Ponteggi, opere provvisionali e lavori in quota Parte 1/2 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI Criticità, buone prassi ed esempi applicativi alla luce del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota : Titolo IV - Capo II (Novità Gestione delle opere provvisionali con particolare riferimento ai PONTEGGI Indicazioni tecnico-operative - Criticità) Appunti di: Ing. Michele CANDREVA (1) Brescia, 27 novembre 2010 [1] Coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali" del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed autore del prontuario informativo "PONTEGGI METALLICI FISSI" casa editrice EPC LIBRI IIa edizione dicembre 2004 Il presente intervento, ai sensi della circ. del MLPS del 18/03/04, ha natura personale e non impegnativa per la P.A.. Opere provvisionali Lavori in quota: PONTEGGI Ponteggi fissi (tubi e giunti-telai-montanti e traversi): -Riferimenti normativi -Fabbricante-Marchio-Utilizzatore -Provvedimenti ministeriali: Autorizzazione-Estensione-Voltura -Libretto -Illustrazione di un Allegato A "tipo : Materiali ed Ancoraggi Quadro infortunistico in Europa e nel Mondo Statistiche delle violazioni e degli infortuni in Italia PiMUS: -Analisi dettagliata dei 10 punti dell Allegato XXII -A c.ca 7 anni (08.07.03) dal precetto normativo ed a c.ca 5 anni (19.07.05) dall obbligo di redazione. Wanted? Gestione dei Ponteggi: -Attraverso l Allegato XIX - Istruzioni pratiche, esaminando comportamenti errati e corretti D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009: -Titolo IV, Capo II -Allegati dal n. XVIII al n. XXIII -Relative NOVITÀ/CRITICITÀ Problematiche specifiche: interpretazioni e chiarimenti ministeriali 1
LUOGHI DI LAVORO PERCHÈ APPROFONDIRNE LA CONOSCENZA? - 270 milioni/anno di incidenti, di cui 355.000 mortali - 160 milioni/anno di malattie professionali 2 milioni di morti/anno 5.500 morti/giorno Fonte dati: Stima OIL nel mondo - Convegno Internazionale "Salute e sicurezza sul lavoro nelle PMI", Roma 1-3 ottobre 2003 Infortuni (1) (annui) sul lavoro e malattie professionali in Europa (Quadro generale per l'azione della CEE nel settore della sicurezza 1994 2000) Europa 8.000 morti/anno Italia 1.000 morti/anno 10 milioni su 120 milioni di lavoratori (1) (1) Fonte dati: Commissione UE - Pubblicazione "Europa Sociale 3/93", Lussemburgo 1994 In Europa gli infortuni -dati 97/98- con cadute da luoghi di lavoro temporanei in quota costituiscono il 10% di tutti gli infortuni sul lavoro C.ca il 10% delle predette cadute comporta l invalidità permanente o la morte del lavoratore Si può stimare che in un anno il numero di cadute da luoghi di lavoro temporanei in quota ammonta in Europa a 500.000, di cui circa 50.000 (10%) provocano infortuni gravi e quasi 1.000 (2%) hanno conseguenze mortali In particolare le cadute da PONTEGGI e SCALE rappresentano circa la metà di tutti gli infortuni gravi e un buon terzo di quelli mortali Studi effettuati dalla Commissione dell UE hanno evidenziato che, se in tutti gli Stati membri venissero applicate le migliori prassi, il numero di infortuni potrebbe essere sensibilmente ridotto Una riduzione del numero di infortuni nell ordine del 20% significherebbe che potrebbero essere evitate 100.000 cadute da luoghi di lavoro temporanei in quota (di cui circa 10.000 comportanti invalidità permanenti e oltre 200 con esito mortale) In termini finanziari, considerato che i costi diretti ed indiretti per ciascuna invalidità permanente possono essere valutati pari a un milione di euro, si potrebbero realizzare economie di circa 10.000 milioni di euro (cioè pari a 20.000 miliardi di lire!!! ) 2
Cantieri edili nell Unione Europea 2006 7% totale salariati 15% infortuni sul lavoro 30% incidenti mortali 3-4% cause strutturali 40% (45%) errato uso, montaggio e smontaggio 40% (35%) basso livello formazione lavoratori 16-17% altre cause Fonte dati: ISPESL Seminario Ambiente Lavoro Convention Modena, 9 ottobre 2008 13% 68% 3
15% 64% Le cause di morte nei cantieri sono le stesse di 50 anni fa!!!... In occasione di un convegno tenutosi a Rimini il 30 maggio 2008, organizzato dall Ordine degli Ingegneri di Rimini, uno dei relatori ha molto correttamente e lapidariamente asserito (peraltro suffragato da dati INAIL): 4
