Trento, 11 aprile 2016 CD/lb CIRCOLARE FISCALE. Agli Enti Soci LL. SS.

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1 CCT_CAL REG_CCT 11/04/ P Trento, 11 aprile 2016 CD/lb CIRCOLARE FISCALE Agli Enti Soci LL. SS. OGGETTO: esenzione dello spesometro 2015 per la pubblica amministrazione e modalità di utilizzo del credito iva 2015 Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all argomento di cui all oggetto. Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario. Cordiali saluti. Il Direttore Generale dott. Alessandro Ceschi Il Presidente dott. Paride Gianmoena Via Torre Verde, Trento Tel fax info@comunitrentini.it consorzio@pec.comunitrentini.it P.IVA e C.F iscritta al Registro delle Imprese

2 Trento, 11 aprile 2016 CD/lb CIRCOLARE FISCALE COMUNICATO STAMPA dell AGENZIA delle ENTRATE ESENZIONE dello SPESOMETRO 2015 per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L Agenzia delle Entrate con Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2016 ha annunciato l esonero, come era già stato riconosciuto per il 2014, dall obbligo di invio della comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva relativa al 2015 per gli Enti pubblici. Come stabilito dall Agenzia delle Entrate nel Provvedimento , prot. n , sono obbligati allo spesometro anche gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, e altri organismi di diritto pubblico) con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica. Con il Provvedimento del 6 aprile 2016 l Agenzia delle Entrate ha stabilito l esonero dall adempimento in questione per le Amministrazioni pubbliche ex art. 1, co. 2, L. 196/2009 e le Amministrazioni autonome (Pubbliche amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale dall Istat, Autorità indipendenti e Amministrazioni ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001. ***** MODALITA di UTILIZZO del CREDITO IVA relativo al 2015 Il saldo a credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva può, ai sensi dell art. 30, co. 2 e 3, D.P.R , n. 633, essere computato in detrazione nell anno successivo, oppure utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. Il comma 4 del citato art. 30 prevede che se il contribuente interessato evidenzi un credito Iva anche nei due esercizi precedenti, ha la facoltà di chiedere il rimborso (per un ammontare comunque non superiore alla minore eccedenza dell Iva detraibile nel triennio), indipendentemente dall esistenza delle condizioni di cui al co. 3 del medesimo articolo. Il Provvedimento (pubblicato nel sito Internet dell Agenzia delle Entrate il ) ha approvato, con le relative istruzioni, il Mod. di dichiarazione annuale Iva 2016 ed il Mod. di dichiarazione annuale Iva Base 2016, per la dichiarazione relativa al periodo d imposta I contribuenti Iva che intendono richiedere rimborso del credito Iva direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva devono compilare il Quadro VX. Tale quadro va compilato solo dai contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, mentre chi presenta la dichiarazione unificata deve indicare i dati richiesti nel Quadro VX del Quadro RX del Mod. Unico CREDITO IVA ANNUALE MODALITA di UTILIZZO: ai sensi dell art. 30, co. 2 e 3, D.P.R. 633/1972, qualora dalla dichiarazione annuale Iva emerga un saldo a credito, tale credito può essere: - computato in detrazione nell anno successivo e, quindi, utilizzato nelle relative liquidazioni periodiche nel corso dell anno, senza limiti di importo; - utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi e premi a debito tramite il Mod. F24, a partire dal primo giorno del periodo d imposta successivo; pag. 2 10

