A volte anche il diritto va storto



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Quaderni MCC - n. 3/14 Novembre 2014 A volte anche il diritto va storto (Gaetano Arnò - Leonardo Blandino) TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

Quaderni MCC - n. 3/14 Immagine tratta da: Honoré Daumier, Les gens de justice. Supplemento alla TLS Newsletter - Pubblicato e distribuito gratuitamente Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 760, in data 11 dicembre 2006 Copyright 2014- TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Il presente fascicolo non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. Il testo del presente fascicolo non può essere riprodotto senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS. La citazione o l estrapolazione di parti del testo è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione. 2

A volte anche il diritto va storto Al giudice occorre più coraggio ad essere giusto apparendo ingiusto, che ad essere ingiusto apparendo giusto. (Piero Calamandrei) 3

Quaderni MCC - n. 3/14 Un repertorio di sentenze raccoglie, di regola, le più significative decisioni relative ad un determinato argomento, con la finalità di evidenziare i principali orientamenti giurisprudenziali e l auspicio che il più corretto tra di essi rimanga o diventi quello prevalente. Anche questa breve trattazione può considerarsi una sorta di raccolta di pronunce - tutte rese in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie - ma con un obiettivo in parte più faceto e sostanzialmente opposto rispetto a quello delle tradizionali rassegne. Essa si propone di dare rilievo ad un piccolo gruppo di sentenze (o ordinanze) che, tra tante, si sono distinte per uno o più aspetti non condivisibili, nella speranza che rimangano inimitate e non finiscano per costituire precedenti seguiti da altri giudici. Le pronunce in questione, infatti, nonostante la sostanziale semplicità della materia, appaiono sintomatiche di alcuni dei principali difetti della giustizia italiana - tempi biblici e sovrabbondanza di incombenze superflue che non sempre trovano un valido contrappeso in decisioni pienamente ponderate e ragionevolmente preventivabili. * * * I primi casi che si vanno ad analizzare rappresentano precisi esempi di Diseconomia processuale nei quali il Giudice temporeggiatore ha inciso in modo, purtroppo, significativo sulle tempistiche (e sui costi) del procedimento, sovraccaricandolo di adempimenti non necessari. Nei tre casi presi in considerazione, il Magistrato, chiamato a quantificare la somma effettivamente dovuta al creditore, non ha avuto remore a svelare la sua irriducibile avversione per la matematica. (i) In una causa iscritta al Ruolo Generale in data 26 febbraio 2013, la cui sentenza deve ancora vedere la luce, il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto di dover disporre una Consulenza Tecnica d Ufficio ed incaricare un dottore commercialista affinché quantificasse la somma effettivamente dovuta dalla debitrice, sottoponendogli il seguente quesito: Riferisca il CTU ogni utile elemento informativo inerente la vicenda affetta d accertamento; in particolare esegua il riscontro contabile di cui alle tesi esposte dalle parti costituite relativamente al dare e all avere, ai crediti imputabili alle parti medesime. A tal fine si avvalga della collaborazione dei procuratori costituiti nonché provveda al riscontro degli atti già versati nel fascicolo e di quelli eventualmente aggiunti nel rispetto del principio del contraddittorio e della complementarietà. In realtà, la complessa valutazione per la quale il Giudice ha ritenuto necessario farsi assistere ( ) da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (articolo 61, primo comma, Codice di Procedura Civile), altro non era che una semplice sottrazione tra l importo inizialmente ingiunto ( 1.545,29) e la somma già stornata dalla creditrice - opposta ( 1.277,17). Quest ultima, infatti, aveva provveduto fin dalla costituzione in giudizio a rideterminare il proprio credito ( 268,12) alla luce dell avvenuta emissione di una fattura di conguaglio. Non a caso, le operazioni peritali si sono concluse con l esito, prevedibile per non dire banale, che vale la pena di riportare testualmente: 4

