Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09

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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. E una figura che con il nuovo D. Lgs. 81/08 diventa obbligatoria.

Riveste un ruolo cruciale, nei rapporti con il datore di lavoro, fungendo da mediatore anche con le altre figure istituite dalla legge, come ad esempio il Medico Competente. Un ruolo di collaborazione, per analizzare le varie situazioni presenti in azienda, per valutare le opportunità di miglioramento immediato e in prospettiva. La figura degli R.L.S. rimane in carica 3 anni.

In concreto cosa fa l R.L.S.? - Quali sono i suoi compiti? Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; Il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; l art. 50 che, al comma 4, prevede che il RLS, su sua richiesta e per l espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi; riceve le informazioni inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

R.L.S. - Diritto alla Formazione. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. L apprendimento deve essere verificato!. E previsto l obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Sono possibili ulteriori possibilità formative, attraverso gli Enti Bilaterali (l Ente Bilaterale è un organismo creato di comune accordo tra le parti sociali che stipulano e rinnovano i contratti di lavoro ed composto da parti Datoriali e Sindacali). Inoltre a Bologna abbiamo un ente regionale unico in Italia, si chiama SIRS (Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza) che si occupa della formazione degli R.L.S. e a cui ci si può rivolgere per avere supporto e chiedere chiarimenti. La formazione di un RLS deve essere inevitabilmente permanente perché il mondo del lavoro è in continua evoluzione.

L ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI

La sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dall art.41 del Decreto Legislativo 81/08, è effettuata dal medico competente e comprende:» una visita medica preventiva, per valutare i rischi e l idoneità del lavoratore a svolgere quella determinata mansione;» visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specificata;» visita medica richiesta dal lavoratore, nel caso il medico competente abbia rilevato rischi alla salute del lavoratore stesso;» visita medica in occasione del cambio di mansione;» visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

Visita medica su richiesta del lavoratore L'art. 41, al comma 2, lettera c) prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. L'idoneità è sempre riferita alla mansione specifica. il D.Lgs. n. 81/2008 art. 42 prevede il datore di lavoro, qualora il medico competente giudichi un lavoratore inidoneo alla mansione specifica, debba adibirlo, ove possibile, ad altra mansione equivalente, superiore o inferiore che sia, compatibile con il suo stato di salute, con diritto alla conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.

In che modo il lavoratore può avanzare la richiesta di visita? La procedura corretta è: 1) il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta (meglio se scritta) di visita con il medico competente, senza specificare alcuna motivazione; 2) il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita; 3) se sono presenti anche una delle due condizioni citate nell'articolo 41, il Medico Competente stilerà la cartella sanitaria e di rischio e rilascerà il giudizio di idoneità, idoneità con limitazioni o inidoneità.

FATTORE DI RISCHIO STRESS DA LAVORO-CORRELATO Nella valutazione dei rischi è stato inserito un importante concetto,, una considerazione significativa di questa tipologia di rischio che oltrepassa la valutazione ordinaria di rischio inteso come legato alle attrezzature, alle sostanze o ai luoghi di lavoro. Lo SLC sta assumendo grande rilevanza in tutta Europa in quanto: potrebbe interessare potenzialmente qualunque lavoratore impegnato in qualsiasi luogo di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. è il secondo problema di salute legato al lavoro, dopo i disturbi muscoloscheletrici; è oggetto di preoccupazione sia per i Datori di Lavoro (DL) che per i lavoratori: è necessaria un azione congiunta.

Fattori legati al contenuto del lavoro RITMO E CARICO DI LAVORO Carico di lavoro eccessivo o nullo, mancanza di controllo sul ritmo di lavoro, tempo insufficiente per lo svolgimento del proprio compito. ORARIO DI LAVORO Lavoro su turni (in particolare con turnazione notturna), orario di lavoro senza flessibilità/pause, orari imprevedibili, orari di lavoro prolungati e protratti. AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE Disponibilità, mantenimento, utilizzo e manutenzione/riparazione delle strutture e delle attrezzature necessarie nello svolgimento della propria mansione. PROGETTAZIONE DELL ATTIVITÀ LAVORATIVA Monotonia, cicli brevi, lavoro frammentato o senza scopo identificabile, sottoutilizzo delle attitudini/capacità individuali, scarsa prevedibilità.

Fattori legati al contesto del lavoro ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Scarsa possibilità di comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione di problemi e la crescita personale, mancanza di definizione degli obiettivi aziendali. RUOLO NELL AMBITO DELL ORGANIZZAZIONE Ambiguità e/o conflitto di ruolo e relative responsabilità. AUTONOMIA DECISIONALE/CONTROLLO Ridotta partecipazione ai processi decisionali, mancanza di controllo del lavoratore sull attività svolta. SVILUPPO DI CARRIERA Incertezza e immobilità di carriera o eccessiva mobilità, bassa retribuzione, precarietà dell impiego, basso valore sociale attribuito all attività svolta.

Fattori legati al contesto del lavoro RELAZIONI INTERPERSONALI SUL LAVORO Isolamento fisico e/o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitti interpersonali con superiori, colleghi e/o subordinati, mancanza di supporto sociale. INTERFACCIA CASA/LAVORO Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso supporto in ambito domestico, difficoltà legate alla compresenza di due lavori. PRECARIETÀ DEL LAVORO Dovuta al ricorso a nuove forme contrattuali e all insicurezza del lavoro stesso. INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO Per mancanza di adeguato turnover.

