Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)



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Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE Il seguente Protocollo Facoltativo è stato approvato dallassemblea Generale delle Nazioni Unite mediante la risoluzione A/RES/54/4 del 15 ottobre 1999. Gli Stati parti del presente Protocollo Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la propria fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e sulluguaglianza dei diritti fra uomini e donne, Visto altresì che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali per dignità e diritti e che, pertanto, ognuno di essi ha la facoltà di beneficiare di tutti i diritti e le libertà in essa citati, senza distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate sul genere sessuale, Ricordando che la Convenzione Internazionale sui Diritti Umani e altri documenti giuridici internazionali sui diritti umani proibiscono la discriminazione basata sul sesso, Ricordando inoltre la Convenzione sulleliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (che da ora in avanti sarà definita "la Convenzione"), nella quale gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica per leliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, Riaffermando la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di assumere delle misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Uno Stato parte del presente Protocollo (che da ora in avanti sarà definito "Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato sulleliminazione della Discriminazione nei confronti delle Donne (che da ora in avanti sarà definito "il Comitato") a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2. Articolo 2 Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che denuncino di essere state vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione dallo Stato parte in questione. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un

individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso, lautore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza,. Articolo 3 Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non potranno mai essere anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che non sia parte del presente Protocollo. Articolo 4 1. Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi disponibili a livello nazionale siano stati esauriti o che lapplicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace. 2. Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel caso in cui: i. La medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata o debba essere presa in esame in base a unaltra procedura di indagine o di accordo; ii. sia incompatibile con le clausole della Convenzione; iii. sia manifestamente infondata o non sufficientemente fondata; iv. rappresenti un caso di uso non corretto del diritto di presentare una comunicazione; v. i fatti cui si riferisce la comunicazione si siano verificati prima dellentrata in vigore di questo Protocollo per gli Stati Parte interessati, a meno che tali fatti non siano continuati anche dopo tale data. Articolo 5 1. In un qualunque momento successivo al ricevimento di una comunicazione e prima che sia stata raggiunta una determinazione in proposito, il Comitato potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una richiesta che dovrà essere esaminata con urgenza affinché lo Stato parte in questione assuma quei provvedimenti temporanei che possano rendersi necessari onde evitare alla vittima o alle vittime della violazione incriminata dei danni eventualmente irreparabili. 2. Laddove, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato eserciti la propria discrezionalità, questo non implicherà alcuna decisione in merito allammissibilità o al valore della comunicazione stessa. Articolo 6 1. A meno che il Comitato non reputi inammissibile una comunicazione senza consultarsi con lo Stato Parte interessato, e a condizione che lindividuo o gli individui acconsentano a rivelare la propria identità allo Stato Parte, il Comitato sottoporrà confidenzialmente allattenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in conformità con quanto disposto dal presente Protocollo. 2. Entro il termine di sei mesi lo Stato Parte che abbia ricevuto una comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un rapporto in merito allargomento in discussione e ai rimedi che possano essere stati attuati dallo Stato in questione.

