TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA E DI SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA Sintesi delle novità www.futuropensione.it e conferme per il 2018 Via Che Guevara 2 42123 Reggio Emilia Reggio E. 342 3672858 Modena 344 2922849 Bologna 342 3672858
Massimo 3 anni, ma solo 1 anno per i nati nel 2018 Bonus bebè Legge n 205/2017 Art. 1 c. 248 Per i figli nati o adottati nel 2018 spetta fino al primo anno di età (o di ingresso nella famiglia adottiva) un bonus da 960 euro annui, erogato mensilmente (80 euro al mese). La famiglia deve avere un Isee non superiore a 25mila euro annui. Per i nuclei con un Isee entro 7mila euro annui, il bonus è raddoppiato. 2
PREMIO ALLA NASCITA/ADOZIONE Legge 232/2016 c. 353 circ. INPS n. 78/2017 Anche per il 2018 è previsto un premio alla nascita o all adozione di un minore della misura di 800 in unica soluzione (non concorre alla formazione del reddito complessivo). Viene erogato dall INPS al settimo mese di gravidanza o al momento dell adozione. Per erogazione non sono previsti requisiti di reddito. 3
CONGEDO DI PATERNITA Legge n. 232/2016 - comma 354 Per il 2018 il congedo di paternità obbligatorio viene concesso per 4 giorni, da richiedere nei primi 5 mesi dalla nascita o dall adozione. 4
CONGEDO DI PATERNITA Legge 232/2016 - comma 354 INPS: congedo obbligatorio 2 giorni - per i padri lavoratori dipendenti per il 2017 e 4 giorni per il 2018 Il congedo obbligatorio è pari a 4 giorni dal 2018 da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Presentazione della domanda: sono tenuti a presentare domanda all INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all INPS. 5
Possibilità di utilizzare i 4 giorni di congedo dal 2018, retribuiti al 100%, nei primi 5 mesi dalla nascita di un figlio/a per i padri che sono in NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione (circolare INPS n. 40/2013) Il congedo può essere richiesto anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (NASpI), durante la percezione dell indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l indennità per la fruizione dei congedi in argomento, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili. Diritto anche agli assegni per il nucleo familiare (ANF). 6
BONUS PER IL NIDO Legge n. 232/2016 c. 355 Circ. INPS n. 88/2017 Sia per figli naturali che adottivi, viene introdotto dal 2017 (nati dal 2016) un bonus per la frequenza degli asili nido pubblici o privati, o per forme di supporto domiciliare per bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, del valore di 1.000 euro su base annua (limite di spesa). 7
BONUS PER IL NIDO Legge n. 232/2016 c. 355 Circ. INPS n. 88/2017 Governo: il DPCM per il bonus di mille euro per la frequenza di asili nido Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 con le disposizioni per l attuazione dell articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. In particolare, l art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, prevede, tra l altro, che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità. Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); b) residenza in Italia. Il beneficio consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati. Il contributo è erogato dall INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto. 8
BONUS PER IL NIDO Legge n. 232/2016 - comma 355 Il bonus non è compatibile con la detrazione fiscale relativa alle rette per il nido, riconoscibile in misura non superiore a 632 euro. Non è altresì compatibile con i voucher per servizi di baby sitting. 9
VOUCHER BABY SITTING Legge n. 232/2016 comma 356 Prorogata fino al 2018 la possibilità di fruire dei voucher per servizi di baby sitting in luogo del congedo parentale (vale anche per le dipendenti pubbliche), ed estensione in via sperimentale anche alle lavoratrici autonome.
VOUCHER ALLE AUTONOME Legge n. 232/2016 - comma 357 Anche per il 2018 possibilità di erogare i voucher per la fruizione di servizi di baby sitting alternativi del congedo parentale anche alle lavoratrici autonome e imprenditrici. 11
Maternità e lavoro parasubordinato
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 13 Articolo 64 D.Lgs n 151/2001 (Maternità parasubordinate). Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un indennità per i cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui all apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 13 Articolo 64 D.Lgs n 151/2001 (Maternità parasubordinate). Art. 64-ter (Automaticità delle prestazioni) 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Jobs-act autonomi Legge n 81/2017 Articolo 8 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
Jobs-act autonomi Legge n 81/2017 Articolo 8 5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile. L indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 136 del 12 giugno 2002.
Jobs-act autonomi Legge n 81/2017 Articolo 8 6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all indennità di maternità o paternità. In tale caso, l indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità o paternità. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME VIOLENZA 18
Congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere Con la pubblicazione della circolare della direzione nazionale INPS n. 65 del 15 aprile 2016 è operativo il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere previsto dall articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. L Inps eroga l indennità alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato vittime di violenza di genere, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria (l assenza può essere solo di mezza giornata, se i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative non prevedono nulla in merito a tale congedo). Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un indennità giornaliera pari al 100% dell ultima retribuzione prendendo a riferimento solo le voci fisse e continuative. Si rammenta che l indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro è anticipata dal datore di lavoro, con esclusione delle operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione che presentino i requisiti di legge, tali lavoratrici riceveranno il pagamento direttamente dall INPS, previa specifica domanda. Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, devono presentare una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica del diritto e del pagamento. Si precisa inoltre che nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Adempimenti della lavoratrice Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge illustrati, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità; ad indicare al datore di lavoro l inizio e la fine del periodo di congedo; a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. Per consentire all INPS le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell astensione). La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello presente sul sito internet dell INPS con il codice: SR165. Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività lavorativa. Contribuzione figurativa per dipendenti del settore privato La lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa, pertanto non è danneggiata per il raggiungimento del diritto e della misura della futura pensione. La contribuzione figurativa spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria. La contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell articolo 40 della legge 183 del 2010, corrispondente pertanto agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo. Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del futuro trattamento pensionistico. Si precisa che i periodi di sospensione sono utili ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS). 19 Adelmo Mattioli
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 24 (Congedo per donne vittime di violenza). 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 20
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 24 (Congedo per donne vittime di violenza). 2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi. 21
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 24 (Congedo per donne vittime di violenza). 4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l importo dell indennità dall ammontare dei contributi previdenziali dovuti all ente previdenziale competente. Tale periodo è computato ai fini dell anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 22
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 24 (Congedo per donne vittime di violenza). 5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. 23
D.Lgs. n 80/2015 Articolo 24 (Congedo per donne vittime di violenza). 6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. 24
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME VIOLENZA Legge n 232/2016 Commi 241 e 242 Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, c. 1, del D.Lgs 15/6/2015, n 80, è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di 3 mesi. Durante tale congedo viene erogata un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo degli impiegati. 25