Manovra 2010 Pensioni TFR P.I. - Enti



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Transcript:

Dipartimento Democrazia economica, Economia sociale, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale Manovra 2010 Pensioni TFR P.I. - Enti Angelo Marinelli Valeria Picchio 29 luglio 2010

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici Vengono soppressi una numerosa serie di enti tra cui: l ISPESL e l IPSEMA le cui funzioni sono assorbite dall INAIL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi; l IPOST con l attribuzione delle relative funzioni all INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi; l Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l attribuzione delle relative funzioni all INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi 2 Cisl - Dip. Dem. Economica, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

Nuova governance negli enti previdenziali (1) Gli organi degli enti saranno: 3 il presidente; il consiglio di indirizzo e vigilanza; il collegio dei sindaci; il direttore generale Cisl - Dip. Dem. Economica, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

Nuova governance negli enti previdenziali (2) Il presidente subentra in tutte le funzioni del consiglio di amministrazione 4 La nomina del Presidente avviene su deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze Per la nomina del Presidente si provvede ad acquisire preliminarmente l intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell ente che deve intervenire entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo si procede in ogni caso alla nomina. Cisl - Dip. Dem. Economica, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

Nuova governance negli enti previdenziali (3) Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, il numero dei componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%. Analogamente, verrà ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi, delle casse di previdenza e assistenza. Dal 1 luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti di tali comitati non possono superare 30 a seduta. Sempre dal 1 luglio 2010 l attività istituzionale degli organi collegiali degli enti di previdenza e assistenza e la partecipazione all attività istituzionale degli organi centrali non darà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza. Le descritte disposizioni si applicano anche all organizzazione e al funzionamento dell ENPALS. Cisl - Dip. Dem. Economica, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale 5

Dal 2011 la finestra è mobile 6 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti se la pensione è in carico al forme di previdenza dei dipendenti; 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti se la pensione è in carico di forme di previdenza di autonomi o gestione separata Inps art. 2 c. 26 legge 335/1995 ; 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti per pensioni in totalizzazione. Non si applica alle Casse professionali (autonomia regolamentare)

Dal 2011 la finestra è mobile La finestra mobile si applica a: 7

Conserva le vecchie finestre: Vecchie finestre Chi matura i requisiti entro il 31/12/2010 Comparto scuola/università (art. 59 c. 9 legge 449/1997) Dipendenti che abbiano preavviso in corso al 30/6/2010 10.000 lavoratori: - in mobilità artt. 4 e 24 L. 223/1991 con accordi stipulati prima del 30/4/2010 che raggiungono il requisito alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità art. 7 c. 2 legge 223/1191 (Mezzogiorno) - in mobilità art. 7 cc. 6 e 7 L. 223/1991 con accordi stipulati entro il 30/4/2010 (mobilità lunga) - beneficiari di prestazioni straordinarie di fondi di solidarietà alla data del 31/5/2010 Monitoraggio INPS in base al momento di cessazione 8

Lavoratrici del pubblico impiego 9 Per la pensione di vecchiaia dal 2012 saranno richiesti 65 anni Conserva i vecchi requisiti chi ha raggiunto: 60 anni entro il 31/12/2009 61 anni entro il 31/12/2011 Possibilità di richiedere la certificazione del diritto

Lavoratrici del pubblico impiego 10 Le economie derivanti dall aumento dell età di pensionamento delle lavoratrici del PI a 65 anni confluiscono nel Fondo strategico per il sostegno economia reale e saranno dirette a sostenere interventi per politiche sociali e familiari con riguardo a non autosufficienza e conciliazione lavoro e vita familiare.

Speranza di vita e requisiti anagrafici 11 Dal 2015 Aumento dei requisiti anagrafici per la pensione in base alla variazione della speranza di vita nei 3 anni precedenti calcolata dall ISTAT all età di 65 anni in riferimento alla popolazione residente in Italia Quindi l età della pensione non sarà più fissa ma modificata periodicamente con decreto del MEF di concerto con Min. Lavoro

A quali prestazioni si applica? 12 Pensioni di vecchiaia Pensioni anticipate (quote) Assegno sociale

A quali regimi ctb si applica? Inps Inps ex Ipost, ex Fondi speciali, Fondo ferrovie, ecc. Inpdap Enpals Casse professionali? No (autonomia regolamentare) 13

A chi non si applica? 14 Limitatamente al requisito per la pensione per limiti di età l adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita non si applica ai lavoratori per i quali viene meno il titolo alla abilitazione per svolgimento specifica attività lavorativa (autisti mezzi pubblici,...)

