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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15-03-2004 C(2004) 834 Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Valle d Aosta) Aiuto n. N 186/2003 Aiuti per i danni causati dalle calamità naturali Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del 23.4.2003, protocollata in data 29.4.2003, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione le misure in oggetto, conformemente all articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 2. Con lettera del 29 agosto 2003, protocollata il 1º settembre 2003 e con lettera del 23 gennaio 2004, protocollata il 28 gennaio 2004 sono state inviate informazioni complementari. II. DESCRIZIONE II.1 Misura 3. L aiuto consiste nell attuazione e modificazione dell aiuto di Stato n. N 368/2000 approvato con decisione SG (2001) D 285819 del 2.2.2001 sugli aspetti connessi agli aiuti di Stato del piano di sviluppo rurale della Regione Valle d Aosta. La modifica concerne le condizioni di ammissibilità della misura III.1.2 tutela dell ambiente che, per poter avviare il meccanismo di compensazione, prevedeva la notifica ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato di ogni misura di compensazione dalle calamità naturali, e una soglia di d subito pari almeno al 30%. 4. Mediante il presente regime le autorità intendono: - diminuire la soglia del d dal 30 al 20%; - specificare le condizioni per la concessione diretta degli aiuti in caso di calamità naturali ed eventi assimilabili. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

II.2 Condizioni per la concessione dell aiuto 5. La produzione regionale è caratterizzata da una frammentazione delle aziende, che h spesso dimensioni molto ridotte e superfici destinate a coltivazioni differenti o con una produttività diversa. Nella maggior parte dei casi le perdite di produzione sono determinate (soprattutto per i frutteti) sia da gelate o piogge prolungate precoci sia da gelate tardive. Il metodo proposto si basa quindi sull individuazione della percentuale di perdita di produzione, calcolata sulla produzione danneggiata o sulla produzione residua, in rapporto alla produzione lorda aziendale in normale. Le culture prese in considerazione sono i frutteti / le culture ortofrutticole 1, i vigneti DOC e di altri vini, le foraggiere e gli alpeggi. II.2.2 Perdita della produzione II.2.2 a) La produzione lorda aziendale in normale (PLN) 6. Le autorità effettuer un indagine azienda per azienda per determinare la perdita di produzione. Nel caso di gelo tardivo, per ogni particella danneggiata le autorità procedono alla stima del d subito, calcolando su un campione rappresentativo (ad esempio di frutteti) il numero dei frutti totali e il numero dei frutti danneggiati compresi quelli caduti a terra. Dal rapporto tra i frutti danneggiati rispetto alla produzione complessiva si ottiene la percentuale di d sulle piante selezionate. La percentuale così ricavata viene moltiplicata per la produzione presunta particellare (PE) che è alla base del calcolo della produzione lorda aziendale in normale, ottenendo così la produzione danneggiata aziendale (PD). 7. Questa indagine si effettua su tutte le superfici danneggiate da eventi assimilabili a calamità naturali, mentre la produzione lorda aziendale in normale (PLN) è calcolata con metodo estimativo, come di seguito esplicato: la produzione presunta di ogni particella (in kg/ettaro) è moltiplicata per il numero delle particelle non danneggiate dalla calamità naturale, sulla base dei seguenti valori: Tabella 1: frutti Categoria Definizione Produzione 1 Prato arborato in condizione non ottimale 8 000 kg/ettaro 2 Prato arborato in condizione ottimale 18 000 kg/ettaro 3 Alberi da frutto in buono stato 30 000 kg /ettaro 4 Alberi da frutto in ottimo stato 40 000 kg/ettaro 1 Le colture più diffuse sono i meli e i peri; i danni sulle altre colture sar calcolati secondo i criteri fissati per i frutteti, adattandoli alla coltura in questione. 2

Tabella 2: vini Vigneti DOC 2 Vigneti per vino da tavola 82 quintali/ettaro 71 quintali/ettaro Tabella 3: foraggiere Tipo di coltura Produzione delle colture per fasce altitudinali: < 800 m (quintali/ettaro) Produzione della colture per fasce altitudinali: da 801 a 1 200 m (quintali/ettaro) Produzione delle colture per fasce altitudinali: > 1 200 m (quintali/ettaro) Prato irrigato 1º taglio 50 40 40 Prato irrigato 2º taglio 30 26 - Prato irrigato pascolo 20 14 20 Prato secco 1º taglio 25 25 - Prato secco pascolo 13 10 - Prato arborato 1º taglio 38 35 - Prato arborato 2º taglio 24 18 - Prato arborato pascolo 13 10 - Prato d alpeggio - 13 13 Si tratta di dati indicativi che possono subire modifiche successivamente ad un ispezione sul terreno. Per gli alpeggi si considera come PLN la media degli ultimi tre anni (escludendo gli anni in cui si è verificato un evento assimilabile a una calamità naturale) calcolata sulla base dei dati rilevati dai modelli relativi al regime delle quote latte. Per le superfici non in piena produzione si applica un coefficiente di riduzione, secondo il seguente modello: Tabella 5: coefficiente di riduzione Età dell impianto PRATO ARBORATO Coefficiente di riduzione Impianto 1 II III IV V VI VII VIII IX X 0 anni 1 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 0% 0% 0% 5% 20% 45% 55% 65% 85% 100% piena produzione 0 0 0 0,05 0,2 0,45 0,55 0,65 0,85 FRUTTETO 0% 5% 10% 25% 50% 80% 100% piena produzione Coefficiente di riduzione 0 0,05 0,1 0,25 0,5 0,8 2 La produzione dei vigneti è calcolata sulla base della produzione media tra il 1998 e il 2000. 3

