COMUNE DI CARRARA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO



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COMUNE DI CARRARA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO OGGETTO: L.R. 14 ottobre 1999 n 52 e L.R. 22 dicembre 1999 n 71. Aggiornamento delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e e del contributo sul costo di costruzione. 1. Generalità La L.R. 14.10.1999 n 52 (pubblicata sul BURT n 34 del 07.12.1999), è finalizzata, come recita il comma 2 dell art. 1, all applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi. A tale scopo, la Regione ha emanato nuove disposizioni legislative che intendono rinnovare in modo radicale il quadro normativo che regolamenta sotto il profilo amministrativo l attività edilizia. Gli obiettivi che la nuova legge persegue sono sostanzialmente i seguenti: - ridefinire la tipologia degli atti o delle procedure in rapporto alla tipologia degli interventi da realizzare, - disciplinare le procedure inerenti il rilascio di concessioni edilizie, di autorizzazioni edilizie ed il deposito di denuncie di inizio attività, - stabilire nuovi criteri e limiti di onerosità rispetto al mutamento di carico urbanistico indotto sul territorio dalle trasformazioni edilizie, - fissare nuove procedure per i controlli sulle costruzioni in zona sismica, - ricomporre il regime sanzionatorio di cui alla L. 28.2.1985 n 47. In particolare il nuovo testo normativo è cosi articolato: - Titolo l : disciplina degli atti, - Titolo ll : disciplina dei procedimenti, - Titolo lll : attribuzioni ai comuni delle funzioni amministrative relative a costruzioni con particolari strutture e disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico, - Titolo lv : contributi, - Titolo V : sanzioni, - Titolo Vl : parametri urbanistici ed edilizi, - Titolo Vll : norme transitorie e finali. 1

2. Determinazione dei contributi Rinviando necessariamente alla lettura dell intero testo della legge regionale per l acquisizione di un quadro conoscitivo completo ed esauriente delle nuove disposizioni, in questa sede si vogliono evidenziare ed illustrare gli adempimenti obbligatori di prima applicazione della legge per quanto attiene alla determinazione dei contributi, sui quali l Amministrazione Comunale è chiamata ad operare delle scelte ed assumere conseguentemente i provvedimenti deliberativi. A tale proposito il Consiglio Comunale deve: - determinare gli oneri di urbanizzazione e, sulla base delle tabelle regionali, rispetto alle diverse destinazioni d uso, parti territoriali e categorie di intervento (art. 24, commi 1 e 2, art. 26), - determinare il contributo sul costo di costruzione, tenendo conto delle caratteristiche e tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione, sulla base dell applicazione della specifica tabella regionale (art. 20, commi 4 e 5). La definizione dei criteri e parametri (cui si deve attenere il Comune nelle proprie valutazioni e nell esercizio della propria potestà decisionale) per la determinazione dei nuovi contributi per oneri di urbanizzazione, e, e del contributo sul costo di costruzione, in relazione agli interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o al deposito di denuncia di inizio attività, è trattato, come detto, al titolo lv della L.R. 52/99, con la quale sono state abrogate anche alcune leggi regionali di riferimento: integralmente, la L.R. 30 giugno 1984 n 41, ed in parte la L.R. 21 maggio 1980 n 59, in funzione delle quali erano state stabilite precedentemente le tariffe dei suddetti contributi (adottate con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del C.C., n 51 in data 27.4.1994). Questi, nel precedente regime di disciplina degli atti amministrativi abilitativi all esecuzione di interventi edilizi, facevano comunque riferimento ai soli atti concessori ed alle denunce di inizio attività, laddove queste ultime surrogavano il provvedimento concessorio. Ad oggi, occorre sottolinearlo, il regime contributivo riferibile alle trasformazioni edilizie è invece profondamente innovato in quanto attraversa trasversalmente tutti i possibili atti abilitativi, siano concessioni edilizie, che autorizzazioni, che denunce di inizio attività. Gli oneri di urbanizzazione sono infatti dovuti, recita esplicitamente la legge regionale, laddove si determinino, a seguito degli interventi previsti, condizioni che producono un aumento del carico urbanistico, stabilite dalla stessa legge regionale come segue (art. 19, comma 1): - aumento delle superfici utili degli edifici, - mutamento delle destinazioni d uso degli immobili, - aumento del numero di unità immobiliari, mentre il contributo sul costo di costruzione attiene invece sempre al provvedimento concessorio ed all attestazione di conformità esclusivamente nei casi disciplinati dall art. 4, comma 1, lettera a), e dall art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale. 2

