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Delibera n. 4/2009/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 5 febbraio 2009 *** Visto il decreto del Ministero del Commercio Internazionale n. 2550/CP del 7 dicembre 2007, con il quale è stato liquidato il trattamento di quiescenza a favore del dott. Manlio CONDEMI DE FELICE posizione economica C3, con incarico di dirigente di 2^ fascia; Visto il rilievo n. 458 del 28.7.2008 dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari Pensioni Civili; Vista la risposta del Ministero del Commercio Internazionale in data 16.9.2008 pervenuta il 7 ottobre 2008: Viste le relazioni del magistrato istruttore e del consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari in data, rispettivamente, 29.10.2008 e 10.11.2008; Vista l ordinanza del presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amm.ni dello Stato in data 21.1.2009, con la quale il menzionato provvedimento è stato deferito all esame della Sezione centrale del controllo, convocata per 1

l adunanza del 5.2.2009, per la pronuncia sul visto e la registrazione; Vista la nota n. 25/P in data 23 gennaio 2009 con la quale la Segreteria della Sezione di controllo ha comunicato l ordinanza stessa al Ministero dello Sviluppo Economico - Gabinetto, al Ministero dello Sviluppo Economico (ex Commercio Internazionale) Direzione Generale per gli Affari Generali e per le Risorse Umane, al Ministero dell Economia e delle Finanze Gabinetto nonché al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto l art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall art.1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 e l art. 3, comma 8, ultimo alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni; Udito il relatore consigliere Ernesto BASILE; Sentiti i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. FATTO Con il decreto in data 7.12.2007 n. 2550/CP il Ministero del Commercio Internazionale liquida a far data dal 1.6.2002 il trattamento pensionistico a favore del dott. Manlio CONDEMI DE FELICE, appartenente all area C posizione economica C3, con incarico di dirigente di 2^ fascia, ponendo a base la retribuzione percepita dall interessato in virtù dell incarico conferitogli ai sensi dell art.19, 2

comma 6, del d.lvo 30.3.2001, n. 165. Detto trattamento viene contestualmente riliquidato con decorrenza dall 1.1.2003. Il competente Ufficio di controllo, ritenendo erronea la disposta liquidazione e richiamando le considerazioni svolte su analoga precedente fattispecie, ha formulato osservazione n.458 del 28.7.2008 con riferimento alla c.d. quota A di pensione che afferisce all anzianità di servizio maturata fino al 31.12.1992 e per la cui quantificazione trova applicazione la disposizione dell art.43 dpr 1092/73 e successive modificazioni secondo cui lo stipendio dirigenziale rinveniente da un incarico temporaneo non possa essere assunto a parametro per la liquidazione della quota A di pensione trattandosi all evidenza di un trattamento economico circoscritto ad un arco temporale limitato, trattamento che, per sua natura, non può sopravvivere oltre la durata dell incarico cui si riferisce (cfr. anche sentenza 10/07 Sezione giurisdizionale per la regione autonoma Valle d Aosta e altre richiamate). Ha osservato, altresì, l Ufficio che nella fattispecie all esame il trattamento retributivo che viene speculato nella indicata quota A non appare neppure potenzialmente suscettibile di consolidamento atteso che per i funzionari con incarico di seconda fascia non è prevista l acquisizione della relativa qualifica dirigenziale per decorso del tempo, così come lo è invece per i dirigenti con incarico di dirigente di prima fascia. Alla luce delle svolte considerazioni, ha proseguito l Ufficio, lo 3