I dati sono rivisti annualmente. Le competenti autorità regionali stimano le parcelle danneggiate (PD); il valore della produzione ottenuto è aggiunto alla produzione presunta delle particelle che non sono state danneggiate e rappresenta la produzione lorda normale aziendale (PLN). Le autorità regionali h assicurato che questo sistema di calcolo permette di calcolare il d effettivo subito dalle imprese agricole che corrisponde alla differenza tra la produzione normale (produzione media degli ultimi tre anni) e la produzione effettiva dell in questione. II.2.2 b) La produzione residua 8. In caso di danni da freddo o gelate precoci, le autorità regionali effettuano il calcolo della produzione residua nel seguente modo: Per i frutteti la produzione residua è calcolata sulla base di una stima in campo in prossimità della raccolta, la produzione residua è data dalla somma della produzione delle particelle aziendali, comprese quelle non danneggiate. Per la vite viene controllato il numero di ceppi dichiarato, verificando il numero dei ceppi danneggiati (in relazione alla superficie vitata, al sesto di impianto, all età dell impianto ecc.). La produzione residua è data quindi dalla differenza tra la produzione totale e la produzione delle piante danneggiate. Per le colture foraggiere il d consiste nell impossibilità di procedere alle operazioni di sfalcio. La produzione residua è calcolata sulla base della produzione lorda aziendale in normale (si veda la tabella 3 di cui sopra). Per gli alpeggi si considera solo il d causato dalla minor produzione di latte (si veda la lettera del 23.1.2004). La produzione residua è calcolata sulla base dei dati dichiarati delle quote latte (ai sensi dei regolamenti n. 3950/1992 3 e n. 1392/2001 4 ) rispetto alla produzione dei tre anni precedenti. II.2.3 La perdita di produzione 9. La perdita di produzione è calcolata come segue: a) nel caso di gelo o freddo precoce e siccità 5 : 100 - [(PR / PLN) * 100] b) nel caso di gelo o freddo tardivo, grandine, vento e pioggia 6 : (PD / PLN) * 100 La compensazione è concessa soltanto se la percentuale di d è superiore al 20% della produzione lorda aziendale in normale. 3 GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. 4 GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19. 5 Per i foraggi la percentuale di d (per grandine o piogge prolungate) si ottiene confrontando la produzione residua ottenuta prevista e la PLN. 6 Per i vigneti il d è calcolato in relazione ai ceppi totali e ai ceppi danneggiati. Il valore ottenuto è moltiplicato per gli anni durante i quali c è stata una perdita di produzione (nel caso di gelo tardivo, 2 anni). 4

II.2.4 Spesa ammissibile 10. La spesa ammissibile è calcolata secondo il metodo seguente: a) danni dovuti al gelo precoce o alle piogge: PLN * {100 - [(PR / PLN) * 100]} * prezzo; b) danni dovuti al gelo tardivo o alla grandine: PD * prezzo 11. Il prezzo di compensazione è calcolato sulla base della media dei prezzi dei tre anni precedenti l evento. Nel caso degli alpeggi il prezzo del latte è quello indicato dall Assessorato regionale del commercio e turismo (dedotti i costi di produzione). 12. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile. L ammissibilità delle spese inizia nel 2001. II.3 Stanziamento Per il finanziamento della misura sono stati stanziati 1 000 000 di euro fino al 2006. III. VALUTAZIONE III.1 Esistenza dell aiuto 13. A norma dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato, salvo deroghe previste dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 14. Le misure proposte dalle autorità della Valle d Aosta costituiscono aiuti di Stato ai sensi del trattato, in quanto procurano un vantaggio economico a determinati beneficiari di cui altri produttori non possono beneficiare e possono quindi alterare la concorrenza. Secondo le statistiche comunitarie 7, nel 2001 in Italia erano coltivati a vino 891 600 ettari, di cui 500 in Valle d Aosta. III.2 Compatibilità dell aiuto 15. A norma del trattato, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 16. Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 8 prevedono al punto 11.3 che i danni da avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, 7 Fonte: Eurostat. 8 GU C 28 dell 1.2.2000. 5

