REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data 29.3.2018 da XXXXX XXXXXXX ai sensi dell art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato; letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell O.C.C. in persona del gestore nominato dr.ssa XXXXX YYYYYYY; richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura emesso in data 25.5.2018; sentite le parti in contraddittorio all udienza dell 11.7.2018 e dato atto che i creditori BANCA1 e INPS hanno trasmesso delle note con osservazioni; dato atto che a tale udienza l O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori; esaminati gli atti ha pronunciato il seguente DECRETO Ai sensi dell art. 12 bis l. 3/2012, per poter procedere all omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori ed il raggiungimento di determinate maggioranze, essendo l ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, l omologa è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge. Ciò premesso, in presenza di contestazioni all omologabilità del piano presentate da BANCA1 (avendo INPS unicamente precisato l ammontare dei propri crediti senza sollevare alcuna contestazione), spetterà al giudice verificare la convenienza economica della proposta rispetto all alternativa liquidatoria, oltre alla sussistenza degli ulteriori requisiti per l omologa, ad iniziare dalla meritevolezza. In presenza pertanto di tali contestazioni spetta al giudice verificare la convenienza economica della proposta, oltre alla sussistenza degli ulteriori requisiti per l omologa, ad iniziare dalla meritevolezza. A tale ultimo riguardo incontestata la qualità di consumatore della XXXXX XXXXXXX e la situazione di sovraindebitamento anche tenendo conto anche delle contestazioni 1

sollevate da BANCA1, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto del 25.5.2018, da ritenersi qui integralmente richiamato. Come già evidenziato, la situazione di sovraindebitamento trae le sue origini dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario prima casa effettuato con BANCA2 nel 2001, per l importo di 264.000.000 da rimborsare in 5 anni con rata semestrale di 2.500.000, cui sono seguite varie rinegoziazioni e surroghe. Nel 2007, la XXXXX XXXXXXX ha infatti chiesto la rinegoziazione del contratto essendo la rata divenuta non sostenibile a seguito dell aumentare del tasso di interesse. Nel 2008, viene effettuata la surroga del mutuo con BANCA1 a condizioni migliorative, seguita da successiva rinegoziazione nel 2010, ogni volta con applicazione di spese e oneri per polizza assicurativa. Nel 2011, la XXXXX XXXXXXX ha infine stipulato un nuovo mutuo con INPDAP (ora INPS) di 149.683 a condizioni più favorevoli e con contestuale estinzione del mutuo in essere con BANCA1. Tuttavia, a seguito di lavori straordinari deliberati dal condominio, nel 2013 la XXXXX XXXXXXX ha dovuto accedere ad un finanziamento con BANCA1 per l importo di 17.808 di durata decennale e, anche a causa della definitiva perdita di lavoro da parte del compagno convivente nel 2014, la ricorrente non è stata più in grado di far fronte regolarmente alle rate, accendendo così altri finanziamenti con FINANZIARIA1 nel 2014 (per 15.000) e poi con FINANZIARIA2 nel 2015 (per l importo di 21.773,05 con contestuale estinzione di un precedente finanziamento del 2011) a fronte della cessione del quinto dello stipendio. Infine nell aprile 2016, per riuscire a far fronte alle rate del mutuo la XXXXX XXXXXXX ha acceso altri due finanziamenti con INPDAP (piccolo prestito di 6.260,13) e FINANZIARIA3 ( 1.200), fino a quando non è stata più in grado di pagare le rate del mutuo (ultima rata pagata 30.6.2015) e dei finanziamenti, esclusi quelli di FINANZIARIA2 ed ex INPDAP prelevati direttamente dallo stipendio. Nel valutare il profilo di meritevolezza, si ritiene opportuno evidenziare che la ricorrente, dopo aver cercato di ridurre mediante plurime rinegoziazioni e surroghe il peso del mutuo primo casa contratto nel 2001 (scontando tuttavia ogni volta una serie di oneri e costi aggiuntivi) ed essere stata costretta nel 2013 a stipulare un ulteriore mutuo per far fronte ai lavori di manutenzione deliberati dal Condominio, al fine di provvedere al pagamento delle varie rate nel 2015 ha fatto ricorso ad un finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio con la FINANZIARIA2, impegnando quindi, su uno stipendio netto