Stefano Aprile, direttore generale sistemi informativi automatizzati (DGSIA), Ministero Giustizia

Documenti analoghi
Ministero della Giustizia

Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia

Ministero della Giustizia

EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN AMBITO GIUDIZIARIO AREA CIVILE

Per i Consulenti Tecnici di Ufficio

Testo contenente modifiche di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012.

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO

Ministero della Giustizia. Decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44. Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011, n. 89

Art. 4 Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

Decreto Ministero Giustizia n 209, G.U Notifiche telematiche, regole tecniche.

Editrice PCT: DEPOSITO DI ALLEGATI ECCEDENTI IL LIMITE DI 30 MEGABYTE. Schema di Giulio SPINA LA QUESTIONE

(Altalex, 19 aprile Nota di Michele Iaselli) codice dell'amministrazione digitale processo telematico Michele Iaselli

Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale

D.M. 3 APRILE 2013, N. 48

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n (G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale) Relazione

Decreto del Ministro della giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio

Dalla carta. al bit!

Sez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria

DALLA CARTA AL DIGITALE: I SERVIZI TELEMATICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IL PROCESSO TELEMATICO

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge n 179, G.U

Il processo telematico dei professionisti

Il punto sul processo civile telematico

Processo civile telematico e Ctu: cosa cambia dal 30 giugno

PARAMETRI IN AMBITO CIVILE. ISTRUZIONI PER L USO

Dati Processo Civile Telematico al 30/04/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico

L AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO. Avv. Nicola Gargano

Pagamenti Telematici Giustizia

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Processo Amministrativo Telematico (PAT)

Sistema di Notifiche e Comunicazioni telematiche penali

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

Dati Processo Civile Telematico al 28/02/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dati Processo Civile Telematico anno MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avv. Matteo Anastasio

Dati Processo Civile Telematico al 31/05/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE DI PADOVA MOVIMENTO FORENSE PROCESSO CIVILE TELEMATICO: NUOVE NORME TECNICHE, EMERGENZE E PROSPETTIVE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

Presupposti: Dato PEC normativo

Le attestazioni di conformità nel processo

Servizi telematici in ambito civile al novembre 2013

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

CAPO II - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

La figura e le attività del consulente tecnico d ufficio e dell esperto, correlata all entrata in vigore del Processo Civile Telematico

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Il processo civile telematico Normativa e funzionamento

Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Piano di e-government 2012 Obiettivo 3: Giustizia

P.C.T. Processo Civile Telematico

LA GIUSTIZIA TELEMATICA

La trasmissione del documento

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 18 aprile 2011 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Il processo telematico dei professionisti

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso

NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Il PCT è regolamentato dalle seguenti fonti normative: D.P.R n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELL AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

TRIBUNALE DI COSENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO E CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Transcript:

Stefano Aprile, direttore generale sistemi informativi automatizzati (DGSIA), Ministero Giustizia Rieti 15 luglio 2011

Agenda Il Processo civile telematico Breve sintesi Architettura e situazione attuale Lo stato della diffusione dei servizi telematici nel processo civile I pagamenti telematici Il regolamento n. 44\2011

Il Processo civile telematico Breve sintesi Il Processo Civile Telematico (PCT) realizza una forma di interazione tra utenti interni del Ministero della Giustizia magistrati e cancellieri ed utenti esterni avvocati, ausiliari del giudice ed altre pubbliche amministrazioni. In particolare esso consente agli utenti abilitati di: consultare il fascicolo informatico, ovvero gli atti in formato digitale depositati dalle parti o dal giudice, nonché i documenti scansionati e di richiederne copia; depositare telematicamente i documenti informatici a valore legale firmati digitalmente e trasmessi attraverso canali sicuri; di accettare, da parte della cancelleria i suddetti atti e di archiviarli; di alimentare automaticamente i registri di cancelleria.