Il procedimento - 1 15 Dal 2013 Istat mette a disposizione entro il 30 giugno del medesimo anno il dato sulla variazione, rispetto al triennio precedente, della speranza di vita all età di 65 anni rispetto alla popolazione residente in Italia; Con decreto MEF/Min. Lavoro, emanato almeno 12 mesi prima dell aggiornamento, sono stabiliti nuovi requisiti anagrafici; Sanzione erariale in caso di mancata emanazione del decreto

Il procedimento - 2 16 In sede di prima applicazione (2015) incremento requisiti non superiore a 3 mesi; Se la variazione della speranza di vita diminuisce, non si procederà all aggiornamento (cioè non si abbasseranno i requisiti anagrafici); Per allineare l aggiornamento requisiti anagrafici con l aggiornamento triennale dei coefficienti per il calcolo contributivo, il secondo aggiornamento dei requisiti anagrafici è stabilito per il 2019 (dato ISTAT sulla variazione speranza di vita entro il 30/6/2017)

Il procedimento - 3 17 In caso di frazione di mese, l aggiornamento è effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo; La parte decimale dell incremento della speranza di vita è moltiplicato per 12 con arrotondamento all unità; Per l accesso alla pensione, resta ferma l applicazione della finestra mobile (12 o 18 mesi dopo la maturazione dei nuovi requisiti anagrafici per il diritto a pensione).

Speranza di vita e requisiti anagrafici Prima revisione requisiti anagrafici 2015 18 Seconda revisione 2019 Terza revisione 2022 Quarta revisione 2025 ogni 3 anni 2028, 2031,..

Estensione coefficiente di trasformazione Se il requisito anagrafico richiesto per la pensione è superiore a 65 anni il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo è adeguato alla nuova età richiesta; 19 Adeguamento del coefficiente = 1/12 della differenza tra Coefficiente di Trasformazione dell età immediatamente Superiore e Coefficiente di Trasformazione dell età immediatamente Inferiore dell assicurato (art. 1 c. 11 legge 335/1995) Estensione del coefficiente è prevista solo in caso di aumento dei requisiti anagrafici, non per effetto del differimento della pensione a causa della finestra mobile

Coefficienti trasformazione calcolo contributivo 20 Età Fino al 31 /12/2009 Dal 1 /1/2010 57 4,720 4,419 58 4,860 4,538 59 5,006 4,664 60 5,163 4,798 61 5,334 4,940 62 5,514 5,093 63 5,706 5,257 64 5,911 5,432 65 6,136 5,620 Successivi aggiornamenti ogni 3 anni: 2013 2016 2019 2022 2025. Coefficiente trasformazione esteso oltre i 65 anni 1/12 (CTS CTI )

Speranza di vita, Requisiti anagrafici, Coeff. Trasformazione, Donne PI 21 Anno Coeffic. Trasform. Req. Anagraf. Età donne P.I. Finestre 2010 Revisione 61 anni 2011 61 anni Finestra 12 o 18 mesi 2012 65 anni 2013 Revisione 2014 2015 Aggiornamento 65 + x 2016 Revisione 2017 2018 2019 Revisione Aggiornamento 65+x+y 2022 Revisione Aggiornamento 2025 Revisione Aggiornamento

Quando si andrà in pensione di vecchiaia? 22 Lavoratori dipendenti Anno Requisiti età uomini Requisiti età donne privato Requisiti età donne PI Finestra 2011 65 60 61 Dopo 12 mesi 2012 65 60 65 Dopo 12 mesi 2013 65 60 65 Dopo 12 mesi 2014 65 60 65 Dopo 12 mesi 2015 65+X 60+X 65+X Dopo 12 mesi 2019 65+X+Y 60+X+Y 65+X+Y Dopo 12 mesi 2022 65+X+Y+Z 60+X+Y+Z 65+X+Y+Z Dopo 12 mesi

Quando si andrà in pensione di vecchiaia? 23 Lavoratori autonomi e con ctb mista, iscritti gestione separata art. 2 c. 26 L. 335/1995 Anno Requisiti età uomini Requisiti età donne Finestra 2011 65 60 Dopo 18 mesi 2012 65 60 Dopo 18 mesi 2013 65 60 Dopo 18 mesi 2014 65 60 Dopo 18 mesi 2015 65+X 60+X Dopo 18 mesi 2019 65+X+Y 60+X+Y Dopo 18 mesi 2022 65+X+Y+Z 60+X+Y+Z Dopo 18 mesi