3 - chiesto a rimborso, in tutto o in parte, qualora sia cessata l attività o sussistano le condizioni previste dai co. 2, 3 e 4 del citato art. 30 o dall art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972. Queste tre alternative possono anche coesistere, in quanto è possibile destinare il credito Iva (annuale o trimestrale) in parte alla compensazione o alla detrazione e in parte al rimborso. Per quanto riguarda la compensazione, l art. 8, co. 18 e 19, D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012 (decreto «semplificazioni», attuato con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate ), di modifica dell art. 17, co. 1, D.Lgs , n. 241, ha ridotto, con effetto dall , da a il limite riferito al credito Iva (annuale e trimestrale), al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione orizzontale può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell istanza trimestrale) da cui il credito emerge; inoltre, sempre dall , per importi superiori a è obbligatorio utilizzare solo i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito Iva, annuale e trimestrale. Per gli importi superiori a annui la compensazione è subordinata all apposizione, sul Mod. annuale Iva, del visto di conformità, da parte dei Caf imprese o dei professionisti abilitati; in alternativa al visto di conformità, le società di capitali soggette al controllo contabile previsto dall art bis, c.c. possono far sottoscrivere la dichiarazione dall organo incaricato del controllo contabile. Dal 2014, per effetto dell art. 9, co. 2, D.L , n. 35, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato elevato a (in precedenza era di ,90). I contribuenti che intendono compensare il credito Iva relativo al 2015 (indipendentemente dall importo), per poter anticipare l utilizzo del credito stesso nel Mod. F24 in compensazione con debiti di imposte, contributi Inps, premi Inail e altre somme dovute a Stato, Regioni e altri enti previdenziali possono presentare il Mod. Iva 2016 in forma autonoma presentandola in via telematica a decorrere dall RICHIESTA di RIMBORSO nel QUADRO VX del MODELLO IVA: i contribuenti Iva che intendono richiedere rimborso del credito Iva relativo al 2015 direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale (dichiarazione Iva autonoma o Mod. Unico) devono compilare il quadro VX. L importo di cui si chiede il rimborso deve essere indicato nel campo 1 del rigo VX4 del rigo VX. Il quadro VX deve essere utilizzato solo da chi è obbligato a presentare la dichiarazione annuale Iva in via autonoma, mentre chi presenta la dichiarazione unificata deve indicare i dati richiesti nel quadro VX nella sezione III del quadro RX del Mod. Unico Modalità di esecuzione del rimborso L art. 13, D.Lgs , n. 175 (decreto «semplificazioni») ha sostituito l art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, modificando significativamente, con effetto dal , la disciplina relativa all esecuzione dei rimborsi Iva (annuali e trimestrali), per semplificare e accelerare l erogazione dei rimborsi Iva. Le procedure per il rimborso del credito Iva si distinguono in semplificata ed ordinaria: - procedura semplificata rimborso in conto fiscale: in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, nel campo 2 del rigo VX4 del Quadro VX i richiedenti possono scegliere, ai sensi dell art. 20, co. 1, D.M , n. 567, l erogazione del rimborso in conto fiscale tramite l agente della riscossione, secondo le modalità stabilite dall art. 20, co. 4, del citato decreto ed entro i limiti previsti dalle disposizioni in vigore al momento della richiesta di rimborso da parte del contribuente. Quindi la procedura semplificata riguarda solo le richieste annuali, nel limite di (compresi anche gli eventuali crediti compensati) La C.M. 32/E/2014 ha precisato che anche ai rimborsi in procedura semplificata si applicano le disposizioni introdotte pag. 3 10

