L attività di P.G. tra social network, web e cyber bullismo, metodi di indagine e attività operativa

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L attività di P.G. tra social network, web e cyber bullismo, metodi di indagine e attività operativa Corte Franca 15 febbraio 2017 Docente: Dott. LUCIANI M. Commissario Polizia Milano Responsabile Unità centrale di Polizia Giudiziaria www.foxpol.it 1

Il web LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 2

Giovani a rischio Neet: giovani che non lavorano e non studiano (24-29 anni) Disoccupazione giovanile (2014) Dispersione scolastica (media nazionale) Giovani che vivono un senso di esclusione 33 42 17 37 0 10 20 30 40 50 Italia: 22 posto in Europa (su 29) per benessere bimbi 800mila minori nella fascia di povertà Ragazzi tra i 6 e i 17 anni che nel 2014 non sono mai andati a: 3 milioni di studenti negli ultimi 15 anni non hanno terminato gli studi 30mila Hikikomori minori esclusi che non escono di casa I numeri di OCSE, Garante per infanzia e adolescenza, Commissione parlamentare per l infanzia.

Povertà educativa 2 Lo studio di Save The Children si basa sui seguenti parametri: livelli minimi di competenze in matematica e lettura dispersione scolastica minori che non hanno svolto 4 o più attività ricreative e culturali bambini (0-2 anni) senza accesso ai servizi pubblici educativi per l infanzia classi della scuola primaria e secondaria di primo grado senza tempo pieno alunni che non usufruiscono del servizio mensa alunni che frequentano scuole con infrastrutture inadeguate per l apprendimento aule didattiche senza connessione internet veloce Punteggi superiori a 100 (valore di riferimento per l Italia) indicano maggior povertà educativa.

Il minore in rete 3 Quante ore passa online? meno di un'ora 3-4 ore Il 95% possiede uno smartphone 5-10 ore Sempre connesso 0 5 10 15 20 25 30 Circa 4 ragazzi su 10 sono connessi oltre 6 ore al giorno WhatsApp è il social network più diffuso. L 89% lo usa regolarmente per comunicare. I numeri di Skuola.net e Università di Firenze per il Safer Internet Day 2015 e 2016.

11% 4 Tenta il suicidio Si dichiara depresso o triste 77% 50% Ha pensato al suicidio e/o pratica autolesionismo Il trend in crescita Una recente ricerca dell Università di Firenze e «La Sapienza» di Roma riferisce che il 12% degli intervistati è stato vittima di cyberbullismo. La ricerca di Skuola.net su un campione di 7000 studenti di 11 scuole italiane e di Università di Firenze, Università La Sapienza su un campione di 3300 studenti.

Il sommerso Le denunce alla Polizia Postale 5 Numero di denunce I reati 397 36 35 Minori denunciati 17 3 9 90 da gennaio 2015 a settembre 2016 Diffamazione online Ingiurie, minacce o molestie Stalking Furto d identità sui social Diffusione materiale pedopornografico

Più formazione a scuola 6 L 83% dei ragazzi vorrebbe corsi a scuola sull uso dei social. Gli studenti hanno accolto positivamente l idea di un educazione alla rete, soprattutto contro i rischi del cyberbullismo. 83% La ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato.

I genitori e la sicurezza digitale 7 I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERVISTATI AFFERMANO: INTERNET È L'AMBIENTE DOVE PIÙ FREQUENTEMENTE SI VERIFICANO CASI DI BULLISMO 77 77% I GENITORI TENDONO A MINIMIZZARE IL FENOMENO DEL BULLISMO DIGITALE 81 81% IL CYBERBULLISMO È PIÙ DIFFICILE DA INTERCETTARE RISPETTO AD ALTRE FORME DI PREVARICAZIONE IL CYBERBULLISMO È PIÙ DOLOROSO DEL BULLISMO TRADIZIONALE 89 90 89% 90% L'ESEMPIO DEI GENITORI INFLUENZA MOLTO I CYBERBULLI 93 93% I CYBERBULLI SONO INDIFFERENTEMENTE MASCHI E FEMMINE 70 70% La ricerca del Censis in collaborazione con la Polizia Postale.

Le relazioni sociali oggi 8 Iperconnessi Disconnessi HA ALMENO UN SOCIAL NETWORK 98 0% 12% CHATTA ANCHE A SCUOLA 26 CONOSCE UN UNDER 13 CHE HA APERTO UN PROFILO FACEBOOK 83 452 mila ragazzi 12% CONDIVIDE SU INTERNET IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO 39 88% SI DÀ APPUNTAMENTO CON QUALCUNO CONOSCIUTO SUL WEB 35 0 50 100 I dati delle ricerche di Ipsos per Save The Children e Skuola.net con Università di Firenze.

