La rimessione della causa in decisione

Documenti analoghi
C.P.C. ANTE RIFORMA Libro II - Del processo di cognizione 162

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

INDICE SOMMARIO I. CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

INDICE SOMMARIO. Parte Prima COMPETENZA E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE. Sezione II. Della competenza per materia e valore

INDICE SOMMARIO. Introduzione... I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della «Collana»... Pag. Parte Prima IL PROCESSO PREVIDENZIALE. Capitolo Primo GENERALITÀ

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE CAPITOLO PRIMO LA GIURISDIZIONE

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo

INDICE SOMMARIO I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

INDICE V INDICE CAPITOLO I LA DISCIPLINA DEL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI

INDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

ALLEGATO A TABELLA ALFABETICA DEGLI EVENTI

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Volume primo

A) Inquadramento funzionale... 36

INDICE INTRODUZIONE. Capitolo Primo AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO CAUTELARE UNIFORME

SOMMARIO PRIMA PARTE LA COGNIZIONE ORDINARIA CAP. 1 INTRODUZIONE

Indice analitico. Disposizioni Generali

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XXI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

I PROVVEDIMENTI CHE CHIUDONO LA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO DIVISORIO

SOMMARIO. Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

» IV - Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione (31-36)

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

di continenza o connessione... [F004] Ordinanza collegiale con declaratoria di incompetenza

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

INDICE SISTEMATICO PARTE I CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

Parte I. Capitolo 4 La competenza 1. Nozione...» La competenza per valore e per materia del giudice di pace.» 69

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PEDERSOLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE. L UDIENZA ex ART. avv. Andrea Magliani. PEDERSOLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE

IL PROGRAMMA 2017 il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

SOMMARIO. Parte I Profili generali

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace

INDICE PARTE I COMPENDIO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE ORDINARIA, IN MATERIA SOCIETARIA, A RITO MISTO CONCORDATO

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

NOZIONE DI PRECLUSIONE

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

Termine per la decisione del procedimento arbitrale

INDICI _Ottava_Bozza_BM.indd /11/16 9:06 am

Capitolo 7 La decisione della causa

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Stella CORTE I VERBALI DI UDIENZA. di PROCEDURA CIVILE. II edizione 2018

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE AL NUOVO APPELLO CIVILE Claudio Cecchella. Capitolo 1 LE SENTENZE APPELLABILI E LA COMPETENZA

Legislazione Giurisprudenza

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE. (Mauro Di Marzio)

Diritto Processuale Civile I. Indice

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

CODICE PROCEDURA CIVILE

I PRINCIPI ISPIRATORI: INTRODUZIONE ALLE INNOVAZIONI DELLA LEGGE N. 69/2009

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Indice sommario. Prefazione. Indice delle principali abbreviazioni utilizzate

Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

INDICE SOMMARIO. Introduzione...

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO

Transcript:

La fase decisoria lezione del 24 aprile 2018 nel corso di Diritto processuale civile I - Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»

La rimessione della causa in decisione Art. 187 e 188 c.p.c. Rimessione totale: il giudice della decisione è investito di tutta la causa e potrebbe decidere anche il merito della intera causa... (anche nella prima udienza ex art. 80 bis disp. att. c.p.c.) la causa è matura per la decisione «senza bisogno di assunzione di mezzi di prova»; la fase istruttoria si è svolta e si è chiusa; questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito idonee a definire il processo (valutazione della fondatezza della questione: rimessione immediata? Ipotesi che si verifica raramente)

Le cause nelle quali il tribunale decide in composizione collegiale Art. 50 bis c.p.c. le ipotesi 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 70), salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla l. 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all'art. 140-bis del codice del consumo, di cui al d.lg. 6 settembre 2005, n. 206. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Connessione di cause Connessione (qualificata) di cause rimesse alla decisione del tribunale in composizione monocratica e cause ex art. 50 bis c.p.c.: art. 281 nonies c.p.c.: «In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'art. 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 5».