A volte anche il diritto va storto Documentazione esaminata. Il sottoscritto consulente ha provveduto ad esaminare la seguente documentazione: I fascicoli di parte. La fattura n. ( ) con data ( ) La bolletta di conguaglio n. ( ) Elenco delle fatture pagate Metodologia adottata Lo scrivente CTU per rispondere compiutamente ai quesiti posti, ha esaminato i fascicoli delle parti e la relativa documentazione contabile allegata. Nell andare ad effettuare i conteggi, lo scrivente CTU esaminando la documentazione ha ricalcolato l esatto importo tenendo conto della fattura emessa da (XXX), della bolletta di conguaglio dell importo di euro 1.277,17 con la quale (XXX) aveva stornato la fattura precedente. Sulla base della documentazione prodotta sono stati effettuati i seguenti conteggi: Fattura n. ( ) 1.545,29 Credito riconosciuto da (XXX) come da bolletta di conguaglio (all. 3) 1.277,17 Rimanente da pagare 268,12 L importo di euro 268,12 scaturisce dallo storno che (XXX) ha effettuato per un errato conteggio da cui scaturisce il credito di euro 1.277,17 della Sig.ra (YYY) nei confronti di (XXX), rispetto alla errata emissione della Fattura n. ( ) di 1.545,29. Risposta al quesito. In conclusione il sottoscritto Dott. ( ) CTU della presente causa ha determinato l importo nella misura di euro 268,12 a credito di (XXX) nei confronti della sig.ra (YYY). Con la presente relazione lo scrivente ritiene di aver esaustivamente risposto ai quesiti proposti e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni che si rendessero necessari. Sull indispensabilità (per non dire sull opportunità) della Consulenza Tecnica d Ufficio sembra lecito nutrire più di qualche dubbio, anche e soprattutto ove si consideri che il solo acconto disposto a favore del Perito ( 400,00) risulta superiore al valore della somma oggetto di accertamento. (ii) Neppure in un giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Velletri, nel quale è stata pronunciata sentenza di condanna generica il 25 febbraio 2014, sembrano aver trionfato celerità e speditezza, in una sorta di gioco dell oca in cui, giunti ormai in dirittura d arrivo, è stato necessario ripartire dal via. In questo caso, infatti, il Giudice ha rimandato i conteggi, tentando di deferire all accordo delle parti la determinazione del quantum, con la decisione di cui si vanno a ripercorrere i passi fondamentali. Preliminarmente, il Magistrato ha ritenuto che la materia del contendere non rientrasse tra quelle per le quali è previsto l esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, dichiarando infondata l eccezione sollevata dal debitore - opponente di improcedibilità per mancato preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione come previsto dalla L. 28 del 2010. In secondo luogo, ha accertato la prescrizione parziale del credito. Fin qui nulla di strano. Risultano, invece, assai meno lineari la determinazione della somma effettivamente esigibile e la forma con cui è stata assunta la relativa decisione. La singolarità risiede nel fatto che la ripartizione del credito - tra dovuto e non dovuto non è stata individuata in termini monetari (K euro non dovuti per prescrizione del credito, Z euro da corrispondere), bensì con generico riferimento ad un determinato periodo di tempo. 5

Quaderni MCC - n. 3/14 Il Giudice, con la forma della sentenza non definitiva, si è, infatti, limitato a dichiarare non dovuti gli importi contenuti nella fattura ( ) del giorno ( ) relativi ai consumi accertati per gli anni 2000 e 2001 ( ) dovuti tutti gli altri importi richiesti come indicato in motivazione. Ha poi rimesso la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per la quantificazione dell importo dovuto dall opponente. Quantificazione per la quale, anche in questa circostanza, sarebbe stata sufficiente la sottrazione degli importi relativi al periodo prescritto dal totale indicato in fattura. Il Magistrato, invece, ha ritenuto opportuno mandare le parti dinanzi ad un organismo di mediazione al fine di una definitiva, ora possibile, composizione della vertenza. Traducendo in un linguaggio meno tecnico, dopo due udienze ed il deposito di due atti per parte, il Giudice ha stabilito che effettivamente il creditore ha diritto a vedersi corrisposta una somma non ancora determinata. L importo dovuto verrà eventualmente calcolato in un secondo momento - verosimilmente, anche in questo caso, con l ausilio di un Consulente Tecnico d Ufficio nominato per eseguire una semplice operazione algebrica - e solo se, nel frattempo, le parti non avranno definito bonariamente la controversia. Ritenendo di aver agevolato tale soluzione - chiarendo che un credito esiste - il decidente ha, infatti, suggerito ad attore e convenuto di rivolgersi ex post a quello stesso mediatore che avrebbero potuto (ma non dovuto) adire ex ante, in luogo dell Autorità Giurisdizionale, ove solo lo avessero voluto. Anche in questa circostanza, vale la pena di evidenziare il risvolto economico della vicenda. Per ottenere questa salomonica decisione, le parti, al netto dei compensi dei rispettivi legali, hanno sostenuto tutti gli esborsi necessari per adire il Tribunale: l una per l emissione e la notifica del decreto ingiuntivo; l altra, per notificare l atto di citazione in opposizione ed incardinare il giudizio. A queste spese dovrebbero ora aggiungersi, ove i litiganti volessero seguire l autorevole consiglio, quelle necessarie per investire della controversia un organismo di mediazione. Salvo poi far fronte, in caso di naufragio delle trattive, ai costi aggiuntivi della probabile C.T.U. (iii) L idea di riaprire lo svolgimento del processo per nominare un Consulente dopo la precisazione delle conclusioni cioè, in sostanza, dopo l esaurimento dell intero procedimento non è, peraltro, del tutto originale. In una procedura ancora pendente innanzi al Giudice di Pace di Lanciano, quest ultimo, dopo aver trattenuto la causa in decisione, ha riscontrato - letti gli atti e rilevata la peculiarità dell oggetto (come se questo non fosse stato chiaro fin dall inizio) - la necessità di ricorrere all ausilio di un perito, e ciò dopo tre udienze, il deposito di due atti per parte ed a distanza di quasi un anno e mezzo dall instaurazione del giudizio. * * * La seconda tematica riguarda l imprevedibilità dell esito del procedimento, non sempre dipendente dalla difficoltà di accertare i fatti di causa o dalla particolare complessità delle questioni trattate. A volte, la scarsa ponderabilità è figlia di mere disattenzioni; in altri casi, invece, specie in tema di liquidazione delle spese di lite, retaggio di un malinteso favor debitoris. 6

