Prot.n. 158 CIRC.n. 58 del 17.02.2015 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE IVA - Rimborso del credito D.Lgs n.175/2014 e indicazioni dell Agenzia delle Entrate. Rimborsi IVA fino a 15.000 euro senza prestazione di garanzia né visto di conformità. Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione di garanzia, in presenza di visto di conformità e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti contributivi, per i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi di rischio. Lo conferma la circolare dell Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014, n.32/e, che illustra le novità in materia di rimborsi IVA contenute nel D.Lgs. 175/2014 c.d. Semplificazioni fiscali (cfr. nostra circolare n.287 del 17.12.2014). L art.13 del D.Lgs. 175/2014, riscrivendo l art.38-bis del D.P.R. 633/1972, innova significativamente la disciplina dei rimborsi IVA. In particolare prevede: - l innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; - la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti contributivi; - la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro per i contribuenti che rientrano nelle ipotesi di rischio stabilite dalla norma; - l anticipo alla data di presentazione della dichiarazione della decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi IVA annuali. Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate verranno definite le ulteriori modalità e termini per l esecuzione dei rimborsi annuali ed infrannuali previsti dal nuovo art.38-bis (cfr. anche il Provvedimento 28 gennaio 2011).
Le citate novità operano dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014. Tali modifiche, seppur manifestano l intenzione del Governo di semplificare il procedimento di recupero dei crediti fiscali dei contribuenti, attenuano, ma non azzerano, i costi a carico del contribuente connessi al recupero del credito (siano essi relativi al visto di conformità, piuttosto che alla presentazione della garanzia). Per questo, l ANCE ritiene indispensabile prevedere meccanismi alternativi, in grado di coniugare l interesse dell Erario con il diritto del contribuente di vedersi riconosciuto, tempestivamente e senza costi, il rimborso del proprio credito. Tale esigenza si manifesta in modo ancor più evidente per il settore delle costruzioni, dove le imprese presentano una situazione IVA fisiologicamente a credito (per operazioni attive ad aliquote IVA più basse - 4% o 10% - di quelle applicate sulle operazioni passive - es. acquisto di materiali con aliquota ordinaria del 22% - e per l utilizzo del reverse charge come subappaltatori). La questione dei rimborsi IVA ha assunto, poi, dal 1 gennaio 2015, importanza anche per le problematiche derivanti dall entrata in vigore dello split payment, che aggrava la situazione relativa ai crediti IVA vantati dalle imprese del settore delle costruzioni. La circolare dell Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014, n.32/e fornisce chiarimenti in merito a una serie di aspetti che esaminiamo di seguito. Rimborsi IVA fino a 15.000 euro Per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro, il contribuente non deve fornire alcuna garanzia, ma solo presentare la dichiarazione annuale IVA (per i rimborsi annuali), ovvero l istanza trimestrale di rimborso (per quelli infrannuali). Circa il calcolo della soglia dei 15.000 euro, viene precisato che il limite deve essere riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nel periodo d imposta (cfr. anche R.M. 165/E/2000). Rimborsi IVA superiori a 15.000 euro senza prestazione di garanzia Al fine di ottenere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi c.d. di rischio (si veda più avanti i contribuenti che rientrano nelle ipotesi c.d. di rischio) devono presentare la seguente documentazione: 1. la dichiarazione annuale o istanza trimestrale da cui emerge il credito, recante il visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati (iscritti negli albi dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti lavoro, responsabili CAF-imprese, etc.) o la sottoscrizione alternativa dei componenti dell organo di controllo che sottoscrivono la relazione di revisione. Con riguardo a tale adempimento, l Agenzia osserva che il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti IVA compensabili per i quali è previsto l obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulle compensazioni IVA di importo superiore a 15.000 pag. 2
euro. Sotto tale profilo, l apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. Inoltre la soglia dei 15.000 euro, ai fini dell apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. In sostanza, in presenza di un credito IVA complessivo di 20.000 euro, che il contribuente voglia richiedere per metà a rimborso (ad es. 10.000 euro) e per metà in compensazione (10.000 euro), il visto di conformità non è necessario per nessuna delle due modalità di utilizzo, visto che gli importi singolarmente considerati non superano i 15.000 euro ciascuno. Infine, il limite dei 15.000 euro deve intendersi riferito all intero periodo d imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un istanza di rimborso infrannuale per un importo di 10.000 euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 6.000 euro, l obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta. 