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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 334 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Approvazione moduli di domanda per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, concernente: "Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi sugli immobili adibiti ad abitazione principale" e modifica della deliberazione n. 187 di data 14 febbraio 2012. Il giorno 24 Febbraio 2012 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: TIZIANO MELLARINI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 7

Il Relatore comunica: L articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 prevede Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi sugli immobili adibiti ad abitazione principale rinviando alla Giunta provinciale l adozione della disciplina attuativa dell articolo medesimo. Con deliberazione n. 187 di data 14 febbraio 2012 la Giunta provinciale ha approvato i criteri attuativi del citato articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18. Successivamente all approvazione del provvedimento testè citato si sono rilevate delle incongruenze di carattere tecnico nel testo dell allegato alla deliberazione alle quali in questa sede si provvede ad ovviare. Si è ravvisata altresì la necessità di integrare e precisare tecnicamente i contenuti relativi alle certificazioni energetiche per renderli maggiormente intelleggibili al lettore. Si dà atto che in entrambi i casi le correzioni non comportano modificazioni sostanziali ai contenuti originari dell atto. In particolare si ritiene di sostituire il sesto paragrafo del punto 1 dell allegato che recita che: A tale fine entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le Comunità che intendono avvalersi di Cassa del Trentino S.p.a. per la gestione dell intervento, devono assumere uno specifico provvedimento e darne comunicazione alle strutture provinciali competenti in materia di edilizia abitativa agevolata. con il seguente nuovo paragrafo: A tale fine entro il 29 febbraio 2012 le Comunità che intendono avvalersi di Cassa del Trentino S.p.a. per la gestione dell intervento, devono assumere uno specifico provvedimento e darne comunicazione alle strutture provinciali competenti in materia di edilizia abitativa agevolata.. Ciò in quanto la data originariamente prevista per l esercizio dell opzione da parte delle Comunità risulta incongruente con quella fissata quale data di apertura dei termini per la raccolta delle domande. Si sostituiscono il terzo ed il quarto paragrafo del punto 5 che così recitano: Al fine di valutare il miglioramento energetico, in sede di presentazione della domanda il richiedente deve presentare: la certificazione energetica relativa allo stato di fatto dell unità abitativa prima dell intervento, dalla quale si desume il consumo energitico annuo (esempio per riscaldamento, acqua calda e sanitaria) dell unità abitativa stessa (kwh/mq per anno espresso con due decimali), inclusa la relazione di calcolo di cui al Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. Qualora gli edifici o le porzioni di edificio che si intende recuperare ad abitazione siano privi di categoria energetica (ad esempio perchè privi di riscaldamento), gli stessi ricadono automaticamente nella classe energetica G di cui alla tab. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. con un consumo convenzionale pari a 270 kwh/mq. anno; una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti il miglioramento energetico dell unità abitativa desunta dal progetto relativo all intervento di riqualificazione energetica, con l indicazione delle differenze di fabbisogno di energia tra lo stato di Pag. 2 di 7

