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Il giudizio di ottemperanza ovvero come ottenere i rimborsi fiscali quando l agenzia delle entrate non adempie ai suoi doveri di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 23 febbraio 2006 Premessa Può capitare che il contribuente in sede di contenzioso tributario vinca le sue pretese (rimborso di imposte spettante, crediti, ecc.), con sentenza passata in giudicata (cioè quando non è più appellabile dall Amministrazione finanziaria), ma poi l Agenzia delle Entrate non adempie ai suoi doveri, poiché non mette in atto la procedura dei rimborsi a favore del contribuenti, o effettua ciò in misura ridotta e parziale e non rispondente quindi alle aspettative del contribuente. In tale circostanza, allora ci si può avvalere, oltre che del giudizio civile, anche dell istituto cd. giudizio di ottemperanza, previsto, invece, nel settore tributario. E stato l art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 che ha inserito il giudizio di ottemperanza all interno del contenzioso tributario. 1

Tale norma consente al contribuente di avviare il giudizio di ottemperanza presso la Commissione tributaria per ottenere la concreta esecuzione di una sentenza. Presupposti e condizioni essenziali Come premesso, le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie a favore del contribuente, possono, pertanto, essere eseguite utilizzando l istituto dell ottemperanza che si affianca alle disciplina prevista dal codice di procedura civile per l esecuzione delle sentenze In base al citato art. 70, i presupposti e le condizioni essenziali per la proposizione del ricorso per ottemperanza sono: l esistenza di una sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato; l inadempimento dell Ufficio locale della competente Agenzia (o dell ente locale) agli obblighi derivanti dalla sentenza. Termine di proposizione del ricorso 2

Pertanto, la proponibilità del ricorso è legata alla scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l adempimento dell ufficio (o dell ente locale). In assenza di tale prescrizione (come capita spesso) il contribuente deve notificare un atto di messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario all ufficio (o all ente locale) che deve eseguire la sentenza. Dopo di ché, trascorsi almeno trenta giorni da tale notifica il ricorso può essere validamente presentato. Ove la parte del giudizio sia l Amministrazione finanziaria la notifica dell atto di messa in mora va effettuata esclusivamente all ufficio che deve eseguire la sentenza, individuato nell ufficio dell Agenzia (o nell ente locale) che è stato parte del giudizio tributario di merito. Modalità di presentazione del ricorso Il ricorso si presenta nei confronti del Presidente della Commissione tributaria competente e va prodotto in due originali, dei quali uno è inviato all ufficio dell Agenzia (o all ente locale) obbligato a provvedere, tramite la segreteria del giudice. Appena la Commissione tributaria effettua la comunicazione del ricorso, a partire da tale data l ufficio (o l ente locale) ha venti giorni di tempo per trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione tributaria. Competenza a decidere sul ricorso per l esecuzione del giudicato 3

La Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato è quella competente a decidere sul ricorso per l esecuzione del giudicato. Negli altri casi, la competenza a decidere sull ottemperanza è della Commissione tributaria regionale. Assegnazione del ricorso Una volta che è trascorso il termine di venti giorni dalla comunicazione del ricorso per la eventuale costituzione dell ufficio (o dell ente locale), il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. L udienza per la trattazione va fissata non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso (termine considerato meramente ordinatorio). Nomina del commissario ad acta per attuare il giudizio di ottemperanza Se il giudice accerta l inottemperanza dell ufficio (o dell ente locale), può concedere un termine per l adempimento o provvedere direttamente o tramite un delegato da lui nominato. La Commissione, nella sentenza individua ed emana i provvedimenti necessari. Può anche nominare un commissario ad acta. In particolare, la commissione se ritiene di accogliere la richiesta del contribuente, per rimuovere lo stato d inerzia dell Amministrazione finanziaria (o dell ente locale), può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta, il quale, entro 4

un termine fissato, sostituendosi all ufficio inadempiente, è tenuto a compiere, in vece ed a spese dell ufficio stesso, gli adempimenti che consentono al contribuente di ottenere quanto stabilito in suo favore dalla sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza. Infine, avverso la sentenza della Commissione tributaria è possibile ricorrere solo in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento, tuttavia tale ricorso non incide sulla immediata esecutività del provvedimenti del giudice di ottemperanza. Ordine di pagamento alla Banca D Italia o al concessionario della Riscossione Il giudizio di ottemperanza, generalmente, viene espletato per ottenere i rimborsi fiscali. Riguardo la problematica da parte del soggetto delegato dalla Commissione tributaria a chi rivolgere l emissione dell ordine di pagamento, l Amministrazione finanziaria con la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2003 ha precisato che la legge consente di rivolgere l emissione dell ordine in conto sospeso unicamente nei confronti del tesoriere provinciale (Banca d Italia), viceversa, la giurisprudenza ha smentito tale tesi (Comm. Trib. Prov. di Trento, Sez. I, 11 maggio 2000, n. 61/1/2000, e Comm. Trib. Prov. Di Roma, Sez. IX, 20 febbraio 2001, n. 81), secondo i quali con il giudizio di ottemperanza il collegio giudicante può ordinare che il pagamento di quanto dovuto al contribuente sia eseguito anche dal concessionario della riscossione, mediante prelievo dai fondi riscossi per conto dell erario. 5

