15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione, ridisegnando in parte la disciplina prevista per i consorzi per il commercio estero. Nella circolare n. 5 del 2013 Assonime illustra la normativa e le agevolazioni fiscali previste a favore di tali organismi, al fine di promuoverne e favorirne la costituzione e lo sviluppo. Ai fini IVA, in particolare, i servizi resi dai consorzi per l internazionalizzazione in favore delle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e pertanto si qualificano come non imponibili ai fìni IVA. Il beneficio opera anche nel caso in cui le consorziate operino sul mercato comunitario. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati Con la circolare n. 5 del 14 febbraio 2013 Assonime illustra le nuove disposizioni recate dall art. 42, D.L. n. 83 del 2012 che istituisce i consorzi per l internazionalizzazione. Si tratta, in termini concreti, di una tipologia di consorzi aventi ad oggetto la diffusione a livello internazionale di prodotti e servizi realizzati dalle piccole e medie imprese site nel territorio nazionale. La normativa in commento disciplina le modalità di costituzione di tali organismi, i contenuti della loro attività istituzionale, nonché i profili tributari, con particolare riferimento alla normativa di carattere agevolativo prevista agli effetti IVA e delle imposte sui redditi, ridefinendo così le
disposizioni dettate per gli ormai soppressi consorzi per il commercio estero, recate dalla legge n. 83/1989. La disciplina previgente (legge n. 83/1989) La legge n. 83 del 1989 prevedeva (art. 1) che per consorzi per commercio estero si devono intendere i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa: - costituiti da almeno 8 imprese; - aventi quali finalità: a) l esportazione dei prodotti delle imprese consorziate; b) lo svolgimento dell attività promozionale necessaria per realizzarla; c) nonché l importazione di materie prime e di semilavorati destinati ad essere utilizzati dalle stesse consorziate. Con specifico riferimento ai requisiti soggettivi necessari per poter partecipare al consorzio, l art. 1, comma 2, stabiliva che doveva trattarsi di piccole e medie imprese con determinati requisiti dimensionali, che svolgevano una delle attività previste dall art. 2195, nn. 1), 2), 3) e 5), c.c., o di imprese artigiane. Con specifico riferimento ai profili fiscali dei consorzi per il commercio estero, veniva, inoltre, previsto, che: - gli stessi potevano fruire di contributi finanziari annuali da parte dello Stato nella misura del 40% delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell anno precedente a quello di presentazione della domanda per poter fruire dei medesimi; - ai fini IVA, invece, le attività svolte dai consorzi in favore delle imprese consorziate erano qualificati come non imponibili, in quanto rientravano della definizione di scambi internazione e servizi connessi a tali scambi (art. 9, D.P.R. n.
633/1972); - infine, ai fini delle imposte sui redditi veniva disposta la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli avanzi destinati ai fondi di riserva indivisibili, a condizione che fosse esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma, sua durante la vita dell ente che all atto dello scioglimento. La disciplina in vigore (D.L. n. 83/2012) In considerazione del più ampio concetto di internazionalizzazione venutosi a formare, l art. 42 del D.L. Crescita ha istituito la figura dei consorzi per il commercio internazionale, che differiscono dai consorzi per il commercio estero sostanzialmente sotto due profili: - è stato ampliato l oggetto dell attività istituzionale degli stessi; - sono state definite in modo più dettagliato le modalità di costituzione dei medesimi, stabilendo i requisiti soggettivi per l appartenenza ad essi. L oggetto dell attività istituzionale Per quel che attiene all oggetto dell attività istituzionale che i consorzi per il commercio internazionale possono svolgere, il legislatore ha stabilito che rientra nello stesso la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Inoltre, si considerano funzionali al raggiungimento di tali scopi le attività relative all importazione di materie prime e di semilavorati, alla formazione specialistica per
l internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in con titolarità o collettivi. I requisiti soggettivi Relativamente, poi, ai requisiti soggettivi richiesti per poter aderire ai consorzi in commento, il legislatore: - non ha più previsto un numero minimo di imprese partecipanti; - ha disposto che devono essere costituiti nelle forme e con le modalità previste dalle norme dettate in materia di consorzi dal Codice civile (articoli 2602 e 2612) o in forma di società consortile o cooperativa, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale. Da quanto detto emerge che, a differenza di quanto disposto dalla normativa previgente, quella in vigore permette che ai nuovi consorzi possano partecipare anche gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni; tali soggetti non possono, però, beneficiare dei contributi finanziari erogati a parziale copertura delle spese relative all esecuzione dei progetti di internazionalizzazione, i quali restano destinati in via esclusiva alle piccole e medie imprese, anche se non appartenenti al consorzio, ma legati ad esso da appositi contratti di rete. Anche la misura di tali contributi è stato modificato rispetto al previgente dettato normativo: questo, infatti, passa dal 40% al 50% dell ammontare delle spese sostenute per l esecuzione dei progetti istituzionali.
