CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. SCHEMA PER L INCARICO PUBBLICO (D.Lgs. 494/96) Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia Via delle Grazie, 6-25122 Brescia Tel. 030.37.51.553 - fax 030.37.51.874 E-mail: infobrescia@archiworld.it Ordine degli Architetti della Provincia di Como Via Volta, 54-22100 Como Tel. 031.26.98.00 - fax 031.26.23.44 E-mail: architetticomo@archiworld.it Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona Via Palestro, 66-26100 Cremona Tel. 0372.53.54.22 - fax 0372.45.79.34 E-mail: segreteria@architetticr.it Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco Via Roma, 28-23900 Lecco Tel. 0341.28.71.30 - fax 0341.28.70.34 E-mail: ordinearchitettilecco@tin.it Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi Via Tiziano Zalli, 5-26900 Lodi Tel. 0371.43.06.43 - fax 0371.43.22.96 E-mail: ordarch.lodi@tiscalinet.it Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova Via XX Settembre, 31-46100 Mantova Tel. 0376.32.80.87 - fax 0376.36.09.04 E-mail: architettimantova@archiworld.it Ordine degli Architetti della Provincia di Milano Via Solferino, 19-20121 Milano Tel. 02.62.53.41 - fax 02.62.53.42.09 E-mail: concorsi@ordinearchitetti.mi.it Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio Via Pergole, 8-23100 Sondrio Tel. e fax 0342.51.48.60 E-mail: architettisondrio@archiworld.it
PRESENTAZIONE La pubblicazione dei Criteri interpretativi e applicativi delle tariffe professionali si propone di perfezionare e migliorare l applicazione delle norme riguardanti la Tariffa professionale istituita a livello nazionale con la Legge 143/1949. Intende inoltre adeguare le regole che individuano le competenze economiche degli architetti ad una realtà professionale in continua evoluzione individuando i corrispettivi delle prestazioni professionali che non sono contemplati dalla tariffa vigente e, in genere, non uniformemente applicati. Vuole essere un preciso riferimento per gli architetti, per i tecnici delle amministrazioni, per gli Ordini professionali e riaffermare la certezza che il corretto rapporto tra prestazione e servizio sia alla base del rapporto fiduciario tra il committente e il professionista, del quale la parcella è lo strumento di riconoscimento del lavoro professionale svolto. La Consulta Regionale Lombarda ritiene assai positivo che la presente pubblicazione valorizzi un lavoro durato alcuni anni, che ha conseguito l importante risultato di analizzare e mettere a confronto l applicazione della tariffa professionale nell ambito di tutti gli Ordini provinciali lombardi. Gli esiti di coordinamento sono pienamente condivisi dalla grande maggioranza degli Ordini lombardi. Gli Ordini di Bergamo, Pavia e Varese, pur approvando i propositi ed il merito della seguente pubblicazione, hanno optato per un adozione differita e progressiva a salvaguardia di alcune specificità connesse alle proprie modalità di applicazione, con l intento di provvedere a ulteriori integrazioni e chiarimenti ai documenti già trasmessi ai propri iscritti. La Consulta, infine, esprimendo apprezzamento per l importante contributo ringrazia la Commissione Tariffa e Professione, il C.N.A., gli Ordini provinciali e tutti coloro, colleghi e personale tecnico che hanno reso possibile questa importante pubblicazione. Il Presidente della Consulta Regione Lombarda degli Ordini degli Architetti Emiliano Campari Con deliberazione del 12 febbraio 2004 (punto 2 del verbale) portata a conoscenza dei presidenti degli OAPPC della Lombardia il 23 febbraio 2004 (prot. 2-15), il Consiglio direttivo della Consulta ha deliberato che il terzo arbitro, in caso di contenzioso in materia di incarichi professionali e interpretazione/applicazione della tariffa, dovrà d ora in poi essere nominato dal Consiglio dell'ordine di appartenenza e non più dalla Consulta. Il testo del presente disciplinare è stato quindi modificato di conseguenza.