Sinteticamente si possono riassumere nel seguente prospetto le possibili condizioni contributive che si verranno a creare: la concessione edilizia comporta il pagamento di: oneri di urbanizzazione contributo sul costo di costruzione l attestazione di conformità comporta il pagamento di: oneri di urbanizzazione contributo sul costo di costruzione gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nel caso di: nuova edificazione (art. 3, c.1, lett. a) realizzazione di infrastrutture/impianti (art. 3, c.1, lett. c) realizzazione depositi merci/materiali (art. 3, c.1, lett. d) ristrutturazione urbanistica (art. 3, c.1, lett. e) addizioni volumetriche (art. 3, c.1, lett. f) opere di reinterro e scavo (art. 4, c.1, lett. b) cambio di destinazione d uso (art. 4, c.1, lett. e) occupazione di suolo (art. 4, c.1, lett. g) restauro e risanamento conservativo (art. 4, c.2, lett. c) ristrutturazione edilizia (art. 4, c.2, lett. d) qualora determinano incremento dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle superfici utili degli edifici b) mutamento delle destinazioni d uso degli immobili c) aumento del numero di unità immobiliari il contributo sul costo di costruzione è dovuto nel caso di: nuova edificazione (art. 3, c.1, lett. a) realizzazione di infrastrutture/impianti (art. 3, c.1, lett. c) realizzazione depositi merci/materiali (art. 3, c.1, lett. d) ristrutturazione urbanistica (art. 3, c.1, lett. e) addizioni volumetriche (art. 3, c.1, lett. f) ristrutturazione edilizia (art. 4, c.2, lett. d) ad esclusione degli interventi in insediamenti industriali ed artigianali. 3

3. di urbanizzazione La L.R. 52/99, cosi come modificata dalla L.R. 71/99, prevede nuove tabelle da assumere a riferimento per la determinazione, da parte del Comune, dei contributi dovuti in riferimento agli oneri di urbanizzazione. La legge regionale fornisce al Comune un percorso di calcolo predeterminato sulla base di tali tabelle, riconoscendo all Ente locale, nel rispetto della sua autonomia e competenza decisionale, la possibilità di apportare modifiche purché non si determino variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle regionali (art. 26). Le tabelle regionali sono di tre tipi: - A1, A2, A3, ed A4, che costituiscono tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione ( e, distinte per tipologie insediative), - B, che individua il coefficiente moltiplicativo assegnato al comune (1. nel caso di Carrara), - C, che individua i parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni, e distinte per categorie di intervento. Il calcolo degli oneri comunali, desunti parametrando i dati delle tabelle regionali, si ottiene moltiplicando i dati delle tabelle A per il coefficiente moltiplicativo della tabella B, per i coefficienti della tabella C. L incidenza delle opere di urbanizzazione e per la realizzazione di interventi edilizi nel territorio comunale, determinata con i criteri dettati dalla legge regionale, è indicata nel seguente prospetto, nell intesa che le urbanizzazioni primarie prevedono fognature separate e non comprendano le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell energia elettrica e del gas, che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all entità della richiesta di utenza, ponendole a carico dei lottizzanti o dei concessionari: INCIDENZA COSTI MEDI REGIONALI INCIDENZA OPERE URBANIZZAZIONE RESIDENZIALI Urbanizzazione (L/mc) 18102 19568 Urbanizzazione (L/mc) 51049 55184 Urbanizzazione () 9,34 10,1 Urbanizzazione () 26,36 28,5 ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI Urbanizzazione (L/mq) 25417 27476 Urbanizzazione (L/mq) 21440 23177 Urbanizzazione () 13,12 14,19 Urbanizzazione () 11,07 11,96 ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI CATEGORIE ISTAT 1971: 301-303 - 305-313 Urbanizzazione (L/mq) 28718 31044 Urbanizzazione (L/mq) 21440 23177 Urbanizzazione () 14,83 16,03 Urbanizzazione () 11,07 11,96 4

TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI Urbanizzazione (L/mc) 23164 25040 Urbanizzazione (L/mc) 11733 12683 Urbanizzazione () 11,96 12,93 Urbanizzazione () 6,06 6,55 COMMERCIALI ALL'INGROSSO Urbanizzazione (L/mq) 43075 46564 Urbanizzazione (L/mq) 14000 15134 Urbanizzazione () 22,24 24,04 Urbanizzazione () 7,23 7,81 I fattori determinanti ai fini della possibile variazione sono i seguenti: a) differenza fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali, b) entità degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali, c) tipologie degli interventi di recupero, d) destinazioni d uso, e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale. Una volta determinato, in conformità alle previsioni dello strumento Urbanistico vigente, di suddividere il territorio comunale in 5 ambiti già individuati dallo Strumento Urbanistico Generale: - Frazioni di Fontia, Sorgnano, Gragnana, Castelpoggio, Noceto, Torano, Miseglia, Codena, Bedizzano, Bergiola e Colonnata: entro il perimetro del centro storico, - Frazioni di Fontia, Sorgnano, Gragnana, Castelpoggio, Noceto, Torano, Miseglia, Codena, Bedizzano, Bergiola e Colonnata: tra il perimetro del centro storico ed il perimetro del sub sistema insediativo della collina, tra il perimetro del centro storico ed il perimetro del sub sistema insediativo montano, - Carrara, Avenza, Marina di Carrara: entro il perimetro del centro storico, - Tutto il territorio ad esclusione delle frazioni di Fontia, Sorgnano, Gragnana, Castelpoggio, Noceto, Torano, Miseglia, Codena, Bedizzano, Bergiola e Colonnata: tra il perimetro del centro storico ed il perimetro dei sub sistemi agricolo, periurbano, ambientale della collina e dell alta collina, - Tutto il territorio all interno dei sub sistemi agricolo, periurbano, ambientale della collina e dell alta collina, il criterio inizialmente indicato dalla Commissione Consiliare Assetto del Territorio per la determinazione degli importi, per le varie categorie di intervento e tipologie di insediamento, è stato quello di calcolare i nuovi valori aggiornando quelli attualmente in vigore (approvati, si ripete, con la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del C.C. n 51 del 27.4.1994) del coefficiente ISTAT corrente tra il mese di maggio 1994 ed il 5

mese di maggio 2001. Effettuato tale calcolo e presentati i risultati alla competente Commissione Consiliare, è stato quindi definitivamente assunto il criterio di determinazione degli importi come segue: entro il perimetro del centro storico delle frazioni di Fontia, Sorgnano, Gragnana, Castelpoggio, Noceto, Torano, Miseglia, Codena, Bedizzano, Bergiola e Colonnata e di Carrara, Avenza e Marina di Carrara, ridurre l incidenza degli oneri di urbanizzazione comunali fino al massimo consentito dalla legge regionale (70%), per tutte le classi di intervento e tipologie di insediamento, nelle restanti parti di territorio, come sopra individuate, ridurre l incidenza degli oneri di urbanizzazione comunali fino al raggiungimento di importi dello stesso ordine di grandezza di quelli attualmente in vigore maggiorati della rivalutazione mediante il coefficiente ISTAT maggio 1994/maggio 2001. Il risultato di tale procedura di calcolo è rappresentato nelle allegate: tabelle R1, R2, R3, R4 ed R5, relative alle riduzioni percentuali dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali per le diverse categorie di intervento e tipologie di insediamento (art. 26, comma 2, della L.R. 52/99), tabelle OU1, OU2, OU3, OU4 e OU5, ove gli importi sono espressi in Lire, e tabelle OU6, OU7, OU8, OU9 e OU10 ove gli importi sono espressi in Euro, relative all incidenza degli oneri di urbanizzazione e per le diverse categorie di intervento e tipologie di insediamento (art. 19 della L.R. 52/99). 4. Contributo sul costo di costruzione Si rende necessario procedere all aggiornamento del parametro unitario relativo al costo di costruzione per la determinazione del contributo sul costo di costruzione degli edifici di destinazione residenziale, tenuto conto che la Giunta Regionale non ha ancora determinato nuovi costi di riferimento a quelli massimi ammissibili per l edilizia agevolata (art. 20, comma 1). L aggiornamento viene effettuato in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione per l edilizia residenziale accertata dall ISTAT (aggiornamento a partire dal valore di 250000 L/mq fissato con DM 20.06.1990) e che al mese di gennaio 2001 fornisce il nuovo valore di 338500 L/mq. Qualora l intervento riguardi nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica di edifici ad uso commerciale, turistico, direzionale e centri commerciali all ingrosso, per agevolare il compito di calcolo dei tecnici professionisti e quello di controllo da parte dell Ufficio, in linea con i criteri già introdotti nella delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del C.C. n 51 del 27.4.1994, si è determinato di applicare un costo di costruzione relazionato al prezzo del libero mercato, ed operando sul costo base previsto per le residenze (338500 L/mq) assumendo le seguenti quote percentuali corrispondenti: destinazione commerciale, turistica e direzionale 90% destinazione centri commerciali all ingrosso 150% 6

