Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE A norma del disposto contenuto all art. 3, comma 13, della legge 29/05/82, n. 297 ( Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica ) che ha introdotto il principio secondo cui il limite massimo della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni, il tetto di retribuzione pensionabile nel 2006 sale da 38.603,00 a 39.297,00. L'incremento in misura del 1,7% è stato stabilito dal Decreto interministeriale (Economia e Lavoro) 18 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005 (rif. circolare INPS n. 120 del 28 dicembre 2005). CALCOLO SU DUE QUOTE (SISTEMA RETRIBUTIVO) Come è noto, l'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A quota B si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992, secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni dalla cessazione; corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, calcolata con la normativa introdotta dall art. 3 del DLgs n.503/92 (cd. riforma Amato ), in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (rif. art. 21 Legge n.67/88), sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è aggiornato per il 2006 a 39.297,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel 2006. Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a 39.297,00 2,00% 2,00% oltre 39.297,00 e fino a 52.265,01 1,50% 1,60% oltre 52.265,01 e fino a 65.233,02 1,25% 1,35% oltre 65.233,02 e fino a 74.664,30 1,00% 1,10% oltre 74.664,30 1,00% 0,90% REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ Per la pensione di vecchiaia restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini, 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni, già in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001.
Per la pensione di anzianità sono confermati il requisito anagrafico di 57 anni di età e quello contributivo di 35 anni, mentre il requisito contributivo alternativo per coloro che non hanno il requisito anagrafico di 57 anni, viene elevato a 39 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione vengono considerati utili, oltre ai contributi obbligatori versati durante il rapporto di lavoro, quelli volontari e figurativi ad eccezione di quelli per malattia e disoccupazione indennizzata. Una volta raggiunto il numero di 1820 contributi settimanali (corrispondenti a 52 settimane per 35 anni) e maturato così il diritto alla pensione, i contributi per malattia e disoccupazione vengono presi in considerazione per determinarne la misura. In proposito, l INPS ha ribadito che, ai fini del perfezionamento del requisito alternativo dei 39 anni di età, deve essere computata tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto, ma occorre che sia contestualmente perfezionato anche il requisito minimo dei 35 anni. Questo significa che, una volta raggiunti i 35 anni di contributi secondo i criteri illustrati nel precedente paragrafo, anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia viene considerata utile, sia per il diritto sia per la misura del trattamento. Per completezza di informazione riportiamo la tabella storica riepilogativa dei requisiti necessari per accedere alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti: REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ ANNO ETÀ ED ANZIANITÀ ANZIANITÀ 2000 55 e 35 37 2001 56 e 35 37 2002 57 e 35 37 2003 57 e 35 37 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 2008 (*) 60 e 35 40 2010 (*) 61 e 35 40 2014 (*) 62 e 35 40 (*) Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al 31.12.2015 - di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. LE FINESTRE PER IL 2006 I lavoratori dipendenti che nel 2006 conseguono i requisiti per il diritto della pensione di anzianità (39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età), potranno godere di questo trattamento con decorrenze diverse, determinate con riferimento alla data di maturazione dei requisiti. In proposito, riportiamo una tabella riepilogativa dei requisiti anagrafici e/o contributivi per poter usufruire delle decorrenze gennaio 2006-aprile 2007: Finestra dal Requisiti per il diritto 1 gennaio 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/05 oppure 38 anni di contributi al 30/09/05, a prescindere dall età 1 aprile 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2005 oppure 38 anni di contributi al 31/12/2005, a prescindere dall età 1 luglio 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31/03/2006 oppure 39 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2006 1 ottobre 2006 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/06/2006 oppure 39 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2006 1 gennaio 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/09/2006 oppure 39 anni di contributi al 30/09/06, a prescindere dall età 1 aprile 2007 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2006 oppure 39 anni di contributi al 31/12/2006, a prescindere dall età
