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Sentenza n.275/05 Pronunziata il 02/08/2005 Depositata il 05/08/2005 Sanzioni amministrative - Opposizione a cartella esattoriale Omesso pagamento sanzioni per violazione al CdS Contrasto fra titoli esecutivi Cartella esattoriale - Titolo esecutivo giudiziale - Mancata notifica della Sentenza Decorrenza del termine lungo Ricorribilità per Cassazione Inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace - Rif.Leg.artt.325,326,479 cpc;art.23 L.689/81; REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MIRANDOLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, nella persona del Dott. ROBERTO GRAZIANI, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n RG. 427/04 R.G. dell'ufficio del Giudice di Pace di Mirandola Promossa da XX, nato a Mirandola il 13.11.1958 e ivi residente, in via Circonvallazione 65/a, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Roberto Lodi del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Mirandola, via Fanti 6. PARTE OPPONENTE CONTRO UNIRISCOSSIONI S.P.A. - Concessionario per il servizio di riscossione tributi per la Provincia di Modena, con sede in Modena, Via Emilia Ovest 698, in persona del Responsabile d'ambito, dr. Mauro Borsarini, rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, dagli Avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, entrambi del foro di Modena, altresì dall'avv. Roberto Molinari del Foro di Modena. PARTE OPPOSTA con la chiamata in causa di Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, per il Prefetto della Provincia di Venezia, rappresentato e difeso per legge dall' l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna,con domicilio presso l'ufficio dell'avvocatura stessa, in Bologna, via G. Reni 4; TERZO CHIAMATO

Unicredit Banca d'impresa spa, delegata per la Provincia di Venezia alla riscossione, in persona del legale rappresentante, con sede in Venezia, Santa Croce 312/A; TERZO CHIAMATO NON COSTITUITO OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: Per parte attrice XX: "in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 60, DPR 602/1973, visto il grave danno e l'assenza dei presupposti di cui all'art. 50 DPR 602/1973, voglia il giudice adito sospendere il diritto della convenuta a procedere alla esecuzione forzata in danno dell'attore; in via principale: accertarsi e dichiararsi il contrasto dei giudicati di cui al capo 3) dei motivi del presente atto, dichiarare pertanto l'invalidità ai fini dell'esecuzione coattiva della cartella esattoriale n. 2003/5444-070 2003 00487935 45, nonché della sentenza n. 40/04 del 14.1.2004 dal Giudice di pace di Mestre dott. Gallesio; conseguentemente dichiarare l'insussistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza della suddetta cartella esattoriale n. 2003/5444-070 2003 00487935 45, nonché della sentenza n. 40/04 del 14.1.2004 dal Giudice di Pace di Mestre dott. Gallesio; accertarsi e dichiararsi l'attore XX, tenuto esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al verbale n. 766719 Polizia Stradale di Venezia (doc 1), pari a 359,00, somma che sarà offerta banco Judicis alla prima udienza; con vittoria di onorari, spese e competenze di lite". Per UNIRISCOSSIONI S.P.A. - Concessionario per il servizio di riscossione tributi per la Provincia di Modena: "In via pregiudiziale: autorizzarsi la chiamata in causa della Prefettura di Venezia, quale Ente creditore, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, anche ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 112/99; in via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata dall'attore, in mancanza di fumus boni iuris e priculum in mora; nel merito: respingersi l'opposizione proposta dal sig. XX in quanto inammissibile e, comunque, totalmente infondata; In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, anche in considerazione della palese temerarietà della lite promossa dall'attore". Per il Ministero dell'interno: "Piaccia al Giudice di pace adito, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ex adverso proposta. Condannare alla totale rifusione delle spese, anche perla temerarietà della lite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa". SDP Con ricorso depositato il 9.12.2004, XX, conveniva in giudizio il Prefetto di Venezia, unitamente alla società Uniriscossioni spa di Modena, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 2003/5444-070 2003 00487935 45, con la quale è stata notificata la iscrizione a ruolo della somma di E 916,96 a carico del ricorrente, per omesso pagamento della sanzione pecuniaria di E 359,00, cui al verbale n. 766719 del

