PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE VIA BELLINI, VIA COLPEDRI PROTOCOLLO NR. 0003624 DEL 09/05/2013 Valutazione Previsionale di Clima Acustico D.P.C.M. 14/11/1997 - (Legge 447/95) 1
INDICE RIFERIMENTI NORMATIVI.3 PREMESSA...4 CARATTERIZZAZIONE DELL AREA D INSEDIAMENTO.5 TABELLE LIMITI...5 PREVISIONE DEL CLIMA ACUSTICO.7 CONCLUSIONI...8 NORMATIVA AMBIENTALE RUMORE DPCM 14.11.97..9 REPERTI FOTOGRAFICI 14 2
RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALE NORMATIVA A LIVELLO REGIONALE LOMBARDO Legge regionale 10 AGOSTO 2001 NUMERO 13 Norme in materia di inquinamento acustico B.U.R.L. 13 AGOSTO 2001, 1 SUPPL ORD. AL NR. 33. DGR 8 MARZO 2002 NUMERO VII/8313, Approvazione del documento Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico, pubbl. B.U.R.L. serie ordinaria numero 12 del 18 Marzo 2002. 3
PREMESSA La presente relazione è svolta ai sensi dell art. 8 della L. 447-95 e secondo la Deliberazione della Giunta Regionale numero 7/8313 del 08-03-2002: modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico. Si specifica che non si è ritenuto opportuno, ai fini della presente valutazione, effettuare delle misure volte a determinare il clima acustico attuale presso l area in esame considerati gli aspetti di seguito esposti. Per la valutazione previsionale dell impatto acustico derivante dal PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE Via BELLINI, Via COLPEDRI, PROTOCOLLO Nr. 0003624 del 09/05/2013 si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti: 1. caratteristiche dell area d insediamento; 2. tipologia del complesso in realizzazione; 3. valutazione previsionale del clima acustico 4
CARATTERIZZAZIONE DELL AREA D INSEDIAMENTO. Il Comune di CALVENZANO (BG) è attualmente dotato di piano di zonizzazione acustica ai sensi di quanto previsto dall art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n 447/95. La zona ove è localizzata la realizzazione del complesso immobiliare risulta appartenente alla CLASSE II (aree prevalentemente RESIDENZIALI secondo quanto esposto nel decreto attuativo della legge quadro, il D.P.C.M. 14/11/97, che assume i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 8/bis del presente regolamento. Rientrano in questa classe nel nostro caso: CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente Residenziali: - le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra di loro i quartieri; - le strade comunali che permettono l accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari - le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali Su tale base i limiti vigenti sono riportati ed evidenziati in grassetto nelle tabelle seguenti: Tabella B: valori limite di emissione - Leq in db(a) (art. 2) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 45 35 II aree prevalentemente residenziali 50 40 III aree di tipo misto 55 45...... IV aree di intensa attività umana 60 50 V aree prevalentemente industriali 65 55 VI aree esclusivamente industriali 65 65 _ 5
Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in db (A) (art.3) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 50 40 II aree prevalentemente residenziali 55 45 III aree di tipo misto 60 50...... IV aree di intensa attività umana 65 55 V aree prevalentemente industriali 70 60 VI aree esclusivamente industriali 70 70 _ Tabella D: valori di qualità - Leq in db (A) (art.7) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 47 37 II aree prevalentemente residenziali 52 42 III aree di tipo misto 57 47...... IV aree di intensa attività umana 62 52 V aree prevalentemente industriali 67 57 VI aree esclusivamente industriali 70 70 _ Tabella valori di attenzione - Leq in db (A) Classi di destinazione d'uso del territorio Se riferiti ad un'ora Se riferiti all'intero periodo di riferimento Diurno Notturno Diurno Notturno 1 - Aree particolarmente protette 60 45 50 40 II - Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45 III - Aree di tipo misto 70 55 60 50 IV -Aree di intensa attività umana 75 60 65 55 V - Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60 VI - Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70 6
PREVISIONI CLIMA ACUSTICO Scendendo nel dettaglio della normativa, si scopre che i valori limite individuati per ciascuna classe acustica sono di quattro tipi: - di emissione. ovvero il massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora e misurato vicino alla stessa; - di immissione, ovvero il massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti del sito (limiti a loro volta distinti in assoluti con riferimento all'equivalente livello di rumore ambientale e differenziali con riferimento alla differenza tra l'equivalente livello di rumore ambientale e il rumore residuo); dì attenzione, ovvero il valore di immissione per, il quale si è in presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l ambiente: - di qualità, ovvero i valori target da conseguire nel medio lungo periodo con le opportune azioni di risanamento, al fine di realizzare il principio di tutela espresso nella Legge Quadro. Si evidenzia che oltre a tali limiti assoluti, valutati presso i ricettori, è fatto obbligo di rispettare, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali e per gli insediamenti produttivi a ciclo continuo, il limite differenziale di immissione in ambiente abitativo che considera come differenza stabilita e da non superare negli ambienti abitativi a finestre aperte, tra valore del rumore ambientale e valore di rumore residuo, un valore pari a 5 dba durante il periodo diurno e di 3 dba nel periodo notturno. Il complesso immobiliare che verrà edificato è posto a circa 1 km. rispetto al centro abitato del paese di CALVENZANO; non si rileva la presenza di insediamenti produttivi, significativi, ne aree alberghiere. Nelle immediate vicinanze non sono presenti zone artigianali, industriali, o zone particolarmente problematiche per il rispetto dei limiti differenziali; le realtà sono costituite da abitazioni di tipo civili. Per le motivazioni di seguito esposte possiamo affermare che non si verificano condizioni di impatto negativo. Obiettivamente, la zona di insediamento del nuovo complesso immobiliare non presenta una situazione critica; pertanto non si rendono necessari sistemi di protezione ne attivi ne passivi. 7
