Roma, 06 Luglio Prot. n.: 298/2012/CDA/SS/GN. Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI. Circolare n. 34/2012
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1 Roma, 06 Luglio 2012 Prot. n.: 298/2012/CDA/SS/GN Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI Circolare n. 34/2012 Oggetto: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 28/E del 02 luglio 2012: novità in materia Imposta sul valore degli immobili situati all estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all estero. Facciamo seguito alla nostra circolare n. 13 del 19 Marzo 2012 per portare alla Vostra attenzione come l Agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, sia intervenuta apportando ulteriori chiarimenti interpretativi sulla corretta determinazione dell imposta sul valore degli immobili (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie situate all estero (IVAFE), da applicarsi a carico delle persone fisiche residenti in Italia, introdotte dal Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011. Illustriamo, qui di seguito, le principali novità intervenute in materia di IVIE. Mentre, l altra imposta (IVAFE), sarà oggetto di trattazione in una nostra ulteriore circolare. 1. Imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE) L IVIE è dovuta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Sono, in particolare, soggetti passivi dell imposta: a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
2 d) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Sono, pertanto, tenuti al pagamento dell IVIE non solo le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana, ma anche i cittadini stranieri che risiedano in Italia e che vantino un diritto di proprietà o un altro diritto reale su un immobile sito all estero, inclusi i soggetti extracomunitari che abbiano il permesso o la carta di soggiorno nel nostro Paese. - Base Imponibile: Il valore dell immobile su cui deve essere applicata la relativa aliquota è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Nel caso in cui l immobile sia stato costruito, deve farsi riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario, risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o della relativa documentazione dovrà assumersi il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare. Qualora l immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre di ciascun anno si deve fare riferimento al valore dell immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale. Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, dovrà assumersi il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante. - Immobili situati in Europa Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) il valore da utilizzare al fine della determinazione dell imposta è, prioritariamente, quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l immobile è situato. A tal riguardo, l'agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, ha fornito l'elenco dei Paesi nei quali è riscontrabile il valore catastale degli immobili (concetto che appartiene al nostro ordinamento, ma non è detto che sia riscontrabile in maniera del tutto analoga negli altri Paesi). In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Pag. 2 di 5
3 L Agenzia chiarisce, inoltre, che detto valore catastale deve essere rappresentativo di quello dell'immobile e non deve essere, invece, mera espressione del reddito medio ordinario del cespite stesso (quale la nostra rendita catastale), a meno che la legislazione locale non preveda l'applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell'immobile a partire da tale reddito medio ordinario. In assenza di tale valore (catastale o reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti previsti dalla legislazione locale), l Amministrazione Finanziaria prevede l adozione, in maniera prioritaria, l utilizzo del costo di acquisto rispetto al valore di mercato. - Immobili acquistati in epoche diverse La circolare prevede, al fine di evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito gli immobili in epoche diverse, la possibilità per il contribuente di scegliere il valore da assumere quale base imponibile per l'ivie. Ad esempio, coloro che hanno acquistato un immobile di recente dispongono, in linea generale, di un valore dell'immobile (costo di acquisto) che corrisponde al valore di mercato aggiornato rispetto ai soggetti che, avendo acquistando gli immobili anni prima, dispongono di un valore di acquisto più contenuto. Nella circolare viene precisato che, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non siano, tuttavia, previsti meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli della legislazione italiana, il contribuente può determinare la base imponibile dell'imposta, in luogo del costo di acquisto o del valore di mercato (in assenza del costo di acquisto), in misura pari al valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell'imu (ad esempio, 160 per i fabbricati aventi il carattere di abitazione, 80 per gli uffici e studi privati etc ). - Modalità di calcolo L imposta è dovuta nella misura dello 0,76 % del valore dell immobile come sopra determinato. Il versamento dell imposta non è dovuto se l importo della stessa non supera complessivamente 200,00. In sostanza sussiste una soglia di esenzione dal versamento dell IVIE per gli immobili il cui valore complessivo non superi ,00. In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l obbligo di compilazione del modulo RW. Ai fini dell applicazione della soglia di esenzione di 200,00 si deve fare riferimento all imposta determinata sul valore complessivo dell immobile a prescindere dalle quote e dal Pag. 3 di 5
4 periodo di possesso e senza tenere conto delle eventuali imposte patrimoniali pagate all estero nell anno di riferimento. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell anno nei quali si è protratto tale diritto. - Immobili all estero destinati ad abitazione principale da soggetti che prestano lavoro all estero e la cui residenza è determinata ex-lege Per i soggetti che prestano lavoro all estero per lo Stato Italiano o presso Organizzazioni Internazionali cui aderisce l Italia e la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l IVIE è stabilita nella misura dello 0,4 % per l immobile adibito dagli stessi ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Anche le pertinenze dell abitazione principale avranno il medesimo trattamento già previsto nell IMU. L aliquota ridotta permarrà fintanto che il lavoratore presta la propria attività all estero e viene meno al suo rientro in Italia. A decorrere dal periodo d imposta in cui il lavoratore acquisisca la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie dell articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi internazionali, si applicherà, invece, l aliquota ordinaria dello 0,76%. Dall imposta dovuta, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di 200,00 rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400,00. L Agenzia delle Entrate ha precisato, infine, che l applicazione del descritto regime agevolato si applicherà a condizione che i soggetti interessati non possiedano in Italia un immobile per il quale usufruiscano delle medesime agevolazioni previste ai fini del calcolo dell IMU per l abitazione principale. - Termini e modalità di versamento dell IVIE Per il versamento, la liquidazione, l accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all IVIE trovano applicazione le disposizioni previste per l IRPEF. Ai fini dichiarativi, il contribuente è tenuto ad indicare il valore degli immobili situati all estero nell apposita Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO PF/2012. Pag. 4 di 5
5 L imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. A tal proposito, non si esegue il versamento se il debito della singola imposta non supera l importo di 12,00. Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l imposta dovuta ai sensi dell articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n In virtù del DPCM del 6 giugno 2012 che ha disposto, per l anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche, il versamento potrà essere effettuato: - entro il 9 Luglio 2012 senza alcuna maggiorazione; - dal 10 Luglio 2012 al 20 Agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, utilizzando, mediante pagamento con Modello F24, i seguenti codici tributo: 4041 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ; 4042 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie Cordiali saluti Il Responsabile dell Assistenza Fiscale (Dott. Sergio Scibetta) Il Consiglio d Amministrazione Pag. 5 di 5
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