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INVESTIRE IN ITALIA AI TEMPI DEL JOBS ACT Tra vantaggi economici e semplificazioni del rapporto di lavoro Mercoledì 4 febbraio 2015, ore 16.00 CBA Studio Legale e Tributario Galleria San Carlo, 6 - Milano Materiale di supporto www.cbalex.com MILANO ROMA PADOVA VENEZIA MÜNCHEN

INVESTIRE IN ITALIA AI TEMPI DEL JOB ACT Tra vantaggi economici e semplificazione del rapporto di lavoro Gianvito Riccio Katrin M. Beck 04/02/2015 Sommario Introduzione e finalità del lavoro Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Semplificazione del contratto di apprendistato Sgravi contributivi per nuove assunzioni CBA Studio Legale e Tributario 1 1

INTRODUZIONE e FINALITA del LAVORO 2 Introduzione e finalità del lavoro La finalità del presente lavoro è quella di esporre in maniera intuitiva ed accessibile, l attuale assetto del mercato del lavoro alla luce delle recenti Riforme. In particolare, saranno oggetto di attenzione le principali novità introdotte dal D.L. 34/2014 (Decreto Poletti), dalla L. 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) e la misura degli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni dalla legge di Stabilità per il 2015 (n. 190 del 23 dicembre 2014). Questa è solo una panoramica generale. Per approfondire qualsiasi tematica oggetto di Vostro interesse, non esitate a contattare lo Studio CBA, per un incontro. 3 2

LIBERALIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE E DI SOMMINISTRAZIONE SEMPLIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 4 Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Il D.L. n. 34/2014 (Decreto Poletti) ha introdotto importanti novità in materia di: contratti di lavoro a tempo determinato («A TERMINE») somministrazione di lavoro contratti di apprendistato 5 3

Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Contratti «A TERMINE» - prima del Decreto Poletti - Storicamente la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a termine è stata soggetta a limitazioni. In forza del D.lgs. n. 368/2001 il datore di lavoro aveva l obbligo di specificare in forma scritta, all atto dell assunzione, le causali giustificatrici per la scelta di tale forma contrattuale. In caso di giudizio, il datore di lavoro deve provare (assai gravoso) la sussistenza concreta delle ragioni di natura tecnica organizzativa, produttiva o sostitutiva addotte il nesso di causalità fra le predette ragioni e l assunzione del dipendente 6 Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Contratti «A TERMINE»: D.L. Poletti (34/2014) Tutte le imprese hanno la facoltà di stipulare contratti a termine acausali rispettando il tetto massimo dei 36 mesi di rapporto 7 4

Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione LIMITE DI CARATTERE QUANTITITIVO Il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza, al 1 gennaio dell anno di assunzione (Art. 1 comma 1 D.lgs. 368/2001) 8 Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione In ogni caso, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi: nella fase di avvio di nuove attività per i periodi individuati dalla contrattazione collettiva; per sostituzione di personale assente; per attività stagionali; per spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni. Tali limitazioni non si applicano nemmeno ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa. 9 5

Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Sanzione amministrativa in caso di violazione pari al: (nuovo comma 4 septies dell Art. 5 del D.lgs n. 368/2001) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite; al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza 10 Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione In materia di somministrazione di lavoro Si applica la nuova formulazione dell art. 1 del D.lgs. n. 368/2001 che introduce la acausalità del contratto a tempo determinato sino ad una durata massima di 36 mesi. Tuttavia la Corte di Giustizia UE ha evidenziato la necessità di tenere distinti il contratto a tempo determinato dalla somministrazione (11.04.2013 n. C-290/12). 11 6

Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Conseguenze: L individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione è di esclusiva competenza dei contratti collettivi nazionali senza che trovi applicazione il limite del 20%; Il limite del 20% non può neppure riferirsi alle assunzioni a termine effettuate dalle stesse agenzie di somministrazione nell ambito della loro attività; Non si ritiene applicabile la sanzione amministrativa di cui al nuovo art. 5, ma quella specifica di cui all art. 18 comma 3 D.lgs. n. 276/2003 (da euro 250,00 ad euro 1.250,00). 12 Liberalizzazione dei contratti a termine e di somministrazione Contratti a termine secondo la legge tedesca Contratto a termine con causa Senza tetto massimo Senza intervallo temporale Contratto a termine senza causa Tetto massimo di 24 mesi Proroga a fino 3 volte 13 7

Semplificazione del contratto di apprendistato Sono contratti a causa mista (a fronte della prestazione di energie lavorative il lavoratore riceve formazione e retribuzione) che attribuiscono diversi vantaggi al datore di lavoro. Retribuzione: la possibilità di sottoinquadramento del lavoratore sino a due livelli rispetto al livello spettante. Recesso: da esercitarsi alla fine del periodo di formazione è libero e non prevede costi. Vantaggi economici: principalmente, sgravi contributivi, minori oneri retributivi, possibilità di finanziare i percorsi formativi con fondi interprofessionali. 14 Semplificazione del contratto di apprendistato Contratti «DI APPRENDISTATO» nel D.L. Poletti Il Decreto Poletti ha ulteriormente liberalizzato e semplificato l istituto attenuando alcuni suoi limiti (semplificazione dei piani formativi ed eliminazione degli obblighi di stabilizzazione degli apprendisti per le aziende fino a 50 dipendenti). 15 8

