a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 48 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 30.01.2012 Studi di settore e franchigia per soci trasparenti Categoria Sottocategoria Studi di settore Varie La Manovra Monti rilancia il ruolo degli studi di settore come strumento di compliance fiscale, prevedendo benefici ai soggetti congrui e rischio verifica per i non allineati. In particolare, viene stabilito che, se il contribuente risulta congruo e coerente agli studi di settore e assolve regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti sarà soggetto alla determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 (redditometro) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. Nel corso della videoconferenza tenuta dall Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata il 18 gennaio scorso è stato precisato che tale beneficio non si applica ai soci trasparenti di società congrue coerenti e fedeli agli studi di settore. Premessa Il D.L. 201/2011 ha disposto che, nei confronti dei contribuenti soggetti all accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), i cui ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con quanto stimato dal software Gerico: vengono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72; vengono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l attività di accertamento di cui all art. 43, comma 1 del DPR 600/73 (la disposizione non si applica, comunque, in caso di violazioni che comportino l obbligo di denuncia penale per uno dei reati fiscali di cui al DLgs. 74/2000); 1
la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. L accesso a tali benefici prevede che il contribuente: abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti per lo studio di settore applicato. Articolo 10 D.L. 201/2011 Argomento Comma 9 Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti: abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 comma 1 lett. d)) per i soggetti congrui e coerenti; riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all articolo 43 d.p.r. 600/73; aumento della franchigia prevista dall accertamento sintetico (che passa da 1/5 a 1/3). Comma 10 Condizioni per l accesso alla nuova disciplina: fedeltà dei dati dichiarati nel modello studi di settore; coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo studio di settore. Comma 11 Per i non congrui intensificazione dei controlli attraverso la predisposizione di apposite liste selettive ed intensificazione dei controlli bancari Comma 12 Abrogazione della norma in tema di franchigia da accertamento analitico presuntivo di cui al comma 4 bis articolo 10 e art. 10 ter Legge 8 maggio 1998 n. 146. Comma 13 Decorrenza e de entrata in vigore delle nuove regole a partire dal periodo d imposta 2011. 2
Benefici Riduzione Termini di accertamento Preclusione accertamenti basati su presunzioni semplici Accertamenti sintetici Analizzando in particolare i benefici si fa presente che: il primo è dato dal fatto che sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l attività di accertamento previsti dall articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. In sostanza, i contribuenti che risultano congrui e coerenti beneficiano della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/73. Di fatto, quindi, la notifica degli avvisi di accertamento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Mentre, al contrario, il termine ordinario prevede invece la decadenza al quarto anno; il secondo beneficio è dato dal fatto che: sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo quanto previsto dal D.L. 201/2011, se il contribuente risulta congruo e coerente sono in ogni caso preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. In altri termini, per un contribuente soggetto a studi di settore con ricavi congrui e coerenti, l'amministrazione finanziaria non è legittimata a desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; l ultimo beneficio è dato dal fatto che la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Per i soggetti congrui e coerenti la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/73) è, quindi, ammessa a condizione 3
che il reddito complessivo accertabile ecceda quello dichiarato di almeno un terzo, rispetto alla misura ordinaria di un quinto. Il comma 6 dell art. 38 del D.p.r 600/73 individua, infatti, il parametro di riferimento che consente all Ufficio di attivare l accertamento sintetico e da redditometro. Il suddetto parametro, rappresentato dallo scostamento tra reddito complessivo accertato e reddito dichiarato, viene determinato in 1/5 (20%). L Ufficio, quindi, può utilizzare l accertamento sintetico e da redditometro (a partire dai redditi 2009), qualora il reddito accertato ecceda di almeno il 20% il reddito dichiarato dal contribuente. Per i soggetti congrui e coerenti tale scostamento deve invece essere pari a un terzo. BENEFICI PER SOGGETTI CONGRUI COERENTI E FEDELI: preclusione accertamenti basati su presunzioni semplici; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento; accertamento sintetico solo se lo scostamento è superiore a un terzo. Videoforum del 18 gennaio Nel corso dell incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 18 gennaio, l Agenzia delle Entrate è entrata nell argomento fornendo importanti precisazioni. Innanzitutto è stato precisato che: le misure premiali previste nel comma 9 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998. In sostanza, il beneficio si applica a tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore indipendentemente dal regime contabile prescelto. Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come attività prevalente, un attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità. Per attività prevalente si intende l attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. 4
AGENZIA DELLE ENTRATE D: Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel comma 9 dell'articolo 10 del dl 201/2011, seppur inserite nel contesto di una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore. R: Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998. Benefici di cui al comma 9 art. 10 D.L. 201/2011 Si applicano a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Soci trasparenti Ma la seconda e più importante (e sotto certi punti di vista contraddittoria) precisazione riguarda i soci trasparenti di società congrua coerente e fedele agli studi di settore. La trasparenza riguarda: i soggetti indicati nell art. 5 del TUIR: società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ); società di armamento; società di fatto; associazioni senza personalità giuridica la cui attività è diretta all'esercizio in forma associata di arti e professioni. i soci di società di capitali che hanno fatto la relativa opzione di cui agli artt 115 e 116 del Tuir. 5
In particolare, l Agenzia delle Entrate ha precisato che per tali soci: non si estende la maggior franchigia (da 1/5 ad 1/3) per gli accertamenti sintetici. L Agenzia delle Entrate ha più precisamente affermato che: Il comma 9 dell'articolo 10 del DL n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell'agenzia nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore [ ]. Il beneficio di cui alla lettera C) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. In questo modo però si vengono a creare due tipologie di regimi premiali concessi dalla manovra Monti ai soggetti congrui, coerenti e fedeli alle risultanze di Gerico: una prima tipologia di soggetti costituiti da imprenditori individuali e liberi professionisti operanti non in forma associata, ai quali si applicheranno tutti e tre i benefici previsti nel comma 9 dell articolo 10 del decreto legge n. 201/2011 e che saranno, in ultima analisi, i veri fruitori del nuovo regime premiale introdotto dalla stessa norma; una seconda categoria di soggetti, costituiti da tutte le forme societarie e associative trasparenti che, seppur congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore, potranno beneficiare unicamente di due dei tre premi concessi dalla manovra Monti nel suddetto comma 9 dell articolo 10: la preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici e la riduzione di un anno nei termini di decadenza per l attività di accertamento degli uffici. SOCI TRASPARENTI DI SOCIETA CONGRUE COERENTI E FEDELI AGLI STUDI DI SETTORE L aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto a un terzo vale anche per i soci persone fisiche delle società congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore 6
AGENZIA DELLE ENTRATE D: L'aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del comma 9 dell'articolo 10 del dl 201/2011 si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi? R: Il comma 9 dell'articolo 10 del DL n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell'agenzia: nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. In particolare, alla lettera c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Tanto premesso, dall'analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito posto. Infatti, dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata lettera c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. - Riproduzione riservata - 7