Ricordiamo che tali decorrenze si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione; una volta conseguito il diritto, la pensione potrà essere richiesta anche nei mesi e negli anni successivi alla cosiddetta finestra, con decorrenza, ovviamente, dal mese successivo la presentazione della domanda. CUMULO PENSIONE / REDDITI DI LAVORO La normativa, che sintetizziamo in tabella, non ha subito modifiche rispetto al 2005, dal momento che non sono state emanate le norme attuative intese ad eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, secondo quanto disposto dalla legge delega di riforma del sistema pensionistico (art. 1, comma 1, Legge 243/2004). ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità liquidata con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età Lavoro dipendente o autonomo Pensione di anzianità liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con 37 anni di contributi e 58 anni di età Pensionati di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età che hanno versato o verseranno l importo una tantum di cui all art. 44, comma 2 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003) Lavoro dipendente Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Lavoro autonomo Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Nessuna trattenuta Trattenuta dell intera pensione Trattenuta del 30% della quota eccedente 427,58 mensili (la trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito di lavoro). ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Lavoro dipendente Trattenuta dell intera pensione fino a 63 anni di età. Lavoro autonomo Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente 427,58 mensili. Trattenuta del 50% della quota eccedente 427,58 mensili. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Per l anno 2006 le pensioni superiori al minimo vengono aggiornate in base all incremento della perequazione automatica fissato in via provvisoria al 1,7% (Decreto interministeriale - Economia e Lavoro - del 18 novembre 2005, precedentemente citato). Poiché lo stesso decreto interministeriale ha stabilito nella misura del 2% l indice definitivo per la perequazione automatica liquidata dal 1 /01/2005 sulle pensioni in essere al 31/12/2004, quest anno a tali pensionati è dovuto un conguaglio positivo di lieve entità pari allo 0,1%.
Con riferimento alle modalità di calcolo della perequazione, ricordiamo che, con effetto dall anno 2001, l'art. 69, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001), ha stabilito che l'indice di perequazione automatica delle pensioni si applica: al 100% sull'importo mensile fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore nel 2005 (pari ad 420,43 mensili); al 90%, da 3 a 5 volte il minimo; al 75%, oltre il quintuplo del minimo. Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dal 1 /01/2006 vengono quindi determinati come segue: Aumento 2006 Importo pensione al dicembre 2005 1,70% (100% ISTAT) fino a 1.261,29 1,53% (90% ISTAT) sulla parte di pensione oltre 1.261,29 e fino 2.102,15 1,275% (75% ISTAT) sulla parte di pensione eccedente 2.102,15 Si ricorda, infine, che l aumento verrà determinato in via globale su tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo ad uno stesso interessato, compresi quelli di previdenza complementare. MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE PER COLORO A CUI SI APPLICA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Come è noto, il sistema di calcolo della pensione sulla base dei contributi versati nell arco dell intera vita lavorativa, introdotto dalla Legge 335/95, è applicabile integralmente a tutti coloro che hanno iniziato i versamenti contributivi dal 1 gennaio 1996, oppure a chi abbia esercitato l opzione per tale sistema dal 1 gennaio 2001 in poi o la eserciti in futuro. Per coloro che rientrano nella sfera di applicazione della nuova normativa i versamenti contributivi non vengono più effettuati sull intera retribuzione ma nei limiti di un massimale di retribuzione imponibile annuo fissato dall art. 2, comma 18 della Legge 335/95 e annualmente rivalutato. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei massimali in vigore dal 1996 al 2006 (quest ultimo comunicato dall INPS sempre con circ. n. 120 del 28 dicembre 2005): Anno Massimale 1996 L.132.000.000 1997 L.137.148.000 1998 L.139.480.000 1999 L.141.991.000 2000 L.144.263.000 2001 L.148.014.000 2002 78.507,00 2003 80.391,00 2004 82.401,00 2005 84.049,00 2006 85.478,00 Con la stessa circolare n. 120/2005, l INPS ha, infine, rideterminato la prima fascia di retribuzione pensionabile al disopra della quale è dovuta a carico dei lavoratori dipendenti, l aliquota aggiuntiva dell 1%, che - a decorrere dal 1 gennaio 2006 - dovrà essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 39.297,00 (pari a 3.275,00 mensili). CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno 2006. Secondo quanto comunicato dall INPS con messaggio n. 4650 del 13 febbraio 2006, il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue:
- rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,039272; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1,040506. Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2005. Tabella coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo aventi decorrenza nel corso dell anno 2006, contenuti in allegato al messaggio INPS n. 4560 del 13 febbraio 2006.