Cessione del quinto: riflettori puntati sulle criticità più recenti. Avv. Antonella Mafrica, 10 luglio 2018

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INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

Transcript:

Cessione del quinto: riflettori puntati sulle criticità più recenti Avv. Antonella Mafrica, 10 luglio 2018

Il trattamento della cessione del quinto nel sovraindebitamento ex L. 3/2012

Legge n. 3/2012 Presupposto soggettivo qualità di soggetto non fallibile o di debitore cui sono estranee attività imprenditoriali o professionali

Legge n. 3/2012 Presupposto oggettivo Sovraindebitamento art. 6, comma 2, della L. n.3/2012: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La questione dibattuta Nell ambito della procedura di sovraindebitamento, il finanziamento assistito da cessione di quote di stipendio/pensione deve essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o può essere falcidiato?

Art. 7 L. 3/2012: presupposti di ammissibilità «Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (...)»

Qual è l odierno panorama giurisprudenziale? I «punti di vista» dei Tribunali italiani

Tribunale Pistoia 27.12.2013 Tribunale Torino 08.06.2016 FALCIDIABILITA DEL CREDITO DERIVANTE DA CQS Tribunale Siracusa 17.06.2016 Tribunale Livorno 21.09.2016, 15.02.2017, 18.01.2018 Tribunale Grosseto 09.05.2017 Tribunale Napoli Nord 18.05.2018

NON FALCIDIABILITA DEL CREDITO DERIVANTE DA CQS Tribunale di Catania 09.01.2017 Tribunale di Lecce 16.05.2017 Tribunale Monza 26.06.2017, 20.11.2017

Giurisprudenza: sì alla falcidia del credito da cqs Tribunale di Pistoia 27.12.2013 «È la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri» Tribunale di Torino 08.06.2016 «È omologabile il piano del consumatore che prevede la ristrutturazione di un debito che le parti hanno convenuto di adempiere mediante la cessione della quota di un quinto della retribuzione, pur se detta cessione è stata notificata al terzo ceduto in data anteriore alla presentazione del piano»

Giurisprudenza: sì alla falcidia del credito da cqs Tribunale di Siracusa 17.06.2016 «La situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno e ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario»

Giurisprudenza: sì alla falcidia del credito da cqs Tribunale di Livorno 18.01.2018 «Nell ambito del piano del consumatore, di cui alla L. n. 3/2012, può essere prevista anche la falcidia del debito derivante dalla restituzione di un finanziamento assistito da una cqs e dell intero TFR, in quanto la cessione dei crediti del consumatore e non ancora venuti ad esistenza alla data di omologazione del piano, con riferimento ai quali l effetto traslativo non si sia ancora verificato, è inopponibile agli altri creditori del soggetto sovraindebitato» Tribunale di Livorno 21.09.2016 e 15.02.2017 «la cessione del quinto della retribuzione è assimilabile ai contratti di cessione di crediti futuri, che dispiegano un efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza. I crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili al Piano del Consumatore, il quale sospende l efficacia dell avvenuta cessione al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti»

Giurisprudenza: sì alla falcidia del credito da cqs Tribunale di Grosseto 09.05.2017 «l esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento sarebbe incoerente rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che esso esprime» Tribunale di Napoli Nord 18.05.2018 «il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro in ottemperanza al principio della parità di trattamento dei creditori, anche il cessionario del quinto può essere assoggettato alla falcidia del credito prevista per i creditori chirografari»

Giurisprudenza: no alla falcidia del credito da cqs Tribunale di Catania 09.01.2017 «ai fini dell omologazione del piano del consumatore, il credito derivante da cessione del quinto non può subire riduzioni non essendo la quota di retribuzione ceduta nella titolarità del debitore» Tribunale di Lecce 16.05.2017 «il piano del consumatore non può prevedere la falcidia del creditore garantito da cessione del quinto, perchè il creditore ha ormai acquisito la disponibilità di tale quota di stipendio o pensione.»

Giurisprudenza: no alla falcidia del credito da cqs Tribunale di Monza 26.07.2017 «La cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito è tutelabile nel termine di tre anni dall omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all efficacia conformativa del piano stesso» Tribunale di Monza 20.11.2017 «Nell ambito del piano del consumatore, la cessione del quinto della pensione destinata all estinzione rateale del debito da finanziamento, qualora abbia data certa anteriore al decreto di omologazione, equiparato all atto di pignoramento, è opponibile agli altri creditori del sovraindebitato nei limiti dell art. 2918 c.c., applicabile analogicamente. Ne consegue che, ai fini della ristrutturazione dei suoi debiti, il consumatore può «contare» sull intero ammontare dei ratei pensionistici maturati dopo il decorso di 3 anni dalla data del decreto di omologazione del piano, essendo il quinto dei ratei maturati medio tempore vincolato all estinzione dell originario debito»

Decreto attuativo della legge delega 155/2017 e sovraindebitamento Punti programmatici fondamentali: Previsione espressa che nel piano del consumatore si renda possibile la ristrutturazione di debiti accompagnati da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o da operazioni di prestito su pegno espressa che nel piano del consumatore si renda possibile la ristrutturazione di debiti accompagnati da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o da operazioni di prestito su pegno;

Grazie per l attenzione Contatti: a.mafrica@lascalaw.com tel. 02 439251 www.lascalaw.com www.iusletter.com