Negato il regime di esenzione IVA ai corsi didattici gestiti da associazione sportiva dilettantistica

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Negato il regime di esenzione IVA ai corsi didattici gestiti da associazione sportiva dilettantistica di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 4 novembre 2008 Corsi didattici con iva anche se gestiti da società dilettantistiche affiliate ad enti di promozione sociale. E questo il contenuto espresso dall Agenzia delle entrate nella risoluzione 14 ottobre 2008, numero 382/E, che nega l applicabilità dell esenzione iva di cui al n. 18), comma 1, art. 10, D.P.R. 26.10.11972, n. 633, al corso di formazione in mancanza di riconoscimento dell associazione sportiva e del corso didattico da parte di soggetto pubblico di riferimento (Federazione sportiva). Fattispecie proposta e soluzione interpretativa avanzata dall istante Un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha domandato alla competente Direzione Regionale delle entrate di poter applicare ai corsi didattici sportivi riconosciuti dall anzidetto ente di promozione sportiva effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ad esso affiliate il regime di esenzione dall IVA ai sensi dell articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1

Secondo l ente contribuente all interrogativo proposto poteva darsi una soluzione positiva. Difatti, ai corsi didattici sportivi svolti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche da esso riconosciuti può ritenersi applicabile l esenzione dall IVA ai sensi dell articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, in quanto, a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli enti di promozione sportiva sono associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza e il controllo del CONI ( ), ente di diritto pubblico. La Risposta dell Agenzia delle entrate INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA La parte iniziale del documento di prassi interviene sulla legittimità della richiesta avanzata ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Il decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell interpello e dell obbligo di risposta da parte dell Amministrazione finanziaria, prevede, all art. 1, comma 1, che qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull interpretazione di una disposizione 2

normativa di natura tributaria il contribuente può inoltrare istanza di interpello relativamente all applicazione della disposizione stessa ad un caso concreto e personale. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, lett. b), del DM n. 209 del 2001 l istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari e sul quale esistono concrete condizioni di incertezza. Al riguardo, osserva l Agenzia delle entrate con circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, è stato precisato che la richiesta di parere deve riguardare l interpretazione di una norma tributaria che abbia ad oggetto la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente e deve essere presentata al fine di conoscere la regolamentazione fiscale di una particolare fattispecie concreta. Nel caso in esame contrariamente a quanto previsto dalle citate disposizioni del DM n. 209 del 2001, l istanza formulata dall ente non riguardava un caso concreto e personale dell ente interpellante, ma interessi generali delle associazioni sportive dilettantistiche ad esso affiliate. Nel caso in esame, pertanto, l istanza di interpello è stata considerata inammissibile ai sensi dell art. 1, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209. 3

CONSULENZA GIURIDICA Nonostante la rilevata inammissibilità, l Amministrazione centrale ritiene opportuno, comunque, procedere alla trattazione del quesito, fornendo un parere, nell ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell interpello. Come noti, l articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 stabilisce l esenzione dall IVA per le prestazioni educative dell infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS ( ). La predetta norma prevede, in sostanza, l applicazione del beneficio dell esenzione dall IVA per le prestazioni: di natura educativa dell infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Relativamente alla modalità del riconoscimento e ai soggetti competenti ad 4

operarlo sono stati forniti da ultimo chiarimenti con circolare n. 22 del 18 marzo 2008. L anzidetta circolare n. 22 fornisce, in primo luogo, al paragrafo 3, chiarimenti in merito al riconoscimento di organismi privati che svolgono corsi nelle materie di competenza del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca (per i quali in passato il riconoscimento veniva operato attraverso l istituto della presa d atto, soppresso in forza del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27). Al successivo paragrafo 4, la medesima circolare fornisce chiarimenti in merito agli altri organismi privati operanti in settori diversi da quelli di competenza dell amministrazione scolastica e, in relazione ai predetti organismi, il documento di prassi specifica che il riconoscimento continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative. Si tratta, pertanto, di fattispecie per le quali il riconoscimento è operato non dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ma da altre amministrazioni o altri soggetti pubblici. La stessa circolare n. 22 chiarisce, inoltre, al paragrafo 5, che sono riconducibili nell ambito applicativo del beneficio dell esenzione dall IVA di cui all articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni 5

educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, precisando che l esenzione è limitata all attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall ente pubblico. In questi casi, lo specifico finanziamento costituisce, in sostanza, una forma di riconoscimento per atto concludente. Conclusioni In definitiva, in base ai chiarimenti forniti nei paragrafi 4 e 5 della menzionata circolare n. 22 del 2008, ed in conformità al parere reso dalla Direzione regionale, l Agenzia delle entrate ribadisce che i corsi sportivi organizzati dalle associazioni sportive affiliate al CONI, non possono fruire dell esenzione dall IVA di cui all articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, considerato, in particolare, che gli stessi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici. Note di commento La risposta ufficiale appare aderente alla normativa ed alla prassi di riferimento. Per quanto riguarda l attività didattica ed educativa svolta da scuole 6

sportive è stato ritenuto che il riconoscimento può essere effettuato anche dalle Federazioni sportive, organi del CONI, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali, già Ministero del turismo e dello spettacolo (cfr. risoluzione n. 360751 del 13 aprile 1978, n. 361426 del 26 maggio 1978 e n. 551 del 30 dicembre 1993). Come sottolineato dalla risoluzione ministeriale 24.06.2002, n. 205, l amministrazione finanziaria ha ricondotto nell ambito applicativo dell articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633 del 1972 anche le prestazioni didattiche concernenti l insegnamento di discipline sportive purché svolte da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni. Per quanto concerne il requisito del riconoscimento la risoluzione n. 150 del 10 agosto 1994, ha precisato peraltro che il riconoscimento di cui all articolo 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633 del 1972, deve riguardare specificatamente il corso, educativo o didattico, che l organismo intende realizzare. Attilio Romano 4 novembre 2008 7

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