdurre previsioni diverse da quelle previste nella Direttiva. A fianco alla previsione appena descritta, il comma 2 prevede l operatività del principio di mutuo riconoscimento con riferimento ad alcune delle previsioni della Direttiva. 15

La portata della norma non è ancora del tutto chiara: - può favorire l attività cross-border dando certezza alle imprese? - può perpetuare le cattive abitudini degli Stati Membri incentivando il goldplating? La spinta della Commissione verso l armonizzazione va incoraggiata: l operatività del principio di mutuo riconoscimento va limitata alle ipotesi in cui, in mancanza, si porrebbero veri e propri ostacoli al funzionamento del mercato, introducendo distorsioni di carattere concorrenziale. 16

Il prestito responsabile L obbligo del finanziatore è bipartito in: (i) informativa pre-contrattuale; e (ii) accertamento del merito di credito del consumatore. Quest ultimo va condotto sulla base di informazioni precise fornite dal consumatore. L inserimento nel principio dell accertamento del merito di credito, senza una corrispondente responsabilità del consumatore, quanto meno per ipotesi di misrepresentation ed in linea con quanto previsto al Considerando 19 della Proposta di Direttiva, rende meno certa la identificazione dell esatto adempimento da parte del finanziatore ed apre, perciò, la porta a contestazioni da parte del consumatore. 17

Obbligo di assistenza Si tratta di una consulenza mascherata il finanziatore deve fornire spiegazioni al consumatore relativamente alle informazioni fornite in sede pre-contrattuale e, al contempo, deve spiegare i vantaggi e gli svantaggi associati ai prodotti proposti. Nel Considerando 20 si legge che: le spiegazioni sono dovute al fine di consentire al consumatore di decidere quale sia il tipo di prodotto più adatto alle sue necessità. È giusto spiegare ed illustrare al consumatore l offerta che gli si pone innanzi, ma la indicazione dei vantaggi e degli svantaggi di un prodotto nonché l assistenza ai fini della scelta dell offerta più appropriata richiede l applicazione di parametri di carattere soggettivo che competono al solo consumatore Il finanziatore può descrivere le caratteristiche del prodotto la consulenza è un servizio ad hoc che può essere fornito su richiesta del consumatore e comunque con riferimento a prodotti particolarmente complicati 18

Contratto di credito combinato ed Operazioni Collegate La definizione di contratto di credito collegato poggia su due condizioni: (i) la destinazione esclusiva del finanziamento all acquisto dei beni e/o servizi oggetto del contratto di fornitura; nonché (ii) il fatto che i due contratti, di finanziamento e di fornitura, formino dal punto di vista oggettivo una unità commerciale. Manca il criterio dell esclusiva contrattuale e ciò rende la portata della norma ancora troppo ampia, soprattutto ai fini dell applicazione del regime del recesso. 19

Diritto di recesso Il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto di credito per l esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore può avere senso nel contesto della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari: meno in quello del credito al consumo! Si tratta di termine troppo lungo che è preferibile ridurre a 7 giorni anche per simmetria con l analogo termine vigente per la denuncia dei vizi della cosa nei contratti di vendita. Soprattutto, va inserita la facoltà del consumatore di rinunciare, in tutto od in parte, al periodo di recesso nel caso in cui intenda chiedere la consegna immediata del bene. 20

Codice del consumo La Legge Delega (L. 29 luglio 2003, n. 229) Il Governo è stato delegato ad adottare il Codice del consumo nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi tra i quali quello di armonizzare e riordinare la normativa vigente a tutela dei consumatori e di adeguarla alle disposizioni comunitarie. Il Decreto Legislativo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) Il Governo ha dato attuazione alla delega emanando il D.Lgs. n. 206/2005 Codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, che ha raccolto in un unico testo normativo una serie di discipline volte alla tutela dei consumatori. Finalità Il Codice del consumo è volto ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti attraverso l armonizzazione e il riordino delle normative concernenti i processi di acquisto e di consumo nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi comunitari (cfr. art. 1). 21

Discipline contenute Previsioni che riguardano ogni fase delle relazioni giuridiche tra il consumatore ed i soggetti della catena di produzione e distribuzione di beni e servizi. Normative che interessano l operatività del settore bancario e finanziario: pubblicità ingannevole e comparativa, clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, credito al consumo, contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Non è contenuto nel Codice il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 190 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 22

È stata riprodotta la previsione già contenuta nel Testo Unico Bancario (cfr. art. 125, quarto comma TUB, ora abrogato) in base alla quale la responsabilità del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore, è limitata ai rapporti in esclusiva tra questi soggetti (cfr. art. 42). La restante disciplina del credito al consumo resta contenuta nel Testo Unico Bancario (cfr. art. 43). Educazione dei consumatori Il Codice esplicita che: L educazione dei consumatori è volta a favorire, tra l altro, la consapevolezza dei diritti e degli interessi dei consumatori. Le attività destinate all educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale. Tali attività sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta e prendono in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili (cfr. art. 4). 23

Conclusioni Il testo della Proposta di Direttiva rappresenta un passo avanti verso una riforma della disciplina del credito al consumo che sia: market-friendly; orientata a favorire l attività transfrontaliera; di protezione dei consumatori. 24

Il futuro del credito al consumo poggia su: armonizzazione mirata delle previsioni a tutela dei consumatori; corretto inquadramento del principio del prestito responsabile nell ottica di un bilanciamento delle responsabilità derivanti dal relativo adempimento; previsione di un dovere di assistenza che sia effettivamente in linea con l obiettivo di rendere i consumatori realmente informati rispetto ai prodotti che il mercato offre loro ma allo stesso tempo pienamente consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte in materia di credito; consentire ai consumatori di avere vie di fuga dal rapporto commisurate alle proprie esigenze ma anche articolate in maniera da riflettere le caratteristiche del mercato nel quale essi stessi si muovono. 25