Non abbiamo bisogno di nuove norme, bisogna applicare quelle che abbiamo!!!... Mentre gli ultimi tre ministri, Maroni-Damiano-Sacconi del Welfare, hanno sostanzialmente dichiarato: Le leggi e i regolamenti non bastano, ma sono strumenti indispensabili!!!... Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, ha sostanzialmente dichiarato: 5
Non so se il nostro Paese abbia bisogno di altre leggi, decreti,, circolari interpretative C è bisogno di: Conoscenze, Saperi e Controlli Sost. Procuratore di S. Maria Capua Vetere (CE): Donato Ceglie Seminario tecnico del MLSPS Ischia, 23-24-25 settembre 2009 Le unità locali sottoposte a vigilanza a livello nazionale negli anni 2007-2008 dai servizi di prevenzione delle AA.SS.LL. si attestano al 5 % c.ca del totale Fonte dati: Coordinamento tecnico delle regioni Seminario tecnico del MLSPS - Milano Marittima, 14-15-16 settembre 2009 6
E allora? Ben vengano le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e smi: Le buone prassi Gli organismi paritetici La qualificazione delle imprese I modelli di organizzazione e gestione aziendale Istituti come l Interpello e la CCP Ing. M. Candreva D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Passiamo all esame del Capo II del Titolo IV, partendo dalle OPERE PROVVISIONALI e quindi dai PONTEGGI 7
Titolo IV - Capo II Sezione II - Disposizioni di carattere generale Art. 112 Idoneità delle opere provvisionali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggio di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell allegato XIX (ex circ. min. 46/2000).. Non esiste una direttiva europea di prodotto sulle OPERE PROVVISIONALI 8
Opere Provvisionali Situazione autorizzativa in Europa Germania: autorizzazione ponteggi e puntelli Francia: autorizzazione volontaria ponteggi - Marchio NF Svezia: autorizzazione sistemi di ponteggi Altri paesi: conformità a norme tecniche. Normative tecniche di settore CEN TC 53 9
UNI EN 12811-1 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi-requisiti requisiti,, prestazionali e progettazione generale UNI EN 12811-2 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 2: informazioni sui materiali UNI EN 12811-3 Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: prove di carico UNI EN 12810-1 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: specifiche di prodotto. UNI EN 12810-2 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: metodi particolari di progettazione strutturale UNI EN 74-1 Giunti, spinotti e basette per l utilizzo l in strutture di sostegno di opere permanenti e ponteggi - Parte 1: giunti per tubi requisiti e procedimenti di prova UNI EN 74-3 Giunti, spinotti e basette per l utilizzo l in strutture di sostegno di opere permanenti e ponteggi - Parte 3: Basette piane e spinotti requisiti e procedure di prova UNI EN 1004 Torri mobili di accesso e di lavoro UNI EN 12813 Attrezzature provvisionali di lavoro: Torri di carico realizzate in elementi prefabbricati Metodi particolari di progettazione strutturale UNI EN 12812 Strutture di sostegno di opere permanenti: Requisiti prestazionali e progetto generale UNI EN 1263-1 Reti di sicurezza: Parte 1 Requisiti di sicurezza e metodi di prova 10
UNI EN 1263-2 Reti di sicurezza: Parte 1 Requisiti di sicurezza e limiti di posizionamento UNI EN 1065 Puntellli telescopici regolabili in acciaio UNI EN 13331-1 Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 1 Specifiche di prodotto UNI EN 13331-2 Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 2 Verifica mediante calcoli o prove UNI EN 14653-1 Sistemi di puntellazione per pareti verticali con movimentazione idraulica manuale - Parte 1: Specifiche di prodotto UNI EN 14653-2 Sistemi di puntellazione per pareti verticali con movimentazione idraulica manuale - Parte 2: Verifica mediante calcoli o prove UNI EN 13374 Parapetti provvisori UNI EN 13377 Travi prefabbricate per casseforme In particolare per i tubi e giunti le norme UNI EN74-1 e UNI EN74-3 hanno sostituito la UNI EN74:1990 e per i ponteggi le norme UNI EN 128811-1, UNI EN 12811-2, UNI EN 12811-3,, la UNI EN 12810-1,, la UNI EN12810-2 nel loro complesso hanno sostituito la UNI HD 1000:1988 Sono attualmente in elaborazione la nuova norma sui puntelli telescopici in alluminio,, e quella sui sistemi parasassi per ponteggi, entrambe non ancora terminate. 11
