Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina: Art. 1 Costituzione di scorte obbligatorie Le merci menzionate nell allegato 1 sottostanno all obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l approvvigionamento del Paese con gas naturale. Art. 2 Obbligo di concludere un contratto e di costituire scorte per chi mette per la prima volta in circolazione gas naturale 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero gas naturale in libera pratica doganale giusta l articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1996 2 sull imposizione degli oli minerali è tenuto a concludere con l Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). 2 Le enclavi doganali estere sono assimilate al territorio nazionale svizzero, ma non le enclavi doganali svizzere. 3 Le persone soggette all obbligo di costituire scorte devono, nel corso della durata del contratto, costituire sul territorio doganale svizzero scorte obbligatorie di gas naturale. 4 Se chi mette per la prima volta in circolazione dette merci non è domiciliato in Svizzera, l UFAE può dichiarare astretta a costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state messe in circolazione sul territorio nazionale svizzero. Art. 3 Esonero dall obbligo contrattuale È esonerato dall obbligo di concludere un contratto chi mette in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale svizzero una quantità, per anno civile, inferiore a quella menzionata nell allegato 2 e si impegna per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari che deriverebbero da un relativo contratto per scorte obbligatorie. RS 531.215.42 1 RS 531 2 RS 641.61 2014-2696 1635
Art. 4 Contratto per scorte obbligatorie I particolari relativi alla costituzione di scorte obbligatorie sono disciplinati da contratti uniformi conclusi tra l UFAE e i depositari delle scorte. Art. 5 Costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo I depositari delle scorte obbligatorie possono adempiere l obbligo di costituire scorte anche contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero. L impegno deve essere preso per scritto. Art. 6 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti qualitativi Dopo aver sentito le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina: a. per quali gas naturali di cui all allegato 1 devono essere costituite scorte obbligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti qualitativi; c. gli elementi che permettono di calcolare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari; d. il volume delle scorte obbligatorie a titolo suppletivo e i requisiti qualitativi. Art. 7 Obbligo di notifica 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero il gas naturale di cui all allegato 1 deve informarne tempestivamente e spontaneamente Provisiogas. 2 Secondo le direttive dell UFAE, le persone tenute a costituire scorte obbligatorie devono informare regolarmente Provisiogas sul tipo e sulla quantità di gas naturale di cui all allegato 1 che mettono in circolazione. 3 Provisiogas informa l UFAE sul contenuto della notifica di cui al capoverso 2 per quanto concerne la conclusione, la modifica o la revoca del contratto per scorte obbligatorie. 4 L Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all UFAE e a Provisiogas i dati relativi alle imposte doganali e all imposta sugli oli minerali per i gas naturali di cui all allegato 1. Art. 8 Composizione delle controversie In caso di controversie l UFAE, fondandosi sulle notifiche dell AFD o di Provisiogas, stabilisce mediante decisione destinata alla persona che mette in circolazione gas naturale: a. se deve essere concluso un contratto per scorte obbligatorie; b. il momento in cui le scorte obbligatorie devono essere costituite. 1636
Art. 9 Controlli 1 Per verificare le condizioni relative all obbligo di costituire scorte obbligatorie o a scopo di controllo, l UFAE può in qualsiasi momento consultare i documenti commerciali delle imprese e aziende interessate ed entrare nei locali commerciali, nelle stazioni di misurazione, nei depositi e nei mezzi di trasporto. 2 Esso può delegare a Provisiogas o a terzi le competenze di cui al capoverso 1. Art. 10 Esecuzione e modifica degli allegati 1 L UFAE e l AFD sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza. 2 Il DEFR può modificare gli allegati 1 e 2 dopo aver sentito le cerchie economiche interessate. Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 9 maggio 2003 3 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale è abrogata. Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2015. 20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 3 RU 2003 1333, 2012 3631 1637
Elenco delle merci Allegato 1 (art. 1) Voce di tariffa4 Descrizione della merce 2711.1190 Gas naturale liquefatto 2711.2190 Gas naturale sotto forma gassosa 4 RS 632.10 Allegato 1638
Quantità necessarie per l esonero dall obbligo contrattuale Allegato 2 (art. 3) Descrizione della merce Gas naturale liquefatto Gas naturale sotto forma gassosa Quantità per l esonero dall obbligo contrattuale 100 tonnellate 100 tonnellate 1639
1640