NEWSLETTER. n. 15/2017. Studio Arca. Argomenti trattati:

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VISTO DI CONFORMITA E COMPENSAZIONE / RIMBORSO DEI CREDITI IVA Con la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017 l Agenzia delle entrate ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali va calcolato tenendo to dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, la necessità di apporre il visto di formità (o della sottoscrizione da parte dell organo di trollo) l attestazione dei requisiti patrimoniali sussiste nei casi di richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo d imposta. In prossimità del 31 2017, termine ultimo di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2017, si riepilogano di seguito le regole da seguire per la corretta apposizione del visto di formità, sia in relazione ai rimborsi che alle compensazioni orizzontali del relativo credito. Richiesta di compensazione orizzontale del credito Iva del terzo trimestre 2017 L utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale è sentito dopo la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, le seguenti regole: Importo Credito fino a 5.000 euro Credito superiore a 5.000 euro Da quando il credito è utilizzabile Dal giorno di presentazione telematica. Dal 10 giorno successivo a quello di presentazione telematica. I tribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di formità di cui all articolo 35, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 241/1997 ovvero la sottoscrizione da parte dell organo di trollo sull istanza da cui emerge il credito. In caso di invio telematico del modello Iva TR l apposizione del visto di formità o sottoscrizione dell organo di trollo, i sistemi telematici dell Agenzia delle entrate scarteranno gli F24 presentati compensazioni orizzontali di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro. È possibile presentare un modello Iva TR integrativo munito di visto/sottoscrizione organo di trollo non presente nel primo invio, barrando la casella modifica istanza precedente. Il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo to dei crediti trimestrali richiesti in compensazione orizzontale in tutto l anno (quindi, sommando gli importi chiesti in compensazione anche nei due trimestri precedenti). Per quanto riguarda la correlazione tra i crediti Iva trimestrali ed il credito Iva derivante dalla dichiarazione Iva annuale l Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2011) ha chiarito che il credito Iva derivante da dichiarazione Iva annuale ed i crediti Iva derivanti dai modello Iva TR relativi allo stesso anno non interferiso tra di loro: al raggiungimento della soglia riferita al credito Iva annuale non corrono le eventuali compensazioni orizzontali di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. Per quanto riguarda l utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla presentazione della dichiarazione Iva 2018, l utilizzo fino alla soglia di 5.000 euro è sentito già dal 1 gennaio 2018, mentre l utilizzo per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione Iva 2018, l obbligo di apposizione del visto di formità/sottoscrizione organo di trollo. Si ricorda, in questa sede, che il prossimo modello di dichiarazione Iva 2018 relativo all anno d imposta 2017 dovrà essere presentato entro il nuovo termine del 30 aprile 2018. NEWSLETTER n. 15/2017 2

Richiesta di rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2017 Il rimborso del credito Iva trimestrale avviene mediante la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, le seguenti regole: Importo Credito fino a 30.000 euro Credito superiore a 30.000 euro Modalità di richiesta Rimborsabile altri adempimenti e garanzia. Al fine di evitare la produzione della garanzia, l istanza trimestrale deve tenere visto di formità o sottoscrizione organo di trollo ed una attestazione di determinati requisiti patrimoniali. L obbligo di presentare la garanzia sussiste solo in specifiche situazioni di rischio individuate dal legislatore. Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l importo di 30.000 euro il tribuente (che non rientra in una delle situazioni di rischio ) può evitare di presentare apposita garanzia se: fa apporre il visto di formità (o la sottoscrizione dell organo di trollo alternativa); attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da rendere nell apposito quadro TD, l esistenza di determinati requisiti patrimoniali (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal tribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno servati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle entrate). L Agenzia delle entrate ha affermato (circolare n. 32/2014) che il limite di 30.000 euro va calcolato tenendo to di tutti i crediti trimestrali richiesti a rimborso (quindi, riferimento al TR del terzo trimestre 2017, occorre sommare gli importi chiesti a rimborso anche nei due trimestri precedenti e verificare, al fine dell apposizione del visto di formità/sottoscrizione organo di trollo, che la somma dei rimborsi richiesti riferiti al periodo d imposta 2017 sia superiore a 30.000 euro). In relazione alla successiva richiesta di rimborso da effettuare in dichiarazione annuale va poi tenuto presente che, trariamente a quanto accade per le compensazioni orizzontali, l eventuale richiesta di rimborso Iva presentata in sede di dichiarazione Iva 2018 deve soggiacere anch essa alla verifica del limite dei 30.000 euro, siderando quindi anche gli eventuali crediti Iva chiesti a rimborso nei primi 3 trimestri del 2017. MODIFICHE AGLI ELENCHI INTRASTAT In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento n. 194409, giunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat ). La Legge di Stabilità 2017 (L. n. 244/16), modificando l articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione finalizzate a: ridurre la platea dei soggetti interessati; ridurre il numero di informazioni richieste. La creta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici. Semplificazioni Il provvedimento interviene disponendo quanto segue: abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi; NEWSLETTER n. 15/2017 3

valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi; per l individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi periodicità mensile, innalzamento della soglia dell ammontare delle operazioni da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento); mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in formità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263); innalzamento della soglia statistica per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali; semplificazione della compilazione del campo Codice Servizio, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori. Nel provvedimento, in particolare, si osserva che: il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei tribuenti coinvolti dall obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi; le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti trimestrali, per i quali è stato eliminato l obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto spesometro, che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. n. 193/16 o del D.Lgs. n. 127/15. Restano fermi l obbligo di invio degli Intrastat mensili relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché degli Intrastat trimestrali relativi alle cessioni di beni e servizi, la stessa frequenza e tempestività oggi prevista. Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti). Decorrenza Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi periodo di riferimento decorrente dal 1 gennaio 2018. Pertanto, gli intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti. NEWSLETTER n. 15/2017 4

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2017 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che le scadenze riportate tengono to del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall articolo 7 D.L. n. 70/2011. Con D.P.C.M. 20 luglio 2017 le imposte derivanti dal modello Redditi scadenza entro il 31 luglio 2017 ( la dello 0,40%) è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo domenica il 20 agosto 2017). Si ricorda inoltre che, per effetto della proroga di ferragosto, tutti i versamenti scadenti nel periodo 1 agosto 20 agosto 2017 potevano essere effettuati in data 21 agosto 2017. In primo piano vengono illustrate le scadenze delle imposte sui redditi, valide per tutte le imposte e i tributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017. Dopo la proroga effettuata il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seda tabella. Infine, si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può tinuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'agenzia delle Entrate la risoluzione n. 69/E/2012 in occasione di una passata proroga. SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA RATE Unica o 1 2 3 4 5 6 Persone fisiche Sì partita Iva No partita Iva Società semplici, società di persone e soggetti equiparati Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio 30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 30/6 31/7 31/8 2/10 31/10 30/11 31/7 31/7 31/8 2/10 31/10 30/11 30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 NEWSLETTER n. 15/2017 5

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/8 18/9 16/10 16/11 RATA CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017 NON TITOLARI DI PARTITA IVA VERSAMENTO 1 A RATA ENTRO IL 20/7/2017 SCADENZA VERSAMENTO 1 A RATA ENTRO IL 21/8/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40% SCADENZA 1 20/7/2017 21/8/2017 2 31/7/2017 31/8/2017 3 31/8/2017 2/10/2017 4 2/10/2017 31/10/2017 5 31/10/2017 30/11/2017 6 30/11/2017 RATA VERSAMENTO 1 A RATA ENTRO IL 20/7/2017 TITOLARI DI PARTITA IVA VERSAMENTO 1 A RATA ENTRO IL 21/8/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40% SCADENZA SCADENZA 1 20/7/2017 21/8/2017 2 21/8/2017 18/9/2017 3 18/9/2017 16/10/2017 4 16/10/2017 5 16/11/2017 16/11/2017 SCADENZE FISSE Registrazioni tabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di strini fiscali e ricevute e per l annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. 16 Fatturazione differita Scade oggi il termine per l emissione e l annotazione delle fatture differite per le segne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni tabili associazioni sportive dilettantistiche Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi seguiti nell esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni scopo di lucro. NEWSLETTER n. 15/2017 6

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre 2017 (codice tributo 6009). I tribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l Iva dovuta per il sedo mese precedente. Iva annuale VIII rata Entro oggi i tribuenti che hanno un debito d imposta relativo all anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo 2017, devono versare la ottava rata. dei tributi Inps Scade il termine per il versamento dei tributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del tributo alla gestione separata Inps, riferimento al mese di settembre 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e tinuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all'irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ritenute da parte domini Scade il versamento delle ritenute operate dai domini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di imprese per tratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - imposta Scade il termine per il pagamento dell accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in sumo nel mese precedente. 18 Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 settembre 2017. NEWSLETTER n. 15/2017 7

20 25 Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre 2017, da parte dei tribuenti tenuti a tale adempimento cadenza mensile. Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o nel trimestre precedente. Modello Redditi 2017 Scade oggi per le persone fisiche, società di persone e società di capitali il termine per la presentazione del modello Redditi 2017 relativo al 2016. Modello TR Scade il termine per l invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all Iva del terzo trimestre 2017. 31 Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2017. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e tributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e tinuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre 2017. dell imposta di registro sui tratti di locazione Scade il termine per il versamento dell imposta di registro sui tratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente decorrenza 1 2017. Registrazioni tabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di strini fiscali e ricevute e per l annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. 15 novembre Fatturazione differita Scade il termine per l emissione e l annotazione delle fatture differite per le segne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni tabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi seguiti nell esercizio di attività commerciali nel mese NEWSLETTER n. 15/2017 8

precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni scopo di lucro. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, venzionati gli studi stessi. NEWSLETTER n. 15/2017 9