Il Processo civile telematico Breve sintesi Il PCT si fonda su tre infrastrutture informatiche: il Gestore centrale che costituisce il punto unico di accesso al dominio del Ministero della Giustizia; il Gestore locale, che fornisce i servizi di accesso e di trasmissione al singolo ufficio; il Punto di accesso che consente il dialogo con gli uffici. Il PCT ha interessato finora le procedure relative ai procedimenti per decreto ingiuntivo e quelle relative al processo esecutivo immobiliare individuale e concorsuale. Ad esse si aggiunge, con particolare valore di semplificazione delle attività di cancelleria, la funzionalità delle comunicazioni elettroniche degli avvisi di cancelleria (art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,) che consente di eliminare le tradizionali notificazioni cartacea compiute dall ufficiale giudiziario.

L attuale situazione Depositi telematici (a valore legale) Oltre 100.000 da gennaio 2009 + 53% nell ultimo anno solare Comunicazioni /notificazioni 1.000.000 a valore legale Gestore + 62% locale nell ultimo anno solare 34.000 utenti abilitati 32.000 avvocati 1.021 Avvocati dello Stato e funzionari 205 Avvocati di enti pubblici 798 CTU 54 Notai Magistrato Cancelliere Ufficio giudiziario Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia Gestore Centrale Punto di accesso Soggetto abilitato esterno 27 ordini avvocati 60 ordini convenzionati con Lextel S.p.A. Consiglio Nazionale Notariato INPS INAIL Avvocatura dello Stato (tramite Lextel S.p.A.) 4 Punti di accesso privati

Uffici giudiziari attivati deposito atti: Decreti ingiuntivi telematici: 29 tribunali E attivo con valore legale in 29 uffici: tutti i Tribunali del distretto di Milano tutti i Tribunali del distretto di Brescia, Tribunale di Bologna, Tribunale di Catania, Tribunale di Firenze, Tribunale di Genova, Tribunale di Modena, Tribunale di Napoli, Tribunale di Padova, Tribunale di Prato Tribunale di Roma, Tribunale di Reggio Emilia, Tribunale di Rimini, Tribunale di Torino Tribunale di Verona. Nel 2008 erano 6 tribunali A valore legale

Uffici giudiziari attivati deposito atti: Esecuzioni civili individuali e concorsuali: 16 tribunali A valore legale E attivo con valore legale in 16 uffici: Tribunale di Bari, Tribunale di Bologna, Tribunale di Brescia, Tribunale di Catania, Tribunale di Firenze, Tribunale di Genova, Tribunale di Milano, Tribunale di Monza, Tribunale di Modena, Tribunale di Napoli, Tribunale di Padova, Tribunale di Palermo, Tribunale di Prato Tribunale di Roma, Tribunale di Torino, Tribunale di Verona Nel 2008 erano 0 tribunali

Uffici giudiziari attivati comunicazioni e notificazioni telematiche E attivo con valore legale in 19 uffici: Corte di Appello di Milano, Corte di Appello di Brescia Corte d Appello di Venezia, Tribunale di Bologna, Tribunale di Brescia, Tribunale di Crema Tribunale di Milano Tribunale di Modena, Tribunale di Monza, Tribunale di Rimini, Tribunale di Bassano del Grappa, Tribunale di Belluno, Tribunale di Padova, Tribunale di Rovigo Tribunale di Treviso, Tribunale di Verona, Tribunale di Venezia, Tribunale di Vicenza Tribunale di Torino Nel 2008 erano 0 uffici A valore legale Oltre 1.000.000 di atti notificati Prossima attivazione: Reggio Emilia, Cremona e Catania e (già emessi i decreti ministeriali), e al Tribunale di Genova, Firenze e Prato

Uffici giudiziari attivati pagamenti telematici sperimentazione E attivo con valore legale in 8 uffici: Tribunale di Bologna, Tribunale di Genova, Tribunale di Milano, Tribunale di Modena Tribunale di Napoli, Tribunale di Padova, Rimini Tribunale di Verona Nel 2008 erano 0 uffici