4 dall art. 38-bis, come modif. dal D.Lgs. 175/2014, quindi per le richieste di rimborso fino a i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna garanzia all agente della riscossione né sono tenuti ad altri adempimenti. Inoltre i rimborsi fino a non rilevano nel computo della suddetta franchigia del 10% dei versamenti e, quindi, non vanno sottratti dall ammontare complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale; - procedura ordinaria rimborso in caso di mancata scelta del richiedente: se in cui il contribuente non opera alcuna scelta nel Quadro VX del Mod. Iva e, quindi, non ha optato per il rimborso in conto fiscale, il rimborso è erogato, entro tre mesi dalla richiesta, direttamente dal competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate. La procedura ordinaria vale sia per le richieste annuali sia infrannuali e obbligatoriamente, per le prime, per l importo eccedente e nei casi di procedure concorsuali e di cessazione attività. GARANZIA: a seguito delle modifiche apportate dal decreto «semplificazioni», non sussiste più l obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, da cui consegue una significativa riduzione dei costi e della tempistica per l ottenimento del rimborso; la garanzia è richiesta solo in specifici casi. La garanzia può essere rappresentata, ai sensi dell art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, da un deposito cauzionale di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, da una fideiussione bancaria (intestata al competente Ufficio delle Entrate) o di un impresa commerciale giudicata solvibile dallo Stato, oppure da una polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia e autorizzata all esercizio del ramo cauzioni (C.M , n. 84 e C.M , n. 146). Per le piccole e medie imprese consorziate, la garanzia può essere rilasciata dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (D.M , n. 366, mentre per i gruppi di società con patrimonio superiore a ,54 può essere prestata dalla società capogruppo o controllante. Il nuovo schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dell eccedenza Iva e per i crediti vantati dall Amministrazione finanziaria per annualità precedenti, accertati o comunque richiesti durante il periodo di efficacia della garanzia è stato approvato (ed utilizzabile dal ; i precedenti modelli si potevano comunque usare fino al ), con le relative istruzioni, con il Provvedimento , il quale ha approvato anche le condizioni generali di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e l Agenzia delle Entrate. Tra le novità, vi sono la riduzione del periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi per il ritardo nell esecuzione del rimborso (annuale o trimestrale) che è stato ridotto da 120 a 60 giorni e l esclusione del computo di tali interessi dal calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Il contribuente deve prestare la garanzia per una durata pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso o, se inferiore a tre anni, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento da parte del Fisco, eventualmente aumentato di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella consegna della documentazione relativa al rimborso oltre il quindicesimo giorno dalla relativa richiesta. Rimborsi Iva fino a I rimborsi fino a sono eseguibili senza garanzia e senza altri adempimenti, quindi in base alla sola presentazione del Mod. Iva annuale per i rimborsi annuali o dell istanza di rimborso (Mod. Iva TR) per quelli relativi a periodi inferiori all anno. Per quanto riguarda il calcolo della soglia di , il limite va riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo d imposta (si veda anche la R.M , n. 165). pag. 4 10

5 Rimborsi Iva oltre a soggetti non a rischio I rimborsi Iva di ammontare superiore a richiesti da soggetti non a rischio (quelli che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 dell art. 38-bis) sono erogati previa presentazione della garanzia o, in alternativa, senza garanzia presentando congiuntamente una dichiarazione annuale Iva o un istanza trimestrale (Mod. Iva TR) da cui emerga il credito che supera la soglia di munita di visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo che sottoscrive la relazione di revisione, ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità contributiva. Infatti ai sensi del comma 6 dell art. 38-bis, la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull istanza di rimborso; pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia al posto dell apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva. La C.M. 32/E/2014 ha evidenziato che la categoria dei «contribuenti virtuosi» (individuati dal comma 7 del previgente art. 38-bis) non è presente nel testo normativo modificato dal decreto «semplificazioni»; infatti, la previsione del comma 3, cambiando del tutto la precedente l impostazione, ha stabilito in generale che per l esecuzione dei rimborsi di importo oltre non sia più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, indipendentemente sia dall ammontare dei versamenti effettuati, sia dalla tipologia di rimborso. Secondo la C.M , n. 35/E è possibile presentare un Mod. Iva integrativo al fine di revocare (in tutto o in parte) l importo originariamente richiesto a rimborso o di aumentare l importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione ovvero di apporre il visto di conformità; in particolare, con riferimento al caso di mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa per errore o per omissione, il contribuente può provvedere alla correzione inviando una dichiarazione integrativa entro la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. Rimborsi oltre a soggetti a rischio I rimborsi Iva di importo superiore a richiesti da contribuenti in situazioni di rischio sono erogati previa presentazione di idonea garanzia. La C.M , n. 5/E ha fornito le linee guida per razionalizzare le attività di verifica sui rimborsi, introducendo una misura del livello del rischio (risk score) per ogni istanza di rimborso, e graduando l attività di controllo, preliminare al pagamento del rimborso, sulla base del livello di rischio; il risk score è determinato sulla base di parametri predefiniti, come, ad es., la continuità aziendale, la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, l assenza di accertamenti e verifiche, l assenza di frodi e violazioni penali tributarie, la «conoscenza» del soggetto da parte dell Ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. In particolare, i rimborsi di importo oltre sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando, ai sensi del comma 4 dell art. 38-bis, il rimborso è richiesto: - da soggetti che esercitano un attività d impresa da meno di due anni (questo requisito non trova applicazione per le start-up innovative di cui all art. 25, D.L. 179/2012); - da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ogni anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano ; 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano ma non superano ; 3. all 1% degli importi dichiarati, o comunque a se gli importi dichiarati superano pag. 5 10