SEXTING 9 Neologismo fusione della parola sex (sesso) e di texting (pubblicare testo) che definisce la tendenza, molto in voga tra gli adolescenti, di inviare tramite smartphone e PC, immagini o messaggi con esplicito riferimento sessuale. Tali contenuti, anche se inviati a una stretta cerchia di persone, possono diffondersi in modo incontrollabile con seri problemi alla persona ritratta. Dichiara di aver inviato foto intime 37% 50% 51% 13% HA CONDIVISO SEGRETI ONLINE DI AMICI SENZA CONSENSO HA RICEVUTO MESSAGI, FOTO, VIDEO DA SCONOSCIUTI HA RICEVUTO IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE DA AMICI L indagine del Cremit, Pepita Onlus, Skuola.net e Università di Firenze per SID 2016.

«L adolescenza è una malattia da cui si guarisce crescendo William Golding» Gli adolescenti non hanno ancora acquisito una capacita critica che gli permetta di distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male. Spesso questa scarsa capacità non è solo da parte di chi pone in essere il comportamento antisociale ma anche di chi lo subisce il comportamento Spesso questa capacità di prendere decisioni autonome è estesa anche agli altri ragazzi del gruppo che tendono a non schierarsi anche quando vedono che detti comportamenti sono sbagliati Molto importante è l educazione che si da ai ragazzi pertanto il ruolo della famiglia 12

IL BULLISMO, IL CYBER BULLISMO, DI PER SE NON è UN REATO, MA NE PREVEDE L APPLICAZIONE DI MOLTI ALTRI Il Bullismo è un comportamento, secondo la definizione di Wikipedia «Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi» Secondo la definizione Treccani: «Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata. In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate spec. in ambienti scolastici o giovanili» 13

CYBER BULLISMO ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 ESEMPIO 3 14

Art. 615 ter Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede a querela della persona offesa.. 15

Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. 16

Art. 494 c.p. chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno 17

Art. 610. Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. 18

Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. 19

Art. 612. Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. 20

Art. 612-bis. Atti persecutori. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA' PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA. LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESSO DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO O DA PERSONA CHE SIA STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA. LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO A DANNO DI UN MINORE, DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, OVVERO CON ARMI O DA PERSONA TRAVISATA. IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI SEI MESI. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO SE IL FATTO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN MINORE O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, NONCHÈ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO. 21

Art. 615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 22

Art. 581. Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Art. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. 23

Art. 588. Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa 24

Art. 600-ter. Pornografia minorile. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (1) Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4) 25

Art. 609-quater Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa nonha compiuto gli anni dieci. 26

Sequestro di materiale informatico Il sequestro di materiale informatico: Posso accedere al pc/telefono memory di macchina fotografica? Quando e cosa devo fare che precauzioni devo prendere Cos è una copia forense? LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 27

Social???? Posso usare facebook per identificare una persona? Se uso facebook come faccio ad aquisire il materiale presente sul sito? Posso chiedere a facebook o altri social notizie realtive all utente? Come? LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 28

Come possiamo sapere se un dominio e serio e reale? Come possiamo sapere se un indirizzo internet è serio? Uno di questi siti è www.verificaemail.com/verifica_email.php una volta avuto il dominio ci permette di accertare se l indirizzo è effettivamente esistente e veritiero. Attraverso il sito www.ripe.net oppure www.nic.net è possibile conoscere le credenziali di un indirizzo i.p., sapere quale provider permette l accesso alla rete. Attraverso il sito www.centralops.net è possibile conoscere gli estremi di registrazione di un sito internet LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 29

Quale è l ID LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 30

Come chiedere file di Log Decreto Richiesta Esito Verifiche Accertamento telefonico Identità utente facebook LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 31

E LA SCUOLA? 32

Il ruolo della Scuola: E essenziale che gli insegnanti siano in grado di promuovere un utilizzo consapevole e critico della Rete: Tenete aggiornate le vostre competenze; Accertate le conoscenze dei vostri studenti mediante Focus Group; Informate i vostri alunni dei rischi; Educate bambini ed adolescenti alla prudenza; Mostrate agli alunni come usare e valutare criticamente ciò che incontrano durante il viaggio; Informateli che esistono delle regole; Incoraggiate discussioni all interno della classe sui siti che gli alunni trovano interessanti; Sollecitateli a parlare dei siti in cui hanno visionato argomenti/immagini che li hanno preoccupati o spaventati 33

Alcune Utili Precauzioni: RIFERIRE AI GENITORI OGNI COSA SOSPETTA: Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per riferire se qualcuno o qualcosa, durante il viaggio li infastidisce NO A COMPORTAMENTI ILLECITI: Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale (ad esempio insultare una persona, sottrarre una password, accedere illegalmente ad un sito ecc. ecc.) valgono anche in Rete 34

marco.luciani@comune.milano.it