Norme tecniche nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego 1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione. 2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. OPERE PROVVISIONALI Sono quelle strutture che, pur non entrando a far parte definitiva dell opera di cui sono a servizio, risultano necessarie per la costruzione, la manutenzione e la demolizione (Il c.d. TUS nell allegato XV, p. 1.1.1, lett. c) definisce: apprestamenti: le opere provvisionalinecessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere ) Possono essere destinate a sostenere: A: lavoratori, materiali ed attrezzature occorrenti alla costruzione B: opere in corso di esecuzione (travi, pilastri, muri, archi, volte, gallerie, centinature, ) Sono, in genere, strutture: Temporanee Modulari/ripetitive (secondo schemi predefiniti) Smontabili Reimpiegabili 12
PASSERELLE 13
Scalandrone Fincantieri Genova 2008 Art. 130 (passerelle) Larg. 60 cm (passaggio persone) o Larg. 120 cm (pass. pers. e mat.) Pend. 50% Listelli trasversali a passo d uomo: 60 cm Art. 126 PARAPETTI 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le PASSERELLE, le andatoie, che siano posti ad un altezza > di 2 m, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. Allegato XVIII (al punto 2.1.5. PARAPETTI di cui all art. 126): - 2.1.5.1.: H p 100 cm, H f 20 cm messa di costa e poggiante sul piano di calpestio - 2.1.5.2.: L n 60 cm - 2.1.5.3.: correnti e fermapiedi devono essere applicati dalla parte interna dei montanti Per i PONTEGGI fissi, diversi dal legno, l art.138 prevede alcune deroghe: H p 95 cm, H f 15 cm, montante di sommità 100 cm 14
PARAPETTI UNIVERSALI 15
Titolo IV - Capo II Sezione VII Costruzioni edilizie Art. 148 Lavori Speciali 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, (*) deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, soppalchi e facendo uso di idonei DPI anticaduta. (*) La proposta del gruppo tecnico era fermo restando la priorità per le misure di protezione collettiva. Una possibile errata corrige dovrebbe sostituire la parola predisporre con preferire I SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E NORME DI RIFERIMENTO I dispositivi di protezione collettiva dei bordi contro le cadute dall alto, denominati comunemente parapetti, sono costituiti generalmente da una barriera orizzontale a sviluppo longitudinale, sorretta da montanti verticali fissati in vario modo alla struttura del fabbricato. La norma UNI EN 13374 riporta le specifiche di prodotto e i metodi di prova per i sistemi di protezione temporanea dei bordi. 16
UNI EN 13374? UNI EN 13374? 17
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Art. 148 Lavori Speciali Titolo IV - Capo II Sezione VII Costruzioni edilizie 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, (*) deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, soppalchi e facendo uso di idonei DPI anticaduta. (*) La proposta del gruppo tecnico era fermo restando la priorità per le misure di protezione collettiva. Una possibile errata corrige dovrebbe sostituire la parola predisporre con preferire 19
Leggi regionali e provinciali (sull uso delle linee vita) Regione Lombardia (2004) Regione Toscana Provvedimento di Trento Regione Veneto Regione Liguria (2010) 20
In quali condizioni possono essere impiegati i ponteggi di cui all art. 131 come protezione collettiva per i lavoratori che lavorano sui tetti? Titolo IV - Capo II Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Art. 125 Disposizione dei montanti (ex art. 20 dpr 164/1956) Al c.4 si dispone che l altezza del montante di sommità deve essere 1.20 m (art. 138: 1 m per i ponteggi di cui alla Sez. V) rispetto all ultimo impalcato. VIENE QUINDI ELIMINATO IL RIFERIMENTO AL PIANO DI GRONDA e vengono aggiunte le parole: dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato Al c. 6 si dispone che il ponteggio deve essere ancorato ad ogni 2 piani e ad ogni 2 montanti 21
??? Montante di sommità: impiego non idoneo ed elemento non autorizzato 22
Ing. M. Candreva Montante di sommità: impiego non idoneo ed elemento non autorizzato 23
Montante di sommità: impiego non idoneo ed elemento non autorizzato 24
