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Transcript:

Verona, 22 Giugno 2010 Il Modello 770 / 2010 Semplificato Parte VII - Appendice News fiscali in tema di lavoro dipendente Relatore: dott. Paolo Meneguzzo 1

SOMME PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO /1 - DL n.93/2008, art.2, c.1, lett.c): 1.7.2008-31.12.2008 (*) - DL n.185/2008, art.5: 1.1.2009-31.12.2009 (*) - L. n.191/2009, art.2, c.156, b) e c.157: 1.1.2010-31.12.2010 (*) (*) principio di cassa allargato 6.000 annui agevolabili con imp.ta sostitutiva del 10%; 35.000 : reddito di lavoro dipendente nell anno precedente; Circ. Ag.Entrate - Min.Lavoro, n.49/e /2008 e n.59/e /2008 - DL n. 31.05.2010, n.78, art.53: 1.1.2011-31.12.2011 (*) 6.000 : importo annuo agevolabile con imp.ta sostitutiva (10%? ); 40.000 : reddito lavoro dipendente ( nell anno precedente? ); Sgravio contributivo. Comma 3: Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2, entro il 31 dicembre. 2

SOMME PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO /2 DL 31.05.2010,n.78, art.53: 1.1.2011-31.12.2011 6.000 : importo annuo agevolabile con imp.ta sostitutiva (10%? ); 40.000 : reddito lavoro dipendente ( nell anno precedente? ); I dubbi ulteriori 1) accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. sono esclusi i premi erogati in base a: pattuizioni individuali? Contratto nazionale? atti unilaterali di liberalità del datore di lavoro? 2) Sarà concessa al lavoratore la facoltà di rinuncia? 3) In caso di retribuzione convenzionale ex art.51, co.8-bis, TUIR, ai fini dei limiti di importo, varrà la r convenzionale o la r. effettiva? 3

SOMME PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO /3 Abrogazione della non concorrenza al reddito di: - fino a 258,23, liberalità per festività e ricorrenze; - sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari. Conservazione della non-concorrenza al reddito dei fringebenefits entro 258,23 annui totali (art.51, comma 3, Tuir) CM n.59/e/2008, par.16: sia per i benefits dovuti sia per i benefits per liberalità ; le liberalità ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possono rientrare nella previsione agevolativa entro i 258,23. 4

I BUONI ACQUISTO Stato dell arte /1 C.M. 1.8.1974 n.30; C.M. 9.8.1976, n.27 buoni-carburante COD. CIV. Art. 2002 - Documenti di legittimazione e titoli impropri Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. C.M. n.59/e/2008, par.16, citata; Risoluzione risposta ad interpello, non pubblicata (vedi Il Sole24Ore, 27.4.2010, R.Rizzardi: documenti della consultazione 2007 della Commissione UE: buoni single purpose (rilevanti ai fini Iva al momento della consegna) e buoni multi-purpose (rilevanti ai fini Iva solo al momento dell utilizzo) ) La cessione del documento dall impresa al dipendente: - IVA: fuori-campo, art.2, co.3, lett.a), DPR n.633/72; - REDDITO: rilevanza secondo la regola delle liberalità in natura ( fringe-benefits ) prevista dall art.51, c.3, TUIR 5

I BUONI ACQUISTO /2 Tickets-restaurant FORUM LAVORO 17 Marzo 2010: Si chiede di sapere se l importo dei ticket restaurant che supera la soglia di esenzione di 5,29 debba essere computato ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione dei fringe-benefit -pari a 258,23- prevista dal comma 3 dell art.51, TUIR. RISOLUZIONE 29.03.2010, n.26/e L art.51,co.2,tuir, stabilisce che i t.r. sono esclusi dal reddito fino a 5,29,verificando tale limite rispetto al loro valore nominale. L evidenziazione del valore nominale porta quindi a ritenere che i t.r. non costituiscono erogazioni in natura. L importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 non può pertanto essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell art.51, e quindi concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Contrasto con la Ris. n.153/e 15.12.2004: i t.r. erano stati qualificati come compensi in natura 6

FORUM LAVORO 2010 e RISOLUZIONE 29.03.2010, n.26/e Gli Altri chiarimenti - 1 Criteri distintivi degli oneri di utilità sociale Art.51, c.2, lett.f): non-concorrenza al reddito dell utilizzo, da parte del dipendente o dei familiari a carico, di opere e servizi indicati all art.100, c.1 (spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). Richiamo della Ris. 10.03.2004, n.34 : spesa sostenuta volontariamente, non per obbligo contrattuale; accesso alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti; specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; utilizzabilità di strutture esterne non di proprietà del datore lavoro; estraneità del dipendente al rapporto datore - prestatore servizio; il dipend.te non deve ricevere pagamenti, rimborsi, anticipazioni; (eccezione: lett. f-bis: le somme per frequenza di asili nido e di colonie climatiche., nonché per borse di studio. ) 7