Esempio di ricorso per ottemperanza La parte che ha ottenuto la condanna definitiva dell Ufficio o dell ente locale al rimborso di somme, può richiedere l esecuzione forzata della sentenza di condanna secondo quanto disposto dal codice di procedura civile. In alternativa, può richiedere l ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza alla stessa Commissione che ha emesso il provvedimento divenuto definitivo. In questo caso deve proporre ricorso, indirizzato al Presidente della commissione, da depositare in doppio originale, in bollo, alla segretaria della commissione. La segretaria provvede a comunicare il ricorso all Ufficio, nei cui confronti viene richiesto il giudizio di ottemperanza, ed il Presidente fissa il giorno per la trattazione non oltre novanta giorni dal deposito. Dell udienza viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima; le parti possono partecipare all udienza senza dovere presentare alcuna ulteriore istanza di discussione. Il collegio adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l ottemperanza. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 6

Ecco di seguito il fac simile per il ricorso per ottemperanza 7

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE(*) DI.. Ricorso per giudizio di ottemperanza Per: la Società nel giudizio contro: Ufficio.. La Società (cod. fisc./p. iva. ) nella persona del proprio legale rappresentante Sig.. difesa dal Rag./Dott. per delega a margine del presente atto ed selettivamente domiciliata presso il suo studio in.cap.via n. PREMESSO che con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale(*) di. n.emessa dalla sezione n. il e depositata il, in accoglimento integrale del ricorso proposto dalla Società, veniva condannato l Ufficio alla restituzione della somma di, oltre agli interessi come per legge; che la sentenza è stata notificata all Ufficio in data ; che la stessa è divenuta definitiva per mancata impugnazione; che è decorso il termine previsto dal comma 2 dell art. 70 del D. Lgs. 546/1992; che l ufficio non ha rimborsato le somme oggetto della richiamata sentenza (ovvero non ha adempiuto a quanto disposto dalla Commissione tributaria provinciale(*) di con la suddetta sentenza); tutto ciò premesso, la Società., per il tramite del sottoscritto difensore CHIEDE ai sensi dell art. 70 del D. Lgs. 546/1992, l ottemperanza del giudicato con l emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all integrale rimborso delle somme dovute, e la condanna dell Ufficio alla spese del presente giudizio. Si deposita: 1) presente ricorso in doppio originale; 2) copia autentica della sentenza n. notificata il..; 3) (eventuale originale o copia autentica dell atto di messa in mora). Luogo e data Firma del difensore (Rag./Dott. ) (*) O, a seconda dei casi, la competente Commissione tributaria regionale. 8

9

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA : RISPOSTA A QUESITI 1) Quesito LA NOTIFICA DI MESSA IN MORA, MENDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO, ALL AGENZIA DELL ENTRATE E A CURA DEL CONTRIBUENTE? Risposta: IN ASSENZA DI SPECIFICA PRESCRIZIONE (COME CAPITA SOVENTE) IL CONTRIBUENTE DEVE NOTIFICARE UN ATTO DI MESSA IN MORA, A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO, ALL AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE CHE DEVE ESEGUIRE LA SENTENZA. 2) Quesito DA QUESTO MOMENTO DECORSI QUANTI GIORNI SCADE IL TERMINE PER PRESENTATE IL RICORSO PER OTTEMPERANZA? Risposta: APPENA SONO TRASCORSI ALMENO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DI MESSA IN MORA, A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO, IL RICORSO PUÒ ESSERE PRESENTATO. 10

3) Quesito A CHI VA INDIRIZZATO IL RICORSO? Risposta: IL RICORSO SI INDIRIZZA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE E VA PRESENTATO IN DUE ORIGINALI. IN SEGUITO E LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE TRASMETTE UN ORIGINALE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE. 4) Quesito L AGENZIA PUÒ EFFETTUARE OSSERVAZIONI? SE SI, ENTRO QUALE TEMPO? Risposta: DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, A CURA DELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE, L AGENZIA DELLE ENTRATE HA POI 20 GIORNI DI TEMPO PER TRASMETTERE LE PROPRIE OSSERVAZIONI ALLA STESSA COMMISSIONE TRIBUTARIA. 11

5) Quesito COSA SI INTENDE PER SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO Risposta: PRESENTATO IL NORMALE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, AD ESEMPIO PER OTTENERE IL RIMBORSO VANTATO, ED AVENDO AVUTO RICONOSCIUTO DA PARTE DI TALE COMMISSIONE IL BENESTARE, OCCORRE ATTENDERE CHE LA SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE NON SIA PIÙ APPELLABILE DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE, INFATTI, TALE AGENZIA DAL DEPOSITO DELLA CITATA SENTENZA HA POI UN ANNO DI TEMPO PER PRESENTARE RICORSO (PER APPELLO) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. SE CIÒ NON AVVIENE, ALLORA LA SENTENZA PASSA IN GIUDICATO. 6) Quesito QUANDO LA COMMISSIONE DEVE FISSARE L UDIENZA PER TRATTARE IL RICORSO PER OTTEMPERANZA? Risposta: L UDIENZA PER LA TRATTAZIONE VIENE FISSATA NON OLTRE 90 GIORNI DAL DEPOSITO DEL RICORSO PER OTTEMPERANZA. 12

A CURA Vincenzo D Andò febbraio 2006 13

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