ed ottenendo conseguentemente i valori unitari: destinazione commerciale, turistica e direzionale 304650 L/mq destinazione centri commerciali all ingrosso 507750 L/mq. Qualora invece l intervento sia riconducibile alla fattispecie della ristrutturazione edilizia di edifici esistenti si è determinato, conformemente alle disposizioni dell art. 20, comma 5, che il costo di costruzione venga stabilito quale quota percentuale di quello relativo agli interventi di nuova edificazione nella misura sotto indicata: destinazione residenziale 90% destinazione commerciale, turistica e direzionale 60% destinazione centri commerciali all ingrosso 90% ed ottenendo conseguentemente i valori unitari: destinazione residenziale 304650 L/mq destinazione commerciale, turistica e direzionale 203100 L/mq destinazione centri commerciali all ingrosso 457000 L/mq. Rispetto ai costi di costruzione, come sopra determinati, va stabilita la percentuale contributiva in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni, della loro destinazione e della loro ubicazione. Per gli edifici residenziali, per i quali il contributo sul costo di costruzione può variare da un minimo di 5% ad un massimo dei 20%, si è ritenuto di confermare le percentuali previste dalla tabella D allegata alla L.R. 71/99, per cui la tabella comunale, relativa alla superficie utile dell abitazione, risulta essere la seguente per tutte le zone di PRG: - superficie superiore a mq 160 e accessori >= 60 mq 9% - superficie compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori <= mq 55 8% - superficie compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori <= mq 50 8% - superficie compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori <= mq 45 7% - superficie inferiore a mq 95 e accessori <= mq 40 7% - abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969) 10% precisando che, qualora la superficie degli accessori superi quella indicata per gli immobili di ciascuna categoria, la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore, e che le suddette percentuali sono ridotte di un punto nei seguenti casi: - per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l energia solare, - per gli edifici da realizzare con struttura portante in struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio, - per gli interventi di bioedilizia. Per quanto riguarda le altre destinazioni d uso (commerciale, turistica, direzionale e centri commerciali all ingrosso) si è ritenuto di assumere (art. 24, comma 2) una quota pari al 10% del costo di costruzione come sopra determinato. Per gli edifici a destinazione artigianale e industriale, secondo gli stessi dispositivi nazionali e regionali, il contributo sul costo di costruzione non è dovuto. 7

5. Mutamento di destinazione d uso Il mutamento di destinazione d uso degli immobili, così come definito dalla L.R. 23.5.1994 n 39 e disciplinato dall art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, risulta, ai sensi dell art. 26, comma 6 e 7, della L.R. 52/99, ancorché senza opere, oneroso. A tale proposito, con riferimento alle suddette disposizioni normative, si è ritenuto che gli importi da corrispondere siano pari a quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. 6. Mutamento delle destinazioni d uso degli edifici rurali Gli interventi edilizi di cui all art. 5bis, comma 2, della L.R. 64/95 (manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) che comportano mutamento della destinazione d uso degli edifici rurali, nel caso di aree di pertinenza inferiori ad 1 ettaro, sono subordinati alla corresponsione di specifici oneri di urbanizzazione in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione. Tali oneri sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all art. 5 della L. 10/77: si è stabilito che tali interventi siano subordinati alla corresponsione di oneri di urbanizzazione in misura pari alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione Carrara, ottobre 2001 Il Dirigente Claudio Bacicalupi 8

CENTRO STORICO frazioni montane più Fontia e Sorgnano OU6 anno 2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI Primaria ARTIGIANALI ARTIGIANALI SPECIALI Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia 1,01 2,84 1,29 0,66 1,42 1,20 1,60 1,20 Interventi di ristrutturazione urbanistica 3,36 9,47 4,30 2,18 4,72 3,98 5,33 3,98 Interventi di nuova edificazione con Uf < 0.5 mq/mq, oppure, nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione, senza aumento di volume 4,03 11,37 5,16 2,61 5,66 4,78 6,39 4,78 Interventi di nuova edificazione con 0.5 mq/mq < Uf < 1 mq/mq 3,36 9,47 4,30 2,18 4,72 3,98 5,33 3,98 Interventi di nuova edificazione con Uf > 1 mq/mq 3,03 8,52 3,87 1,96 4,24 3,58 4,80 3,58