NO Nel rispetto della circ. min. n. 29 del 27.08.10, tenuto conto degli artt.: 111, 115, 122, 125, 133, 138 e 148 è possibile l impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato, deve tra l altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura. 25
PUNTELLI 26
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MENSOLE 28
CAVALLETTI D.Lgs. 81/2008 Art. 139 e Allegato XVIII Punto 2.2.2. Art. 139 Ponti su cavalletti 1. I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi 29
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Art. 139 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.2.2.4 A L L E G A T O X V I I I TRABATTELLI 31
D.Lgs. 81/2008 Art. 140 D.Lgs. 81/2008 Allegato XXIII 1998 32
art. 140, c. 1 art. 140, c. 4 + deroga art. 140, c. 5 art. 140 cc. 2 e 3 art. 140, c. 6 CASSEFORMI 33
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TORRI DI SOSTEGNO 35
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D.Lgs. 81/08 All. XXIII D.Lgs. 81/2008 All. XX Sez. A D.Lgs. 81/2008 All. XX Sez. B 37
PONTEGGI 38
Titolo IV - Capo II Sezione V Ponteggi fissi Art. 131 Autorizzazione alla costruzione ed all impiego (ex art. 30 dpr 164/1956) Si introduce la possibilità di produrre ponteggi anche in materiali diversi da quelli tradizionali Si consente la possibilità di riferirsi anche alle norme europee di settore per ottenere l Aut. Min. Possono essere autorizzati ponteggi aventi qualsiasi interasse di stilata a condizione che le PROVE DI CARICO A COLLASSO di schemi significativi garantiscano il necessario grado di sicurezza Si dispone il rinnovo dell autorizzazione min. ogni 10 anni Si dispone la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche tecniche dei ponteggi, presso le sedi di produzione, da parte dell ISPESL PONTEGGIO FISSO (artt. 131 e segg. D.Lgs.. 81/2008) È quella particolare opera provvisionale idonea a realizzare piani che consentono di svolgere attività lavorative in quota, essa è temporanea, modulare/ripetitiva (secondo schemi predefiniti), smontabile e reimpiegabile LEGNO METALLICO A TELAI PREFABBRICATI (artt. 122 e segg. D.Lgs.. 81/2008) A TUBI E GIUNTI a PORTALE ad H CHIUSO ad ELEMENTI COMPONIBILI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI 39
PTG PTP 40
PTP PTP 41
PTP PMTP 42
PMTP PONTEGGI FISSI (PF) PROVVEDIMENTI RILASCIATI DAL M.L.S.P.S. AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE VOLTURA Provvedimento con il quale il fabbricante o il legale rappresentante persona fisica o giuridica la cui qualifica è documentata mediante iscrizione alla C.C.I.A. e A., viene autorizzato alla costruzione/impiego del PF Provvedimento con il quale una autorizzazione viene arricchita di ulteriori elementi e/o schemi tipo di ponteggio Provvedimento con il quale l autorizzazione, e le eventuali estensioni ad essa collegate, è trasferita dalla ditta cedente alla ditta cessionaria 43
Per i vari tipi di PF il FABBRICANTE che intende costruirli in Italia o il LEGALE RAPPRESENTANTE del fabbricante estero che in Italia vuole commercializzarli e chiunque intende impiegarli nel territorio nazionale l UTILIZZATORE deve preventivamente munirsi della AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE (art.131, c.2 D.Lgs. 81/2008 e smi) completa di istruzioni e schemi c.d. LIBRETTO (art.131, c.6 D.Lgs. 81/2008 e smi) 44
Titolo IV - Capo II Sezione V Ponteggi fissi Art. 132 Relazione tecnica (ex art. 31 dpr 164/1956) Si individuano i contenuti, in 7 capitoli, della relazione tecnica, parte dei quali compongono il cd. LIBRETTO L I B R E T T O Provv. Cap. IV Cap. V Cap.VI Cap. VII (ovvero All. 1 ovvero All. A) All. 2 Autorizzazione Ministeriale (art. 131, c. 2 D.Lgs. 81/2008) Calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego ( art. 132, lett. d) D.Lgs. 81/2008 e smi ) Istruzioni per le prove di carico del ponteggio (art. 132, lett. e) D.Lgs. 81/2008 e smi) Istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio (art. 132, lett. f) D.Lgs. 81/2008 e smi) Disegni di tutti gli elementi costituenti il ponteggio che devono portare impressi, a incisione o a rilievo, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio (art. 135 D.Lgs. 81/2008) del fabbricante secondo il principio di rintracciabilità e schemi tipo di ponteggio con l indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l obbligo del calcolo per ogni singola applicazione (art. 132, lett. g) D.Lgs. 81/2008 e smi) Istruzioni di calcolo per i PF di altezza superiore a 20 m e per le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità (art. 133 D.Lgs. 81/2008 e smi) 45