OGGETTO Disciplinare per affidamento incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura intellettuale a professionista architetto. Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 494/96 e successivi aggiornamenti e modifiche in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili. Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale, fra il Comune di Committente ed Ente Pubblico, con sede in P.Iva n. legalmente rappresentato in questo atto dal Dott. nato a il, e domiciliato per la carica presso la sede Municipale, Dirigente Responsabile del autorizzato a quanto oltre dall art. dello Statuto e il Dott. Arch. con recapito professionale in via n. C.F. e P.Iva n. si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi. Art. 1 - Oggetto dell incarico PARTE I - GENERALITA Il Comune di affida al Dott. iscritto con il n. all'albo Professionale degli Architetti della Provincia di, l incarico di Coordinatore per l'esecuzione delle opere di seguito descritte (breve descrizione del progetto): Il relativo piano di sicurezza ed il fascicolo di cui al D.L. 494/96, art. 12, ed allegato II al documento dell Unione Europea 260/93, sono stati approvati con delibera. L importo complessivo delle opere appaltate (opere civili, impianti elettrici, termoidraulici, etc.), al netto di Iva ed altri oneri, è valutato in. Il Committente, anche in base al piano di sicurezza, ha determinato la durata presunta dei lavori, che viene stimata in uomini/giorno; prevede altresì che le imprese operanti nel cantiere siano indicativamente in n. di (si rammenta che ai fini del D.Lgs. 494/96 è da intendersi come impresa qualsiasi soggetto provvisto di Partita Iva che esegua operazioni di lavoro all interno del cantiere). Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali Nell adempimento dell incarico, il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali che, in vista dell opera da realizzare ai fini dell art. 4, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. Sarà cura dell Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso, preventivamente all espletamento dell incarico, gli indirizzi generali ai quali il progettista dovrà attenersi. Le amministrazioni interessate si impegnano a garantire, contemporaneamente al conferimento dell incarico, il libero accesso all area e ai fabbricati interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento del presente incarico all Arch. che potrà liberamente servirsi per i sopralluoghi di collaboratori fissi ed occasionali. 1
Sarà compito del Professionista incaricato l osservanza delle condizioni e clausole di penalità di ritardo di ordine tecnico previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico. Nel caso di motivata revoca dell incarico, al professionista spetterà il pagamento degli onorari di cui all art. 7, liquidati conformemente a quanto previsto dalla Legge 02/03/1949, n. 143 e successivi aggiornamenti. Art. 3 - Requisiti del Coordinatore Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività di Coordinatore per la progettazione, come elencati dal D.Lgs. 494/96, art. 10, ovvero art. 19. Art. 4 - Norme particolari PARTE II - NORME PARTICOLARI PER L INCARICO DI COORDINATORE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Il Professionista in esecuzione dell incarico di cui all art. 1) dovrà adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 494/96, art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e 1-bis che recitano come di seguito: Il Coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: Comma 1: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Comma 1-bis: 2
Nei casi di cui all art. 3, comma 4-bis, il coordinatore per l esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b). Il Professionista dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie: predisposizione della notifica preliminare di cui al D.L. 494/96, art. 11. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 14/08/1996, n. 494) il Professionista dovrà attenersi alle indicazioni del Committente, con l obiettivo prioritario dell eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte (D.L. 19/09/94, n. 626, art. 3). Nell adempimento dell incarico il Professionista coordinatore dovrà operare con il tecnico incaricato della direzione dei lavori individuato nel Dott. Arch.. L Amministrazione committente si impegna (direttamente o per mezzo del direttore dei lavori incaricato) ad informare il Professionista riguardo alle scelte tecniche e progettuali in variante rispetto al progetto elaborato ed a fornirgli copia dei relativi elaborati. Si ribadisce, ad ulteriore precisazione dei concetti generali sopra espressi, che in eventuali varianti al progetto esecutivo posto a disposizione del coordinatore devono tra l altro essere definiti con precisione tutti i materiali da utilizzarsi ed il relativo uso, affinché il coordinatore possa adempiere agli obblighi che gli competono. Il coordinatore ha facoltà di richiedere al Committente la modifica del progetto esecutivo qualora le fasi di lavoro o le modalità di esecuzione siano tali da pregiudicare la sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, nonché la sicurezza e salute di terze persone che possano in qualsivoglia modo essere interessate. In seguito all obbligo di cui al predetto art. 5, lettera f), il coordinatore ha facoltà di richiedere la sospensione temporanea delle lavorazioni o delle fasi di lavorazione interessate. Il Committente si impegna, per mezzo del direttore dei lavori, a non far eseguire alcuna