CONCLUSIONI Assodato che il clima acustico viene caratterizzato prendendo in considerazione: le sorgenti sonore, il loro contributo all impatto acustico, possiamo in conclusione riassumere la presente valutazione previsionale nei seguenti punti: - considerato che il complesso immobiliare non prevede nessun tipo di attività, ma si caratterizza come semplice contesto residenziale - che la movimentazione dei mezzi consisterà in semplici autovetture che emettono livelli acustici modesti, tale da essere assimilata al traffico veicolare che scorre sulla via Colpedri, via Bellini. - considerato che l insediamento del complesso immobiliare è localizzato in un contesto isolato, lontano dal centro abitato - considerato che le pareti perimetrali del complesso immobiliare offriranno un valido e adeguato isolamento - considerato che le emissioni sonore provenienti dal complesso immobiliare, comprese quelle antropiche sono limitate e sicuramente rispettose dei valori minimi stabiliti dalla normativa vigente - che il clima acustico della zona non sarà condizionato dalla rumorosità emessa dal traffico veicolare lungo via Colpedri, via Bellini dovuta al complesso immobiliare - Considerato che come detto non vi sono ricettori particolarmente sensibili se non semplici abitazioni vicinori, che non sussistono insediamenti commerciali e si rileva assenza di insediamenti industriali, si può ritenere che l insediamento del complesso immobiliare, sicuramente non creerà particolari problemi POSSIAMO concludendo affermare che, l impatto acustico del nuovo complesso immobiliare sia del tutto limitato e comunque sicuramente compatibile con i limiti di emissione ed immissione previsti per i ricettori presenti. 8
- Normativa ambientale: RUMORE, DPCM 14.11.1997 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1112197) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997; Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'unione europea; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. II presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. 2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Art. 2. Valori limite di emissione 1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 9
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. Art. 3. Valori limite assoluti di immissione 1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto. 2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata. Art. 4. Valori limite differenziali di immissione 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 db per il periodo diurno e 3 db per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Art. 5. Infrastrutture dei trasporti 1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 10
Art. 6. Valori di attenzione 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. II tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. II valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. 3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. Art. 7. Valori di qualità 1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto. Art. 8. Norme transitorie 1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 199 1. 2. II superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Art. 9. Abrogazioni 1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Art. 10. Entrata in vigore II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione. Roma, 14 novembre 1997. 11
Allegato Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1). CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.. CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.. CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.. CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.. CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.. CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Tabella B: valori limite di emissione - Leq in db(a) (art. 2) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 45 35 II aree prevalentemente residenziali 50 40 III aree di tipo misto 55 45...... IV aree di intensa attività umana 60 50 V aree prevalentemente industriali 65 55 VI aree esclusivamente industriali 65 65 _ 12
Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in db (A) (art.3) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 50 40 II aree prevalentemente residenziali 55 45 III aree di tipo misto 60 50...... IV aree di intensa attività umana 65 55 V aree prevalentemente industriali 70 60 VI aree esclusivamente industriali 70 70 _ Tabella D: valori di qualità - Leq in db (A) (art.7) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 47 37 II aree prevalentemente residenziali 52 42 III aree di tipo misto 57 47...... IV aree di intensa attività umana 62 52 V aree prevalentemente industriali 67 57 VI aree esclusivamente industriali 70 70 _ Tabella valori di attenzione - Leq in db (A) Classi di destinazione d'uso del territorio Se riferiti ad un'ora Se riferiti all'intero periodo di riferimento Diurno Notturno Diurno Notturno 1 - Aree particolarmente protette 60 45 50 40 I I - Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45 III - Aree di tipo misto 70 55 60 50 IV -Aree di intensa attività umana 75 60 65 55 V - Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60 VI - Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70 13
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