Roma 29/11/

Documenti analoghi
Codice di procedura civile. Estratto. Art. 61. Consulente tecnico

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO

AAROI EMAC Gli aspetti processuali, la consulenza tecnica d ufficio e la perizia.

LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015

La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio

LA FIGURA DEL CTU LA DISCIPLINA LEGISLATIVA L APPROCCIO MEDOTOLOGICO L ANALISI DEI FASCICOLI DI PARTE

dal titolo IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO I corsi in progetto saranno due e si terranno nei seguenti giorni: data 27 maggio - 7 giugno - 10 Giugno

La Consulenza Tecnica di Ufficio

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO PRESIDENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)

Il Giudice ed i suoi ausiliari

Giudice Amministrativo

L ATTUAZIONE DELL ART.15 DELLA LEGGE 24/2017: IL PROFESSIONISTA SANITARIO COME PERITO NELLA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO E NELLA CONCILIAZIONE

TRIBUNALE DI CATANZARO

Introduzione... pag. XIII Autore...» XV

Corso di preparazione all Esame di Abilitazione

SOCIETA PARTECIPATE. Ragione sociale dell Ente. Misura dell eventuale partecipazione dell amministrazione

INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII

LA RELAZIONE DEL CTU. 12 Settembre Corso di Formazione Tecnico Giuridica per CTU

Il C.T.U. nel processo penale

L'articolo 111 della Costituzione stabilisce:

TRIBUNALE DI SALERNO

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U

PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE ORDINARIO PER IL SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICO- CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

Via Panfilo Tedeschi L'Aquila (AQ) Tel./Fax

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

D.R. n. 371 del 10/05/2016, - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - del 24/05/2016)

D.R. n del 29 dicembre 2015, - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5-4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - del 19 gennaio 2016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

RAPPORTI TRA GIUDICE E CTU DUE PROFILI

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE NUOVA COMMISSIONE (n. 1)

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Il Consulente Tecnico d Ufficio ed il Perito d ufficio

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA (n. 1)

Multisala o Audio Video Conferenza in collegamento diretto con il docente

PRESENTA. Corso di formazione

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato

D'UFFICIO D UFFICIO. Latina 7 maggio 2019

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato. Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi

ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE

L INGEGNERE. ausiliario scientifico della Giustizia

(FAC-SIMILE DA REDIGERE IN UNICA COPIA SU CARTA INTESTATA DELL UNITA AMMINISTRATIVA SEDE DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA)

ATTIVITA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO IL CORRETTO RITUALE ai sensi della riforma del CPC in vigore dal 04/07/2009

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)

Corso giudiziale per praticanti avvocati organizzato da ASLA Associazione Studi Legali Associati. Lezione del giorno 12 settembre 2012

Latina giugno 2018

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / /

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Membro della Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.), aderente all'unesco

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI LABORATORIO DI RESPONSABILITA SANITARIA. Umberto Genovese

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)

DCMT DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA TRASIAZHDNALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

La responsabilita disciplinare del Ctu

Il ruolo del dottore commercialista e dell esperto contabile nei procedimenti arbitrali

Il Ctu tra responsabilita e sanzioni disciplinari

a cura della Dott.ssa Patrizia ANGELETTI Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici e del Dott. Giuseppe FATIGANTE Coordinamento Generale

D.R. n del 29 dicembre 2015, - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 4 a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - del 19 gennaio 2016)

Toscana, revisione degli elenchi CTU: una piccola guida

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)

Dichiarazione per l affidamento di incarico presso Sapienza Università di Roma ai sensi dell art. 53, co. 14 D.lgs. 165/2001

SEZIONE I. Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

ATTIVITÀ DEL C.T.U. E DEI CC.TT.P. LE OPERAZIONI PERITALI

LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE TORINO

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA (n. 1)

IUAV -VENEZIA A 500 BIBLIOTECA CENTRALE

(D.R. n.206 del 2 marzo 2017, - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - del 21 marzo 2017)

Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali

Inoltre, in relazione ai Requisiti di moralità e compatibilità si specifica quanto segue. Non possono far parte della commissione giudicatrice:

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

La relazione peritale e gli atti successivi prof. avv. Eva Desana incontro del 22 ottobre 2014

La Consulenza Tecnica di Parte

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Corso di formazione e di approfondimento per consulenti tecnici d ufficio e di parte

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO CONSULENZA TECNICA DI PARTE

Sezione III Dell istruzione probatoria. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Ctu: l iscrizione all albo passo per passo

LA FIGURA DEL TECNICO NELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Copyright Esselibri S.p.A.

Bologna, 15 aprile <L obbligo di testimonianza e il segreto professionale nei giudizi civili>.

D.R. n del 19 Dicembre 2013, - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n Serie Speciale- Concorsi ed Esami - del 07 Gen'i.

designa presidente il prof. Guido Vannini e segretario il prof. Carlo Varaldo.