Area compresa tra Centro Storico e Centro Abitato frazioni montane più Fontia e Sorgnano OU7 anno 2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI ARTIGIANALI ARTIGIANALI SPECIALI Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia 1,34 3,79 1,72 0,88 4,72 3,98 5,33 3,98 Interventi di ristrutturazione urbanistica 4,48 12,63 5,73 2,91 7,86 6,63 10,66 7,96 Interventi di nuova edificazione con Uf < 0.5 mq/mq, oppure, nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione, senza aumento di volume 5,38 15,15 6,88 3,48 9,43 7,96 12,79 9,55 Interventi di nuova edificazione con 0.5 mq/mq < Uf < 1 mq/mq 4,48 12,63 5,73 2,91 7,86 6,63 10,66 7,96 Interventi di nuova edificazione con Uf > 1 mq/mq 4,03 11,37 5,16 2,61 7,08 14,21 9,59 7,16

CENTRO STORICO di Carrara, Avenza e Marina di Carrara OU8 anno 2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI ARTIGIANALI ARTIGIANALI SPECIALI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia 1,01 2,84 1,29 0,66 1,42 1,20 1,60 1,20 2,40 0,78 Interventi di ristrutturazione urbanistica 3,36 9,47 4,30 2,18 4,72 3,98 5,33 3,98 7,99 2,60 Interventi di nuova edificazione con Uf < 0.5 mq/mq, oppure, nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione, senza aumento di volume 4,03 11,37 5,16 2,61 5,66 4,78 6,39 4,78 9,59 3,12 Interventi di nuova edificazione con 0.5 mq/mq < Uf < 1 mq/mq 3,36 9,47 4,30 2,18 4,72 3,98 5,33 3,98 7,99 2,60 Interventi di nuova edificazione con Uf > 1 mq/mq 3,03 8,52 3,87 1,96 4,24 3,58 4,80 3,58 7,20 2,34

Tutto il territorio compreso tra il Centro Storico ed il SubSistema agricolo,della collina, periurb. ed escluso le frazioni montane ed i centri storici OU9 anno 2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI ARTIGIANALI ARTIGIANALI SPECIALI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia 1,68 4,74 2,58 1,31 4,72 3,98 5,33 3,98 7,99 2,60 Interventi di ristrutturazione urbanistica 5,60 15,79 8,60 4,35 11,00 9,28 12,43 9,28 15,98 5,19 Interventi di nuova edificazione con Uf < 0.5 mq/mq, oppure, nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione, senza aumento di volume 6,72 18,94 10,31 5,23 13,20 11,14 14,92 11,14 19,18 6,24 Interventi di nuova edificazione con 0.5 mq/mq < Uf < 1 mq/mq 5,60 15,79 8,60 4,35 11,00 9,28 12,43 9,28 15,98 5,19 Interventi di nuova edificazione con Uf > 1 mq/mq 5,04 14,21 7,74 3,92 9,90 8,36 11,19 8,36 14,39 4,67

Tutto il territorio all'interno dei SubSistemi agricolo, perierbano, ambientale della collina ed alta collina OU10 anno2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI Primaria ARTIGIANALI ARTIGIANALI SPECIALI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia 1,68 4,74 2,58 1,31 4,72 3,98 5,33 3,98 7,99 2,60 Interventi di ristrutturazione urbanistica 3,36 9,47 8,60 4,35 11,00 9,28 14,21 10,61 15,98 5,19 Interventi di nuova edificazione con Uf < 0.5 mq/mq, oppure, nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione, senza aumento di volume 4,03 11,37 10,31 5,23 13,20 11,14 17,06 12,74 19,18 6,23 Interventi di nuova edificazione con 0.5 mq/mq < Uf < 1 mq/mq 3,36 9,47 8,60 4,35 11,00 9,28 14,21 10,61 15,98 5,19 Interventi di nuova edificazione con Uf > 1 mq/mq 3,03 8,52 7,74 3,92 9,90 8,36 12,79 9,55 14,39 4,68

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE anno 2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO quota quota quota Interventi di ristrutturazione edilizia 180,55 10% 120,36 10% 270,83 10% Interventi di ristrutturazione urbanistica 200,61 10% 180,55 10% 300,91 10% Interventi di nuova edificazione 200,61 Tab. D L.R. 71/99 180,55 10% 300,91 10%

connessi ad interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola OV anno 2007 RESIDENZIALI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI Primaria ARTIGIANALI ARTIGIANALI SPECIALI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO Interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia su immobili con destinazione d'uso non agricola (art. 5bis L.R. 64/95) 3,36 9,47 4,30 2,18 4,72 3,98 5,33 3,98 7,99 2,60 Mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici rurali (art. 5ter L.R. 64/95) 10,08 28,41 12,89 6,53 14,15 11,93 15,98 11,93 23,97 7,80