Articolo 7 1. Il Comitato prenderà in esame le comunicazioni ricevute in conformità con quanto previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le informazioni che saranno state messe a sua disposizione a titolo individuale o in rappresentanza di gruppi di individui e dallo Stato Parte interessato, provvedendo che tali informazioni vengano trasmesse alle parti interessate. 2. Nel prendere in esame le comunicazioni presentate in conformità con quanto disposto dal presente Protocollo il Comitato dovrà svolgere riunioni ristrette. 3. Dopo aver preso in esame una comunicazione, il Comitato trasmetterà alle parti in causa il proprio parere in proposito, unitamente a eventuali raccomandazioni. 4. Lo Stato Parte darà la debita considerazione al parere espresso dal Comitato, come pure alle sue raccomandazioni, e dovrà presentare al Comitato, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta comprendente le azioni eventualmente assunte alla luce del parere e delle raccomandazioni avanzate dal Comitato. 5. Il Comitato potrà invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori delucidazioni in merito alle misure che lo Stato Parte abbia assunto per soddisfare il parere o le raccomandazioni avanzate dal Comitato stesso, nel caso in cui ne siano state espresse, comprendendo quanto venga giudicato appropriato da parte del Comitato, nel successivo rapporto presentato dallo Stato Parte in conformità con quanto previsto dallarticolo 18 della Convenzione. Articolo 8 1. Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti che uno Stato Parte abbia perpetrato delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica dellinformazione e, a tale scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito allinformazione in questione. 2. Nel prendere in esame qualsiasi osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato Parte interessato, come pure qualunque altra informazione attendibile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano uninchiesta e riferiscano urgentemente in proposito al Comitato stesso. Nel caso in cui ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, linchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso. 3. Dopo aver verificato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni. 4. Lo Stato parte interessato dovrà, entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento dei risultati dellinchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie considerazioni in proposito. 5. Tale inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dellindagine. Articolo 9 1. In conformità con quanto disposto dallarticolo 18 della Convenzione, il Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunte a seguito di una inchiesta condotta conformemente allarticolo 8 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nellarticolo 8.4, il Comitato potrà, se necessario, invitare lo Stato Parte interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dellinchiesta condotta dal Comitato stesso. Articolo 10 1. Ciascuno degli Stati Parte potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o al momento della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto riguarda gli articoli 8 e 9. 2. Qualunque Stato Parte che abbia presentato una dichiarazione conforme con quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualunque momento, recedere dalla sua posizione semplicemente dandone comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Articolo 11 Uno Stato Parte dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza di comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo. Articolo 12 Conformemente a quanto disposto dallarticolo 21 della Convenzione, il Comitato includerà nel suo rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in conformità al presente Protocollo. Articolo 13 Ciascuno Stato Parte si impegna a diffondere e divulgare la Convenzione e il presente Protocollo e a facilitare laccesso alle informazioni relative ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato stesso. Articolo 14 Il Comitato designera` le proprie norme procedurali che dovranno essere seguite nellesercizio delle funzioni ad esso conferite in base al presente Protocollo. Articolo 15 1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione. 2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. I documenti ufficiali per la ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 3. Potrà aderire al presente Protocollo qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. 4. Ladesione sarà realizzata mediante il deposito di un documento ufficiale di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 16 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo documento ufficiale di ratifica o adesione. 2. Il presente Protocollo diverrà giuridicamente vincolante per qualunque Stato che lo ratifichi o aderisca ad esso dopo la sua entrata in vigore, tre mesi dopo la data di deposito del documento ufficiale di ratifica o adesione. Articolo 17 Non sarà consentita alcuna limitazione al presente Protocollo. Articolo 18 1. Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale informerà gli Stati parti su ogni emendamento proposto, richiedendo che essi gli notifichino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati parti per esaminare e mettere ai voti la proposta. Nel caso in cui almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole a tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto legida delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parte presenti alla conferenza e che abbiano espresso il proprio voto dovrà essere sottoposta allassemblea Generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo essere stati approvati dallassemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte al presente Protocollo, in conformità con i rispettivi processi costituzionali. 3. Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore essi diverranno legalmente vincolanti per quegli Stati Parte che li abbiano accettati; gli altri Stati Parte continueranno a essere vincolati alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti accettati precedentemente. Articolo 19 1. Ogni Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 2. Le denunce non avranno alcun effetto sullapplicazione delle clausole del presente Protocollo relativamente a qualunque comunicazione che sia stata presentata prima della data effettiva della denuncia, in conformità con quanto disposto dallarticolo 2 o per qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in conformità con quanto previsto dallarticolo 8. Articolo 20 Il Segretario Generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati in merito a: a. Firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo; b. data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento

secondo quanto disposto dallarticolo 18; c. qualunque denuncia presentata ai sensi dellarticolo 19. Articolo 21 1. Il presente Protocollo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno tutte ugualmente fede, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nellarticolo 25 della Convenzione. Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Informazione delle Nazioni Unite