di ca. 1.700, il rilevante importo di 1.226,86 e avendo a disposizione per le esigenze di mantenimento la sola somma di ca. 473. In tale condizione reddituale, la XXXXX XXXXXXX ha poi contratto un ulteriore finanziamento con INPS e FINANZIARIA3, accettando peraltro ogni volta condizioni piuttosto onerose in termini di interessi e spese che hanno aumentato l esposizione. Va aggiunto che i finanziamenti stipulati dopo il 2013, sono stati erogati con assoluta superficialità e in violazione di quanto previsto dall art. 124- bis TUB, posto che ove i soggetti finanziatori avessero adeguatamente valutato il merito creditizio della XXXXX XXXXXXX avrebbero dovuto negare l erogazione dei prestiti (dopo l ultima surroga del mutuo nel 2011, tenuto conto del finanziamento con FINANZIARIA2 del 2011 e del finanziamento BANCA1 del 2013, il reddito mensile della ricorrente era impegnato per un importo di 1.231,86, con una quota disponibile di appena 470, chiaramente insufficiente al mantenimento anche di una sola persona). Né il nuovo finanziamento erogato da FINANZIARIA2 dietro cessione del quinto dello stipendio ed estinzione del precedente finanziamento ha migliorato la situazione, posto che alla rata 2

mensile di 284 ne è stata sostituita una di 279, garantita tuttavia dalla diretta trattenuta sullo stipendio. Tenuto conto dunque del comportamento non diligente nell erogazione di credito in condizioni che, quanto meno dal 2013, avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l evidente incapacità del debitore di farvi fronte, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche. Confermata pertanto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e meritevolezza, in presenza di contestazioni deve procedersi alla verifica della convenienza del piano del consumatore proposto, intesa come possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge. Nel caso in esame tale maggior convenienza appare esistente. Va rammentato che il piano proposto dalla ricorrente in assenza di crediti impignorabili e debiti infalcidiabili relativi a risorse dell UE, per IVA e ritenute prevede, oltre all integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall O.C.C., il soddisfacimento del creditore ipotecario INPS con il ricavato dalla vendita dell immobile ipotecato, al netto delle spese relative all attività di liquidazione, il rimborso del creditore garantito dalla cessione del quinto dello stipendio per tre anni dalla data del presente decreto, mediante prelievo diretto dallo stipendio della somma di 279 prevista nel contratto di cessione del quinto dello stipendio, ritenuto opponibile nel limite del triennio come da giurisprudenza di questo Tribunale, il pagamento degli altri creditori chirografari, compreso il credito privilegiato degradato al chirografo per incapienza del bene ipotecato, a partire dal quarto anno mediante rate mensili di 200 da prelevarsi dallo stipendio e con sospensione della garanzia sul t.f.r. rilasciata a FINANZIARIA2, con conseguente soddisfazione del ceto creditizio non privilegiato in misura (dipendente dall effettivo realizzo dell immobile) variabile tra il 6,75% e il 3,84%, con un soddisfacimento complessivo tra il 69,34% e il 44,35%. Quanto al credito ipotecario, si osserva che dalla relazione dell attestatore e dalla perizia di stima effettuata sull immobile, si evince che l importo previsto in favore di INPS non è inferiore a quello che sarebbe realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto che in sede esecutiva, oltre all incertezza di riuscire a vendere l immobile al valore di stima alla prima asta (stante anche la possibilità ora prevista di presentare offerte ribassate fino al 75%) vi sarebbero i costi da sostenere per avviare la procedura esecutiva, per il pagamento degli ausiliari del GE e della pubblicità, mentre nella presente proposta la vendita sarà eseguita dallo stesso gestore, mediante procedure competitive. Replicando alle contestazioni sollevate da BANCA1 (esclusa ogni rilevanza a quelle riguardanti gli importi, avendo l O.C.C. dato atto della presenza di un refuso e chiarito che la diversità degli importi era dipesa anche dal diverso periodo di riferimento, oltre che dagli ulteriori addebiti sullo stipendio proseguiti anche dopo il decreto di apertura), si osserva che l alternativa liquidatoria di cui all art. 14-ter l. 3/2012 non apporterebbe alcun ulteriore beneficio ai creditori chirografari, posto che l intero ricavato dalla vendita dell immobile andrebbe a soddisfare il creditore ipotecario, con derubricazione al chirografo della parte di credito insoddisfatto, stante il verosimile minor ricavato dalla vendita rispetto al debito residuo. In assenza di ulteriori beni liquidabili, l unico altro bene a disposizione dei 3

