La fase decisoria lezione del 24 aprile 2018 nel corso di Diritto processuale civile I - Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»
La rimessione della causa in decisione Art. 187 e 188 c.p.c. Rimessione totale: il giudice della decisione è investito di tutta la causa e potrebbe decidere anche il merito della intera causa... (anche nella prima udienza ex art. 80 bis disp. att. c.p.c.) la causa è matura per la decisione «senza bisogno di assunzione di mezzi di prova»; la fase istruttoria si è svolta e si è chiusa; questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito idonee a definire il processo (valutazione della fondatezza della questione: rimessione immediata? Ipotesi che si verifica raramente)
Le cause nelle quali il tribunale decide in composizione collegiale Art. 50 bis c.p.c. le ipotesi 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 70), salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla l. 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all'art. 140-bis del codice del consumo, di cui al d.lg. 6 settembre 2005, n. 206. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Connessione di cause Connessione (qualificata) di cause rimesse alla decisione del tribunale in composizione monocratica e cause ex art. 50 bis c.p.c.: art. 281 nonies c.p.c.: «In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'art. 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 5».
Le forme di decisione della causa Udienza di precisazione delle conclusioni. Art. 189 c.p.c. Il giudice invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio (anche a 2-3 anni di distanza dalla chiusura della fase istruttoria!). Funzione significativa della udienza sebbene le prassi ne sottovalutino la portata: 1) Fare il punto circa le eventuali modificazioni apportate alle conclusioni iniziali in sede di trattazione della causa; 2) individuare correttivi in senso riduttivo rinuncia ad alcune delle domande ovvero precisazione delle domande e delle eccezioni già formulate La decisione mista (scritta e orale) art. 190 c.p.c. + art. 275 c.p.c. La decisione scritta art. 190 c.p.c. La decisione orale art. 281 sexies c.p.c.
La parte di decisione «scritta» Comparse conclusionali: scritti che riportano le tesi difensive delle parti Divieto di nuove allegazioni Deposito in cancelleria entro il termine perentorio di 60 g. dalla rimessione della causa al collegio (u.p.c.) Memorie di replica: scritti diretti a contraddire le argomentazioni avverse (nessun allargamento ad altre questioni uso distorto delle memorie di replica, quale ultima attività, a danno dell altra parte) Deposito in cancelleria entro il termine perentorio di 20 g. successivi (da questo momento la causa entra nella sfera decisoria del giudice a partire dal quale decorrono i 60 g. per il deposito in cancelleria della sentenza collegiale)
La parte di decisione «orale» Udienza di discussione ( L oralità del codice del 1940) Art. 275, 2 comma, c.p.c.: la discussione orale è rimessa alla volontà delle parti Istanza che deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica decreto di fissazione della udienza entro 60 g. Relazione orale del giudice istruttore agli altri componenti del collegio; il presidente ammette le parti alla discussione orale (art. 117 disp. att. c.p.c.)
La rimessione «parziale» Il collegio viene investito soltanto di alcune questioni: 1) concernenti l ammissione del giuramento decisorio; 2) relative all ammissibilità dell intervento volontario o coatto (art. 272 c.p.c.); 3) la decisione della querela di falso; 4) la decisione sull istanza di verificazione proposta in via incidentale. In tali casi, le parti non sono tenute a precisare le proprie conclusioni o a scambiarsi comparse o memorie.
La fase decisoria «in senso stretto» La deliberazione della sentenza: «in segreto nella camera di consiglio» che si conclude con la redazione e la sottoscrizione del solo dispositivo da parte del presidente del collegio - art. 276 c.p.c. Dopo la deliberazione, si apre il procedimento diretto alla stesura della sentenza - art. 132 c.p.c. Stesura della motivazione. Esposizione concisa dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, eventualmente avvalendosi del riferimento a precedenti conformi. Approntata la minuta della sentenza, l estensore la consegna al presidente che può darne lettura al collegio. Successivamente viene consegnata al cancelliere al fine di redigere il testo originale della sentenza che viene sottoscritta dal presidente e dall estensore. Deposito della sentenza - documento in cancelleria che serve a rendere pubblica la sentenza; il cancellerie prende atto del deposito con data e firma (più numero cronologico per identificare la decisione).
La fase decisoria in composizione monocratica Art. 281 quinquies c.p.c.: decisione «scritta» o «mista» (in quest ultimo caso, la discussione sostituisce le memorie di replica) peculiarità: termine 30 g. per il deposito della sentenza (e non 60 g.) dalla scadenza delle memorie di replica. Art. 281 sexies c.p.c. decisione «orale» cause particolarmente semplici. Decisione inserita nel verbale di udienza senza che siano richiesti gli elementi previsti dall art. 132 c.p.c. e la sentenza si intende pubblicata con la mera sottoscrizione del giudice del verbale. Il regime delle questioni relative alla composizione del tribunale: cfr. artt. 281 septies, octies, nonies c.p.c. e art. 50 quater c.p.c.
La forma del provvedimento «decisorio» Art. 279, 2 comma, nn. 1-2 c.p.c.: sentenza definitiva (SD), di rito o di merito, se definisce il processo in seguito ad una decisione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito. Art. 279, 2 comma, n. 3 c.p.c.: sentenza definitiva (SD), di merito, se definisce il processo, decidendo TOTALMENTE il merito. Art. 279, 2 comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui rinvia al n. 3: sentenza non definitiva (SND) di merito su domanda. Art. 279, 2 comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui rinvia al n. 2: sentenza non definitiva (SND) di merito su questione (di merito). Art, 279, 2 comma, n. 5, c.p.c.: sentenza definitiva su domanda (SD), se decide - nel merito - solo alcune delle cause riunite