pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore.

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 ORDINANZA

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

La competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie. Nulla di scontato, la questione viene rimessa alle Sezioni Unite.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

In caso di inadempienza di obbligazione, il forum destinatae solutionis è identificabile con il domicilio del creditore?

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Riparto di Giurisdizione Giurisdizione Esclusiva Gestione dei Servizi Energetici.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

INVALIDI CIVILI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti. esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

Urbanistica.Rilascio di provvedimenti favorevoli poi. riconosciuti illegittimi in giudizio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. R.G. 2942/2015. all esito dell udienza del 12/01/2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2942/2015 promosso da:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

ha pronunciato la presente

-

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile SENTENZA. tra

ha pronunciato la presente

Tribunale di Pistoia

Repubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

La disciplina della competenza per territorio del Giudice Civile e la sua applicazione nel procedimento di mediazione dopo il Decreto-Legge 69/2013

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell anno 2015, posta in decisione all udienza del 10.5.2018, e vertente tra Raso Gioacchino, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell Avv. Valentina Antonetti, rappresentato e difeso dall Avv. Massimo Cannatà per procura in atti, - attore - e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per procura in atti, - convenuto - FATTO Con citazione ritualmente notificata, Raso Gioacchino conveniva in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere la declaratoria dell illegittimità pagina 1 di 5

del decreto di revoca del finanziamento n. 157090 del 18.6.2007 ed il suo annullamento. Parte attrice esponeva l insussistenza dei presupposti della revoca e la prescrizione. Si costituiva il Ministero, eccependo il difetto di giurisdizione e l incompetenza per territorio, nonché evidenziando la legittimità del proprio operato e proponendo domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del contributo di euro 243.021,89, oltre interessi e rivalutazione. All udienza del 10.5.2018 parte attrice concludeva per l annullamento del provvedimento di revoca, il Ministero per il difetto di giurisdizione e l incompetenza per territorio, per il rigetto delle domanda e l accoglimento della riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie. DIRITTO Preliminarmente è rigettata l eccezione di difetto di giurisdizione. Ed invero, riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell interessato prima e dopo la concessione del beneficio, posto che nella fase procedimentale che precede il provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, mentre nella fase successiva la posizione del privato può assumere una diversa configurazione giuridica. In particolare, la posizione è di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio concesso e riconosciuto, sia della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti, pagina 2 di 5

quali revoca, decadenza o risoluzione, emanati in funzione dell asserito inadempimento da parte del beneficiario della disciplina che regola il rapporto. Sussiste, inoltre, diritto soggettivo qualora il finanziamento, il contributo o il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l an, il quid ed il quomodo dell erogazione (Cass. civ., Sez. Unite, 04/07/2014, n. 15297). La posizione, invece, è di interesse legittimo nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento di riconoscimento del beneficio, o anche solo di sospendere l erogazione delle provvidenze concesse al beneficiario, per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall origine con il pubblico interesse (Cass. civ., Sez. Unite, 09/01/2007, n. 117; Cass. civ., Sez. Unite, 25/05/2001, n. 225; Cons. Stato, Sez. VI, 14/04/2015, n. 1914; Cons. Stato, Sez. III, 13/05/2015, n. 2380). Nella fattispecie in esame, dunque, trattandosi di revoca di un beneficio già riconosciuto (Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19890), e di atto che interviene nella fase esecutiva del rapporto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Merita invece accoglimento l eccezione di incompetenza per territorio. Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale. Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le pagina 3 di 5

norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all art. 1182 c.c. Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l ufficio dell Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n.2440 del 18.11.1923 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato. In definitiva, quando l obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l illecito, ovvero di quello in cui l obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore (Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909). Orbene, l obbligazione è sorta a Palmi, dove l attore risiede, mentre a Reggio Calabria, vale a dire il circondario dove ha domicilio Raso, ha sede la tesoreria provinciale e l Avvocatura dello Stato. Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. La decisione in rito determina, nel testo dell art. 92, 2 comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali. pagina 4 di 5

P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando; a) dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma; b) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria; c) compensa integralmente le spese processuali. Roma, 9.8.2018 Il Giudice dr. Corrado Cartoni pagina 5 di 5