6 Gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini Iva, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, e, nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati, si deve tener conto di tutti quelli notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, a prescindere dall esito degli stessi, con eccezione degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato (C.M. 32/E/2014); - da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; - da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. DECORRENZA per l ESECUZIONE dei RIMBORSI: per effetto delle modifiche apportate dal decreto «semplificazioni», la decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione in precedenza i tre mesi decorrevano alla scadenza per la presentazione della dichiarazione, con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi. VISTO di CONFORMITA o SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: per i rimborsi Iva di ammontare superiore a richiesti da soggetti non a rischio, il comma 6 dell art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 modificato dal decreto «semplificazioni» consente al contribuente di scegliere tra prestare la garanzia o apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Come precisato dalla C.M , n. 32/E, il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso presentando una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine. Laddove la modifica della scelta renda necessaria l apposizione del visto di conformità (come nel caso in cui la richiesta di rimborso, originariamente al di sotto la soglia di , superi tale limite) nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa. Per ipotesi di rischio è, invece, obbligatoria la prestazione della garanzia. Nei diversi casi in cui non sia in alcun modo cambiata la scelta effettuata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia solo corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l omissione o l errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni. Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, inoltre, la C.M , n. 35/E ha precisato che in caso di omissione di tale dichiarazione, essa non può essere presentata dopo la dichiarazione annuale (o l istanza trimestrale di rimborso), «a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell attestazione di virtuosità ai sensi della previgente normativa». La dichiarazione sostitutiva può essere presentata successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo se è inviata una dichiarazione correttiva o integrativa. LIMITE MASSIMO di RIMBORSO: il limite massimo del credito Iva rimborsabile dall agente della riscossione (quindi rimborsabile con la procedura semplificata, in conto fiscale) è pari a Tale limite annuo è elevato a per i subappaltatori con un volume d affari composto per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto durante l anno precedente. Se gli importi oggetto di richiesta di rimborso sono superiori a tali limiti o in caso di cessazione dell attività o assoggettamento a procedure concorsuali, il rimborso è effettuato con la procedura ordinaria dal competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate. pag. 6 10

7 INTERESSI DOVUTI per il RITARDO nel RIMBORSO: l art. 14, D.Lgs. 175/2014 (decreto «semplificazioni») ha introdotto un ulteriore novità in materia di rimborsi Iva erogati dall agente della riscossione e richiesti in procedura semplificata, modificando l art. 78, co. 33, L , n. 413, riferita alla corresponsione degli interessi. Relativamente all erogazione degli interessi eventualmente dovuti per il ritardo nella restituzione del credito chiesto a rimborso è, infatti, previsto che l agente della riscossione liquidi e corrisponda i relativi interessi, senza necessità di una separata istanza da parte del contribuente. Gli interessi dovuti sono, pertanto, corrisposti automaticamente, senza ulteriori adempimenti da parte del contribuente. Il citato art. 14, intervenendo anche sulla tempistica dell erogazione dei rimborsi, ha stabilito in 20 giorni dalla ricezione dell apposita comunicazione il termine entro cui l agente della riscossione deve erogare i rimborsi che il contribuente chiede al competente ufficio delle Entrate e ha lasciato invariato il termine di 60 giorni per il pagamento dei rimborsi con la procedura semplificata da parte dell agente della riscossione. Le modifiche introdotte dall art. 14, ai sensi del quale la contestuale erogazione di capitale e interessi da parte dell agente della riscossione, comportano che, in sede di determinazione dell importo da garantire, si debba tener conto degli interessi per il ritardo nell esecuzione dei rimborsi, come già previsto per i rimborsi in procedura ordinaria. Sui rimborsi erogati oltre i termini di legge, l Amministrazione finanziaria deve corrispondere gli interessi dell 1% semestrale (2% annuo) fissati con effetto dall dal D.M RICHIESTA di RIMBORSO nel QUADRO VX del MOD. IVA: le richieste di rimborso del credito Iva relativo al 2015 si presentano trasmettendo on line (direttamente o tramite un intermediario) il Mod. Iva 2016 a partire dall e fino alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, vale a dire entro il Il rigo VX4 del Quadro VX del Mod. Iva 2016 va utilizzato solo dai contribuenti che intendano richiedere il rimborso dell eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione annuale Iva autonoma relativa al periodo d imposta 2016 e va compilato come illustrato di seguito. Invece i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti nel Quadro VX nella sezione III del Quadro RX del Mod. Unico IMPORTO RICHIESTO a RIMBORSO: nel rigo VX4, al campo 1, deve essere indicato l importo complessivo da chiedere a rimborso, mentre nel campo 2 si indica la parte di rimborso che deve essere liquidata direttamente dall agente della riscossione, secondo la procedura semplificata. Tale importo, cumulato con gli importi che sono stati compensati o che saranno compensati con il Mod. F24 nel corso del 2016, non può superare il limite di , fatta eccezione per i subappaltatori il cui limite è di Le somme eccedenti detti importi vengono rimborsate con la procedura ordinaria. Il campo 2 non va compilato nei casi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l attività, in quanto in questi casi l erogazione del rimborso è di competenza esclusiva degli uffici dell Agenzia delle Entrate (C.M , n. 84). CAUSALE del RIMBORSO: compilando il campo 3 del rigo VX4 è possibile chiedere il rimborso dell Iva a credito relativa al 2015 solo se è cessata l attività oppure se ricorre una delle condizioni indicate di seguito e previste dall art. 30, co. 3, o dall art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972. In particolare, nel campo 3 va indicato il codice corrispondente alla causale del rimborso: pag. 7 10

