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accolta nei termini che seguono. Quanto alla eccepita carenza di prova della domanda attrice, eccepita dal convenuto con riferimento ai decreti ministeriali relativi alla rilevazione del TEGM per i periodi coincidenti con i mutui oggetto di causa, va rilevato che in data 23.11.2016 parte attrice ha comunque prodotto un estratto degli stessi risultante da pubblicazione stampa della Banca d italia, che parte convenuta nel primo atto utile (prima memoria ex 183 comma VI c.p.c.) non ha contestato che tali dati e documenti siano difformi dal testo dei decreti in questione e che, pertanto, si tratta di dati che possono ritenersi provati ex art 115 c.p.c.; rilevato che, in ogni caso, la verifica del c.t.u. non poteva neppure ritenersi impedita dalla mancata produzione da parte attrice dei decreti ministeriali indicanti il tasso soglia di riferimento: pur non essendo testi avente valore normativo, non sono neppure documenti formati dalle parti, ma sono documenti di contenuto tecnico i quali - essendo utilizzabili per le valutazioni del c.t.u.- ben possono essere acquisiti anche nell ambito di una c.t.u. meramente deducente (cfr. Cass. 15.3.2016 n. 5091). Trib. Forlì 29.5.2017 n. 560. Alla luce della svolta CTU in cui il consulente dr.ssa Elena BAccioli risulta aver svolto in maniera motivata ed approfondita i temi di indagine a lei affidati, pervenendo a conclusioni che si manifestano prive di contraddittorietà e che possono essere fatte proprie dal giudice - la domanda di parte attrice risulta sostanzialmente fondata con riguardo al finanziamento iniziato nell anno 2002, mentre non si rivelano fondate le censure mosse sul finanziamento sorto nel 2011. Va preliminarmente risolta la questione sollevata dall attore, per entrambi i rapporti contrattuali, relativa alla violazione dell art. 1283 c.c. e al divieto di anatocismo, che si rivela insussistente. Questo giudice ritiene di aderire alla prevalente giurisprudenza di merito, che esclude l idoneità del c.d. ammortamento alla francese, applicato ai mutui per cui è causa, ad integrare la violazione dell art. 1283 c.c. (Tribunale Catania, sez. IV, 11/07/2018, n. 2

2948, Tribunale Verona, sez. III, 05/04/2018, Tribunale Terni, 03/01/2018, n. 6; Tribunale Benevento, 19 novembre 2012; Tribunale Milano, 5 maggio 2014; Tribunale Pescara, 10 aprile 2014; Tribunale Siena, 17 luglio 2014). Anche facendo riferimento ai più recenti studi di matematica finanziaria, va rilevato in accordo con Tribunale di Torino 17 settembre 2014 che con riferimento al mutuo con ammortamento c.d alla francese la tesi dell illegittimità non appare fondata, posto che a) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo, b) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; si deve dunque ritenere che solo quando si adotti il regime finanziario della capitalizzazione composta, il piano di ammortamento che si ricava soddisfa tutte le condizioni sopra riportate; a tal proposito l elaborazione scientifica sul punto è pervenuta ad affermare che un piano di ammortamento a rate posticipate e a tasso costante risulta essere coerente con il fenomeno che va a descrivere se: la somma delle quote capitali, alla data di stipula del contratto di mutuo è pari al debito inizialmente contratto; la somma dei valori attuali delle rate, sempre alla data di stipula del contratto di mutuo, è pari al debito inizialmente contratto; in ogni momento è possibile calcolare il debito residuo in modo retrospettivo e prospettivo e che, in entrambi i casi, il calcolo può essere fatto in modo univoco, dopo aver soddisfatto gli impegni da soddisfare in quella data, mediante le quote capitali e le rate; la quota interessi è data dal debito residuo alla fine del periodo precedente moltiplicato per il tasso di interesse periodale; la rata è data dalla somma della quota di interessi e della quota capitale; il debito residuo alla fine di un certo periodo, successivo al periodo iniziale, è dato dal debito residuo alla fine del periodo precedente meno la quota capitale del periodo considerato; il debito residuo alla fine di un certo periodo, successivo al periodo iniziale, è dato dal debito residuo alla fine del periodo precedente, capitalizzato per un periodo, meno la rata del periodo considerato; sia possibile identificare in modo univoco e noto anche alle terze parti, ai fini contabili, la quota 3