Fattori legati al contesto del lavoro SQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA Difficoltà nel conciliare vita lavorativa e vita familiare/sociale. ELEVATE RICHIESTE EMOTIVE SUL LAVORO Presenza di attività caratterizzate da elevato carico emotivo. PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE Determinano incertezze in merito al mantenimento del posto di lavoro, del ruolo, dell adeguatezza delle competenze professionali, della sede, ecc.

Fattori legati al contesto del lavoro Ulteriori cause - misure di gestione e di comunicazione non in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui. - scarsa formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;

Le conseguenze dello SLC e dei rischi psicosociali sulla salute dei lavoratori LIVELLO FISICO o Disturbi del sonno o Insorgenza di tic e tremori o Alterazione dei livelli di pressione arteriosa, del ritmo cardiaco e della temperatura corporea o Frequenti emicranie o Astenia o Anergia o Improvvisa sudorazione o Maggiore predisposizione ad allergie e dermatiti o Problemi di digestione o Respiro affannoso o Tensione muscolare

Le conseguenze dello SLC e dei rischi psicosociali sulla salute dei lavoratori LIVELLO PSICHICO o Deficit mnesici o Nervosismo e irritabilità o Stato ansioso o Difficoltà di concentrazione e attenzione o Calo dell umore o Crisi di pianto o Pessimismo o Elevata autocritica

LIVELLO COMPORTAMENTALE o Indecisione e insicurezza o Irrequietezza motoria o Impulsività o Diffidenza o Suscettibilità o Tendenza all isolamento sociale o Difficoltà relazionali o Problemi di dipendenza o (fumo, alcool, farmaci) o Disturbi del comportamento alimentare (attacchi bulimici, episodi anoressici) Consultare gli RLS fin dalla fase di progettazione della valutazione Individuare i gruppi omogenei di lavoratori da sottoporre a valutazione!

Invecchiamento della popolazione lavoro I RLS i sono sempre occupati dei rischi primari e cioè quelli facilmente rilevabili e valutabili, mentre ora si trovano davanti a tematiche importanti che influiscono non solo sulla salute dei lavoratori durante il lavoro ma che li accompagnano anche dopo la fine della vita lavorativa Ricerche medico-statistiche internazionali confermando che i problemi di salute e le malattie croniche a lungo termine aumentano con l età, segnalano come circa il 30% degli uomini e delle donne nella fascia di età compresa fra i 50 ed i 64 anni necessiti di un adeguamento urgente del posto di lavoro allo scopo di prevenire i rischi di inabilità al lavoro e di forzato pensionamento anticipato.

L individuazione del limite dei 50 anni quale parametro sulla base del quale sancire uno specifico obbligo di valutazione, per così dire generazionale, dei rischi lavorativi, discende, direttamente, dalla lettera della legge, dal momento che è lo stesso Testo Unico Sicurezza ad imporre, all art. 176 una specifica, ancorché solitaria, misura di tutela per i lavoratori che superano tale soglia. Il comma 3 dell art. 176, sancisce, infatti, l obbligo per il datore di lavoro di sottoporre i lavoratori videoterminalisti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla visita periodica di idoneità non più ogni 5 bensì ogni 2 anni, riconoscendo, evidentemente, nel superamento di tale soglia d età un maggiore rischio per l apparato visivo del lavoratore addetto alle attrezzature munite di videoterminale.

Obbligando i dipendenti a rimanere occupati più a lungo nel mercato del lavoro, non si può dimenticare che, in qualche modo, i lavoratori anziani, risultano i più vulnerabili: Le possibilità di infortuni, anche mortali, sono più elevate, giacché con l avanzare dell età si riduce comprensibilmente la capacità di sostenere un lavoro fisico Anche le malattie croniche, derivanti dal lavoro o che impattano sullo stesso, aumentano, in particolare per quel che riguarda i disturbi muscolo-scheletrici, cardio-circolatori e la depressione, la quale rappresenta una delle cause più comuni di pensionamento anticipato.

La sfida relativa a questi temi, anche con riferimento alla campagna europea 2016-2017 Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età, riguarda diversi aspetti: - cambiare l atteggiamento verso l invecchiamento; - introdurre l aggiornamento permanente; - formare i dirigenti sulle problematiche dell invecchiamento; - adattare il lavoro all età e renderlo più flessibile; - adattare i servizi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia. Chi ha bisogno di cure è il lavoro più che il lavoratore Occorre una gestione del fattore invecchiamento nei posti di lavoro come compito della gestione del personale, dei dirigenti e dei supervisori.

In UE tra il 2019 e 2030 i lavoratori di età tra 55 e 64 anni aumenteranno del 16,2% mentre i più giovani diminuiranno (dal 5 al 15% secondo le fasce d età). La popolazione lavorativa europea sarà la più anziana della sua storia, in molti paesi la popolazione lavorativa anziana sarà oltre il 30% della forza lavoro. In UE il tasso di impiego tra 55 e 64 anni è inferiore al 50%. Oltre metà dei lavoratori anziani abbandonano prima dell età di pensionamento obbligatorio per varie ragioni. Per supportare la maggior durata della vita, sia lavorativa, sia post lavoro è urgentemente necessario promuovere politiche del lavoro coscienti dell invecchiamento.

ASPETTI BIOLOGICI Funzionalità visiva, uditiva, muscolo scheletrica, motoria, respiratoria, metabolica ed immunitaria.

La Prevenzione Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08 Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno. Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come: L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori; La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio); L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.