FORUM LAVORO 2010 e RISOLUZIONE 29.03.2010, n.26/e Gli Altri chiarimenti - 2 Art.51, comma 3: Per valorizzare i beni e servizi ceduti/prestati al dipendente o ai familiari, si applicano le disposizioni sulla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell art.9 TUIR. Art.9, comma 3: Per valore normale, s intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi..., tenendo conto degli sconti d'uso. RIS. n.26/e Si può ritenere che il valore normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. 8

RIS. 28 maggio 2010, n.46/e Finanziamenti ai dipendenti /1 Art.51, comma 4, lett. b), TUIR: Fringe-benefit = il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (tasso di riferimento) vigenti al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi C.M. n.326/e/1997, par. 2.3.2.2 > finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro; > finanziamento concesso da terzi per accordi o convenzioni col datore di lavoro 9

RIS. 28 maggio 2010, n.46/e Finanziamenti ai dipendenti /2 La regola dell art.51, co. 4, lett.b), TUIR è applicabile ANCHE al finanziamento ottenuto direttamente dal dipendente presso terzi, SE: collegamento immediato e univoco tra l erogazione aziendale e il pagamento degli interessi, per cui l importo erogato dal datore non entra, di fatto, nella disponibilità del dipendente (nello specifico, il datore eroga un contributo accreditato sul C/C del dipendente, dedicato ai pagamenti in base alle scadenze e giorni di valuta del piano di ammortamento); il dipendente presenta al datore, entro il 31.1 una certificazione rilasciata periodicamente dalla banca, attestante la regolarità dei pagamenti delle rate; ciò conferma che le somme accreditate sono state utilizzate per sostenere gli oneri finanziari attinenti al mutuo; l azienda invia alla banca, una informativa attinente alla concessione del contributo aziendale, ovvero all eventuale revoca dello stesso ; tale informativa sostituisce la convenzione o l accordo con la banca, richiesto dai chiarimenti più risalenti (della CM n. 326/E/1997). 10

UNICO PF 2010, Fasc.2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE del MODULO RW L obbligo del modulo RW (art.4, DL n.167/1990, conv.) sussiste per le persone fisiche fiscalmente residenti che al termine del periodo d imposta detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. depositi e conti correnti bancari costituiti all estero (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); L obbligo può quindi riguardare il dipendente residente in Italia (non iscritto all AIRE) che lavora all estero: - con tassazione italiana sul reddito effettivo; - con tassazione italiana sul reddito convenzionale in presenza delle condizioni previste dall art.51, c.8-bis Tuir. Eccezione: i frontalieri (DL 28.5.2010, n.78, art.13, lett.b) 11

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /1 L. n.244/2007, Art.1, cc. 121, 122, 123 OBIETTIVO: ELIMINARE IL 770 SEMPLIFICATO I dati di: - Lavoro autonomo; - Provvigioni; - Redditi diversi confluirebbero nel Mod.770 Ordinario I dati del lavoro dipendente: CUD Dipendente Agenzia delle entrate Fonte: Agenzia delle entrate 12

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /2 Fonte: Agenzia delle entrate - 2010 13

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /3 Fonte: Agenzia delle entrate - 2010 14

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /4 Fonte: Agenzia delle entrate - 2010 15

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /5 A) Fonte: Agenzia delle entrate - 2010 16

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /6 B) DATI AZIENDALI DA INVIARE MENSILMENTE ALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA : FLUSSO OBBLIGATORIO Prospetto MQ: dati di quadratura del mese (SS) Prospetto MR: ritenute operate, i crediti utilizzati e versamento eseguito (ST) Prospetto MV: trattenute di addizionali comunali all Irpef (SV) Prospetto MC: compensazioni effettuate (SX) FLUSSO EVENTUALE Prospetto eventuale MRAV : ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive a seguito di ravvedimento Fonte: Agenzia delle entrate - 2010 17

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /7 Fonte: Agenzia delle entrate - 2009 18

MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI Cenni /8 DL n.207/2008, Art. 42 - Differimento di termini in materia fiscale Testo dopo le modifiche dell'art. 1, co.6, D.L. n.194/2009 Co.2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal co.1 dell art.44-bis del D.L. 30 sett. 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'agenzia delle entrate e l'istituto nazionale della previdenza sociale. RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2010 CONFINDUSTRIA : - INCREMENTO COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE; - DUBBI SU ASPETTI SPECIFICI; - RICHIESTA DI MODALITA PIU SEMPLICI E MENO ONEROSE (es. Nuovo mod.f24 anche per compensazioni interne); AGENZIA delle ENTRATE : NECESSITA DI CONDIVISIONE CON LE IMPRESE; RISERVA DI ESAME DELLE PROPOSTE ALTERNATIVE; EVENTUALI FUTURI TAVOLI TECNICI. Fonte: Confindustria 19