ALLEGATO A (ovvero ALLEGATO 1) Tabella materiali (caratteristiche meccaniche e tolleranze dimensionali) degli elementi prefabbricati dei ponteggi con distinta degli impieghi Disegni degli elementi prefabbricati dei ponteggi e relativi particolari Schemi-tipo di ponteggio fino a 20 m e relativi particolari Ancoraggi per ponteggi Tabella dei limiti di impiego 46
Requisiti oggetto di verifica da parte dell'igq SCHEMA IGQ PER LA CERTIFICAZIONE DEI PONTEGGI METALLICI FISSI - 1/2 O R G A N I Z Z A T I V I: -Il richiedente è in possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000. A F F I D A B I L I T À D E I P R O C E S S I: Materiali e semilavorati -Certificazione di conformità di origine secondo standard riconosciuti; -verifiche sistematiche di dimensioni, aspetto e proprietà fisico chimiche; -registrazione sistematica di prove e controlli. Fabbricazione -Piani di fabbricazione e controllo; -processi di saldatura qualificati; -identificazione dei prodotti ottenuti ai fini della rintracciabilità; -registrazione sistematica dei parametri di processo e dei controlli eseguiti. Trattamenti superficiali -Processi di zincatura e verniciatura secondo standard riconosciuti; -processi di zincatura e verniciatura qualificati; -identificazione dei prodotti ottenuti ai fini della rintracciabilità; -registrazione sistematica dei parametri di processo e dei controlli eseguiti. Movimentazione, stoccaggio e spedizione -Modalità e criteri definiti ai fini di assicurare l'integrità dei prodotti. A F F I D A B I L I T À D E I P R O D O T T I: Rispetto dell'aut.zione ministeriale -Materiali; -forma; -dimensioni. Accoppiabilità -Verifica di corrispondenza dei prodotti finiti ai requisiti dimensionali e di forma entro i limiti delle tolleranze predefinite.. Valore aggiunto della certificazi one di prodotto, ovvero obiettivi del marchio di qualità SQ PONTEG- GI: 1.CERTEZ ZA DELLA CONFOR- MITÀ AI REQUISITI COGENTI 2.GARANZ IA DI AFFIDA- BILITÀ' NELL'UTI- LIZZATO- RE 47
Requisiti oggetto di verifica da parte dell'igq SCHEMA IGQ PER LA CERTIFICAZIONE DEI PONTEGGI METALLICI FISSI - 2/2 Durata - Verifica di corrispondenza dei prodotti ai test prestabiliti ai fini della bontà dei processi di zincatura e verniciatura eseguiti. Identificazione - Identificazione di origine di ogni componente; - identificazione dei materiali costituenti gli elementi critici del ponteggio; - identificazione della data di fabbricazione, - identificazione della conformità allo schema certificativo SQ PONTEGGI S E R V I Z I O: Manuale d'uso - Criteri e modalità di definizione, realizzazione e verifica degli ancoraggi; - criteri e modalità per una gestione in sicurezza delle attività di premontaggio, montaggio, uso, smontaggio, controllo e trasporto. Valore aggiunto della certificazione di prodotto, ovvero obiettivi del marchio di qualità SQ PONTEGGI: CERTEZZA DEL- LA CONFORMITÀ AI REQUISITI COGENTI GARANZIA DI AFFIDABILITA NELL'UTILIZZATO RE Consegna documentazione - Evidenza documentale della distribuzione controllata ai Clienti, diretti ed indiretti di: libretto ex art.30 u.c. del D.P.R. n. 164/1956 e manuale d'uso. Progettazione delle installazioni - Verifica della capacità dell'azienda ad eseguire progettazioni di installazione in forma controllata. Dopo ~ 20 anni: La Lett. Circ. MLPS del 25.08.2003, n. 1082 Campagna europea nel settore delle costruzioni 2003/2004 ha ribadito la necessità di effettuare la vigilanza sui requisiti dimensionali dei PMF 48
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Prova di collasso 51
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. CON I PONTEGGI POSSONO ESSERE ESEGUITI LAVORI IN QUOTA TRA I PIÙ VARI E IN DIVERSI SETTORI, QUALI AD ESEMPIO QUELLI DI SEGUITO RIPORTATI Questo è un lavoro in quota con funi Definizione 2 m Art. 107 D.Lgs. 81/2008 e smi lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile 61