lavorazione in variante o comunque in difformità da quanto previsto dal progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del coordinatore per l esecuzione. Art. 5 - Consegna degli elaborati aggiornati Gli eventuali elaborati aggiornati ai sensi del predetto art. 5, lettera b), dovranno essere consegnati entro 15 giorni dalla consegna da parte dell Amministrazione Comunale del progetto di variante al professionista incaricato o dalla consegna da parte dell impresa appaltatrice di richiesta di modifica del piano di coordinamento originario, al protocollo dell ente committente, nonché consegnati in duplice copia all attenzione del responsabile di procedimento, e si ritengono tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta al responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data di protocollo dei predetti aggiornamenti. Contestualmente alla trasmissione dell ente committente, il professionista dovrà rendere disponibili gli stessi aggiornamenti all appaltatore. Art. 6 - Copie degli elaborati Entro i termini prescritti il professionista dovrà consegnare n. 2 copie complete per approvazione. Su richiesta dell Amministrazione dovranno essere consegnate n. 3 ulteriori copie complete, successivamente all approvazione. Art. 7 - Onorari, diritti e spese I compensi spettanti al professionista per onorari, diritti e spese, conseguenti all adempimento degli obblighi del coordinatore, saranno calcolati e liquidati unicamente con onorari calcolati a percentuale sull importo a consuntivo di tutte le opere, ma esposti a discrezione, e sulla base della Tariffa Ingegneri 3
e Architetti vigente al momento dell incarico (Legge 01/03/1949, n. 143 e successive integrazioni e modificazioni) e determinazioni secondo i criteri stabiliti dal C.N.A. e vigenti all atto dell incarico. Si conviene che le opere rientrino nelle classi e categoria predominante dell opera tutta secondo l elencazione dell art. 14 della T.P. di cui alla legge sopra citata che le parti convengono di applicare integralmente. Le spese conglobate di cui all art. 13 della T.P. saranno rimborsate in ragione del % degli onorari. Le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell opera saranno considerate prestazioni compiute ed in quanto tali soggette a maggiorazione per incarico parziale. Non sono ammesse detrazioni sugli onorari, con riferimento all art. 12-bis della Legge 155/89, in analogia a quanto prevede la normativa vigente circa la non assoggettabilità a ribasso delle opere provvisionali e prestazioni relative alla sicurezza nei cantieri. Art. 8 - Modalità di liquidazione degli oneri, dei diritti e delle spese I compensi professionali saranno pagati, previa presentazione di fattura o di fattura in esigibilità differita, come di seguito indicato: - 20% (venti per cento) alla stipula della presente convenzione; - 20% (venti per cento) al verbale di consegna dell area di cantiere; - 20% (venti per cento) a metà lavori dell ammontare preventivo; - 30% (trenta per cento) al disallestimento del cantiere e/o al verbale di chiusura dei lavori; - 10% (dieci per cento) all emissione del certificato di collaudo. Al presente disciplinare si allega schema di parcella ai sensi della vigente Legge 02/03/1949, n. 143 e successivi aggiornamenti, e calcolati come da indicazioni e disposizioni fissate dal C.N.A.. Art. 9 - Tempi erogazioni dei pagamenti L Amministrazione Comunale provvederà all emissione del titolo di pagamento dei compensi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura definitiva o in esigibilità differita. In caso di liquidazione del compenso finanziata con entrate provenienti dall assunzione di prestiti e/o mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, la fattura in acconto o saldo dovrà recare la vidimazione di convalida del competente Ordine Professionale, ai sensi dell art. 13 del D.L. n. 55/83 convertito in Legge n. 131/1986. Le spese di vidimazione saranno a carico del Committente. Art. 10 - Penalità per il ritardo In caso di ritardo di oltre 10 giorni dalla data prevista di presentazione degli elaborati, ritardo imputabile al professionista incaricato, verrà applicata una penale di giornalieri fino ad un massimo del 10% dell ammontare dei compensi escluse le spese. Art. 11 - Definizione delle controversie Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 gg. da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri. Due di essi scelti rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con funzione di presidente, sarà scelto d'accordo fra le parti medesime, in caso di disaccordo dal Presidente del Consiglio dell Ordine di appartenenza. Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori e il loro giudizio si intende correttore fin d ora delle parti come definitivo. 4
In caso di motivata revoca dell incarico, al professionista spetterà senza altro compenso il pagamento degli onorari di cui all art. 7, liquidati conformemente a quanto previsto dalla Legge 02/03/1949, n. 143 e successivi aggiornamenti. Art. 12 - Esecutività della convenzione Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione mentre diventerà tale per l Ente committente soltanto ad avvenuta esecutività della deliberazione di conferimento dell incarico. Art. 13 - Riferimenti Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa Professionali Ingegneri e Architetti, nonché ad eventuali normative in materia fino alla data di espletamento dell incarico. Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve., lì IL PROFESSIONISTA IL COMMITTENTE 5