stipendio da considerare ai fini della ridetta quota A va individuato in quello che l interessato ha acquisito in forma stabile ed irreversibile; quello cioè proprio della qualifica di appartenenza e non quello pattuito a termine. L eccedenza tra detto trattamento e quello percepito per incarico quale dirigente di 2^ fascia dovrà trovare idonea collocazione nella diversa quota B di pensione. L Amministrazione nella propria risposta evidenzia come l incarico conferito a tempo determinato ex art. 19, comma 6, d.lvo 29/93, ora d.lvo 165/01, al dott. CONDEMI DE FELICE non appare difforme da quelli analogamente conferiti ai dirigenti di 2^ fascia prevedendo la norma lo stesso trattamento previdenziale (gli stessi termini di durata), le stesse responsabilità. Alla luce di tali considerazioni la medesima ha liquidato il trattamento di pensione nei termini sopra descritti: liquidazione da ritenere legittima anche perché, a dire della stessa, alla fattispecie all esame non possono essere riferite le contrarie pronunce giurisdizionali in quanto in esse verrebbero in evidenza fattispecie affatto diverse che si riferiscono a incarichi dirigenziali conferiti in via temporanea ed in virtù di regolamenti interni non equiparabili agli incarichi attribuiti ai sensi dell art. 19 d.lvo 29/93, oggi d.lvo 165/01. In tale situazione il decreto citato in epigrafe è giunto all esame, in punto di diritto, della Sezione convocata dal Presidente per l adunanza odierna. Sono intervenuti il rappresentante del Ministero dello Sviluppo 4

Economico, che ha confermato le argomentazioni già rassegnate nella risposta all osservazione mossa dall Ufficio di controllo, nonché quello del Ministero della Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, a sua volta, ha illustrato il contenuto della nota fatta pervenire alla Segreteria della Sezione in data odierna. Conclusivamente entrambi i rappresentanti hanno chiesto l ammissione al visto del decreto in esame ritenendo superabile il motivo di illegittimità sollevato dall Ufficio di controllo. DIRITTO Il dissenso, come esposto in narrativa, attiene all individuazione del trattamento economico da speculare in sede di calcolo della quota A di pensione: trattamento che l Amministrazione individua in quello goduto dall interessato in virtù dell incarico ricoperto all atto della cessazione dal servizio, attesa la sostenuta equiparazione tra funzionari C3 incaricati di funzioni dirigenziali e dirigenti di seconda fascia, mentre l Ufficio di controllo ritiene che esso vada individuato in quello proprio della qualifica di appartenenza dell interessato (funzionario economico C3). Al riguardo occorre rilevare che a seguito dell entrata in vigore del d.lvo 30.12.1992, n. 503, che pone norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, il sistema di calcolo della pensione ha subito una profonda modifica per effetto della disposizione recata all art. 13, in base alla quale, a far tempo dal 1.1.1993, il relativo importo deve essere determinato dalla somma: 5

della quota di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 c.d. quota A da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art.13, comma 1 lett. a); della quota di pensione c.d. quota B corrispondente all importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art.13, comma 1, lett. b) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso. In linea, pertanto, con le indicate disposizioni la c.d. quota A di pensione rimane disciplinata dall art. 43 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo sostituito dall art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che, dopo aver tassativamente indicato quali emolumenti vadano speculati per il calcolo della pensione, recita all ultimo comma: agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. In prosieguo di tempo la legge 8.8.1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una differente accezione del concetto di pensionabilità di diretta derivazione dal sistema vigente nell assicurazione generale obbligatoria gestito dall INPS. Secondo tale disposizione a far tempo dal 1 gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 6

sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e quindi, correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile. Pensionabilità, peraltro, non retta dal criterio tassativo, che connota la precedente quota A, ma da quello recato dall art. 2, commi 9, 10 della legge citata, con la precisazione di cui al successivo comma 11 la retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall art.13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Delineata nei termini che precedono la normativa sottesa alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, la Sezione deve farsi carico di esaminare l insorto contrasto interpretativo che, come avanti detto, attiene alla individuazione del trattamento economico da considerare in quota A di pensione. A tal fine la Sezione ritiene indispensabile verificare se la nozione di ultimo stipendio utilizzata dal legislatore del 1973 possa essere riferita anche all ultimo stipendio percepito dal dott. Condemi De Felice in quanto correlato all incarico temporaneamente affidatogli. Ciò per poter stabilire o meno la sua idoneità a soddisfare la previsione dell art.43 del citato dpr 1092/73; idoneità da valutare avuto riguardo al quadro di riferimento normativo all epoca vigente, rispetto al quale rimane sicuramente estraneo il concetto di trattamento economico pattuito a termine quale è quello che viene in evidenza con il provvedimento all esame. 7