creditori chirografari sarebbe dunque lo stipendio percepito dalla XXXXX XXXXXXX che, tuttavia, in assenza della presente procedura, sarebbe aggredibile dagli altri creditori con un pignoramento solo per l importo di ca. 61 fino alla scadenza dell intero rientro del prestito garantito da cessione del quinto dello stipendio (luglio 2025). In caso invece di procedura di liquidazione ex art. 14-ter, dovendo comunque tenersi conto per un triennio della cessione del quinto dello stipendio e della quota da lasciare nella disponibilità della debitrice per le ordinarie esigenze di mantenimento, ai sensi del comma 6 lett. b), quantificate in 976,25, oltre ai costi per la locazione dopo la vendita dell immobile, la somma resa disponibile per i creditori non potrebbe essere concretamente superiore a quella di 200 già così messa a disposizione dei creditori. In merito alle eccezioni sollevate da BANCA1 circa una pretesa violazione della par condicio tra i creditori a fronte del maggior soddisfacimento garantito a FINANZIARIA2, è sufficiente rilevare che tale creditore, pur chirografario, è titolare di una garanzia costituita dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, avvenuta con atto opponibile alla procedura, quanto meno nell indicato limite del triennio ai sensi degli artt. 2914, n. 2, e 2918 c.c. con la conseguenza che la diversità di condizioni tra i creditori giustifica anche la diversità del trattamento. Va dunque ritenuta accertata la maggior convenienza del piano proposto rispetto all alternativa liquidatoria. Alla luce di quanto esposto, ed in assenza di crediti impignorabili, di crediti per tributi comunitari, per IVA o ritenute operate e non versate e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore come formulata da XXXXX XXXXXXX per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui la stessa si è venuta a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste. Il gestore dell O.C.C. che dovrà vigilare sull esecuzione del piano e procedere alla vendita dell immobile secondo le modalità previste nel piano provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale la debitrice dovrà versare, la somma mensile prevista nei tempi e con le modalità indicate nel piano. Il gestore incaricato procederà inoltre al riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità. p.q.m. visto l art. 12-bis l. 3/2012; omologa il piano del consumatore proposto da XXXXX XXXXXXX con ricorso in data 29.3.2018; che a cura del debitore con l ausilio dell O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel sito internet del Tribunale di Forlì Portale Fallimenti; che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; 4

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta; che dalla data del decreto di apertura, la cessione del quinto dello stipendio in favore di FINANZIARIA2 resti opponibile nei limiti delle 36 mensilità successive, con esclusione di qualsiasi opponibilità alla costituita garanzia sul t.f.r. che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo e che l accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l art. 12 comma 4 l. 3/2012; ordina che a cura dell O.C.C. il presente decreto di omologa venga trascritto sugli immobili di proprietà della XXXXX XXXXXXX di cui è prevista la liquidazione; che il nominato gestore dell O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale la debitrice dovrà versare la somma mensile di 200 nei tempi e modalità previsti nel piano (all esito del trattenimento delle 36 mensilità per la cessione dello stipendio in favore di FINANZIARIA2) per tutta la durata prevista, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell esecuzione del piano; infine che il nominato gestore dell O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico e ad ogni ulteriore incombenza inerente l esecuzione del piano, con particolare riguardo alla liquidazione dell immobile nei tempi e con le modalità previste nel piano omologato. Si comunichi Così deciso a Forlì il 20 agosto 2018 5