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell apposito riquadro della dichiarazione IVA, ovvero nel modello IVA TR, che attesti le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. In particolare deve essere attestato che: a) solidità patrimoniale rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, anche non ancora approvato, chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; - la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40%, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata). Osserviamo che, come chiarito dal Ministero delle finanze con circolare n.54 del 04.03.1999, con riferimento all analoga disposizione ad oggi in vigore «tale requisito non è richiesto nei confronti delle imprese che hanno come oggetto principale della loro attività la compravendita di immobili». Pertanto, riteniamo che la disposizione non riguardi i c.d. immobili merce delle imprese di costruzioni, la cui cessione rientra «nella normale gestione dell attività esercitata»; - l attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle predette risultanze contabili. b) continuità aziendale pag. 3
per le società di capitali non quotate in borsa, nell anno precedente alla richiesta di rimborso, non risultano cedute azioni o quote della medesima società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) regolarità nel versamento dei contributi sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. Resta fermo che il contribuente può scegliere di presentare comunque la garanzia, circostanza che lo esonera dall obbligo del visto di conformità o sottoscrizione alternativa nella dichiarazione o nell istanza di rimborso e dall obbligo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Rimborsi IVA superiori a 15.000 euro con prestazione di garanzia I contribuenti che rientrano nelle ipotesi c.d. di rischio, che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, devono presentare idonea garanzia (in una delle seguenti forme: fideiussione rilasciata da una banca o da un impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità; polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di assicurazione; cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa). Per le piccole e medie imprese, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. La durata della garanzia è pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. Rientrano nelle ipotesi c.d. di rischio e devono, quindi, prestare la garanzia: - i soggetti che esercitano un attività d impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese cd. start-up innovative ; - i soggetti cui sono stati notificati, nei 2 anni precedenti la data di richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi di imposta (o minor credito) accertati e quelli dichiarati, superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; al 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; al riguardo, l Agenzia delle Entrate chiarisce che gli avvisi di accertamento o rettifica da considerare possono riguardare sia l IVA, sia «gli altri tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate» e a prescindere dall esito degli stessi, con le sole eccezioni degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato; - i soggetti che presentano la dichiarazione o l istanza, da cui emerge il credito IVA, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - i soggetti che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. pag. 4
Resta fermo che, nell ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata dal visto di conformità ovvero dalla sottoscrizione alternativa. Termine di esecuzione dei rimborsi annuali L Agenzia delle Entrate conferma che, in base al nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, il termine di 90 giorni per l esecuzione dei rimborsi IVA annuali decorre dalla data di presentazione della dichiarazione (e non più dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA, fissata al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento). In sostanza, il termine dei 90 giorni viene anticipato a decorrere dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione (ad esempio, dichiarazione annuale con richiesta di rimborso presentata il 1 febbraio, esecuzione dello stesso entro il 30 aprile). Rimborsi richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata Ricordiamo che il contribuente, escluso che per i casi di procedure concorsuali o cessazione di attività, può richiedere, solo per l IVA annuale (nell apposito riquadro della dichiarazione IVA), che il rimborso sia effettuato (anche per una quota) mediante procedura semplificata tramite l agente della riscossione, nel limite di 700.000 euro, comprensivo degli eventuali importi compensati con F24 nell anno (l importo è elevato è elevato ad 1.000.000 di euro nei confronti dei subappaltatori che nell anno precedente abbiano registrato un volume d affari costituito per almeno l 80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto). L Agenzia delle Entrate chiarisce che anche ai rimborsi in procedura semplificata si applicano le nuove disposizioni. Pertanto: - per le richieste di rimborso fino a 15.000 euro, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna garanzia all Agente della riscossione né sono tenuti ad altri adempimenti; - per i rimborsi superiori a 15.000 euro, il contribuente, che non rientri tra le ipotesi di "rischio", può presentare una dichiarazione munita di visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ovvero idonea garanzia. Disciplina dei rimborsi IVA nel periodo transitorio L Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove regole sui rimborsi IVA introdotte dal D.Lgs. Semplificazioni fiscali si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014). Per informazioni: Area Fiscalità Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 5