Al riguardo, osserva il Collegio, lo stipendio cui fa riferimento il legislatore del Testo Unico, al più volte citato art.43, si caratterizza come emolumento suscettibile di consolidamento che riveste carattere permanente, definitivo, stabile, irrevocabile, irretrattabile. Il concetto stesso di quello stipendio evoca e postula il divieto di c.d. reformatio in peius ; rappresenta cioè un acquisizione a titolo definitivo che non ammette, in seguito, alcun peggioramento (cfr. sentenza n.10/07 sopra citata). In buona sostanza nell ottica del citato testo unico l attribuzione di un dato stipendio deve essere intesa come un punto di non ritorno, non solo durante l attività lavorativa ma anche durante la successiva fase della quiescenza. Tutti requisiti, quelli indicati, che a ben vedere sicuramente difettano allo stipendio dirigenziale afferente ad un incarico temporaneo, circoscritto pertanto ad un arco temporale definito e quindi non idoneo a sopravvivere autonomamente oltre la durata dell incarico stesso. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la Sezione ritiene che ultimo stipendio menzionato dal ridetto art.43 e stipendio dirigenziale previsto a seguito di incarico per sua natura temporaneo non siano espressioni omogenee, presentando quest ultimo natura chiaramente accessoria con riferimento alla parte che remunera unitamente agli altri componenti la retribuzione la specifica funzione dirigenziale, con la conseguenza che esso, come evidenziato in precedenza, viene meno inevitabilmente al momento in cui il dipendente cessa dall incarico. (cfr. sentenza 217/A/2006 Sezione 8

giurisdizionale di appello per la Regione Sicilia). Riconoscere, di contro, a tale eccedenza natura non accessoria della retribuzione, con sua valutazione in quota A di pensione, trasformerebbe surrettiziamente l incarico dirigenziale ex art.19, comma 6, d.lvo 165/2001, che per sua natura non può che essere provvisorio, in un incarico definitivo produttivo di effetti giuridici ed economici permanenti che, come tali, sostituirebbero quelli propri del rapporto in atto al momento del conferimento dell incarico stesso. A tale proposito il Collegio, rilevato che l ultimo periodo del comma 6 sopra indicato dispone: per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell anzianità di servizio, condividendo l interpretazione dell Ufficio di controllo, ritiene che il rapporto di lavoro preesistente al conferimento dell incarico non sia oggetto di novazione ma, più esattamente, che esso sia posto in una posizione quiescente e che tale rimanga per tutta la durata dell incarico, per poi riprendere al termine dello stesso la naturale pienezza - nel caso all esame alla cessazione dal servizio -con le proprie connotazioni giuridiche ed economiche. A tale reviviscenza conseguirà che il trattamento economico da considerare per la determinazione della quota A di pensione non potrà che essere quello stabilmente ed irreversibilmente acquisito dal dipendente alla data ultima di servizio, vale a dire quello proprio della qualifica di appartenenza, e non quello invece percepito a cagione dell incarico conferito, il cui godimento cessa al cessare dello incarico 9

stesso. Conclusivamente la Sezione giudica che l eccedenza retributiva, sopra specificata, stante la sua natura di compenso accessorio e temporaneo debba essere ricompresa tra gli emolumenti da valutare, in sede di calcolo della pensione, esclusivamente nella quota B di cui all art. 13, comma 1, lett. b) del d.lvo 30.12.1992, n. 503, e non, invece, nella diversa quota A così come operato dall amministrazione. P Q M ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe. Il Presidente Fabrizio Topi Il Relatore Ernesto Basile Depositata in Segreteria il 12 marzo 2009 IL DIRIGENTE Dott.ssa Paola LO GIUDICE 10