pioggia o siccità non possono come tali essere considerati calamità naturali ai sensi dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Questi danni possono quindi essere risarciti (ai sensi dell articolo 87 paragrafo 3, lettera c) del trattato) solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 17. Questi eventi sono assimilati a calamità naturali se il d raggiunge una determinata soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. 18. Nella fattispecie, la Regione si impegna a compensare i danni causati dagli eventi assimilabili a calamità naturali unicamente se essi sono superiori al 20% della produzione lorda aziendale in un normale, visto che l intero territorio della Val d Aosta è considerato zona svantaggiata. 19. Le notifiche delle misure di aiuto destinate a indennizzare i danni causati dalla avverse condizioni meteorologiche dovr essere corredate da tutte le idonee informazioni meteorologiche. 20. Il presente regime è un regime quadro che fissa le regole di valutazione degli eventi assimilabili a calamità naturali e il metodo di indennizzo. Le autorità italiane si sono impegnate a notificare ai servizi della Commissione ogni misura di applicazione individuale e a non concedere aiuti prima che la Commissione le abbia approvate. Alla fine di ogni campagna agraria esse notificher: il tipo di condizione atmosferica e la data in cui si è verificato l evento assimilabile a una calamità naturale; il numero di aziende colpite, specificando la percentuale di d, le superfici interessate, l entità economica del d e del contributo; i dati meteorologici rilevati dalle stazioni meteorologiche. Ove questi non fossero disponibili (ad es. per la grandine) si potrà utilizzare altra documentazione disponibile. 21. Quando il d è causato a colture annuali, è opportuno determinare le soglie di perdita del 20% o del 30% sulla base della produzione lorda della coltura nell in cui si è verificato l evento rispetto a quella registrata in un normale. Quest ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. Tuttavia la Commissione accetterà altri metodi di calcolo della produzione normale compresi valori di riferimento regionali a condizione che siano rappresentativi e non si basino su rendimenti eccessivamente elevati. 22. Nel caso di specie, le autorità propongono un metodo diverso, maggiormente rappresentativo della realtà regionale, caratterizzata da particelle agricole molto frammentate e con superfici destinate a coltivazioni differenti o con diversa produttività. Il sistema proposto (descritto in modo dettagliato al punto II.2.2, lettera a)) permetterebbe pertanto di ottenere valori più vicini alla realtà regionale. Nel calcolo della PLN per unità di superficie non sar considerati gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. 23. L importo dell aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l importo dell aiuto da versare non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione 6

effettiva nell in cui si è verificato l evento moltiplicata per il prezzo medio in quell. Dall importo dell aiuto v inoltre detratti eventuali pagamenti diretti. 24. Il metodo proposto nella fattispecie è assimilabile a quello proposto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Effettivamente quest ultimo può essere espresso con la formula: (PLN * prezzo medio) (PR 9 * prezzo medio annuo) Il metodo proposto dalle autorità regionali prevede: PLN * % perdita di produzione * prezzo medio e PD * prezzo medio La spesa ammissibile sulla base delle formule per la valutazione della percentuale di d è pari a: [PLN - PR] * prezzo medio. 25. Va inoltre osservato che: - la Regione pagherà solo il 50% del d subito dall azienda; - dalla spesa ammissibile deve essere detratto l eventuale valore di recupero della produzione danneggiata. Le autorità h assicurato che in ogni caso il contributo non potrà mai superare la differenza di valore tra la produzione lorda normale aziendale dei tre anni precedenti moltiplicata per il prezzo medio vigente nello stesso periodo e la produzione effettiva dell in cui si è verificato l evento avverso moltiplicata per il prezzo medio nello stesso periodo (si veda la lettera del 23.4.2003). 26. Di norma il calcolo della perdita va effettuato a livello di azienda individuale. 27. Nella fattispecie, il calcolo dei danni è fatto a livello di beneficiario, mentre solo il calcolo della produzione lorda normale aziendale è fatta su base estimativa. 28. L aiuto concesso agli agricoltori per compensare i danni subiti nella produzione agricola deve essere versato il più presto possibile successivamente all evento che li ha causati. La Commissione non approverà le proposte di aiuto presentate oltre il termine di tre anni dalla realizzazione dell evento avverso. 29. Nella fattispecie, il limite temporale di retroattività dell aiuto al fine di compensare gli avvenimenti assimilabili a calamità naturali è la campagna agraria del 2001. 30. Sulla base delle informazioni ricevute, i servizi della Commissione possono concludere che l aiuto non prevede una sovracompensazione dei danni per i beneficiari finali e che la misura di aiuto è compatibile con il mercato comune. 9 La produzione effettiva dell in cui si è verificato l evento corrisponde alla produzione residua. 7

IV. DECISIONE 31. Alla luce delle suesposte considerazioni, l aiuto notificato può beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi degli articoli da 87 a 89 del trattato. 32. I servizi della Commissione ricordano alle autorità nazionali che, ai sensi della lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994, gli Stati membri non dovr più notificare un aumento del bilancio annuale di una misura di aiuto approvata se tale aumento non è superiore, in euro, al 20% del bilancio annuale iniziale e se essa ha durata indeterminata o se tale aumento si verifica durante il periodo di validità di un regime a durata determinata. 33. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il temine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura Direzione H2 Legislazioni economiche in materia di agricoltura Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: 32.2.2967672 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 8