Area Fiscale Coordinamento Legislativo CIRCOLARE N. 15644 del 29 maggio 2017 IVA- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA- FAQ. RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 193/2016 COMMENTO L Agenzia delle Entrate in vista della prossima scadenza, ormai quasi ufficiale al 12 giugno, della comunicazione liquidazioni periodiche IVA, ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più comuni, relativamente all argomento. Pertanto, la circolare presente, ha lo scopo di specificare alcuni dettagli al fine di rendere più fluida la procedura da seguire. IN SINTESI FAQ Agenzia delle Entrate. ALLEGATI
Coordinamento Legislativo T.DG.Ig Corso Vittorio Emanuele II, 101-00186 Roma Circolare n. 15644 del 29 maggio 2017 tel.: +39.06.68.52.370 - fax: +39.06.68.30.79.81 Prot. n. 767/Circ. 2017 e-mail: area.vincenzi@confagricoltura.it sito web: www.confagricoltura.it Oggetto: IVA- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA- FAQ Alle Unioni Provinciali Agricoltori Alle Federazioni Regionali Agricoltori Alle Federazioni Nazionali di Prodotto; Alle società di servizi; Loro Sedi (A Cura di Tiziana DI Gangi) Come noto, il D.L. 193/2016 ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali). (v. circ. conf. n. 15638 del 17 maggio u.s.). In vista della prima scadenza dell adempimento, prorogata dal 31 maggio al 12 giugno c.a., di cui è imminente la pubblicazione in G.U. del relativo DPCM di proroga, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ). reperibili sul sito internet dell Agenzia, al percorso, Home, Cosa devi fare Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA FAQ. I principali chiarimenti forniti riguardano: - l'indicazione del credito risultante dal periodo precedente; - la gestione separata di attività con periodicità Iva differente, una mensile e una trimestrale; - l'importo dell'iva a credito destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione - le fatture emesse in regime di split payment e reverse charge; - la mancanza di operazioni attive e passive; - l'indicazione del credito nel caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 del Dpr. n. 633/72 a quello ordinario; Di seguito, le FAQ più significative: Imponibile delle operazioni passive in cui il cessionario/committente è debitore dell Iva (reverse charge) E stato chiesto se il cessionario o committente debba ricomprendere, nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l imponibile delle operazioni passive per le quali egli è debitore dell imposta. Come noto, le istruzioni specificano che il soggetto passivo IVA è tenuto a riportare, in detto rigo, l ammontare complessivo delle operazioni attive, al netto dell IVA, effettuate nel mese o nel 1
trimestre di riferimento. Si tratta delle operazioni rilevanti ai fini IVA, quali le operazioni imponibili, non imponibili, esenti, quelle fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale (art. da 7 a 7 septies del Decreto IVA). L Agenzia precisa che in tale rigo non deve confluire l imponibile delle operazioni passive per le quali il cessionario o committente si rende debitore dell imposta, ma il cessionario o committente deve indicare tale imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5. Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente. Imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita Con riferimento all imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita, l Agenzia ha chiarito che tale importo deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l esigibilità dell imposta; Ammontare del credito Iva dell anno precedente da utilizzare in compensazione/detrazione Con riguardo a tale credito, l amministrazione ha precisato che il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 (credito anno precedente) del mese di gennaio, l intero ammontare del credito Iva dell anno precedente, se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9; Compilazione in caso di liquidazione periodica a debito senza versamento, ma con successiva regolarizzazione tramite ravvedimento L Agenzia ha chiarito che nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi, effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007 ; Fatture emesse in regime di split payment Per questa fattispecie, l Agenzia ritiene corretto che il cedente o il prestatore compilino la comunicazione, riportando l imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2), senza considerare l imposta nell Iva esigibile (rigo VP4); 2
Obbligo di presentazione se non è stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un trimestre La questione, sollevata anche dalla scrivente Area, prevede che non sorga alcun obbligo di invio della comunicazione in assenza di dati da indicare per il trimestre (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). Diversamente, l obbligo sussiste, nell ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; Credito da rettifica della detrazione in caso di passaggio dal regime speciale agricolo al regime ordinario La circostanza, ricorrente per i produttori agricoli nell ipotesi di cambio di regime ai fini IVA, comporta che Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore, in caso di passaggio dal regime speciale ex art. 34 del Dpr n. 633/72, a quello ordinario, debba essere ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta); Rettifica di una comunicazione già trasmessa dopo che è scaduto il termine di presentazione Eventuali comunicazioni inoltrate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, vengono accolte dal sistema informatico anche oltre il termine di scadenza ordinario. In questo caso, spiega l Agenzia, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse; Iva non versata in quanto non superiore a 25,82 euro Infine, l Amministrazione ha chiarito che l Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro deve comunque essere indicata nel rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo. Per tutto quanto non specificato, si rinvia alle Faq, al seguente Link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicare Dati/Liquidazioni+periodiche+Iva/Faq+liquidaz+IVA/ Cordiali saluti 3
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