APPLICHIAMO L'ISTITUTO DELLA VACANZA CONTRATTUALE

UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento cautelare

Il CTU e il Perito per i Professionisti Sanitari. Aspetti giuridici e medico-legali. Il Perito e il CTU dal punto di vista delle professioni sanitarie

CAMERA ARBITRALE DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI * * * REGOLAMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMMISSARIO DI GARA

Comune_di_Mugnano_di_Napoli#C_MDN# # :43:19

Siena. II Corso di perfezionamento in consulenza tecnica d ufficio I MODULO II MODULO III MODULO CERTOSA DI PONTIGNANO CORSO TECNICO - GIURIDICO

Transcript:

97 Congresso Nazionale SOI Il consulente d ufficio e di parte nel codice di procedura civile e nella nuova legge sulla responsabilità professionale medica. Roma 29/11/2017 www.studiolaplaca.it 1

Introduzione 1. Dapprima esamineremo le norme principali che regolano le attività del CTU e del CTP 2. Successivamente vedremo alcuni aspetti pratici dell attività di CTU e CTP. www.studiolaplaca.it 2

Rilevanza Nelle cause di responsabilità medica la sentenza per le questioni di malpratice si basa essenzialmente sulla CTU Anche per altre questioni ( tenuta della cartella clinica, consenso informato, trattamento post ricovero ecc.) spesso è la CTU che fornisce elementi decisivi al giudice. www.studiolaplaca.it 3

Art. 61 cpc Consulente tecnico. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice www.studiolaplaca.it 4

Art. 15 L. n. 24/2017 Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. www.studiolaplaca.it 5

ART.8 Tentativo obbligatorio di conciliazione 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. www.studiolaplaca.it 6

Chi è il CTU Il CTU è un ausiliare del giudice incaricato di pubblica funzione. IL CTU consiglia il giudice con relazioni non vincolanti (Cass.9922/01). E un tecnico in materie che il giudice non è tenuto a conoscere. www.studiolaplaca.it 7

Che cosa è la CTU E sottratta alla disponibilità delle parti. Non è un mezzo di prova, ma valuta fatti acquisiti. Non dovrebbe essere esplorativa (att. però x fatti accessori). Deve risolvere questioni di fatto presupponenti cognizioni tecniche e non giuridiche www.studiolaplaca.it 8

Valutazione della CTU Il Giudice può: a) Aderire; non deve esporre in maniera specifica le ragioni ( ATT però alle critiche precise e puntuali su aspetti essenziali). b) Discostarsi; occorre motivare il dissenso in modo rigoroso e preciso. www.studiolaplaca.it 9

Nuove indagini Il giudice può disporre a sua discrezione: Nuova indagine con nuovo CTU ( art. 196 cpc), Consulenza integrativa o suppletiva Convocare il CTU a chiarimenti. www.studiolaplaca.it 10

Che fa il CTU? (art. 62 cpc) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. www.studiolaplaca.it 11

Attenzione. L attività del CTU è documentata o da verbale o da relazione scritta. I quesiti non dovrebbero dar per scontata l avvenuta decisione. Le informazioni assunte da terzi non hanno valore di prova testimoniale. Si ritiene che il giudice possa trarre elementi di convincimento anche dalla parte eccedente il quesito. www.studiolaplaca.it 12

Gli esperti e collaboratori Ora meno importante visto l obbligo del collegio peritale, ma il CTU può avvalersi dell opera di esperti ( o istituti specializzati) per compiere indagini particolari richiedenti sussidi tecnici. Può anche utilizzare collaboratori quando ci sono incombenze di ordine materiale. www.studiolaplaca.it 13

Contraddittorio Principio generale che le parti possono assistere all assunzione delle prove (art. 206 cpc). Il Ctu deve comunicare data e luogo dell inizio oo.pp. (anche ai cc.tt.pp. o ai difensori). In generale garantire il diritto alla difese e la parità di trattamento. www.studiolaplaca.it 14

Nomina artt. 191 e192 cpc Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l udienza nella quale il consulente deve comparire Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. www.studiolaplaca.it 15

Obbligo art. 62 cpc Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato (ndr: in calce al ricorso della parte o del consulente). www.studiolaplaca.it 16

Astensione e ricusazione Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [63 2-3 ], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile www.studiolaplaca.it 17

Astensione Se il CTU non compare possibile cancellazione dall albo e sanzioni disciplinari. Istanza di astensione con ricorso, non esistono motivi tipici di astensione, ma comprendono quelli per il giudice. Non ci si può astenere per mancanza di versamento del fondo. Non c è invalidità della CTU se non ci si astiene. www.studiolaplaca.it 18

Ricusazione se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. www.studiolaplaca.it 19

Giuramento art. 193 cpc All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. In questa udienza vengono fissati i termini per il deposito della relazione e per lo scambio di osservazioni. www.studiolaplaca.it 20