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 09/03/2006 ART. 1 REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE VOLUMETRIE E DELLE SUPERFICI ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO ALL INCIDENZA DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE E AL COSTO DI COSTRUZIONE Per la determinazione delle superfici incidenti per la corresponsione del contributo afferente il costo di costruzione, deve farsi riferimento a quanto disposto dal D.M. 10.5.1977 e successive modificazioni. Ai fini dell applicazione dell art. 120 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, per il calcolo dei volumi si deve fare riferimento: - alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 8.04.1998 e successive modifiche; - al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 13.9.2002 e successive modifiche, nonchè ai criteri aggiuntivi di seguito esplicitati. Si considera volume utile, al fine dell incidenza del carico urbanistico, il volume valutato vuoto per pieno fuori terra dal piano del marciapiede circostante o terreno, nel caso esso risulti mancante, con esclusione dei volumi tecnici e delle porzioni volumetriche di edificio risultanti al di sotto del piano di campagna adibite ad accessori o servizi delle soprastanti costruzioni, quali: garage, locali caldaie, cantine, ecc.; oppure parcheggi pubblici realizzati ai sensi del D.M. 2/4/1968 n. 1444. Sono invece valutate per un terzo del valore volumetrico di ingombro di cui sopra le parti realizzate a portico, siano esse a pilotis, oppure una aggiunta al corpo edilizio stesso, così come i volumi di reddito (negozi, magazzini, ecc.) realizzati in piani interrati o seminterrati, per la parte restante al di sotto della quota del marciapiede o, nel caso sia mancante, del terreno. Per quanto concerne le altezze, devono essere calcolate con riferimento alle linee di gronda degli edifici, in quanto l art. 20 delle N.T.A. del R.U. (altezza degli edifici) non indica il punto di riferimento della gronda (se intradossale o estradossale). Inoltre, al fine di contenere gli abbassamenti delle suddette linee di gronda, con lo scopo di ridurre le volumetrie e quindi le quote di urbanizzazione ad esse conseguenti, si adottano i seguenti criteri: a) la quota della linea di gronda viene riferita al suo intradosso nel caso in cui nel sottotetto non siano previsti vani abitabili. Nel caso in cui siano previsti vani abitabili nel sottotetto, ai fini di determinarne l ulteriore volumetria soggetta al pagamento degli oneri, l altezza dovrà essere incrementata della

media ottenuta tra le quote misurate all imposta con le murature perimetrali e quella al colmo dalla proiezione orizzontale della quota di gronda. Nel caso di copertura a terrazza, si rimanda all art. 20, comma 1, delle N.T.A. del R.U. (altezza degli edifici). A maggior chiarimento, si specifica che tutti i volumi tecnici richiesti al di sopra della linea di gronda e dell ultimo solaio di soffitto, anche in presenza di eventuali timpani, quali soffitte, locali di sgombero, depositi occasionali, locali motori ascensore ed altri, non sono conteggiabili, al pari dei volumi realizzati al di sotto del piano di campagna o dal piano del marciapiede; b) nel caso di sopraelevazioni, anche in presenza di demolizioni e ricostruzioni fedeli dell edificio esistente, la volumetria incidente ai fini degli oneri di urbanizzazione sarà l incremento previsto. Negli altri casi, la volumetria interessata dalla demolizione e ricostruzione, assimilabile alla ristrutturazione urbanistica (ru 1), sarà assoggettata integralmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione; c) per le parti di edificio destinate a deposito, si applicano le tariffe previste per gli insediamenti industriali e artigianali e per le parti destinate a mostre ed uffici si applicano le tariffe previste per gli insediamenti a carattere commerciale, direzionale e turistico; d) la casa del custode, nel caso di fabbricato ad uso industriale, deve essere considerata alla stregua di fabbricato di civile abitazione, mentre le superfici degli uffici dovranno essere considerate con funzione industriale in quanto conglobati nel fabbricato; e) il conteggio dei volumi e delle superfici spetta all estensore dei relativi progetti, il quale deve provvedere a redigere la modulistica e gli schemi di progetto assumendosene ogni responsabilità. ART. 2 INTERVENTI ESENTI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO ALL INCIDENZA DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE E AL COSTO DI COSTRUZIONE. Oltre ai casi previsti dall art. 124 della L.R. n. 1/05, non sono computabili ai fini dell incidenza delle spese di urbanizzazione e costo di costruzione i seguenti interventi: a) - le realizzazioni e gli ampliamenti dei servizi igienici (w.c., bagni, latrine) fino ad un massimo di mc. 30 per ogni singola unità abitativa mancante di tali servizi ed accessori. Detti interventi vengono assimilati ai volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni. Tale criterio si applica anche nel caso in cui l oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività edilizia sia costituito, oltre che dal servizio igienico, anche da altri interventi per i quali non è prevista l esenzione;