A volte anche il diritto va storto Si può cominciare dalle Dimenticanze Il giudice distratto, diversamente dal collega temporeggiatore, di solito non appesantisce l attività processuale né contribuisce a rallentare i tempi del giudizio. Anzi, verrebbe quasi da dire che in alcuni casi potrebbe anche prendersela con un po più di calma. Le sue pronunce sono in generale rispondenti a ciò che sarebbe lecito attendersi - in quanto rese a definizione di controversie tutto sommato pacifiche - se non fosse per l omissione di particolari tutt altro che insignificanti. Pur rendendo formalmente giustizia al creditore, esse forniscono comunque al malcapitato armi spuntate o caricate a salve. Con una sentenza del 25 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Latina, a fronte di un opposizione palesemente tardiva (in quanto instaurata abbondantemente dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio), ne ha correttamente dichiarato l improponibilità, omettendo, però, di confermare il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo o di condannare il debitore al pagamento del dovuto, finendo così per lasciare il creditore sostanzialmente privo di un provvedimento che lo autorizzasse a procedere con l esecuzione forzata sui beni della controparte. Se in questa fattispecie, però, la conferma del decreto ingiuntivo potrebbe (forzatamente) considerarsi in qualche misura implicita, non altrettanto può però dirsi con riferimento ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pizzo (VV) in data 24 febbraio 2014. Il Magistrato, ritenendo parzialmente fondate le contestazioni dell opponente, ha riconosciuto provata solo una parte del credito e revocato espressamente il decreto ingiuntivo, omettendo anche in questo caso, di condannare il debitore al pagamento del residuo dovuto. Caducato il decreto ingiuntivo ed ottenuta una sentenza (che si potrebbe definire) di mero accertamento (limitandosi esclusivamente a dichiarare l esistenza del credito), il creditore vittorioso non ha più uno strumento adeguato ad ottenere coattivamente il pagamento. Ma non è tutto. * * * Entrambe le sentenze poc anzi citate entrano a pieno titolo (anche) nel novero di quelle classificabili sotto la voce Spese pazze distinguendosi per un assai discutibile applicazione del criterio della soccombenza, in forza del quale - ai sensi dell articolo 91, Codice di Procedura Civile la parte perdente viene condannata al rimborso delle spese di lite in favore dell avversario vincente. In questo ambito, la tutela del consumatore cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (articolo 3, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e pertanto considerata parte debole dal Codice del Consumo - appare sovente assoluta e non sempre giustificata. 7

