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AMBITO N.11 NARNESE-AMERINO Regolamento per l'affidamento FAMILIARE Premessa: L'affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori, modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184. L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e l'affetto necessario per un periodo determinato e nella prospettiva di un suo rientro in famiglia una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia famigliare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario, o presso una persona singola, o in un ambiente comunitario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato ai suoi bisogni, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente. La normativa di riferimento è la seguente: - legge 184/1983: disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ; - legge 285/1997: disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ; - legge 149/2001: modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile; - legge 328/2000. Art. 1 L'affidamento familiare L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore a vivere, crescere, ed essere educato nell'ambito di una famiglia (...), quando la famiglia naturale non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione (Legge 149/01, art. 1, commi 4 e 5). Attraverso questo intervento il minore incontra una nuova famiglia che lo accoglie presso di sé e si impegna a dare risposte ai suoi bisogni di crescita. Il progetto di affido si realizza infatti quando, per motivi di ordine esterno o per fragilità interne, i bambini non trovano nella propria famiglia di origine l'ambiente idoneo ad una crescita serena. Al contempo assicura alla famiglia di origine tutti gli interventi assistenziali e terapeutici che possano riequilibrare la situazione di crisi con la prospettiva del rientro del minore nel suo nucleo di origine. Art. 2 L'affidamento familiare e la legislazione L'affidamento familiare è un intervento a termine, di aiuto e sostegno socio-educativo di alta complessità educativa e psico-sociale che richiede elevate competenze professionali, una forte interdisciplinarietà ed un'integrazione tra i diversi servizi del territorio, con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari. Ogni affidamento poggia infatti su un progetto personalizzato multidimensionale che cerca di rispondere ai bisogni del bambino/ragazzo, della sua famiglia di origine e della famiglia affidataria. Il progetto di affidamento famigliare è elaborato e proposto dal Servizio Sociale Territoriale

(Ufficio della Cittadinanza e Servizio Sociale professionale) che lavora in stretta collaborazione ed integrazione con il Servizio Affidi. L'Ente locale ne ha piena titolarità e responsabilità. Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore ai 12 anni in considerazione della sua capacità di discernimento. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà, o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni (Legge n. 184, art 4). Tipologia dell'affido famigliare Fondamentalmente si possono individuare 2 diverse modalità di predisposizione dell'affidamento famigliare a parenti o estranei: 1. consensuale - quando è disposto dal servizio sociale dell'ente Locale, previo consenso dei genitori o dell'eventuale tutore e del minore se ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che controlla e rende esecutivo il provvedimento. 2. giudiziale quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni e manca l'assenso dei genitori. Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza della potestà (art. 330 CC), ovvero adottando i provvedimenti più opportuni in caso di comportamento pregiudizievole dei genitori (art. 333 CC) può prescrivere l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, e quindi disporre l'affidamento a terzi. Anche in caso di separazione o divorzio fra i genitori, in base alla legge 74/1987 (art. 11 paragrafo 8), si prevede che il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minorenne. Anche in questo caso deve essere sentito il minore se ha compiuto 12 anni, ed ancge se di età inferiore. L'affidamento familiare si può articolare in: 1. affidamento a tempo pieno (si caratterizza per la continuità e la residenzialità del bambino/ragazzo presso la famiglia affidataria secondo i tempi previsti dal progetto e necessari per il superamento delle difficoltà della famiglia di origine); 2. a tempo parziale, o anche detto part-time (si caratterizza per l'inserimento del bambino presso una famiglia diversa da quella di origine solo per alcuni giorni della settimana, o per alcune ore tutti i giorni o per alcuni periodi brevi e determinati. Tale affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto nell'educazione del minore e non, quindi, per esclusive esigenze di custodia o nei casi in cui sia necessario un intervento educativo professionale); 3. per situazioni che rivestono carattere di impellenza (si caratterizza per tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l'ospitalità e la protezione del minore). Art. 3 Il progetto ed il provvedimento di affidamento famigliare: Il progetto di affidamento famigliare indica: a) le motivazioni del provvedimento emesso; b) la sua durata, che in caso di affido consensuale non potrà superare i 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni; c) le modalità di attuazione dell'affido; d) le modalità di rapporto del minore con la sua famiglia di origine. Il Servizio Sociale responsabile del progetto di affido relaziona periodicamente all'autorità Giudiziaria competente: Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni. Art. 4 I diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido: Il bambino ha diritto: ad essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido;