b) tutti i locali destinati a parcheggio o garage pertinenziali, sia interrati che fuori terra, all interno del perimetro del centro abitato, entro i limiti previsti dall art. 9, comma 5, della Legge 24/3/1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; mentre all esterno del centro abitato detti locali sono assoggettati al pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, nel caso siano realizzati fuori terra. La superficie ed il conseguente volume eccedente i limiti di cui alla Legge 122/89 saranno subordinati al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione con riferimento ai parametri della destinazione d uso dell edificio principale. Le autorimesse autonome, ossia non funzionalmente collegate agli immobili, le cui volumetrie siano interrate o fuori terra sono assoggettate al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, con riferimento ai parametri degli insediamenti commerciali; c) non si conteggiano ai fini delle superfici industriali ed artigianali tutti i volumi tecnici come elencati nella Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 8.8.2000; d) i palloni pressostatici ad uso sportivo sono esenti dal pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, in quanto non possono essere considerati costruzioni ma strutture a carattere temporaneo. La temporaneità è condizione essenziale ai fini dell esenzione; e) si considerano esenti tutte le costruzioni all interno delle aree cimiteriali quali cappelle funerarie, tombe e similari. ART. 3 DEFINIZIONE DI EDIFICIO UNIFAMILIARE Ai fini della applicazione dell art. 124, comma 2, lettera b) della L.R. 1/05, per edifici unifamiliari si intendono costruzioni isolate o un insieme lineare e continuo di più unità immobiliari accostate, organizzate in modo tale da rendere ogni singola unità distributivamente e funzionalmente indipendente dall altra (terra tetto) e pertanto senza parti in comune (scale, ingresso, servizi igienici e quant altro). ART. 4 PERMESSI DI COSTRUIRE IN ABBINAMENTO Nel caso di permessi di costruire in abbinamento si possono rilasciare dei sub-permessi, ammissibili singolarmente per unità immobiliare in regime di convenzione, lasciando ogni singolo proprietario libero di convenzionarsi o di pagare la percentuale afferente il costo di costruzione.

ART. 5 FRAZIONAMENTO DI UNITA IMMOBILIARI Ai sensi dell art. 120, comma 1, della L.R. 1/05 gli interventi non comportanti nuova edificazione e/o incremento del numero delle unità immobiliari sono esentati dalla corresponsione del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione. Negli altri casi in cui l intervento comporti il frazionamento di una unità in due, l intervento è assoggettato al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, decurtato del 70%. Qualora si generino tre o più unità immobiliari, l intervento è assoggettato al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese urbanizzazione, decurtato del 50%. Resta dovuto il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione nell ipotesi in cui l intervento sia accompagnato da opere di ristrutturazione edilizia. ART. 6 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D USO DEGLI IMMOBILI Il mutamento di destinazione d uso degli immobili, nel caso in cui la nuova destinazione comporti il reperimento differenziale di standard di parcheggio, come determinati dall art. 7 delle N.T.A. del R.U., è assoggettato al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, in misura pari al 20% della tariffa prevista per la ristrutturazione edilizia, riferita alla destinazione finale dell immobile moltiplicata per il suo standard di parcheggio di cui all art. 7 delle N.T.A. del R.U. Nel caso che la destinazione finale sia quella di commercio all ingrosso, si applica l intera tariffa prevista per la ristrutturazione. Resta dovuto il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione nell ipotesi in cui l intervento sia accompagnato da opere di ristrutturazione edilizia. ART. 7 PISCINE SCOPERTE AD USO PRIVATO E PUBBLICO Nel caso in cui la piscina sia a servizio esclusivo di edificio residenziale, l intervento è assoggettato al pagamento del solo contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione, assimilando la superficie della vasca alla superficie residenziale accessoria (60%). Qualora la piscina sia ad uso pubblico, l intervento è assoggettato al pagamento del contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione, assimilando la superficie della vasca alla superficie commerciale accessoria (60%), oltre al contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, calcolato con riferimento ai volumi di reddito della relativa categoria.

