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730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 68 13.06.2016 L imposta patrimoniale sui prodotti finanziari (IVAFE) A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche I contribuenti che possiedono conti correnti, libretti di risparmio o prodotti finanziari all estero devono versare l imposta patrimoniale IVAFE, imposta soggetta alle stesse modalità di versamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Nella presente Circolare si analizzeranno i soggetti che hanno l obbligo di versamento e le modalità di calcolo che è necessario effettuare per determinare tale imposta. Premessa Il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011), all art. 19 commi 13 22, ha stabilito che i beni detenuti all'estero da contribuenti italiani persone fisiche residenti in Italia sono assoggettati, oltreché alle imposte del Paese in cui essi sono ubicati, anche ad un imposta patrimoniale in Italia. Infatti, i beni immobili sono assoggettati alla c.d. imposta patrimoniale IVIE, disciplinata al comma 13 del D.L. 201 del 2011, mentre i prodotti finanziari sono assoggettati alla c.d. imposta patrimoniale IVAFE, disciplinata al comma 18 del D.L. 201 del 2011. Le imposta patrimoniali appena accennate vanno dichiarate e liquidate nel Modello UNICO. Più in particolare, esse sono liquidate nel Quadro RW, quadro utilizzato anche dai contribuenti che devono rispettare gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. 1

I commi 17 e 22 del D.L. 201 del 2011 disciplinano le modalità di versamento di tali imposte che sia in acconto che a saldo con le stesse modalità previste per l Irpef. Soggetti passivi I soggetti passivi dell IVAFE sono le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La nozione di prodotto finanziario è stata introdotta dall art. 9 della L 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) e decorre dal 2014. Per prodotti finanziari si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Prima di tale anno, scontavano l IVAFE le attività estere di natura finanziaria, ossia tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Attività escluse Dopo le modifiche apportate dalla Legge Europea 2013 bis sono escluse dall applicazione dell IVAFE: le quote di partecipazione; i metalli preziosi; le valute estere; i finanziamenti dei soci in società estere. Aliquota Base imponibile L IVAFE è stabilita nella misura dello 0,2% ed è applicato sul valore dei prodotti finanziari. Il valore da prendere a riferimento è il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui i prodotti finanziari sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione. Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. 2

Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Se manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. I conti correnti Si segnala che per i conti correnti ed i depositi di risparmio, l imposta è stata prevista in misura fissa: 34,20 Euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all estero dalle persone fisiche residenti. In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d anno, l imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso. Si tenga presente che l imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000,00 euro. Per il calcolo di tale valore: occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all estero dal contribuente presso il medesimo intermediario; non rileva se il periodo di detenzione del rapporto è inferiore all anno; se ci sono rapporti di cointestazione, il contribuente tiene conto della sua quota; se il conto ha una giacenza media annuale negativa, non concorre a formare la giacenza media ai fini dell esenzione. Determinazione dell imposta L imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. 3

Credito imposte estere Nel calcolo dell imposta dovuta, il contribuente può detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti gli investimenti. Esempi di compilazione Esempio 1: conto corrente cointestato Due coniugi, residenti in Italia, detengono in Francia un c/c bancario cointestato, per il quale: il saldo attivo all 1.1.2015 è pari a 70.000 e la giacenza media 2015 è pari a 45.000; nel 2015 non sono maturati interessi attivi. Il quadro RW sarà compilato come segue: Esempio 2: detenzione di un fondo di investimento Una persona fisica, contribuente residente fiscale in Italia, detiene un fondo di investimento in Svizzera. Tale fondo di investimento ha un valore iniziale al 1/1/2015 di 35.650 euro mentre al 31/12/2015 il valore è di 37.750. I profitti che tale fondo ha dato durante il 2015 sono pari ad Euro 3.000. 4

Il quadro RW andrà compilato come segue: Esempio 3: IVAFE non dovuta in caso di conto corrente Un contribuente, residente in Italia, detiene in Germania un c/c bancario per il quale: il saldo attivo all 1.1.2015 è pari a 5.500 e la giacenza media è pari a 3.000; il valore massimo (raggiunto il 12.7.2015) risulta pari a 11.000; nel 2015 non sono maturati interessi attivi; In questo caso, l IVAFE non è dovuta poiché il valore medio di giacenza (3.000) è inferiore alla soglia di 5.000 ma il quadro RW va comunque compilato per adempiere all obbligo del monitoraggio fiscale; va quindi barrata la casella 20 Solo monitoraggio. Il c/c bancario presenta, infatti, nel corso del 2015 un valore massimo (11.000) che supera la soglia di esonero dall obbligo del monitoraggio fiscale (10.000). Esempio 4: IVAFE in caso di due conti correnti presso lo stesso intermediario Un contribuente residente fiscale in Italia detiene in Germania presso la medesima banca 2 conti correnti il cui valore massimo complessivo non supera 10.000. Uno dei due conti correnti è stato aperto in data 1.1.2015 ed è cointestato con il marito. Si ipotizzi che: il saldo attivoall 1.1 siano rispettivamente pari a 6.000 e 3.000; la giacenza media sia rispettivamente pari a 4.400 e 2.200; nel 2015 non siano maturati interessi attivi. 5

Si precisa che in presenza di più conti correnti presso lo stesso intermediario, al fine della verifica dell obbligo di versamento dell IVAFE, è necessario determinare il valore medio di giacenza complessivo pro quota degli stessi. Nel caso prospettato il valore di: 5.500 [4.400 + (2.200 x 50%)] supera il limite di esenzione (5.000) e va indicato nel campo 8 Valore finale dei righi RW1 e RW2 in corrispondenza di entrambi i c/c bancari. - Riproduzione riservata - 6