interessi da imputare a conto economico e la quota capitale che interessa lo stato patrimoniale. Tutte le condizioni sopra riportate devono essere simultaneamente soddisfatte. Sotto tale profilo il CTU ha osservato che: In particolare le analisi dei piani di ammortamento mostrano che la quota di interessi di ogni rata e calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla sola quota capitale ancora dovuta detratto l importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rate successiva, sì che la pattuizione deve ritenersi legittima. Né potrà ritenersi di per sé illegittima la pattuizione che - non violando il divieto di anatocismo comporti tuttavia per le modalità di calcolo un maggior onere patrimoniale per il mutuatario ed un maggior vantaggio per il mutuante, rientrando tali parametri, ove rimangano nell area di liceità delineata dall art 1283 c.c., nel bilanciamento sinallagmatico liberamente concordato fra le parti. A tal proposito va ulteriormente rilevato che il CTU, con valutazione che appare condivisibile, ha escluso ogni forma di indeterminatezza ed indeterminabilità delle pattuizioni relative agli interessi. In ordine invece a fenomeni usurari, è opportuno richiamare sinteticamente l orientamento, che si ritiene di condividere, espresso da questo Tribunale (Tribunale Massa 11 ottobre 2017, Tribunale Massa 23.3.2016) in ordine ai parametri di valutazione dell usurarietà del finanziamento, laddove sottolinea l inidoneità delle istruzioni di Banca d Italia a costituire parametro vincolante, risultando invece necessario fare riferimento al costo complessivo del finanziamento, astrattamente pattuito dalle parti; a tal proposito a prescindere dall effettivo verificarsi o meno delle condizioni il rapporto deve mantenersi entro parametri di non usurarietà anche in situazioni patologiche circa la condotta del debitore, valutati ex ante e così come pattuiti alla stipula del contratto, senza che rilevi l applicazione in concreto e la residuale plausibilità del loro verificarsi: 4

non potendo la discrezionalità tecnica affidata alla Banca d Italia ai fini della selezione dei criteri di calcolo e dei criteri di inclusione cui fare ricorso per l individuazione del tasso medio di mercato delle varie operazioni creditizie essere trasposta dal piano operativo della mera rilevazione statistica al ben diverso processo di verifica del rispetto della soglia legale antiusura, avente natura giuridica. Non può ritenersi che le istruzioni della Banca d Italia (sicuramente prive di efficacia vincolante per l Autorità Giudiziaria) siano norme tecniche autorizzate ad integrare la disciplina di Legge.. La stessa Corte regolatrice, con sentenza n. 8806 del 05.04.2017, ha peraltro enunciato principi radicalmente contrapposti rispetto a quelli già recepiti nelle succitate sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016, sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria degli aggregati di oneri e costi del finanziamento rilevanti per diverse finalità ed anteponendo, in chiave ermeneutica, l imprescindibile centralità sistematica della formulazione onnicomprensiva attraverso la quale risulta congegnato l art. 644 c.p.; ribadendo al tempo stesso, in tale contesto, il principio di diritto fondato sull inerenza del costo all erogazione del credito, elemento necessario e sufficiente per il riscontro dell eventuale usurarietà. ) Alla luce di tali considerazioni, con riferimento al rapporto di mutuo fondiario del 30 aprile 2002, intercorso fra le parti, il CTU ha rilevato che nell ipotesi di estinzione entro 21 mesi il Tasso effettivo risulta in usura: in particolare dopo il pagamento della rata del 20 mese il tasso effettivo risulta pari al 8,724%, superiore alla soglia della categoria Mutui a tasso fisso e variabile (fino 30 giugno 2004), pari all 8,340%; il tasso effettivo ovviamente aumenta se la data di estinzione si approssima alla data di stipula del contratto. L ipotesi di estinzione anticipata prevista contrattualmente, a fronte della documentazione depositata agli atti della presente CTU, appare essersi concretamente verificata in data 10.05.2011, il mutuo in parola e stato estinto con la corresponsione dell importo complessivo di 76.100,73 di cui: - 75.912,61 per rimborso del capitale; - 5