ART. 8 IMPIANTI SPORTIVI ALL APERTO AD USO PRIVATO a) - nel caso in cui l intervento non preveda opere edilizie che trasformano in via permanente il suolo, l opera non è assoggettata al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione nè al costo di costruzione; b) - nel caso in cui l intervento preveda opere edilizie che trasformino in via permanente il suolo, la superficie occupata, assimilata a quella accessoria, è assoggettata al pagamento del contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione con riferimento ai parametri degli insediamenti residenziali. Le volumetrie fuori terra per la realizzazione di servizi ( spogliatoi, w.c., depositi attrezzi, ecc.) sono assoggettate al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione con riferimento ai parametri degli insediamenti residenziali. ART. 9 IMPIANTI SPORTIVI ALL APERTO AD USO PUBBLICO a) nel caso il cui l intervento non preveda opere edilizie che trasformino in via permanente il suolo, l opera non è assoggettata al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione nè al costo di costruzione; b) - nel caso si prevedano opere edilizie che trasformino in via permanente il suolo, la superficie occupata è assoggettata al pagamento del contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione con riferimento ai parametri degli insediamenti commerciali. Le volumetrie fuori terra per la realizzazione di servizi (spogliatoi, w.c., depositi attrezzi, ecc.) sono assoggettate al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione con riferimento ai parametri degli insediamenti commerciali, mentre per i volumi interrati si applica quanto disposto per i volumi e superfici di reddito sotto il piano di campagna. ART. 10 DEPOSITI DI MERCI O MATERIALI A CIELO APERTO a) nel caso che la realizzazione del deposito sia connessa e/o di servizio ad attività produttiva-industriale, alla superficie da trasformare si applica la tariffa minima prevista per le nuove costruzioni industriali-artigianali, limitatamente all incidenza delle spese di urbanizzazione. b) nel caso che la realizzazione del deposito non sia connessa e/o di servizio ad attività produttiva-industriale, il manufatto viene considerato a destinazione commerciale. Alla superficie da trasformare si applica la tariffa minima prevista per le nuove volumetrie di costruzioni direzionali-commerciali, limitatamente all incidenza delle spese di urbanizzazione

, oltre ad una percentuale del costo di costruzione in ragione del 5 % del costo medio di realizzazione di tale intervento, stabilito in. 40/00 al mq. ART. 11 MACCHINARI ED IMPIANTI CONNESSI AD ATTIVITA A CIELO APERTO DI TIPO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE O COMMERCIALE. a) nel caso di installazione di gru a cavalletto nell ambito di piazzale di pertinenza ad attività industriale, si applica la tariffa afferente il contributo commisurato all incidenza delle spese urbanizzazione, avendo come riferimento la lunghezza complessiva dei binari per una larghezza virtuale pari ad un metro lineare; b) - nel caso di installazione di macchinari, non compresi nella casistica degli impianti tecnologici o volumi tecnici, nell ambito di piazzali di pertinenza ad attività industrialiartigianali, si applica la tariffa afferente il contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, avendo come riferimento la superficie dell area interessata dalle opere edilizie; c) nel caso di installazione di gru a cavalletto nell ambito di piazzale di pertinenza ad attività commerciale, si applica la tariffa afferente il contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, avendo come riferimento la lunghezza complessiva dei binari per una larghezza ed altezza virtuale pari ad un metro lineare, oltre all incidenza della percentuale del costo di costruzione in ragione del 10 %. ART. 12 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGI Fermo restando che l esecuzione di opere (piazzale, platee in c.s. ecc.) che comportano trasformazione permanente del suolo comporta il pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione e del costo di costruzione, con i criteri di cui all art. 10 lettera b), la realizzazione dei manufatti (chiosco, sevizi igienici, magazzini, depositi, ecc.) è assoggettata al pagamento del contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione, oltre alla percentuale del costo di costruzione con le tariffe per la destinazione d uso commerciale. Le eventuali pensiline a sbalzo di protezione degli impianti e/o delle attrezzature è esentata dal pagamento. ART. 13 STRADE PRIVATE Nel caso di realizzazione nuove strade private o suoi allargamenti è dovuto il contributo commisurato alla percentuale del costo di costruzione pari al 5 % avendo come riferimento il

costo medio di realizzazione stabilito in. 40/mq per i terrene ubicati in pianura e. 60/mq per i terreni ubicati in zona collinare. ART.14 PALI ED ANTENNE PER CELLULARI E TELECOMUNICAZIONI Nel caso di installazione di pali ed antenne per telecomunicazioni è dovuto il contributo commisurato alla percentuale del costo di costruzione pari al 10 % avendo come riferimento il costo medio di realizzazione, stabilito in. 380.000/00.