fatto e lo stato di progetto espresse in kwh/mq. per anno, con due decimali. In sede di rendicontazione dell intervento deve essere dimostrato il miglioramento energetico ottenuto con l intervento, presentando la certificazione energetica dell immobile riqualificato con l indicazione del consumo annuo espresso in kwh/mq. per anno, con due decimali. Il mancato raggiungimento dell obiettivo di miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda comporta la rideterminazione/decadenza del contributo secondo quanto disciplinato al successivo punto 13. La certificazione energetica relativa ad un unità abitativa sita in un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato può essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192, dal D.lgs. 29 dicembre 2009 n. 311 e dal D.P.R. 02 aprile 2009 n. 59. con i seguenti nuovi paragrafi: Al fine di valutare il miglioramento energetico, in sede di presentazione della domanda il richiedente deve presentare: la certificazione energetica redatta da un tecnico certificatore abilitato relativa allo stato di fatto dell'unita abitativa prima dell'intervento, dalla quale si desume il fabbisogno specifico globale di energia primaria (per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) dell unità abitativa stessa (kwh/mq per anno espresso con due decimali). Qualora gli edifici o le porzioni di edificio che si intende recuperare ad abitazione siano privi di categoria energetica (ad esempio perché privi di riscaldamento), gli stessi ricadono automaticamente nella classe energetica G di cui alla tab. 3 della Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg con un consumo convenzionale pari a 270 kwh/mq.anno. una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti il miglioramento energetico dell unità abitativa desunta dal progetto relativo all intervento di riqualificazione energetica, con l indicazione delle differenze di fabbisogno globale di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kwh/mq. per anno, con due decimali. In sede di rendicontazione dell intervento deve essere dimostrato il miglioramento energetico ottenuto con l intervento, presentando la certificazione energetica dell immobile riqualificato con l indicazione del consumo annuo espresso in kwh/mq. per anno, con due decimali. Il mancato raggiungimento dell obiettivo di miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda comporta la rideterminazione/decadenza del contributo secondo quanto disciplinato al successivo punto 13. La certificazione energetica relativa ad un'unita abitativa sita in un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato può essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici allegato A punto 7.5, ferma restando la redazione Pag. 3 di 7

dell attestato secondo i modelli disposti dalla vigente disciplina provinciale. Per gli interventi riguardanti unità abitative dotate di impianto autonomo gli attestati di certificazione energetica dovranno essere redatti e calcolati secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, Approvazione di ulteriore misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e in particolare all Allegato H. Si propone di sostituire il primo alinea del quarto paragrafo del punto 8 che così recita: l attestazione dell indicatore ICEF del nucleo familiare del richiedente. In caso di mancata presentazione dell attestazione dell indicatore ICEF sono ammesse le sole spese riferite a interventi destinati all isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi; con il seguente nuovo paragrafo: l attestazione dell indicatore ICEF del nucleo familiare del richiedente comprensiva della dichiarazione ICEF. In caso di mancata presentazione dell attestazione dell indicatore ICEF sono ammesse le sole spese riferite a interventi destinati all isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi; Inoltre si propone di sostituire il terzo alinea del quinto paragrafo del punto 8 dell allegato che così recita: di non aver chiesto né ottenuto altri contributi previsti da altre normative provinciali, di importo superiore a 10.000,00, o contributi o agevolazioni fiscali previste da normative statali e di essere altresì a conoscenza del fatto che per le spese oggetto di contributo, non potranno essere richiesti altri contributi statali o provinciali o agevolazioni fiscali; ovvero qualora la richiesta fosse già intervenuta, di aver rinunciato ai contributi o alle agevolazioni richiesti; con i seguenti nuovi alinea: di non aver chiesto o beneficiato, per le spese ammesse a finanziamento, di altri contributi o agevolazioni fiscali previsti da leggi provinciali o statali; ovvero qualora la richiesta fosse già intervenuta, di aver rinunciato ai contributi o alle agevolazioni richiesti; di non aver beneficiato negli ultimi 10 anni contributi provinciali per l'acquisto o la riqualificazione della casa per un importo superiore a 10.000,00 Euro e che le unità abitative per le quali è chiesto il contributo negli ultimi 10 anni non sono state interessate da lavori Pag. 4 di 7