138,12 per interessi corrispettivi sul capitale residuo; - 50,00 per spese di conteggio; Nel rapporto di finanziamento del 30 aprile 2002, i saldi paiono essere stati effettuati regolarmente fino alla data di estinzione dello stesso avvenuta in data 10/05/2011 per una somma complessiva pari a euro 212.241,14 di cui euro 67.123,67 per interessi, euro 329,24 di spese ed euro 144.600,00 per capitale. In tal senso occorre evidenziare che l ammontare degli interessi complessivi pagati risulta pari a euro 67.123,67 e l ammontare delle spese e delle commissioni sostenute risulta pari a euro 329.24 pari ad una somma complessiva per interessi e oneri pagati 67.452,91. Non appare idoneo ad incidere su tale valutazione neanche quanto espresso da Cass. SS.UU. 16303/2018, che pare riferirsi ad ipotesi affatto diverse e tenuto conto del fatto che che parte convenuta non ha comunque sul punto argomentato alcunché, fornendo al giudice elementi di valutazione in senso contrario rispetto a quanto rilevato dal CTU ed idonei a fondare il giudizio di comparazione a sé favorevole, in forza di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità testè citata. Con riferimento al contratto del 2002 dovrà pertanto ritenersi assolta da parte attrice la prova in ordine alla usurarietà delle condizioni inizialmente previste, apparendo dunque condivisibile e ricevibile quanto dalla stessa osservato in ordine alla rilevanza della condizioni illecite: poiché la legge punisce (anche) la sola promessa di pagare costi usurari, al fine di ritenere consumato il reato d usura è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il mutuatario ne paghi il costo convenuto. Consumandosi il reato d usura al momento della pattuizione, è da tale momento che necessariamente si producono gli effetti sanzionatori penali e civili, e segnatamente la non debenza di interessi e costi legati all erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse. Ne consegue che, con riferimento a tale rapporto, non potrà che disporsi l applicazione dell art 1815 comma II c.c. con la condanna del convenuto alla restituzione di quanto 6

indebitamente percepito per interessi e spese, individuato dal CTU nell importo di 67.452,91; l accoglimento della domanda in tali termini comporta, in virtù della ragione più liquida, assorbimento delle ulteriori censure dedotte da parte attrice con riferimento a tale rapporto. Diversa ed opposta valutazione deve essere effettuata con riferimento al contratto di mutuo fondiario del 3 marzo 2011, con riguardo al quale il CTU osserva che i saldi paiono essere stati effettuati regolarmente fino alla data di estinzione avvenuta in data 19/05/2016 per una somma complessiva pari a euro 91.719,01, di cui euro 80.000,00 per capitale ed euro 11.719,01 per interessi, senza rilevare fenomeni geneticamente illeciti, con riguardo al superamento dei tassi soglia del relativo periodo di riferimento. In ordine a quanto rilevato dal CTU con riguardo al superamento del tasso soglia di periodo alla rata 39 ( in data 31/07/2014), va richiamato quanto stabilito da Cassazione civile SS.UU. 19/10/2017 n 24675 in riferimento al fenomeno del c.d. usura sopravvenuta: Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell esecuzione del contratto. Ne consegue che, con riferimento a tale rapporto, non pare potersi muovere alcuna censura all operato del convenuto e le doglianze di parte attrice appaiono destituite di fondamento. 7

Nello stesso senso dovrà concludersi con riguardo alla lamentata difformità fra TAEG (ISc) dichiarato in contratto (4.030 %) e TAEG effettivamente applicato così come verificato da CTU (5.010 %), circostanza che alla luce di parte della giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire (Tribunale di Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832; Tribunale di Bologna 09.01.2018 n.34) non dà luogo ad alcuna nullità né del contratto né della specifica clausola, con conseguente inaccoglibilità delle censure dedotte dall attore (e delle conseguenti richieste istruttorie volte alla rideterminazione del piano di ammortamento), comportando semmai - tale difformità - una mera responsabilità contrattuale della banca sulla quale non pare parte attrice abbia opportunamente introdotto domanda ed articolato argomenti (non potendosi inferire tali elementi dalla mera istanza di declaratoria di nullità della clausola). Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate vengono liquidate secondo i valori prossimi ai medi di scaglione e alla luce del parziale accoglimento delle domande - vengono compensate per un terzo. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe Condanna BNL spa a restituire a MORENO BONTEMPO l importo di 67.452,91, oltre interessi di legge dai singoli versamenti al saldo effettivo. Respinge ogni altra domanda delle parti Condanna BNL SPA a rifondere a MORENO BONTEMPO le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 363,50 per esborsi ed euro 8.000,00 per competenze già applicata la compensazione di un terzo ( su totale di 10,800,00: attivazione mediazione 1.200, fase studio 2.200,00; fase introduttiva 1.500; fase istruttoria 3.900, fase decisionale 3.200), oltre rimb. Forf. 15% e accessori di legge ex dd.mm. 55/2014 e 8

37/2018. Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU così come già liquidate con provvedimento del 25.2.2018. Così deciso dal Tribunale di Massa il 14/08/2018 Il Giudice Massimo Ginesi 9