ACCERTAMENTI TOSSICODIPENDENZE



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INFORMAZIONE FORMAZIONE - ASSTENZA CONSULENZA PER LA SALUTE E LA CUREZZA DEI LAVORATORI La Scheda ACCERTAMENTI TOSCODIPENDENZE L accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siglato il 18/9/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 236 dell'8 ottobre 2008 dà attuazione all'art. 8 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre 2007. Il provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari su lavoratori impegnati in attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi (es. trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni desumibili dall allegato I dell'intesa del 30 ottobre 2007). L accordo del 18/9/08 stabilisce che le procedure devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e/o l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche solo occasionale, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio. SPORTELLO SALUTE CISL VERONA TEL.045/8096014 Email: alessandro.pagani@cisl.it Pagina 1

Le modalità di attivazione degli accertamenti sanitari possono essere: - ACCERTAMENTI PREVENTIVI: per verificare l idoneità alla mansione;; - ACCERTAMENTI PERIODICI: di norma annuali; - ACCERTAMENTI PER RAGIONEVOLE DUBBIO: quando vi siano indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite; - ACCERTAMENTI DOPO UN INCIDENTE: a seguito di un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro; L'iter procedurale si compone di due macrofasi: un primo livello di accertamenti da parte del medico competente (esame urine); ed un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti (es:esame del capello); L attivazione della procedura avviene con la trasmissione da parte del datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti al Medico Competente. L elenco dei lavoratori viene stilato in base alla lista delle mansioni a rischio (la comunicazione dell'elenco dovrà essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale). Le mansioni di movimentazione terra e merci comprendono gli addetti alla guida di carrelli elevatori, mentre sono esclusi gli addetti alla conduzione dei trans pallet manuali e a motore. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi il medico competente stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti, che viene trasmesso al datore di lavoro, il quale comunica al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita, garantendo la non prevedibilità degli accertamenti. La mancata definizione del cronogramma e dell effettuazione degli accertamenti sanitari da parte del medico competente, sarà sanzionabile ai sensi dell art. 25 comma 1 lett. b D.Lgs 81/08 (arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 euro a 1.000 euro). Tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro e a spese del datore di lavoro. Nel caso il datore di lavoro non attivi la sorveglianza sanitaria per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dalla legge, sarà applicabile la sanzione per la violazione dell art. 18 comma 1 lettera g) del D.lgs 81/08 ( ammenda da 2.000 a 4.000 euro). Nel caso di: Rifiuto ingiustificato del lavoratore: non è possibile esprimere giudizio di idoneità sospensione cautelativa dalla mansione e riconvocato entro 10 gg. Validi motivi: riconvocato entro 10 gg. tre controlli a sorpresa nei seguenti 30 gg. Rifiuto: sospensione per impossibilità ad emettere il giudizio di idoneità. In caso di positività degli accertamenti di primo livello, deve essere effettuata la conferma di positività, cioè la positività deve essere confermata in laboratorio mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa. Se il test di conferma è negativo, il lavoratore riacquista la sua piena idoneità alla mansione. SPORTELLO SALUTE CISL VERONA TEL.045/8096014 Email: alessandro.pagani@cisl.it Pagina 2

Nel periodo di attesa dei risultati del test di conferma, il medico competente può attuare misure cautelative per ridurre il rischio per i lavoratori e per terzi,adottando provvedimenti concordati con il datore di lavoro, senza che le misure adottare siano pregiudizievoli per il lavoratore. In caso di test di conferma positivo, viene data formale comunicazione al lavoratore, e contestualmente al datore di lavoro che provvederà, nel rispetto della dignita' e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio e inviarlo alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello (questione ancora in fase di approfondimento in sede nazionale). Viene comunicata al lavoratore la possibilità di richiedere entro 10 giorni una revisione del risultato. Il lavoratore può chiedere la ripetizione delle analisi sullo stesso campione prelevato in precedenza dalla struttura sanitaria competente e ha facoltà di richiedere che la ripetizione dell'analisi avvenga alla sua presenza o alla presenza di un proprio consulente tecnico assumendosene l onere economico Se si accerta l assenza della tossicodipendenza, il medico competente potrà riammettere subito il lavoratore, precedentemente sospeso per esito positivo del test di primo livello, alla mansione oppure sottoporre il lavoratore a controlli ad intervalli regolari al fine di verificare il permanere dello stato di non assuntore(monitoraggio cautelativo). Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabili dal lavoratore, da stabilire di volta in volta, e con durata non inferiore ai sei (6) mesi. Prima di riprendere l'attività lavorativa nella mansione a rischio, il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un ulteriore accertamento di idoneità per verificare il suo stato di non assuntore. Il medico competente, a scopo cautelativo, potrà decidere, anche successivamente al rientro alla mansione, se proseguire nei successivi sei (6) mesi ad una osservazione con eventuali accertamenti. Qualora gli accertamenti del SERT evidenzino uno stato di tossicodipendenza (positività degli esami di II livello), il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero terapeutico presso i SERT, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 124 DPR 309/90). Il lavoratore prima del suo rientro alla mansione DOVRA essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi. Qualora nell'applicazione delle procedure vengano rilevate condizioni cliniche che necessitino di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza, ciò dovra' essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione. Riferimenti normativi: Indicazioni operative Regione Veneto 2 febbraio 2010 Indicazioni operative Regione Veneto 6 aprile 2009 Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18/09/2008, G.U. 08/10/2008, n. 236; Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007; DPR 309/90 SPORTELLO SALUTE CISL VERONA TEL.045/8096014 Email: alessandro.pagani@cisl.it Pagina 3

DIFFERENZE TRA RMATIVA ALCOLDIPENDENZE E RMATIVA TOSCODIPENDENZE ALCOL DROGHE : DIFFERENZE FINALITA : PREVENZIONE LAVORATORI ESPOSTI E TERZI ELENCO CHIUSO DELLE LAVORAZIONI L INCLUONE NELLA LISTA COMPORTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGHI RIGUARDA ANCHE I LAVORATORI AUTOMI DROGHE ALCOL ALCOL DROGHE : DIFFERENZE PRECISA DEFINIZIONE DEI TEST DA EFFETTUARE POSBILITA DI CONTROESAME INDICAZIONI SULLA GESTIONE DEL LAVORATORE POTIVO AL TEST PRESENZA DI VALORI DI RIFERIMENTO DROGHE ALCOL SPORTELLO SALUTE CISL VERONA TEL.045/8096014 Email: alessandro.pagani@cisl.it Pagina 4

ALLEGATO I Allegato al provvedimento 30 ottobre 2007. Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell art. 8 comma 6 Legge 5 giugno 2003 n 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (G.U. n 266 del 15/11/07) per le mansioni a rischio. MANI CHE COMPORTA PARTICOLARI RISCHI PER LA CUREZZA, L INCOLUMITA E LA SALUTE DEI TERZI 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. SPORTELLO SALUTE CISL VERONA TEL.045/8096014 Email: alessandro.pagani@cisl.it Pagina 5