Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale



Documenti analoghi
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Istruzione - concernente l uso proprio di veicoli aziendali esteri da parte di lavoratori domiciliati all interno del territorio doganale

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale

Trattato

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza del DEFR sull identità visiva comune dei provvedimenti di. di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)

Ordinanza sulla protezione dei marchi

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

ARTICOLO 5. La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)

Legge federale sull imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Legge sui consulenti in brevetti

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre Rapporto esplicativo

Legge federale sul commercio ambulante

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

Transcript:

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina: Art. 1 Costituzione di scorte obbligatorie Le merci menzionate nell allegato 1 sottostanno all obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l approvvigionamento del Paese con gas naturale. Art. 2 Obbligo di concludere un contratto e di costituire scorte per chi mette per la prima volta in circolazione gas naturale 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero gas naturale in libera pratica doganale giusta l articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1996 2 sull imposizione degli oli minerali è tenuto a concludere con l Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). 2 Le enclavi doganali estere sono assimilate al territorio nazionale svizzero, ma non le enclavi doganali svizzere. 3 Le persone soggette all obbligo di costituire scorte devono, nel corso della durata del contratto, costituire sul territorio doganale svizzero scorte obbligatorie di gas naturale. 4 Se chi mette per la prima volta in circolazione dette merci non è domiciliato in Svizzera, l UFAE può dichiarare astretta a costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state messe in circolazione sul territorio nazionale svizzero. Art. 3 Esonero dall obbligo contrattuale È esonerato dall obbligo di concludere un contratto chi mette in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale svizzero una quantità, per anno civile, inferiore a quella menzionata nell allegato 2 e si impegna per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari che deriverebbero da un relativo contratto per scorte obbligatorie. RS 531.215.42 1 RS 531 2 RS 641.61 2014-2696 1635

Art. 4 Contratto per scorte obbligatorie I particolari relativi alla costituzione di scorte obbligatorie sono disciplinati da contratti uniformi conclusi tra l UFAE e i depositari delle scorte. Art. 5 Costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo I depositari delle scorte obbligatorie possono adempiere l obbligo di costituire scorte anche contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero. L impegno deve essere preso per scritto. Art. 6 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti qualitativi Dopo aver sentito le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina: a. per quali gas naturali di cui all allegato 1 devono essere costituite scorte obbligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti qualitativi; c. gli elementi che permettono di calcolare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari; d. il volume delle scorte obbligatorie a titolo suppletivo e i requisiti qualitativi. Art. 7 Obbligo di notifica 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero il gas naturale di cui all allegato 1 deve informarne tempestivamente e spontaneamente Provisiogas. 2 Secondo le direttive dell UFAE, le persone tenute a costituire scorte obbligatorie devono informare regolarmente Provisiogas sul tipo e sulla quantità di gas naturale di cui all allegato 1 che mettono in circolazione. 3 Provisiogas informa l UFAE sul contenuto della notifica di cui al capoverso 2 per quanto concerne la conclusione, la modifica o la revoca del contratto per scorte obbligatorie. 4 L Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all UFAE e a Provisiogas i dati relativi alle imposte doganali e all imposta sugli oli minerali per i gas naturali di cui all allegato 1. Art. 8 Composizione delle controversie In caso di controversie l UFAE, fondandosi sulle notifiche dell AFD o di Provisiogas, stabilisce mediante decisione destinata alla persona che mette in circolazione gas naturale: a. se deve essere concluso un contratto per scorte obbligatorie; b. il momento in cui le scorte obbligatorie devono essere costituite. 1636

Art. 9 Controlli 1 Per verificare le condizioni relative all obbligo di costituire scorte obbligatorie o a scopo di controllo, l UFAE può in qualsiasi momento consultare i documenti commerciali delle imprese e aziende interessate ed entrare nei locali commerciali, nelle stazioni di misurazione, nei depositi e nei mezzi di trasporto. 2 Esso può delegare a Provisiogas o a terzi le competenze di cui al capoverso 1. Art. 10 Esecuzione e modifica degli allegati 1 L UFAE e l AFD sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza. 2 Il DEFR può modificare gli allegati 1 e 2 dopo aver sentito le cerchie economiche interessate. Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 9 maggio 2003 3 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale è abrogata. Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2015. 20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 3 RU 2003 1333, 2012 3631 1637

Elenco delle merci Allegato 1 (art. 1) Voce di tariffa4 Descrizione della merce 2711.1190 Gas naturale liquefatto 2711.2190 Gas naturale sotto forma gassosa 4 RS 632.10 Allegato 1638

Quantità necessarie per l esonero dall obbligo contrattuale Allegato 2 (art. 3) Descrizione della merce Gas naturale liquefatto Gas naturale sotto forma gassosa Quantità per l esonero dall obbligo contrattuale 100 tonnellate 100 tonnellate 1639

1640