a mantenere i rapporti con al sua famiglia di origine; a continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, qualora non vi siano controindicazioni. La famiglia di origine ha diritto: ad essere informata, in generale sulle finalità dell'affido ed in particolare sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione famigliare; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido; a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare i problemi personali e famigliari che hanno determinato l necessità dell'affido, a mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo tempi e modalità concordati col Servizio Sociale ed indicati nel progetto di affido. La famiglia d'origine può essere coinvolta dall'ente locale a partecipare al costo dell'affido del proprio figlio. La famiglia affidataria ha diritto: ad essere preparata, attraverso un adeguato percorso formativo, sulle finalità dell'affido in generale ed informata su tutti gli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; ad avere un sostegno individuale e di gruppo; ad avere una copertura assicurativa e le agevolazioni previste per legge (assegni famigliari, detrazioni di imposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari); ad avere un adeguato contributo indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie, debitamente documentate, come previsto dal regolamento. Art. 5 La collocazione del minore Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affido può essere collocato presso: 1. una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV grado. In tal caso l'eventuale erogazione del contributo di affido è valutata caso per caso dal Servizio Sociale dell'ente Locale che lo dispone; 2. una famiglia affidataria eterofamigliare afferente al Servizio Affidi: il minore viene inserito presso una famiglia diversa dalla propria che offre la sua disponibilità ad accoglierlo, opportunamente individuata e valutata dagli operatori psico-sociali. 3. una famiglia affidataria eterofamigliare afferente ad una Rete di solidarietà famigliare: il minore viene accolto presso una famiglia diversa dalla propria che afferisce ad una realtà del Privato Sociale o dell'associazionismo. Il minore può, a secondo dell'organizzazione della Rete e dell'associazione, risultare formalmente affidato alla famiglia o all'ente gestore della rete famigliare. Il contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definiti tra tali realtà del Privato Sociale e l'ente Locale. Considerato che la Legge Nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria, anche questa Amministrazione intende sostenere le famiglie che hanno in affidamento minori, come da art. 5 della Legge n. 184 (Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria). L'importo sarà comunque stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Il contributo per i minori residenti nel territorio nazionale gravano sul Comune in cui gli stessi risiedono, anche se l affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano. Il contributo erogato dall Amministrazione comunale alla famiglia affidataria è finalizzato al mantenimento ed alla crescita del minore affidato svolto dalla famiglia. Per tutte le spese relative al soddisfacimento dei bisogni dei minori in affidamento, si può prevedere un sostegno economico straordinario sole se il Servizio Sanitario Nazionale o l Ente Locale non riescono a farsene carico direttamente e si rileva, previa presentazione di apposita documentazione,

l urgenza di intervento. Ne sono un esempio l acquisto di materiale protesico, cure odontoiatriche, cure sanitarie, psicoterapie, spese per la frequenza di centri estivi, sostegno scolastico individuale. Nei casi più affidamenti è riconosciuto alla famiglia che se ne fa carico, un contributo forfetario, in base alla disponibilità di bilancio dell Ente. In tutti i casi, comunque, deve essere allegata alla richiesta l attestazione dei responsabili dei Servizi di riferimento che specificherà le ragioni del mancato utilizzo del Servizio Specialistico Asl o del Servizio dell Ente, sia con proprio personale che con quello dei Servizi convenzionati o delegati. Particolare priorità assumono le richieste di cure straordinarie nei casi di affidamento di minori con handicap fisici o psichici e di minori con gravi disabilità. Il contributo economico dell Ente fa riferimento alla minore età dell affidato; nei casi in cui lo stesso non abbia terminato la scuola superiore il contributo è prorogato fino al termine dello stesso corso di studi, dopodichè viene a concludersi. Art. 6 Impegni dell'ente L'Ente Locale o altro ente da questi delegato provvede a: a) formalizzare l'affido, sia consensuale che non consensuale, attraverso la predisposizione dei relativi atti amministrativi. b) garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria; c) corrispondere regolarmente il contributo economico stabilito come da art. 5 della Legge n. 184. Art 7 Compiti del servizio sociale dell'ente locale Il servizio sociale territoriale svolge le seguenti funzioni: 1. svolge una diagnosi psicosociale approfondita della situazione famigliare, utilizzando tutti gli elementi eventualmente acquisiti anche da altri servizi redigendo una relazione, nella quale formula un primo progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata ipotizzata, il programma di aiuto alla famiglia di origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità di incontro delle famiglie con il servizio; 2. individua le caratteristiche più significative della famiglia affidataria per facilitare il possibile abbinamento; 3. partecipa all interno del Nucleo Servizi Affidi per la definizione del progetto di affido e l individuazione della famiglia affidataria e redigere il contratto di affido; 4. segue l'evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici di verifica con la famiglia di origine e il minore predisponendo tutti gli interventi necessari, ed attua verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso, compresa la famiglia affidataria. Art. 8 Competenze nella gestione istituzionale in materia di affido Sulla base della Legge 285/97 e della Legge Quadro 328/2000 viene istituito il Nucleo del Servizio Affidi dell ambito territoriale Narnese-Amerino, composto dal servizio sociale di base, dell ambito, da un operatore dell ufficio di cittadinanza, dal servizio di neuropsichiatria infantile dell Azienda Usl n. 4 e da un assistente sociale nominata dal Tribunale dei Minorenni. Il Nucleo del Servizio Affidi, attraverso le diverse figure professionali già operanti nei Servizi pubblici del territorio, svolge le seguenti funzioni: 1. promuove, in collaborazione con gli enti locali, con le scuole, con le associazioni di volontariato e con il privato sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza; 2. seleziona le famiglie, coppie o singoli, valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza, un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo, riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento famigliare; 3. collabora con gli operatori del servizio sociale dell'ente locale nella formulazione del