Le agevolazioni ai fini IVA Venendo quindi ad esaminare le agevolazioni previste in materia IVA, Assonime ha evidenziato come il testo dell art. 42, comma 7, D.L. n. 83/2012 abbia sostanzialmente riproposto il dettato della previgente normativa, secondo il quale i servizi resi dai nuovi consorzi per l internazionalizzazione in favore delle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e pertanto si qualificano come non imponibili ai fìni IVA. A tal riguardo, Assonime ha rilevato come, ancorché la legge in parola faccia riferimento alle attività svolta dai consorzi in favore delle imprese, come attività di supporto alla loro presenza nei mercati esteri sarebbe sostenibile che l agevolazione IVA spetti anche in relazione agli stessi servizi resi alle consorziate che agiscono nell ambito dell Unione Europea. A sostegno di tale opinione, Assonime ha richiamato la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 138/E del 7 maggio 2002 che - superando l orientamento difforme espresso nella precedente risoluzione n. 135/E/1996 - aveva precisato che l agevolazione dovesse trovare applicazione anche nell ambito comunitario, riconoscendo che l introduzione di una specifica disciplina ai fini IVA degli scambi intracomunitari non avrebbe potuto comportare una situazione di svantaggio per gli operatori commerciali operanti con soggetti di altri Sati UE rispetto a quelli che agivano con soggetti appartenenti a Paesi terzi. In considerazione di tali argomentazioni, nonché attesa la sostanziale analogia delle finalità istituzionalmente svolte dai nuovi consorzi per internazionalizzazione con quelle dei consorzi per il commercio estero (oggi soppressi), Assonime ha concluso che il beneficio della non imponibilità IVA relativo
alle prestazioni di servizi rese dal consorzio in favore delle imprese consorziate possa trovare applicazione anche nel caso in cui queste ultime operino sul mercato comunitario. Le agevolazioni ai fini delle imposte dirette Con riferimento, infine, all agevolazione prevista per i consorzi per l internazionalizzazione in materia di imposte dirette, viene disposto che le somme accantonate nelle riserva costituenti il patrimonio netto dei suddetti soggetti concorrono alla formazione del reddito dell esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Di conseguenza, gli utili accantonati a riserve che costituiscono il patrimonio netto del consorzio fruiscono di un regime di sospensione d imposta fino alla data in cui non vengono utilizzati per fine diverso dalla copertura perdite, dall incremento del fondo consortile o del capitale sociale. Tale previsione risulta essere più restrittiva rispetto a quella disposta dalla legge n. 83/1989, che stabiliva che l imponibilità ricorreva soltanto all atto della distribuzione degli utili, a differente di quella vigente, che come detto, lega la stessa al momento in cui i medesimi siano utilizzati per un fine diverso rispetto a quelli predetti. A cura della Redazione Copyright - Riproduzione riservata Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545 Sviluppato da OS3 srl