Credito di Imposta per attività di Ricerca & Sviluppo FONTI NORMATIVE -Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), Art. 1, comma 35 - Decreto interministeriale 27 Maggio 2015
Beneficiari Sia persone fisiche sia persone giuridiche, Titolari di reddito d impresa Possono beneficiare dell'agevolazione di cui alla legge 190/2014 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014efinoaquelloincorsoal31dicembre2019. Sostituisce il precedente credito di imposta ed il bonus assunzioni Cipaq 1
Attività Attività considerate di Ricerca& Sviluppo Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta sono: a) Ricerca di Base: Lavori sperimentali o teorici per acquisizione di nuove conoscenze b) Ricerca applicata da utilizzare per mettere a punto prodotti, processi o servizi nuovi o profondamente migliorati c) Sviluppo precompetitivo/prototipazione d) Produzione e collaudo di nuovi prodotti, processi e servizi, senza che vi sia impiego industriale o commerciale. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, né le attività commissionate da terzi. 2
Spese ammesse Costi riconosciuti per attività di Ricerca& Sviluppo Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo attività di ricerca e sviluppo di seguito elencati: a) I costi del personale altamente qualificato dipendente, o in rapporto di collaborazione con l'impresa, impiegato in attività di ricerca. b) Le quote di ammortamento delle attrezzature e della strumentazione di laboratorio. c) Il costo dei contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e con altre imprese. d) Le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, anche acquisite da fonti esterne. Inoltre sono riconosciute le spese per eventuali attività di certificazione contabile. 3
Calcolo bonus -1 Il credito di imposta è determinato sull eccedenza rispetto alla media del triennio 2012/2014 La media di riferimento 2012-2014, primo elemento per il calcolo della spesa incrementale, resta fissa per tutto il periodo di validità della norma. La determinazione della media è un processo importante e delicato in quanto: la media dei costi 2012-2014 costituisce il riferimento per il calcolo dell incremento delle spese nei successivi cinque anni il calcolo della media dei costi 2012-2014 deve essere supportato da adeguata documentazione per non porre a rischio l ottenimento del credito d imposta negli anni 2015-2019 Per il calcolo della media rilevano tutte le spese considerate ammissibili al calcolo del beneficio 4
Calcolo bonus -2 Costi sostenuti nell anno(dal 2015 al 2019): Rilevano le voci di spesa già citate; Se relative e riferibili direttamente ad un progetto di R&Sdi almeno 30.000 nel periodo di imposta; applicabile l art. 109 del TUIR Debitamente documentate A questo punto si determina l effettivo incremento rispetto alla media dei 3 anni di riferimento (2012/2014). La misura del beneficio è differenziata in funzione delle diverse tipologie di spesa: 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4(Personale qualificato e contratti di ricerca) 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) dell articolo 4(attrezzature di laboratorio e privative industriali) 5
Calcolo bonus -3 Determinazione del credito di imposta Esempio: DM SPESA 2012 2013 2014 MEDIA 2015 INCREMENTO BONUS a) personale 30.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00 35.000,00 50% c) contratti 15.000,00 8.000,00 35.000,00 19.333,33 25.000,00 5.666,67 50% TOTALE cat.1 45.000,00 28.000,00 60.000,00 44.333,33 85.000,00 40.666,67 b) attrezzature 5.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00-2.000,00 25% d) brevetti 5.000,00 2.000,00-2.333,33 2.000,00-333,33 25% TOTALE cat.2 10.000,00 5.000,00 4.000,00 6.333,33 4.000,00-2.333,33 TOTALI 38.333,33 50% BONUS 19.166,67 6
Altri elementi Impatto fiscale Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né ai fini dell Ires né ai fini dell Irap. In merito all utilizzo, il DM 27.05.2015 chiarisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24 (trasmesso con i canali telematici) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quelloincuiicostiammissibilisonostatisostenuti,inquantoèsolodaquel momento che sono noti tutti gli elementi per la determinazione del calcolo della spesa incrementale ed è, quindi, verificabile la spettanza e l'entità del credito d'imposta. 7
Altri elementi Procedure e controlli Non sono previste procedure per la prenotazione del credito di imposta o per un click day : il credito d'imposta deve essere semplicemente indicato nella dichiarazione dei redditi. È comunque necessario che l azienda sia dotata di un dossier costituito dalla documentazione necessaria ad individuare il progetto, le sue finalità, i costi sostenuti e le relative fatture, buste paga, fogli presenza, contratti, e tutto quanto necessario per sostenere che le spese siano ammissibili, effettivamente sostenute e riconducibili al progetto. E previsto, infatti, che I controlli sono svolti dall'agenzia delle Entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto. 8
Grazie per l attenzione!