progetto di affidamento e nell'individuazione della famiglia più adeguata per il minore; 4. promuove la formazione delle aspiranti famiglie affidatarie; 5. sostiene la famiglia affidataria prima e durante l'affido, attiva interventi di sostegno necessari al bambino, predispone frequenti momenti di verifica con gli operatori e promuove gruppi di famiglie affidatarie; 6. istituisce un Albo delle famiglie affidatarie, accertata l idoneità delle stesse. 7. promuove la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento delle esperienze in atto e la riflessione sulle metodologie di lavoro; 8. promuove e pubblicizza il servizio; 9. si raccorda con l equipe interambito delle adozioni coordinata dalla Provincia di Terni; 10. crea e sostiene il collegamento con la rete dei centri per l'affido regionali. Il Nucleo del Servizio affidi in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale dell Ambito si occuperà altresì di: identificare il bisogno attraverso l'individuazione di famiglie che presentano fattori di rischio; elaborare una relazione con una precisa diagnosi sociale; valutare le soluzioni che meglio soddisfano i bisogni del minore; segnalare, come di prassi, il minore al nucleo affidi fornendo tutti gli elementi utili alla scelta della famiglia affidataria più idonea; richiedere gli accertamenti sanitari per i minori da affidare; verificare periodicamente il progetto in collaborazione con il nucleo affidi; trasmettere al nucleo affidi copia dei provvedimenti di affidamento. Gli operatori dei sopra citati Servizi si incontrano periodicamente al fine di concordare, stabilire e verificare l andamento del progetto e devono garantire, in ogni fase del percorso, il diritto all informazione chiara e corretta nei confronti dei soggetti coinvolti. Il lavoro da loro svolto relativamente all affido familiare non comporterà aggravio economico all Ambito. Art. 9 Procedimento per l inserimento nell Albo delle famiglie affidatarie I cittadini interessati si possono rivolgere per un primo colloquio all'ufficio della Cittadinanza del comune di Narni allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'istituto dell'affidamento. Il percorso per diventare famiglia affidataria è il seguente: Colloquio informativo con gli operatori dell'ufficio della Cittadinanza, in collaborazione con l'assistente Sociale della Asl n.4 Corso in-formativo sull affido organizzato dal Nucleo Servizi Affidi, in collaborazione con le figure professionali specialistiche da questo individuate Valutazione d idoneità svolta dal Nucleo Servizi Affidi Rilascio dell autorizzazione da parte del Nucleo Servizi Affidi Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Nucleo Servizi Affidi abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali quali: la disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore; età idonea e stato di buona salute, disponibilità di un abitazione con caratteristiche adeguate ai bisogni dell affidato; integrazione della famiglia nel contesto sociale; consapevolezza della temporaneità del provvedimento; disponibilità al rapporto on i servizi socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore; accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia, del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell affidato. Art. 10 - Il percorso formativo

Il Nucleo Servizi Affidi territoriale informerà e preparerà le famiglie che intendono candidarsi all affido con l'obiettivo di favorirne la riflessione sulla scelta da intraprendere e di renderle effettivamente consapevoli del percorso da fare. Le famiglie interessate sono tenute a frequentare il corso in-formativo. Durante il corso vengono approfondite le questioni relative ai contenuti giuridici dell istituto, alla panoramica sociale dell affido, alle motivazioni della stessa famiglia affidataria, alle esigenze ed al vissuto dei minori. Alla fine del percorso in-formativo la famiglia decide se proseguire o meno nel percorso. Se la famiglia decide di proseguire, dovrà sottoporsi ad accurata valutazione d idoneità, effettuata dagli operatori del Nucleo Servizi Affidi, che, in caso di esito positivo rilascerà l idoneità all accoglimento di minori. La formazione ha lo scopo di creare un Albo delle famiglie delle famiglie disponibili all'affidamento a livello territoriale. Art. 11 Conclusione dell'affidamento L'affidamento famigliare si conclude con un provvedimento dell'autorità che lo ha disposto quando: la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato e la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore; quando il minore affidato raggiunge la maggiore età o al termine del proseguio amministrativo. Gli operatori del servizio sociale che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento, informano tutte le persone coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo, con la collaborazione del servizio affidi attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro organizzando anche successivi momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il rientro del minore nella sua realtà di origine.