Quaderni MCC - n. 3/14 (i) Con la già richiamata sentenza del 25 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Latina, nonostante abbia ritenuto fondata l eccezione di improponibilità dell opposizione, perché tardivamente proposta, non ha condannato il debitore - opponente alla refusione delle spese sostenute dal creditore, ritenendo sussistenti giusti motivi, quali l oggetto del contendere, il comportamento delle parti e la natura meramente processuale della pronuncia per la compensazione delle spese di lite (art. 92 Cpc). La motivazione appare meramente di stile e soddisfa solo formalmente la previsione del codice di rito, secondo cui se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (articolo 92, secondo comma, Codice di Procedura Civile1). Da un lato, il Giudice non si è certo soffermato sull oggetto del contendere, avendo reso una pronuncia di mero rito ; dall altro canto, nella motivazione del provvedimento, appare oscuro quale comportamento abbiano tenuto le parti per indurre una decisione di questo tipo. Il creditore non solo si è visto costretto ad agire in sede monitoria per il recupero di un proprio credito ed a sostenere ulteriori esborsi per l esecuzione forzata sui beni del debitore, ma è stato anche tirato per i capelli in un giudizio di opposizione ritenuto improponibile dallo stesso Giudice. Il fatto che la causa di merito sia stata definita con una pronuncia di natura meramente processuale non toglie che il creditore abbia dovuto, comunque, sostenere spese per affrontarla. La decisione, peraltro, rappresenta solo uno dei molteplici episodi in cui le spese di lite vengono compensate tra le parti, nonostante la condanna del debitore. (ii) Con la sentenza del 24 febbraio 2014 del Giudice di Pace di Pizzo, a completamento della più classica vittoria di Pirro, il creditore, oltre al danno, subisce addirittura la beffa, rimpiangendo la compensazione. Nel caso in esame, il creditore ha ottenuto una sentenza di condanna del debitore al pagamento della somma di 2.253,00, di poco inferiore a quella originariamente ingiunta ( 2.769,80). La riduzione era giustificata da un precedente pagamento parziale (di 516,00), effettuato dal debitore con più di un anno di ritardo dalla scadenza delle fatture, di cui il creditore non aveva erroneamente tenuto conto nella domanda monitoria. Il Giudice ha correttamente ritenuto di dover revocare in toto il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all originario decreto ingiuntivo. Assai meno comprensibilmente, però, nonostante abbia riconosciuto il residuo credito dell opposto, il Giudice ha condannato quest ultimo alla refusione delle spese legali nei confronti del debitore inadempiente, senza fornire la benché minima motivazione della singolare valutazione della soccombenza. Il caso analizzato non rappresenta, purtroppo, un episodio sporadico. (iii) Anche in una sentenza del 30 luglio 2013, il Giudice di Pace di Civitavecchia ha accolto parzialmente l opposizione riconoscendo, comunque, l esistenza di un residuo diritto del creditore. In questo caso v è da dire, in tutta onestà, che la riduzione dell importo è stata senz altro più rilevante (da 3.318,21 ad 563,26). 1. Comma sostituito dall articolo 13 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162: Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. A norma del comma 2, del medesimo articolo, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. 8

A volte anche il diritto va storto Il creditore - opposto, tuttavia, ne aveva dato atto fin dalla costituzione in giudizio, chiarendo che la diminuzione dell importo era dovuta all emissione di una fattura di storno, successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Il Giudice, dal canto suo, avendo affermato nella motivazione che la somma (rettificata dalla creditrice) è stata riconosciuta come dovuta dallo stesso (debitore) opponente e che vi era tutto il tempo ( ) di provvedere a detto pagamento, sembrava aver perfettamente compreso che la necessità di giungere fino alla pronuncia della sentenza fosse unicamente ascrivibile al perdurante inadempimento del debitore. Nonostante ciò, ha condannato il creditore a pagare in favore dell opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi 150,00 di cui 50,00 per spese ed 100,00 per onorari oltre accessori di legge, ritenendo per il residuo applicabile la compensazione tra le parti. L argomentazione addotta, che appare contraddittoria rispetto alle considerazioni svolte nella parte motiva, è la seguente: la compensazione parziale delle spese e la condanna del creditore - opposto (per la parte non compensata) sarebbero giustificate secondo il Giudice - ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, ( ) in quanto l iniziativa processuale dell opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta. Questa impostazione, ad avviso del Giudice di Pace di Civitavecchia, troverebbe conforto in una precedente sentenza della Corte di Cassazione. Nella pronuncia del Supremo Collegio, tuttavia, la parte di spese non compensate era stata posta a carico del debitore e non certo del creditore - opposto (Cassazione Civile, Sezione Seconda, 30 aprile 2012, n. 6616, che ha confermato Tribunale di Roma, 6 agosto 2009, n. 171782). (iv) Ancor più discutibile, infine, la decisione assunta dal Giudice di Pace di Francavilla al Mare, con sentenza del 22 novembre 2013. Nel caso di specie, la differenza tra la somma ingiunta e l importo riconosciuto come dovuto era di soli 187,39 ma, nonostante la condanna del debitore opponente al pagamento di 1.314,60 in favore del creditore - opposto, quest ultimo soggetto, vincitore nel merito, è stato comunque condannato al pagamento delle competenze e spese del giudizio in favore del procuratore della opponente Avv. ( ) dichiaratosi antistatario che liquida in euro 1.100,00 di cui 1.000,00 per compenso avvocato ed 100,00 per spese. È pacifico che se a tali importi si sommano le spese sostenute dal creditore per ottenere e notificare il decreto ingiuntivo e per difendersi nel giudizio di opposizione, si arriva al paradosso per cui lo stesso ha speso ben più di quanto riuscirà a recuperare (ove il debitore risulti capiente in sede di esecuzione forzata). Non è questo, peraltro, l unico aspetto per cui la sentenza in questione estremizza il favor debitoris, meritando il titolo di Gronchi rosa anche per altre discutibili decisioni assunte dal Giudice che, nel caso di specie, ha vestito i panni del paladino del consumatore, al punto tale da avallare tesi che neppure la più agguerrita delle associazioni di categoria era arrivata a prefigurare. 2. Entrambe le sentenze sono reperibili in Giuffrè, De Jure, Il Sistema di informazione giuridica al servizio dell avvocato. Cassazione Civile, Sezione Seconda, 30 aprile 2012, n. 6616, è reperibile anche sul sito www.cassazione.it 9