Quando si andrà in pensione di vecchiaia? Pensioni in totalizzazione Anno Requisiti uomini e donne Finestra 24 2011 65 e 20 anni ctb o 40 anni ctb senza età 2012 65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età 2013 65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età 2014 65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età 2015 65+X 65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età 2019 65+X+Y65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età Dopo 18 mesi Dopo 18 mesi Dopo 18 mesi Dopo 18 mesi Dopo 18 mesi Dopo 18 mesi 2022 65+X+Y+Z Dopo 18 mesi

Quando si andrà in pensione anticipata? 25 Lavoratori dipendenti Data maturazione requisiti Requisiti età e anni ctb Quote Requisito alternativo Finestra 31/12/2011 60+36 61+35 31/12/2012 60+36 61+35 31/12/2013 61+36 62+35 2014 61+36 62+35 2015 61+X+36 62+X+35 2019 61+X+Y+36 62+X+Y+35 2022. 61+X+Y+36 62+X+Y+35 96 40 anni ctb Dopo 12 mesi 96 40 anni ctb Dopo 12 mesi 97 40 anni ctb Dopo 12 mesi 97 40 anni ctb Dopo 12 mesi 97+X 40 anni ctb Dopo 12 mesi 97+X+Y 40 anni ctb Dopo 12 mesi 97+X+Y+Z 40 anni ctb Dopo 12 mesi

Quando si andrà in pensione anticipata? Data maturazione requisiti 31/12/2011 61+36 62+35 31/12/2012 61+36 62+35 31/12/2013 62+36 63+35 2014 62+36 63+35 Requisiti età e anni ctb 2015 62+X+36 63+X+35 2019 62+X+Y+36 63+X+Y+35 2022. 62+X+Y+36 63+X+Y+35 26 Lavoratori autonomi Quote Requisito alternativo Finestra 97 40 anni ctb Dopo 18 mesi 97 40 anni ctb Dopo 18 mesi 98 40 anni ctb Dopo 18 mesi 98 40 anni ctb Dopo 18 mesi 98+X 40 anni ctb Dopo 18 mesi 98+X+Y 40 anni ctb Dopo 18 mesi 98+X+Y+Z 40 anni ctb Dopo 18 mesi

Il calcolo della liquidazione dei dipendenti pubblici a partire dal 1 gennaio 2011 27 Ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche come rilevate dall ISTAT (Stato, enti locali e sanità e parastato), il calcolo delle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011 viene effettuato secondo le regole del TFR dei lavoratori del settore privato, cosi come previsto dal codice civile, con l applicazione dell aliquota del 6,91%. Il provvedimento si applica a tutti i lavoratori pubblici per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati non è già regolato dall art. 2120 c.c. (in pratica, semplificando, a tutti i lavoratori non ancora in regime di TFR, ovvero già in servizio alla data del 31/12/2000)

Il calcolo della liquidazione dei dipendenti pubblici a partire dal 1 gennaio 2011 (2) 28 dal provvedimento non risulta chiaro se il modello di calcolo della prestazione finale sarà quello previsto dal DPCM 20/12/99 (per il passaggio da TFS a TFR ai fini dell adesione alla previdenza complementare), o un pro rata puro (con il calcolo del TFS riferito all ultima retribuzione relativa all anno della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione delle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2010, ed il calcolo del TFR sulle anzianità contributive successive a tale data); analoghi problemi interpretativi sorgono ai fini dell adesione ai fondi pensione di settore, anche per gli effetti sull esercizio dell opzione di passaggio da TFS e TFR per l adesione alla previdenza complementare e per le conseguenze sul relativo contributo neutro dell 1,5% previsto per i lavoratori optanti ; in via amministrativa andranno chiarite le modalità di calcolo da effettuare sulla base della disciplina vigente si possono ipotizzare due differenti ipotesi o modelli di calcolo

Due ipotesi per la liquidazione dei pubblici dipendenti (1) Modello 1 29 I lavoratori pubblici rimarrebbero nei rispettivi regimi di trattamento di fine servizio, comunque denominato nei vari comparti (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio o indennità di anzianità). fino al 31 dicembre 2010 il calcolo del trattamento di fine servizio maturato verrebbe effettuato secondo le regole della previgente normativa, sulla base della retribuzione utile al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione degli anni di servizio effettuati fino al 31/12/2010. A decorrere dall 1.1.2011 la liquidazione verrebbe calcolata secondo le regole previste dall art. 2120 del CC. Ovvero verrebbe figurativamente accantonata ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il TFR maturato al 31/12 di ogni anno verrebbe rivalutato con il meccanismo previsto dalla legge 297/82 (1,5% + il 75% dell inflazione). Le modalità di adesione alla previdenza complementare attuali sarebbero confermate, ivi compresa la facoltà di opzione ai fini del passaggio da TFS a TFR, secondo i criteri individuati dalla legge n. 449 del 1997 e dall art. 1, comma 1, del Dpcm 20 dicembre 1999.