Relazione La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all udienza di cui all articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. www.studiolaplaca.it 21

Conciliazione Il Ctu tenta la conciliazione e se riesce deve redigerne processo verbale, sottoscritto dalle parti (difensori, vedi delega) e dal CTU. Se non riesce il Ctu ne espone i motivi. Il Giudice ne può trarre elementi di prova. www.studiolaplaca.it 22

CTP Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche www.studiolaplaca.it 23

Attenzione Oltre ad essere opportuno è un diritto nominare il CTP (art. 87 cpc). Il CTP è un difensore di carattere tecnico. Il medico, in quanto esperto, potrebbe essere CTP di sé stesso. Il CTP ha il compito di partecipare ad ogni operazione e di depositare osservazioni. www.studiolaplaca.it 24

Responsabilità art. 64 cpc Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. www.studiolaplaca.it 25

Resp. Civile. CTU risarcisce i danni in caso di colpa grave. Il danno va provato. Possono essere: ritardo nell accoglimento della domanda, conseguenze dell accoglimento dell altrui domanda, spese sostenute, danni morali. www.studiolaplaca.it 26

ALBO Diviso per categorie. Formato da un comitato presieduto dal Pres. Trib. Per nomina fuori albo (diverso o non iscritto) occorre previo parere del Pres. Trib (non a pena di nullità!). Incarichi equamene distribuiti ( non più 10%). www.studiolaplaca.it 27

Iscrizione Possono iscriversi: 1. Speciale competenza tecnica, 2. Condotta morale e politica specchiata, 3. Iscritti nelle associazioni professionali. N.B.: Iscritti ad un solo albo. www.studiolaplaca.it 28

Domanda (art. 16 disp att. Cpc) Al Pres. Trib corredata da: 1. Atto nascita, 2. Cert. Casellario giudiziario, 3. Cert. Res. nella circoscrizione, 4. Cert. Iscrizione ass. prof. 5. Titoli e docc. per speciale capacità tecnica. www.studiolaplaca.it 29

Trib. Torino Alla domanda vanno allegati 1. fotocopia del documento d identità in corso di validità; 2. fotocopia codice fiscale; 3. il curriculum vitae; 4. per dimostrare il possesso della speciale competenza tecnica richiesta dalla legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.) si richiede il deposito di una copia dei titoli e dei documenti, dei lavori effettuati e/o degli atti redatti e quant altro di significativo realizzato nel corso della propria attività professionale, dell elenco delle pubblicazioni scientifiche professionalmente rilevanti e degli incarichi già svolti come consulente tecnico del giudice o come consulente di parte ovvero come assistente ad altro consulente, allegando gli elaborati depositati in giudizio e, nell ultima ipotesi, con attestazione sottoscritta dal consulente medesimo. Tale documentazione va presentata in formato pdf da trasmettersi in via telematica in un secondo tempo, su richiesta dell'ufficio. www.studiolaplaca.it 30

Nota Bene Torino Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l iscrizione al Reginde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. www.studiolaplaca.it 31

Disciplina Il Pres. Trib. può promuovere procedimento disciplinare contro i ccttuu che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Sanzioni: 1. Avvertimento, 2. Sospensione dall albo max 1 anno, 3. Cancellazione albo. www.studiolaplaca.it 32

Compensi DPR 30/5/2002 n. 115 art. 49 e ss. Ci sono tabelle ministeriali basate sulle tariffe professionali e gli onorari possono essere fissi variabili e a tempo. Sono dovute anche spese di viaggio e rimborso spese sostenute per adempiere l incarico. Liquidazione con decreto del G.I. (acconto solidale, poi con condanna ad una parte o %). www.studiolaplaca.it 33

Albo Torino www.studiolaplaca.it 34

Fac simile Tribunale Ordinario di Torino DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro16,00) E PUO ESSERE TRASMESSA PER POSTA O PRESENTATA DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE (CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 TORINO, INGRESSO 3 AULA 10) La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l ipotesi che non ricorre. ISTANZA ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario TORINO Il sottoscritto... nato il... a... e residente a... in via... n....tel.... Cell.... Fax... e mail... C.F.... professione... con studio in... via...tel.... Fax... PEC. C H I E D E ai sensi degli articoli Artt. 13 e segg. disp. att. Codice di procedura civile l iscrizione all Albo dei consulenti tecnici presso codesto Tribunale per la categoria 1... con specializzazione... 1 Indicare l ordine professionale di appartenenza e l eventuale specializzazione. www.studiolaplaca.it 35

Link http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/cont ent/index/43637 www.studiolaplaca.it 36

Grazie Queste e altre slides vi verranno inviate dietro richiesta via mail: raffaele.laplaca@studiolaplaca.it www.studiolaplaca.it www.studiolaplaca.it