Bisogni assistenziali e normativa assistenziale

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Il percorso storico di provenienza L attività di assistenza storicamente è concepita come beneficenza di tipo privatistico e con motivazioni etico-religiose Le Opere pie (fra il 1880 e il 1888 sono 21.819) rappresentano lo strumento di esercizio dell assistenza Con la legge Crispi, la n. 6972 del 17 luglio 1890 lo Stato per la prima volta assume la responsabilità dell assistenza e beneficienza. La Costituzione italiana successivamente si occupa in due distinti articoli il 38 e il 117 dell assistenza sociale ed insieme all'art. 32 (sul diritto alla tutela della salute) garantiscono costituzionalmente un sistema di sicurezza sociale. DPR n. 616/77 All art 22 Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale art. 25 Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione

C è un prima prima ed un dopo dopo nell organizzazione d offerta dei Servizi Socioassistenziali Fa da spartiacque L art 3 della legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 modifica l art. 117 comma 2 lettera m della Costituzione attribuendo la competenza alla legislazione sociale alle Regioni

La legislazione specifica Legge quadro sull handicap legge 104/92 Riconosce alcuni diritti generali assistenziali a livello nazionale La legge n. 162/98 modifica la legge quadro sull handicap introduce, fra l altro, la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza autogestita

Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Viene ridimensionata di fatto dalla riforma del titolo V della Costituzione art.117.117,, comma 2, lettera m) Compito principale dello Stato è l emanazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni per consentire l esigibilità reale dei servizi socio assistenziali Resta valido l impianto riguardo alcuni elementi

Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Riconoscimento del diritto al piano individuale personalizzato (art. 14) La ASL ha il compito di definire il livello di bisogno rispetto la non autonomia/non autosufficienza, mentre il Comune definisce di concerto con la persona e la famiglia le risposte socio assistenziali in base al livello di bisogno. Ma cos è il piano individualizzato?

Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali I contenuti specifici del piano individualizzato non sono normati,, ma da un punto di vista teorico lo stesso dovrebbe contenere alcuni elementi imprescindibili: L identificazione del titolare e dell eventuale esercente della patria potestà, la definizione del bisogno assistenziale, gli obiettivi a breve e medio termine che si propone, gli strumenti necessari e quelli utilizzati, il responsabile del piano individuale, gli strumenti e le modalità di monitoraggio, la valutazione, la condivisione e l accettazione del titolare

Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L art. 22 della legge 328/2000 indica gli interventi che costituiscono iscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, 92, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento imento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. aiuto.

Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L art. 22 della legge 328/2000 indica gli interventi che costituiscono iscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi Indica che vanno erogate le seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

La legislazione regionale La legge regionale n. 38/96 Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio- assistenziali nel Lazio L assistenza autogestita Delibera di Giunta Regionale n. 1669/2000 Delibera di Giunta Regionale n. 807/2002 La non autosufficienza Delibera di Giunta Regionale n. 601/2007