Due ipotesi per la liquidazione dei pubblici dipendenti (2) Modello 2 30 Si applicherebbe il modello previsto dal DPCM 20/12/99 Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2010 il calcolo del trattamento di fine servizio maturato verrebbe effettuato secondo le regole della previgente normativa. Il trattamento cosi calcolato al 31/12/2010 verrebbe figurativamente congelato, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro e rivalutato di anno in anno secondo le norme previste dalla legge n. 297 del 1982 (il 75% dell aumento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo più la quota fissa dell 1,5%). Le anzianità contributive maturate dal 31/12/2011 in poi verrebbero calcolate sulla base delle regole previste dall art. 2120 del c.c., cioè i lavoratori pubblici si troverebbero in regime di trattamento di fine rapporto. Ogni anno verrebbe accantonato un importo pari al 6,91% della retribuzione utile. Il TFR complessivamente maturato al 31/12 verrebbe rivalutato annualmente, con esclusione della quota accantonata nell anno, in ragione del 75% dell aumento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo (grossomodo coincidente con il tasso di inflazione) più la quota fissa dell 1,5%. A decorrere dall 1 gennaio 2011 per il personale iscritto alle gestioni INPDAP non si applicherebbe più il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva ma la soppressione del contributo non determinerebbe effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali e quindi sulla retribuzione netta. La retribuzione lorda verrebbe infatti ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso (ma ai fini pensionistici rimarrebbe invariata mediante un corrispondente incremento figurativo della retribuzione lorda). A decorrere dal 1 gennaio 2011 verrebbe dunque meno la necessità di optare per il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto ai fini dell adesione ai fondi pensione di comparto.

Rateazione del trattamento di fine servizio 31 Per i collocamenti a riposo per limiti di età intervenuti dopo il 30 novembre 2010 l erogazione dell indennità di buonuscita, dell indennità premio di fine servizio, del tfr e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata a seguito di cessazione dall impiego, viene effettuata con le seguenti modalità: in un unico importo annuale se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 ; in due importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000. In questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda sarà pari all ammontare residuo; in tre importi annuali se l ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 150.000, in questo caso la prima rata è pari a 90.000, la seconda rata è pari a 60.000 e il terzo importo annuale è pari all ammontare residuo. La prima rata verrà corrisposta alla scadenza prevista attualmente dalla normativa, le eventuali seconda e terza rata rispettivamente dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla prima erogazione

Deroghe alla rateazione dei trattamenti di fine servizio 32 Le disposizioni in merito alla rateazione delle indennità di buonuscita, di fine servizio, del tfr ed equipollenti non si applicano in caso di: collocamenti a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010; di domanda di cessazione dall impiego presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legge (quindi prima del 31 maggio 2010) a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010. L accoglimento, ovvero la presa d atto della domanda di cessazione determina l irrevocabilità della stessa.

Altre novità previdenziali: ricongiunzioni 33 Dal 1/7/2010 le ricongiunzioni art. 1 c. 1 L. 29/1979 (da Inpdap o Enpals verso Inps) diventano onerose; Dall entrata in vigore della manovra* aumentano gli oneri delle ricongiunzioni art. 2 L. 29/1979 * il giorno dopo la pubblicazione in G.U.

Altre novità previdenziali: trasferimenti 34 Diventano onerosi i trasferimenti contributivi dal Fondo speciale elettrici al FPLD Inps. Alle domande presentate prima del 1/7/2010 si applicano norme precedenti Dal 1/7/2010 diventano onerosi i trasferimenti contributivi dal Fondo speciale telefonici al FPLD Inps. Si applica normativa precedente se le condizioni di trasferimento d ufficio o a domanda si sono verificate prima del 1/7/2010.

Altre novità previdenziali: abrogazioni Sono abrogati: 35 Art. 3 c. 14 D.Lgs. 562/1996 Art. 28 L. 1450/1956 Legge 322/1958 Art. 40 Legge 1646/1962 Art. 124 DPR 1092/1973 Art. 21 c. 4 art. 40 c. 3 Legge 958/1986

Altre novità 36 Previdenza complementare PI: risorse art. 74 c. 1 legge 388/2000 per stanziamento 2010, possono essere utilizzate anche per finanziamento spese di avvio e adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dipendenti P.A. Riduzione fondo Patronati: stanziamenti del fondo patronati per esercizi 2011-2013 sono ridotti di 30 milioni annui. I risparmi derivanti vanno a scomputo dell aumento aliquote contributive previsto dall art. 1 c. 10 legge 247/2007