Le forme di decisione della causa Udienza di precisazione delle conclusioni. Art. 189 c.p.c. Il giudice invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio (anche a 2-3 anni di distanza dalla chiusura della fase istruttoria!). Funzione significativa della udienza sebbene le prassi ne sottovalutino la portata: 1) Fare il punto circa le eventuali modificazioni apportate alle conclusioni iniziali in sede di trattazione della causa; 2) individuare correttivi in senso riduttivo rinuncia ad alcune delle domande ovvero precisazione delle domande e delle eccezioni già formulate La decisione mista (scritta e orale) art. 190 c.p.c. + art. 275 c.p.c. La decisione scritta art. 190 c.p.c. La decisione orale art. 281 sexies c.p.c.

La parte di decisione «scritta» Comparse conclusionali: scritti che riportano le tesi difensive delle parti Divieto di nuove allegazioni Deposito in cancelleria entro il termine perentorio di 60 g. dalla rimessione della causa al collegio (u.p.c.) Memorie di replica: scritti diretti a contraddire le argomentazioni avverse (nessun allargamento ad altre questioni uso distorto delle memorie di replica, quale ultima attività, a danno dell altra parte) Deposito in cancelleria entro il termine perentorio di 20 g. successivi (da questo momento la causa entra nella sfera decisoria del giudice a partire dal quale decorrono i 60 g. per il deposito in cancelleria della sentenza collegiale)

La parte di decisione «orale» Udienza di discussione ( L oralità del codice del 1940) Art. 275, 2 comma, c.p.c.: la discussione orale è rimessa alla volontà delle parti Istanza che deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica decreto di fissazione della udienza entro 60 g. Relazione orale del giudice istruttore agli altri componenti del collegio; il presidente ammette le parti alla discussione orale (art. 117 disp. att. c.p.c.)

La rimessione «parziale» Il collegio viene investito soltanto di alcune questioni: 1) concernenti l ammissione del giuramento decisorio; 2) relative all ammissibilità dell intervento volontario o coatto (art. 272 c.p.c.); 3) la decisione della querela di falso; 4) la decisione sull istanza di verificazione proposta in via incidentale. In tali casi, le parti non sono tenute a precisare le proprie conclusioni o a scambiarsi comparse o memorie.

La fase decisoria «in senso stretto» La deliberazione della sentenza: «in segreto nella camera di consiglio» che si conclude con la redazione e la sottoscrizione del solo dispositivo da parte del presidente del collegio - art. 276 c.p.c. Dopo la deliberazione, si apre il procedimento diretto alla stesura della sentenza - art. 132 c.p.c. Stesura della motivazione. Esposizione concisa dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, eventualmente avvalendosi del riferimento a precedenti conformi. Approntata la minuta della sentenza, l estensore la consegna al presidente che può darne lettura al collegio. Successivamente viene consegnata al cancelliere al fine di redigere il testo originale della sentenza che viene sottoscritta dal presidente e dall estensore. Deposito della sentenza - documento in cancelleria che serve a rendere pubblica la sentenza; il cancellerie prende atto del deposito con data e firma (più numero cronologico per identificare la decisione).

La fase decisoria in composizione monocratica Art. 281 quinquies c.p.c.: decisione «scritta» o «mista» (in quest ultimo caso, la discussione sostituisce le memorie di replica) peculiarità: termine 30 g. per il deposito della sentenza (e non 60 g.) dalla scadenza delle memorie di replica. Art. 281 sexies c.p.c. decisione «orale» cause particolarmente semplici. Decisione inserita nel verbale di udienza senza che siano richiesti gli elementi previsti dall art. 132 c.p.c. e la sentenza si intende pubblicata con la mera sottoscrizione del giudice del verbale. Il regime delle questioni relative alla composizione del tribunale: cfr. artt. 281 septies, octies, nonies c.p.c. e art. 50 quater c.p.c.

La forma del provvedimento «decisorio» Art. 279, 2 comma, nn. 1-2 c.p.c.: sentenza definitiva (SD), di rito o di merito, se definisce il processo in seguito ad una decisione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito. Art. 279, 2 comma, n. 3 c.p.c.: sentenza definitiva (SD), di merito, se definisce il processo, decidendo TOTALMENTE il merito. Art. 279, 2 comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui rinvia al n. 3: sentenza non definitiva (SND) di merito su domanda. Art. 279, 2 comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui rinvia al n. 2: sentenza non definitiva (SND) di merito su questione (di merito). Art, 279, 2 comma, n. 5, c.p.c.: sentenza definitiva su domanda (SD), se decide - nel merito - solo alcune delle cause riunite