assistiti da contributi provinciali per importi superiori ad 10.000,00." La sostituzione è proposta per allineare quanto previsto nei requisiti di ammissione al beneficio con quanto previsto sui contenuti dell autocertificazione da produrre all atto della presentazione della domanda che non risultavano originariamente coerenti. Inoltre, al fine di rendere maggiormente intelleggibili i contenuti dell allegato, con riferimento alle certificazioni energetiche, si propongono le seguenti precisazioni e integrazioni di carattere tecnico. Si propone anche si sostituire il quarto alinea del quarto paragrafo del punto 8 che così recita: la certificazione energetica relativa allo stato di fatto dell unità abitativa prima dell intervento, dalla quale si desume il consumo energetico annuo (esempio per riscaldamento, acqua calda e sanitaria) dell unità abitativa stessa (kwh/mq per anno espresso con due decimali), inclusa la relazione di calcolo redatta con le modalità indicate al punto 5) ovvero la dichiarazione che gli edifici o le porzioni di edificio che si intendono recuperare ad abitazione siano prive di categoria energetica (ad esempio in quanto prive di riscaldamento); con il seguente nuovo alinea: la certificazione energetica redatta da un tecnico certificatore abilitato relativa allo stato di fatto dell'unita abitativa prima dell'intervento, dalla quale si desume il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria dell unità abitativa stessa (kwh/mq per anno espresso con due decimali), inclusa la relazione di calcolo redatta con le modalità indicate al punto 5) ovvero la dichiarazione che gli edifici o le porzioni di edificio che si intendono recuperare ad abitazione siano prive di categoria energetica (ad esempio in quanto prive di riscaldamento); Inoltre al quinto alinea del quarto paragrafo del punto 8 dopo la parola energia va aggiunto il temine primaria ; al secondo paragrafo del punto 9.1 dopo la parola energia va aggiunto il temine primaria. Di seguito il secondo alinea del quinto paragrafo del punto 13 che così recita: la certificazione energetica dell immobile riqualificato rilasciata da un tecnico abilitato con l indicazione del consumo annuo espresso in kwh/mq per anno, con due decimali, a seguito dell intervento viene sostituito con il seguente nuovo alinea: la certificazione energetica dell immobile riqualificato rilasciata da un tecnico certificatore abilitato con l indicazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria espresso in kwh/m 2 anno, con due decimali, a seguito dell intervento; Pag. 5 di 7

Tanto premesso, il Relatore di riapprovare, in riferimento alle modificazioni di cui in premessa, il nuovo testo dei Criteri attuativi dell articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio e per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio su immobili adibiti ad abitazione principale che è allegato e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce i criteri approvati in allegato alla deliberazione n. 187 del 14 febbraio 2012. La pluricitata deliberazione n. 187 ha rinviato, tra l altro, l approvazione dei moduli di domanda, secondo quanto previsto dall articolo 9, comma 8, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che prevede che gli stessi siano approvati d intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali. Per tale intesa si è attivata la forma semplificata ai sensi dell articolo 9, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7. Ciò premesso, in linea con quanto previsto dall articolo 9, comma 8 della legge provinciale n. 23 del 1992, relativo all approvazione, d intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, dei moduli e formulari concernenti i procedimenti amministrativi gestiti dai comuni e dalle comunità, si propone di dare mandato al Presidente di trasmettere al Consiglio delle autonomie locali la presente proposta, ai fini del perfezionamento dell intesa in forma semplificata ai sensi dell articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7. LA GIUNTA PROVINCIALE - visto l art. 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18; - vista la propria precedente deliberazione n. 187 di data 14 febbraio 2012; - visti i pareri delle strutture competenti all esame preventivo della presente deliberazione; - vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in particolare l articolo 9; - vista la proposta di intesa del Consiglio delle autonomie locali approvata in data 22 febbraio 2012; - a voti unanimi legalmente espressi; d e l i b e r a 1) di riapprovare in allegato, in recepimento delle modificazioni di cui in premessa, il nuovo testo dei Criteri attuativi dell articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio e per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio su immobili adibiti ad abitazione principale che sostituisce i criteri approvati in allegato alla deliberazione n. 187 del 14 febbraio 2012; 2) di approvare i moduli di domanda e di rendicontazione allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Pag. 6 di 7

3) di dare mandato al Presidente della Provincia, relativamente ai moduli di domanda e di rendicontazione di cui al precedente punto 2), di trasmettere al Consiglio delle autonomie locali la presente proposta ai fini del perfezionamento dell intesa in forma semplificata ai sensi dell articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7. 4) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. GR Pag. 7 di 7