Pagamenti telematici Gestore servizi telematici Punto di accesso Portale dei servizi telematici Soggetto abilitato esterno Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia Prestatori dei servizi Banca di pagamento Ricevuta Telematica ad utilizzo unico Tesoreria

Il nuovo regolamento sul Processo Telematico senza aggettivi Per effetto di tali disposizioni legislative sono stati operati i seguenti interenti normativi: è stata sancita espressamente l applicabilità al processo dei principi previsti dal Codice dell Amministrazione Digitale; è stato colmato il vuoto normativo che era stato, precedentemente, riempito dal D.P.R.13 febbraio 2001, n. 123, il quale costituiva un regolamento c.d. indipendente adottato ai sensi dell art. 17, comma 1, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l effetto di travolgerne le disposizioni limitatamente alla disciplina applicabile al processo civile, è stato attribuito al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il potere regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ciò trova conferma nella espressa disposizione dell art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, laddove è stato previsto che le vigenti regole tecniche del processo civile telematico abbiano efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal medesimo comma.

Il nuovo regolamento sul Processo Telematico senza aggettivi Dare attuazione al codice dell amministrazione digitale (CAD) art. 1 Adozione della posta elettronica certificata standard (PEC) per tutte le trasmissioni art. 4 Semplificazione dell architettura, che non prevede più il gestore centrale art. 6 Portale dei servizi telematici per consentire l accesso ai privati nonché ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice) non dotati di punto di accesso

Il nuovo regolamento sul Processo Telematico senza aggettivi Spinta alla dematerializzazione, evitando l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. art. 9 (art. 12 \ 20 del CAD) art. 9 Estensione al settore penale (art. 1), con disposizioni particolari per le indagini preliminari art. 19

Alcune novità La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. Se il provvedimento è in formato cartaceo, il cancelliere ne estrae copia informatica e vi appone la sua firma digitale art. 14 Introduzione dei pagamenti telematici art. 30 Specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali- art. 34

Alcune novità I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale art. 3 Il portale dei servizi telematici consente l accesso da parte dell utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari (art.51 cod. prot. dati pers.), nonché -senza formalità- alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, disponibili in forma anonima art. 6 Possono gestire i punti di accesso: i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali; il Consiglio nazionale forense; il Consiglio nazionale del notariato; l'avvocatura dello Stato e gli enti pubblici; le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi; Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro art. 23

Alcune novità I documenti informatici sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni mediante l'indirizzo di PEC risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di PEC dell'ufficio destinatario e si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo art. 13 Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 170, comma 4, c.p.c., la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati art. 23

Alcune novità La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di PEC dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di PEC del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici. La cancelleria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare, che conserva nel fascicolo informatico. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'art. 51, comma 3, d.l. n. 112\2008, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata art. 16

Alcune novità Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal d. P. R. n. 68\2005 e dal DM 2\11\2005, è tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di PEC indesiderati. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici e di software antispam. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi alla giustizia. La casella di PEC deve disporre di uno spazio disco minimo. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di PEC e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione. La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio art. 20

Alcune novità Nel caso previsto dall'art. 4, l. n. 53\1994, il difensore può eseguire la notificazione con mezzi telematici e trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, l. n. 53\1994, dell'indirizzo di PEC presso il quale l'atto e' stato inviato, nonchè del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di PEC del destinatario art. 18

Alcune novità La base di dati dei registri penali è custodita, con speciali misure e separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno degli atti di cui all articolo 60 c.p.p., in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale I compiti di vigilanza sulla base dati sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti in relazione all ufficio giudiziario titolare dei dati

Alcune novità Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema documentale e protetta da un meccanismo di crittografia, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi telematici

Regime transitorio Fino all emanazione delle specifiche tecniche continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti. L indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove regole tecniche.

www.processotelematico.giustizia.it