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PONTEGGI FISSI 1/3 1. Divieto di assumere bevande alcoliche per gli addetti ai cantieri temporanei o mobili e ai lavori in quota 2. Distanza di sicurezza D dalle parti attive non protette 3 m < D 7 m in funzione della tensione nominale 3. Omissione del sottoponte di sicurezza anche per le torri di carico 4. Ponteggi metallici o non 5. Attestazione di rispondenza del ponteggio già autorizzato alle norme europee 64
PONTEGGI FISSI 2/3 6. Aggiornamento della normativa, in relazione alla protezione contro la corrosione degli elementi metallici, verso nuove tecnologie, eliminando quelle nocive 7. La circ. 46/2000, relativa alle Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, altro non è che l ALLEGATO XI 8. Rinnovo dell Autorizzazione Ministeriale ogni 10 anni 9. Il MLSPS si avvale anche dell ISPESL per i controlli delle caratteristiche tecniche dei ponteggi presso le sedi di produzione 10. La circ. 25/2006, relativa ai Contenuti minimi del PiMUS, altro non è che l ALLEGATO XXII PONTEGGI FISSI 3/3 11.Parapetto del ponteggio, altezza corrente superiore: H p 95 cm ( 100 cm x PL) 12.Parapetto del ponteggio, altezza fermapiede: H f 15 cm ( 20 cm x PL) 13.Distanza del ponteggio dall opera servita: d os 20 cm ( 20 cm x PL x soli lavori di finitura) 14.Altezza montante di sommità del ponteggio rispetto all ultimo impalcato (Si elimina il riferimento al piano di gronda): H ms 100 cm ( 120 cm x PL) 65
Documentazione ex artt. 131 e segg. del D.Lgs. n. 81/2008 e smi - 1/2 1 Libretto del PF comprensivo di autorizzazione ministeriale 2 Disegno esecutivo del PF, in conformità a quanto previsto dal successivo punto 5, nel caso in cui non è previsto il progetto di cui al successivo punto 3, contenente: identificazione del tipo di PF usato generalità e firma del responsabile di cantiere sovraccarichi massimi per metro quadro di impalcato indicazione degli appoggi e degli ancoraggi Documentazione ex artt. 131 e segg. del D.Lgs. n. 81/2008 e smi - 2/2 3 4 5 Eventuale progetto del PF, se di altezza > a 20 m o se difforme (per: numero di impalcati superiore diverso numero e/o distribuzione e/o realizzazione degli ancoraggi sovraccarico complessivo superiore superiore superficie esposta al vento teli, graticci, tabelloni, ecc. montaggio del PF in zone geografiche in relazione alla quota s.l.m. diverse da quelle previste nell'a.m. uso promiscuo di elementi di PF non appartenenti ad unica a.m. ecc.) dagli schemi-tipo di impiego contemplati dal libretto, e di altra opera provvisionale (castello di tiro, castelli di carico, ecc.), o se di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, comprendente: calcolo di resistenza e stabilità (secondo le istruzioni approvate nell'a.m.) disegno esecutivo (piante/sezioni/prospetti) Collegamento del PMF (secondo le norme CEI applicabili) all'impianto di messa a terra del cantiere ed eventuale calcolo di probabilità di caduta dei fulmini (secondo le norme CEI applicabili) da cui risulta l'autoprotezione del PMF o dichiarazione di conformità dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462/2001) PiMUS (ex Allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e smi) 66
Ulteriore utile documentazione relativa ai PF Relazione circa l'esecuzione di PROVE sugli ANCORAGGI nel luogo di installazione del PF Dichiarazione di REGOLARE ESECUZIONE DI MONTAGGIO del PF VERIFICHE (check-list) concernenti il PF ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 81/2008 e smi VERIFICHE (check-list: Parte 1 e 2) concernenti il PF ai sensi dell Allegato XIX del D.Lgs. 81/2008 e smi (ex Circ. MLPS n. 46/2000) MSTP & NOLO s.r.l. - 00100 Nuoro - Via Roma n. 16 - tel. fax e-mail Relazione circa l'esecuzione di PROVE sugli ANCORAGGI nel luogo di installazione del PMF Il sottoscritto sig. Rossi, legale rappresentante della società MSTP & NOLO s.r.l. (incaricata del montaggio del PF presso il cantiere ubicato a Nuoro in via Milano n. 13) con sede a Nuoro in via Roma n. 16, con l'ausilio dei suoi dipendenti che monteranno il PF sig. XXX in qualità di preposto e sigg. YYY e ZZZ, tutti e tre in possesso dell'attestato/esperienza di cui all Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006), alla presenza del calcolatore del PF arch. Tizio, ha proceduto