8 pag codice 1 Cessazione dell attività: il codice 1 va indicato dai contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del Si ha diritto al rimborso senza condizioni e senza limiti di importo se dall ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d imposta in cui è cessata l attività risulta un credito Iva. L erogazione di tale tipologia di rimborso compete solo agli Uffici dell Agenzia delle Entrate; - codice 2 Aliquota media: il rimborso spetta quando è esercitata esclusivamente o prevalentemente un attività che comporta l effettuazione di operazioni relative a cessioni e a prestazioni di servizi con aliquote inferiori rispetto a quelle dell imposta relativa agli acquisti ed importazioni. Se l ammontare del credito supera i 2.582,28, il soggetto interessato ha diritto al rimborso qualora l aliquota media sugli acquisti ed importazioni sia superiore a quella delle operazioni attive, aumentata del 10%. Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono solo quelle imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami (art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972), le operazioni con applicazione del reverse charge di cui all art. 17, co. 6 e 7, D.P.R. 633/1972 (esteso dal 2015 alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, nonché agli acquisti di titoli ambientali), le cessioni nei confronti di soggetti terremotati e le operazioni assoggettate allo split payment. Per il calcolo dell aliquota media, non si tiene conto di acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili e dei canoni di locazione finanziaria corrisposti per l acquisizione dei beni stessi, mentre vanno incluse le spese generali, come definite in materia di imposte sui redditi; - codice 3 Operazioni non imponibili: è possibile chiedere il rimborso se il soggetto interessato ha effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nel 2014 e se l eccedenza dell Iva a credito è superiore a 2.582,28. Tale percentuale va arrotondata all unità superiore e ai fini del calcolo della stessa occorre considerare anche i corrispettivi delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili. Per la determinazione dell ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell anno d imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 e VE50; in caso di compilazione di più moduli, si deve riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli; - codice 4 Acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche: è possibile presentare la richiesta di rimborso se l importo del credito è superiore a 2.582,28 e quando l Iva assolta per l acquisto e l importazione riguarda beni ammortizzabili registrati nel 2015, beni ammortizzabili registrati in anni precedenti per i quali non sia stata richiesta a rimborso l Iva o sia stata compensata nel Mod. F24, ma sia stata riportata negli anni successivi, nonché beni e servizi per studi e ricerche registrati nel Il rimborso spetta non solo per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l acquisizione degli stessi in esecuzione di contratti di appalto (C.M. 2/1990 e R.M. 392/E/2007); - codice 5 Operazioni non soggette ad Iva: è possibile chiedere il rimborso se il soggetto interessato ha effettuato prevalentemente operazioni non soggette ad Iva per mancanza del presupposto della territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies, D.P.R. 633/1972. L ammontare chiesto a rimborso deve comunque essere superiore ad 2.582,28. Per stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate, vanno considerate anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 nonché le operazioni di cui all art. 58, D.L , n Inoltre, l esatto