Quaderni MCC - n. 3/14 La debitrice opponente, infatti, a seguito della singolare valutazione operata dal Giudice in merito ai fatti di causa ed alla normativa richiamata, si è vista riconoscere un duplice indennizzo (per complessivi 150,00), detratto dalla somma che è stata condannata a corrispondere. Ciò perché il Magistrato onorario ha ritenuto che la creditrice - opposta non avesse fornito riscontro ad un precedente reclamo della debitrice ed avesse omesso di concederle la rateizzazione del debito, in spregio della Delibera n.206\10 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas. Peccato che nessuna delle circostanze addotte a motivo dell indennizzo poteva ritenersi suffragata dai fatti. Da un lato, la stessa debitrice opponente ha ammesso di aver ricevuto riscontro al suo reclamo, affermando che con lettera in data 19 novembre 2012 ( ) risponde comunicando all odierna attrice di non avere la possibilità di accordare la rateizzazione richiesta in quanto le fatture in oggetto non rientrano nei parametri previsti dalla delibera n. 229/01, art. 10 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Dall altro lato, come ampiamente chiarito dalla società fornitrice nella già richiamata risposta, non sussistevano le condizioni per concedere la rateizzazione prevista dalla norma citata, così come modificata dal provvedimento richiamato dal Giudice. La dilazione, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione solo con riferimento a singole fatture di conguaglio, ove avessero presentato determinate caratteristiche, ed a fronte di espressa richiesta del cliente, che sarebbe dovuta pervenire entro il termine di scadenza della (singola) fattura. Nel caso di specie, invece, nessuna delle bollette presentava le caratteristiche prescritte dalla norma. Inoltre, la richiesta di rateizzazione era stata avanzata con generico riferimento all importo complessivo di dieci fatture, due anni dopo la scadenza della più risalente di esse. Chiarito ciò, è pacifico che se la debitrice avesse iniziato ad onorare il proprio debito dalla data di scadenza della prima bolletta fino a quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, lo avrebbe potuto saldare, per usare un gergo da televendita, in comode rate di importo estremamente modesto. Nonostante ciò, il Giudice ha comunque disposto addirittura la rateizzazione della ( ) somma dovuta dalla sig.ra ( ) in 14 rate mensili di [ ] cadauna in favore di ( ), senza neanche stabilire il termine di decorrenza delle stesse e lasciando l adempimento potenzialmente sine die. * * * I provvedimenti a dir poco discutibili sono, purtroppo, molto più numerosi di quelli qui ricordati a mero titolo di esempio. Resta la consolazione che a fronte di questi casi in cui il diritto va storto, deviando da quelli che dovrebbero essere i principi giuridici e logici applicabili al caso di specie, sono per fortuna la maggioranza le situazioni in cui il creditore trova soddisfazione alla propria giusta domanda, sebbene con i tempi (non certo celeri) della Giustizia italiana. 10

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