alla realizzazione di n. 3 ancoraggi (disposti nei punti indicati nell'allegato prospetto e considerati rappresentativi del materiale costituente l'opera servita dal PF) sul luogo in cui sarà montato il PF, utilizzando n. 3 tasselli ad espansione meccanica analoghi a quelli che costituiranno gli ancoraggi del PF all'opera servita. Si è quindi proceduto, con l'ausilio di un tester tipo... Marca con fondo scala pari a 2000 dan, all'esecuzione di n. 3 prove di estrazione dei suddetti ancoraggi allo scopo di determinarne le seguenti forze (Nu) all'opera servita necessarie allo sfilamento e quindi stimare i valori degli sforzi (Ne=Nu/2.5) in esercizio: N u N e = N u / 2.5 1200 dan 480 dan 1050 dan 420 dan 1150 dan 460 dan Pertanto in esercizio, per ogni ancoraggio, il max sforzo di ancoraggio all'opera servita non deve superare il valore di: Ne,max=420 dan Letto, confermato e sottoscritto. Nuoro, 09/11/2006 Il legale rappresentante Il preposto I lavoratori Il calcolatore MSTP & NOLO srl 67
Pi.M.U.S. Come se fosse un disegno esecutivo di carpenteria 68
1/4 CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS - Allegato XXII, D.Lgs. 81/2008) 1 Dati identificativi del luogo di lavoro (ubicazione del cantiere, descrizione dei lavori da eseguire, data inizio installazione PF, durata max montaggio PF, data di presunto smontaggio PF, durata max smontaggio PF, ecc.) 2 3 4 Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di mont./trasf./smont. del PF Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti (muniti di attestato di formazione) alle operazioni di di mont./trasf./smont. del PF Identificazione del PF 5 Disegno esecutivo del PF 6 Progetto del PF, quando previsto 7 2/4 CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS - Allegato XXII, D.Lgs. 81/2008) Indicazioni generali per le operazioni di mont./trasf./smont. del PF ("piano di applicazione generalizzata"): 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del PF, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc. 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del PF (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.) 7.3. modalità di tracciamento del PF, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc. 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di mont./trasf./smont. del PF e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di mont./trasf./smont. del PF e loro modalità di installazione ed uso 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze il PF, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e smi 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve/vento/ghiaccio/pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del PF e dei lavoratori 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e/o oggetti 69
8 3/4 CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS - Allegato XXII, D.Lgs. 81/2008) Illustrazione delle modalità di mont./trasf./smont. del PF, riportando le necessarie sequenze passo dopo passo (con particolare riguardo nei confronti delle singole realizzazioni: passi carrai, disassamenti, piazzole di carico, parasassi, partenze strette/larghe/sospese, ecc.), nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di mont./trasf./smont. del PMF ( istruzioni e progetti particolareggiati ), con l ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi/disegni/foto: sistemi di sicurezza intrinseci al PF stesso sistemi di protezione anticaduta (linee vita e DM n. 466/92) presenti sul mercato DPI (imbracature, cordino semplice o doppio, dissipatore di energia, connettori, ecc.) 9 10 4/4 CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS - Allegato XXII, D.Lgs. 81/2008) Descrizione delle regole da applicare durante l uso del PF: regole generali per un corretto uso (non correre sugli impalcati, evitare assembramenti di più lavoratori e/o depositi di materiali/attrezzature sugli impalcati di peso superiore alla relativa classe di carico del PF, non salire o scendere lungo i montanti, ecc.) regole generali per una corretta manutenzione (individuazione del lavoratore all'uopo preposto, elenco dei controlli periodici e straordinari, ecc.) Indicazioni (schede) delle verifiche da effettuare sul PF prima del montaggio e durante l uso (vedasi ad es. l Allegato XIX ex circ. del MLPS n. 46/2000, nonché il DPR n. 359/1999 e la circ. MLPS n. 44/2000) Ad avviso di chi vi parla, considerato che l Allegato XXII elenca i contenuti minimi del PiMUS, è utile integrare tale elenco con il seguente punto 11: 11 Descrizione delle misure per la gestione delle emergenze (recupero del lavoratore rimasto sospeso, modalità di chiamata dei soccorsi, numeri di telefono utili, evacuazione, ecc.) che si potrebbero verificare durante le operazioni di mont./uso/manut./trasf./smont. del PF 70