9 ammontare delle operazioni fuori campo Iva va calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione; - codice 6 Soggetto non residente: il rimborso spetta se l ammontare è superiore a 2.582,28 e se il soggetto non residente ha nominato in Italia un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 o ha operato direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter, D.P.R. 633/1972; - codice 7 Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli: il rimborso compete per l ammontare corrispondente all Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2013 (o anche prima, se non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel Mod. F24) e può essere richiesto, se superiore a 2.582,28, dall agricoltore che esporta i prodotti soggetti ad accisa o prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, D.P.R. 633/1972 all estero o nell Unione europea. L importo rimborsabile si calcola applicando le percentuali di compensazione per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato; - codice 8 Rimborso della minore eccedenza a credito del triennio: come previsto dall art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972, i contribuenti che negli ultimi tre anni ( ) hanno presentato la dichiarazione annuale Iva con un eccedenza a credito, possono chiedere il rimborso del minore dei tre importi (per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel Mod. F24), indipendentemente dall esistenza delle condizioni prima indicate, anche se lo stesso è inferiore a 2.582,28; - codice 9 Coesistenza di più presupposti: il codice 9 si indica se il contribuente in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio possieda anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, purché l Iva afferente i tali acquisti non sia già compresa nel minor credito chiesto a rimborso; - codice 10 Iva di gruppo: il codice 10 si utilizza per poter chiedere a rimborso, ai sensi dell art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972, la minore eccedenza del triennio non trasferibile al gruppo Iva; - codice 11 Regime forfetario: il nuovo codice 11 va utilizzato dai soggetti che, a partire dall anno di imposta 2016, si avvalgono del nuovo regime forfetario di cui all art. 1, co , L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e chiedono il rimborso del credito derivante dalla dichiarazione relativa all ultimo anno in cui l imposta è stata applicata con le regole ordinarie. EROGAZIONE PRIORITARIA del RIMBORSO: il campo 4 del rigo VX4 è riservato ai contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso, che devono indicare uno specifico codice, a seconda del presupposto in base al quale possono usufruire di tale agevolazione: - codice 1 per i subappaltatori nel settore edile ex art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972; - codice 2 per i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice Atecofin ); - codice 3 per i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati dagli stessi metalli di base non ferrosi (codice Atecofin ); - codice 4 per i soggetti che producono alluminio e semilavorati (codice Atecofin ); - codice 5 per i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi (codice ATECO ); pag. 9 10

10 - nuovo codice 6 per i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 (split payment). L erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo fino all ammontare complessivo dell Iva applicata a tali operazioni; questo importo deve essere indicato nel campo 5; - nuovo codice 7 riservato ai soggetti che esercitano l attività di proiezione cinematografica (codice Ateco ). OPERAZIONI ASSOGGETTATA allo SPLIT PAYMENT: il nuovo campo 5 «Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 17-ter» del D.P.R. 633/1972 è riservato ai contribuenti Iva che hanno effettuato operazioni nei confronti di Pubbliche amministrazioni applicando lo split payment e hanno diritto all erogazione in via prioritaria del rimborso annuale del credito d imposta fino a concorrenza dell ammontare complessivo dell Iva applicata a tali operazioni. Di conseguenza i campi successivi sono stati rinumerati. ESONERO dalla GARANZIA: la casella del campo 7 del rigo VX4 è riservata ai contribuenti non tenuti a presentare la garanzia e va compilata indicando il codice: - 1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la presenza delle condizioni individuate dall art. 38-bis, co. 3, lett. a), b) e c); - 2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori; - 3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell art. 8, D.L , n ***** Visto Il Responsabile Area consulenza pag

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