Semplificazione del contratto di apprendistato Il sistema dell apprendistato in Germania Caratteristiche principali del sistema duale Condizioni per studenti e aziende 16 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E ART. 18 17 9

La L. 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, tratteggia un nuovo sistema di promozione e tutela del lavoro che incide: sul versante delle politiche attive e passive; sul versante della disciplina dei rapporti di lavoro; sul versante della conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. 18 Con due distinti schemi di decreti varati il 24 dicembre 2014 il Governo ha già dato parziale attuazione alla delega del Parlamento introducendo: il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; una nuova disciplina degli ammortizzatori sociali. 19 10

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Caratteristiche: il contratto a tempo indeterminato delineato dal Governo si configura come la forma più conveniente rispetto agli altri tipi contrattuali in termini di oneri diretti ed indiretti; le c.d. «tutele crescenti» sono riferite alla misura dell indennizzo economico che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; la misura dell indennizzo è crescente in relazione all anzianità di servizio. 20 Esso si applica: Ambito di applicazione alle aziende che impiegano oltre 15 dipendenti; ai neoassunti, in particolare ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. 21 11

Principali novità: Rimodulazione delle tutele offerte al lavoratore in caso di illegittimità del licenziamento; Licenziamenti inficiati da vizi meramente formali; L offerta di conciliazione. 22 In caso di illegittimità del licenziamento Privo di giusta causa, di giustificato motivo soggettivo o di giustificato motivo oggettivo Il giudice deve: dichiarare comunque estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento; condannare il datore di lavoro alla corresponsione di un indennità pari a due mensilità di servizio per ogni anno di anzianità del lavoratore (scompare dunque la reintegrazione dello stesso sul posto di lavoro). L indennità: non potrà essere inferiore a 4 mensilità né superiore a 24 mensilità; non sarà assoggettata a contribuzione. 23 12

Il diritto del lavoratore alla reintegrazione sul posto di lavoro (Tutela reale) è limitato ai seguenti casi: licenziamenti discriminatori o nulli per violazione di specifiche norme di legge; licenziamento orale; licenziamenti intimati per motivi soggettivi, in relazione ai quali risulti accertato in causa che il fatto materiale contestato al lavoratore non sussiste. 24 La reintegra risulta dunque estremamente ridotta se si considera che: le pronunce che acclarano la discriminatorietà o la nullità dei licenziamenti sono statisticamente poche; nell ambito dei licenziamenti disciplinari il fatto contestato ai lavoratori generalmente sussiste, ma ciò che è controverso è relativo alla gravità del medesimo; i licenziamenti per motivi oggettivi (che rappresentano il maggior numero dei licenziamenti intimati nel corso degli ultimi anni e che sono motivati dalle difficoltà economiche dell impresa o comunque da esigenze organizzative) sono del tutto esclusi dall ambito di applicazione della tutela reintegratoria. 25 13

Le altre novità Licenziamenti inficiati da vizi meramente formali (Art. 4) In questi casi l indennità dovuta sarà inferiore (una mensilità per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 ed, in ogni caso, mai più di 12 mensilità); L offerta di conciliazione (Art. 6) Formalizzata entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento; in sede protetta; in misura pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio (con il limite minimo di 2 mensilità ed il massimo di 18 mensilità); l importo non costituisce reddito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e non è soggetto a contribuzione previdenziale. 26 Licenziamento secondo la legge tedesca Gli obblighi del datore di lavoro per tutte le forme del licenziamento Licenziamento senza preavviso Licenziamento con preavviso: Licenziamento per motivi personali Licenziamento per motivi comportamentali Licenziamento per esigenze aziendali 27 14

Conseguenze del licenziamento illecito secondo la legge tedesca I diritti del lavoratore se l azione di impugnazione del licenziamento è efficace La possibilità del datore di lavoro di risolvere il contratto nonostante il licenziamento illegittimo 28 SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI 29 15

Sgravi contributivi per nuove assunzioni La legge di Stabilità per il 2015 ha accordato un esonero contributivo su base annua sino ad un importo di 8.060 per le nuove assunzioni a condizione che: siano effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015; siano effettuate in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono esclusi: i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; i lavoratori già assunti a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro nei sei mesi precedenti l assunzione; i lavoratori in relazione ai quali il beneficio sia già stato fruito nell ambito di una precedente assunzione. 30 DISCLAIMER Il presente documento è stato predisposto a scopo puramente informativo e riproduce solo parte delle disposizioni normative e della prassi di riferimento, non costituendo in nessuna alcuna maniera un servizio di consulenza legale o fiscale. Le informazioni contenute nel presente documento non possono riferirsi in alcun caso a esigenze individuali dei possibili destinatari, a cui si raccomanda di richiedere una consulenza professionale, personalizzata ed appropriata prima di effettuare qualsiasi scelta di investimento. 33 16

Gianvito Riccio Avvocato gianvito.riccio@cbalex.com Katrin M. Beck Rechtsanwältin / Avvocato stabilito katrin.beck@cbalex.com www.cbalex.com 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 Email: milano@cbalex.com 00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 89262900 Fax +39 06 89262921 Email: roma@cbalex.com 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 0979500 Fax +39 049 0979521 Email: padova@cbalex.com 30135 VENEZIA Santa Croce, 251 Tel. +39 041 2440266 Fax +39 041 2448469 Email: venezia@cbalex.com D-80539 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 Email: muenchen@cbalex.com 17