26.10.2002, di rilevata violazione sia dell'art 142, co.9 (velocità superiore al limite di oltre 40 km/h), sia dell'art. 180 (circolava sprovvisto di patente), D.Lgs. n.285/1992, rilevate il 26.10.2002 dalla Sezione Polizia Stradale di Venezia e contestate al ricorrente immediatamente, allorché il ricorrente stesso, alla guida dell'autovettura Lancia tgt CB255GA, attraversava la loc. Villabona, nel territorio del Comune di Venezia, alla velocità di 152 km/h, superando di 62 km/h il limite di 90 km/h ivi imposto dall' Ente proprietario. All'udienza del 21.2.2005 si costituiva la Uniriscossioni spa, che chiedeva il rigetto del ricorso, eccependone la infondatezza, altresì chiedendo la chiamata in causa del Prefetto di Modena. Il Giudice accoglieva la richiesta. All'udienza del 16.5.2005 comparivano le parti costituite. Nessuno compariva per il prefetto di Venezia. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.5.2005 le parti precisavano le conclusioni. All'udienza del 18.7.2005 si costituiva per il Prefetto di Venezia, il Ministero dell'interno mediante l'avvocatura dello Stato, Distretto di Bologna, che eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto. Il Giudice, rimessa la causa in istruttoria, rigettava l'eccezione di tardività di detta costituzione. Su invito del Giudice, le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione. MDD L'opposizione proposta da XX avverso la cartella esattoriale è inammissibile. Con il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 2003/5444-070 2003 00487935 45, adduce parte ricorrente i seguenti motivi di opposizione: 1) violazione di legge per violazione dell'art. 479, c. 1, c.p.c.: omessa notifica della sentenza dal Giudice di Pace di Mestre pronunciata in data 8.7.2004, che - in esito al procedimento 2173/2002 R.G. - ha confermato il verbale impugnato 766719 del 26.10.2002; ne deduce parte ricorrente la illegittimità della cartella di pagamento n. 2003/5444-070 2003 00487935 45 - notif. il 25.9.2003, per importo di 793,10 - poiché emessa, in pendenza del giudizio di opposizione, in base al verbale non ancora divenuto titolo esecutivo; 2) violazione di legge per violazione dell'art. 479, c. 1, c.p.c.: omessa notifica della sentenza di inammissibilità n. 40/04 del 14.1.2004 pronunciata dal Giudice di Pace di Mestre in esito al procedimento n. 1822/03 RG, promosso da parte ricorrente il 15.10.2003, con ricorso in opposizione alla predetta cartella di pagamento n. 2003/5444-070 2003 00487935 45, notif. il 25.9.2003; ne deduce parte ricorrente la illegittimità della cartella di pagamento stessa, poiché mai divenuta titolo esecutivo, in carenza di notifica della citata sentenza n. 40/04 del 14.1.2004, quale titolo presupposto. 3) carenza di legittimazione passiva della Uniriscossioni spa: la delega alla riscossione coattiva del credito non investe né il merito né la formazione del ruolo, cui la Uniriscossioni è estranea; carenza di potere processuale di eccepire e controdedurre; 4) pluralità di titoli esecutivi posti carico del ricorrente: contrasto fra giudicati; impossibilità di stabilire il titolo azionabile;

5) violazione di legge per violazione dell'art. 203, co. 2, C.d.S.; eccesso di potere: erroneità dell'importo per ammontare E 912,96, richiesto da Uniriscossioni spa con il prospetto del 6.12.2005, superiore all'importo di E 796,20 di cui alla cartella di pagamento notificata al ricorrente il 25.9.2003; 6) violazione di legge per violazione dell'art. 50, co. 20, DPR 602/1973: assenza dei requisiti formali per procedere alla esecuzione; omessa notifica di avviso di intimazione ad adempiere; 7) carenza di prova, posta a carico del Prefetto di Venezia, parte opposta non costituita. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, ritiene il Giudicante infondato il motivo di cui al punto 3), dovendo ritenersi l'esattore quale parte necessaria del giudizio di opposizione, sul presupposto che il ricorrente, oltre a richiedere la sospensione della esecutività dell'atto, può addurre motivi di illegittimità della procedura esecutiva, i quali costituiscono titolo di intervento nel processo (Cass, sez. I, 30 agosto 1995, n. 9152), con esclusione delle ragioni sostanziali di merito della pretesa creditoria. Sicché deve rigettarsi il motivo proposto e ritenersi la sussistenza della legittimazione passiva della Uniriscossioni spa. Quanto ai motivi di doglianza di cui ai punti 1 ) e 2), osserva il Giudicante che, come noto ai sensi dell'art. 326 c.p.c. soltanto la notificazione della sentenza ad istanza di parte é idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, atteso che, a giudizio della Suprema Corte, non é idonea, per la decorrenza del termine, né la notifica della sentenza effettuata dalla Cancelleria, né la notifica del solo avviso di Cancelleria relativo al dispositivo (Cass. 28.4.1992, n. 5050). Alla luce di detto principio, la omessa notificazione della sentenza da parte della Cancelleria del Giudice di Pace di Mestre, lamentata da parte ricorrente - avendo precluso al ricorrente stesso la compiuta conoscenza dell'atto, e quindi inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione, ex art. 24 Cost. - è idonea ad impedire il decorso del termine di impugnazione. Per tal modo deve ritenersi non consumato - allorché non intervenuta detta notificazione da parte della Cancelleria - il diritto di impugnazione del ricorrente delle sentenze di rigetto pronunciate dal Giudice di Pace di Mestre, potendo il ricorrente riproporre la domanda - secondo la disciplina procedimentale processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 23, L. 689/1981 - unitamente alla richiesta di sospensione della esecutività delle sentenze stesse, stante la non definitività dei giudicati. Sicché, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da XX, quale ulteriore impugnativa della cartella esattoriale in questione, poiché precluso il potere - dovere del Giudicante di esaminare l'opposizione stessa, per il profilo della legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato, cioè riesaminare l'intero rapporto ed il merito della pretesa fatta valere dall'amm.ne opposta, atteso che sia il verbale di contestazione di violazione, sia la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria posta a carico del ricorrente, sono già stati oggetto di giudizio da parte del Giudice di Pace di Mestre, e potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso per cassazione, allorché sussista il presupposto della non definitività del diritto di procedere alla esecuzione.

Stante la inammissibilità del ricorso, si tralasciano all'esame gli ulteriori motivi di censura formulati dal ricorrente. Le spese di giudizio devono essere compensate fra le parti, ricorrendone giuste ragioni. PQM Il Giudice di Pace di Mirandola, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, definitivamente decidendo; visti gli artt. 615 e 617 c.p.c.; visti gli artt. 22, 22bis e 23, L 689/81; rigetta, poiché infondato, il motivo di censura di cui al punto 3), in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Uniriscossioni spa; dichiara la inammissibilità del ricorso proposto da XX Ezio; compensa interamente fra le parti le spese di giudizio, per giuste ragioni. Così deciso in Mirandola il 2.8.2005. Il Giudice di Pace Dr. Roberto Graziani Depositato in Cancelleria il 5.8.2005 e pubblicata nelle forme di legge