Gli aspetti formativi dell apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs n. 276/03)

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Gli aspetti formativi dell apprendistato professionalizzante (art. 49, D.lgs n. 276/03) Il futuro ha un cuore antico Carlo Levi (Torino, 1956) A cura di Chiara Manfredda tel. 02.58.370.260 e-mail chiara_manfredda@assolombarda.it Stefano Naratone tel. 02.58.370.415 e-mail stefano_naratone@assolombarda.it Amedeo Veglio tel. 02.58.370.504 e-mail amedeo_veglio@assolombarda.it

La normativa di riferimento D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 49; Legge 14 maggio 2005, n. 80; Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2000; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2004, n. 40; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 2005, n. 30. Il nuovo assetto normativo si colloca comunque all interno della disciplina generale prevista da: Legge 19 gennaio 1955, n. 25; Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16. 2

IL CONTRATTO A CAUSA MISTA L apprendistato è un contratto a causa mista, in cui lo scambio oggetto del rapporto di lavoro subordinato: LAVORO vs RETRIBUZIONE risulta arricchito dal profilo della formazione. La retribuzione è solo una parte di quanto spetta all apprendista. Nello scambio oggetto del contratto (c.d. sinallagma) l erogazione della formazione all apprendista costituisce parte dell obbligazione cui si vincola il datore di lavoro attraverso il contratto. CCM = LAVORO vs RETRIBUZIONE + FORMAZIONE 3

LA CENTRALITA DELLA FORMAZIONE NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Nel contratto di apprendistato, rispetto all'attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente (1) ponendosi essa quale strumento per la realizzazione di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, c. 2 Cost.) [ ] [ ] il che spiega una serie di interventi legislativi miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità e, dall'altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi all'attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi di varia natura [ ] (1) Corte di Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza n. 6787 dell 11 maggio 2002. 4

I CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO [ ] E convinzione largamente diffusa che la lotta alla disoccupazione imponga la ricerca di una strategia globale, articolata su una pluralità di interventi di politica economica, di politica industriale e delle infrastrutture [ ] [ ] è tuttavia innegabile che per essere realmente incisiva, una politica economica e industriale di incentivo allo sviluppo e di sostegno all occupazione debba fondarsi anche su un adeguata strumentazione giuridico-istituzionale idonea a favorire l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro mediante misure di flessibilità e investimenti in educazione e formazione per elevare la qualità dell offerta di lavoro e massimizzare così le occasioni di lavoro presenti sul mercato [ ] (2) (2) Marco Biagi, Istituzioni di Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2003, pag 180. 5

FORMAZIONE E LAVORO [ ] Occorre un ripensamento generale sugli obiettivi che il nostro paese deve perseguire nel settore congiunto del lavoro e della formazione. Il traguardo di elevare sensibilmente il tasso di occupazione comporta una serie di condizioni da soddisfare. Innanzitutto i giovani che, finiti i loro studi, si presentano sul mercato del lavoro, devono trovare un posto molto più velocemente di quanto non succeda oggi, con tempi di attesa lunghissimi, spesso superiori ad un anno. Appare necessario che Stato e Regioni fissino una serie di tappe da percorrere in vista di un obiettivo finale. Le tappe dovranno indicare una progressione nel numero di giovani che dovranno essere coinvolti in un processo di apprendimento integrato che possa facilitare ed accelerare il passaggio fra scuola e lavoro [ ] (3) (3) Marco Biagi, Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia - Proposte per una società attiva e un lavoro di qualità, Roma, 2001, pag 50. 6

EVOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO [ ] Per i contratti a causa mista in senso proprio gioverebbe senz altro una maggiore distinzione delle funzioni alle quali tali tipologie contrattuali possono assolvere. In quest ottica sarebbe opportuno valorizzare il ruolo dell apprendistato come strumento formativo per il mercato, funzionale alle sue esigenze effettive. Il Governo invita le parti sociali a riflettere in merito alla riforma dei contratti a causa mista in corso, soprattutto sullo strumento dell apprendistato, approfondendo gli aspetti della quantità e della qualità della formazione esterna e interna ai luoghi di lavoro, anche in considerazione delle sollecitazioni che a tale riguardo provengono dall Unione Europea [ ] (4) (4) Marco Biagi, Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia - Proposte per una società attiva e un lavoro di qualità, Roma, 2001, pag 50-51. 7

EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO [ ] Occorre uscire dalla logica, spesso seguita in passato, secondo la quale i contenuti della formazione venivano fissati da chi gestiva l offerta senza molto interesse per le necessità espresse dalla domanda, vale a dire per i fabbisogni professionali espressi dai processi produttivi. Non vi è dubbio che i contenuti della formazione professionale devono rispondere alle esigenze del mondo produttivo e alla necessità di produrre quelle competenze che le imprese maggiormente richiedono, senza perdere di vista i valori formativi di carattere generale, le competenze di base che, nella società dell informazione, ogni lavoratore deve possedere e quelle conoscenze che possono anticipare crescita e sviluppo. [ ] (5) (5) Marco Biagi, Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia - Proposte per una società attiva e un lavoro di qualità, Roma, 2001, pag 52. 8