In relazione al punto 3 dell ALLEGATO XXII PATENTINO Art. 136, commi 6 e 7, D.Lgs. 81/08 e smi È prevista una formazione adeguata e mirata a carattere teorico-pratico per gli addetti alle operazioni di mont./trasf./smont. dei ponteggi in conformità a quanto previsto dall ALLEGATO XXI CORSO DI 28 ORE 71
Bisogna riconoscere al legislatore europeo il merito di aver fortemente voluto la direttiva 2001/45/CE del 27/06/2001, recepita nell ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 235/2003, che ha modificato il D.Lgs. 626/1994, e che da ultimo è confluito nel D.Lgs. 81/2008 e smi 72
In relazione al punto 4 dell ALLEGATO XXII IDENTIFICAZIONE DEL PF Titolo IV - Capo II Sezione II - Disposizioni di carattere generale Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota (ex art. 36-bis d.lgs. 626/1994) SCELTA DELLE ATTREZZATURE di lavoro più idonee, DANDO PRIORITÀ ALLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE INDIVIDUALI (cfr. con art. 15, c. 1, lett. i) 73
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Titolo IV - Capo II Sezione II - Disposizioni di carattere generale Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota (ex art. 36-bis d.lgs. 626/1994) IL SISTEMA DI ACCESSO DEVE CONSENTIRE L EVACUAZIONE in caso di pericolo imminente 75
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In relazione al punto 5 dell ALLEGATO XXII DISEGNO ESECUTIVO 77
Art. 133 Progetto: DISEGNO ESECUTIVO Disegno esecutivo del PF, contenente: generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al c. 1, lett. g), art. 132, cioè quando non sussiste l obbligo del calcolo. In tale caso non si richiedono generalità e firma del progettista, bensì sono sufficienti quelle della persona competente di cui al c. 1, art. 136 sovraccarichi massimi per metro quadro di impalcato indicazione degli appoggi e degli ancoraggi 78
DISEGNO ESECUTIVO SCHEMI DI MONTAGGIO NEI LIBRETTI AUT. MIN. 79
SCHEMI DI MONTAGGIO NEI LIBRETTI AUT. MIN. In relazione al punto 6 dell ALLEGATO XXII PROGETTO 80
Titolo IV - Capo II Sezione V Ponteggi fissi Art. 133 Progetto (ex art. 32 dpr 164/1956) Si individuano i casi in cui occorre effettuare il progetto (calcoli e disegni esecutivi), di ponteggi ed altre opere provvisionali, tenuto in cantiere a disposizione dell Organo di Vigilanza insieme al libretto Art. 134 Documentazione (~ ex art. 33 dpr 164/1956) Si introduce l Allegato XXII (ex circ. min. 25/2006 sul PiMUS), disponendo che il PiMUS deve essere tenuto in cantiere a disposizione dell Organo di Vigilanza Art. 135 Marchio del fabbricante (~ ex art. 34 dpr 164/1956) Si dispone che gli elementi di ponteggio abbiano il marchio del produttore Art. 133 Progetto: CALCOLO Eventuale progetto del PF, se di altezza > a 20 m o se difforme (per: numero di impalcati superiore diverso numero e/o distribuzione e/o realizzazione degli ancoraggi sovraccarico complessivo superiore superiore superficie esposta al vento teli, graticci, tabelloni, ecc. montaggio del PF in zone geografiche in relazione alla quota s.l.m. diverse da quelle previste nell'a.m. uso promiscuo di elementi di PF non appartenenti ad unica a.m. ecc.) dagli schemi-tipo di impiego contemplati dal libretto, e di altra opera provvisionale (castello di tiro, castelli di carico, ecc.), o se di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, comprendente: calcolo di resistenza e stabilità (secondo le istruzioni approvate nell'aut.min.) disegno esecutivo (piante/sezioni/prospetti) 81
VERIFICHE DEGLI SCHEMI D INSIEME CHE SI AVVALGONO DELLA PROVA A COLLASSO SCHEMA NORMALE SCHEMA CON MENSOLA INTERNA SCHEMA CON DISASSAMENTO SCHEMA CON PARTENZA STRETTA SCHEMA CON PARTENZA LARGA SCHEMA CON PIAZZOLA DI CARICO SCHEMA CON PASSO CARRAIO 82