Art. 49, D.Lgs. n. 276/03 (c.d. DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE BIAGI ) Art. 49. Apprendistato professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni [ ] (omissis) 9

Art. 49. Apprendistato professionalizzante 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; [ ] (omissis) 10

Art. 49. Apprendistato professionalizzante 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale [ ] (omissis) 11

Circolare del Ministero del lavoro del 14 ottobre 2004, n. 40 Circolare in materia di contratti di apprendistato 1. Premessa Il nuovo contratto di apprendistato [ ] dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche [ ] gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale [ ] attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda. 12

Circolare n. 40/04 1. Premessa [ ] va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003 l apprendistato diventa l unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento [ ] [ ] Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l arco della vita [ ] 13

Circolare n. 40/04 4.1 Le finalità Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell ambito dell apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, [ ] si persegue [ ] l accrescimento delle capacità tecniche dell individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato. 14

Circolare n. 40/04 4.3 La disciplina del rapporto [ ] All interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito; la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto; il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso [ ] 15

Circolare n. 40/04 4.5 Il profilo formativo L articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione formale che potrà essere svolta dall apprendista all interno o all esterno dell azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale [ ] Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di formazione formale, ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all interno dell impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali [ ] L obbligo di formazione per l apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning [ ] 16

Circolare n. 40/04 4.5 Il profilo formativo Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale [ ] Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor [ ] N.B. in attesa si applicano le previsioni del DM 28 febbraio 2000. 17

DECRETO MINISTERIALE DEL 20 FEBBRAIO 2000 Il Tutor aziendale Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro; Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve: possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore. 18

Circolare n. 40/04 4.5 Il profilo formativo È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato [ ] Tali competenze verranno indicate sul Libretto formativo del cittadino [ ] 19

Circolare n. 40/04 8. Disciplina sanzionatoria In caso di inadempimento all obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell apprendista, il datore è tenuto a: versare all Inps la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato; maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione [ ] 20

Circolare n. 40/04 8. Disciplina sanzionatoria L inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell obbligo formativo. In caso di inadempimento dell obbligo formativo, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale. 21

Legge 14 maggio 2005, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35 - Decreto Competitività 13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". 22

Circolare del Ministero del lavoro del 15 luglio 2005, n. 30 Circolare in materia di apprendistato professionalizzante 2. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali [ ] la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, alla autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [ ] 23

Circolare n. 30/05 2. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affida la definizione della disciplina per l'apprendistato professionalizzante agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 24

Circolare n. 30/05 2. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali In considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali di lavoro [ ], anche antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che abbiano determinato gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. 25

ANDAMENTO NUMERICO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO ATTIVATI IN PROVINCIA DI MILANO * n. contratti attivati n. apprendisti 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 26.015 19.727 17.026 2004 2005 2006 anno * I dati per realizzare la presente tabella sono stati cortesemente concessi dall Ufficio per l apprendistato della Provincia di Milano. 26

IL PROCESSO DI ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO Scelta della qualifica professionale Profilo di riferimento Capacità formativa? Stesura del P.F.I 27

CAPACITA FORMATIVA EROGAZIONE DIRETTA DELLA FORMAZIONE CAPACITA DI ORGANIZZARE LA FORMAZIONE 28

CAPACITA FORMATIVA L IMPRESA NON POSSIEDE CAPACITA FORMATIVA LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA DA STRUTTURE ACCREDITATE (solo esterna) UE TIPOLOGIE L IMPRESA POSSIEDE CAPACITA FORMATIVA IN TUTTO O IN PARTE IN TUTTO LA FORMAZIONE VIENE EROGATA O ORGANIZZATA DIRETTAMENTE DALLA IMPRESA IN PARTE L IMPRESA INTEGRA LA PROPRIA CAPACITA FORMATIVA ATTRAVERSO L APPORTO ESTERNO DI STRUTTURE ACCREDITATE 29

PROGETTI QUADRO SISTEMA CONFINDUSTRIA già operativi Servizi formativi gratuiti per le imprese aderenti al sistema Confindustria PROGETTI QUADRO PROVINCIA DI MILANO da attivare Servizi formativi gratuiti per le imprese del territorio milanese 30

SERVIZI FORMATIVI 3 TIPOLOGIE DI AZIONI 1. TUTOR 12 ORE 2. APPRENDISTI MODULI FORMAZIONE TRASVERSALE 40 ORE MODULI TECNICO PROFESSIONALIZZANTI 3. SERVIZI ALL IMPRESA ASSISTENZA ALLA STESURA DEL P. F. I. STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E L ATTESTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL APPRENDISTA 31