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Fondazione Luca Pacioli IL PATTO DI FAMIGLIA Legge 14 febbraio 2006, n. 55 Documento n. 7 del 29 marzo 2006 Scheda di lettura Via G. Paisiello, 24 00198 Roma tel.: 06/85.440.1 (fax 06/85.440.223) C.F.:80459660587 www.fondazionelucapacioli.it - segreteria@fondazionelucapacioli.it

INDICE Premessa Pag. 1 1. Art. 1 della legge n. 55/2006 2 2. Art. 2 della legge n. 55/2006 2 2.1 Nozione (Art. 768-bis cod. civ.) 4 2.2 Forma (Art. 768-ter cod. civ.) 4 2.3 Partecipazione (Art. 768-quater cod. civ.) 5 2.4 Vizi del consenso (Art. 768-quinquies cod. civ.) 6 2.5 Rapporti con i terzi (Art. 768-sexies cod. civ.) 7 2.6 Scioglimento (Art. 768-septies cod. civ.) 7 2.7 Controversie (Art. 768-opties cod. civ.) 8 Fondazione Luca Pacioli II

IL PATTO DI FAMIGLIA Legge 14 febbraio 2006, n. 55 Premessa La legge n. 55 del 14 febbraio 2006 ha introdotto nell ordinamento una deroga al divieto di stipulare patti successori stabilito dall art. 458 cod. civ.. In particolare i nuovi artt. 768- bis/768-octies cod. civ. prevedono ora il patto di famiglia. Si tratta del contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, (ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote) ad uno o più discendenti. Si consente in tal modo di regolare con un contratto il passaggio generazionale dell azienda, in riferimento sia all impresa individuale sia a quella esercitata in forma collettiva. L obiettivo è quello di agevolare la continuità dell impresa - conformemente a quanto anche indicato in ambito comunitario 1 - consentendo all imprenditore di programmare in vita, in modo definitivo, sia il passaggio generazionale dell azienda individuale sia - nel caso in cui l attività d impresa sia esercitata in forma collettiva gli assetti della società di famiglia (in modo che non siano influenzati dalla disciplina successoria). La nuova disciplina intende garantire al tempo stesso: - la stabilità degli atti di trasferimento dei beni oggetto del patto, - la tutela dei legittimari che, a seguito dell accordo, risultino esclusi dalla proprietà dell'azienda stessa (ovvero della partecipazione societaria). 1 Comunicazione della Commissione Europea relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (pubblicata nella G.U.C.E. n. C/93 del 28 marzo 1998). Fondazione Luca Pacioli 1

1. Art. 1 della legge n. 55/2006 In seguito alla modifica intervenuta all art. 458 cod. civ., è ora consentito di stipulare patti successori d impresa secondo quanto previsto dagli artt. 768-bis e segg. cod. civ.. 2. Art. 2 della legge n. 55/2006 Viene introdotta nel Codice civile la disciplina del c.d. patto di famiglia (contenuta nel nuovo Capo V-bis, Titolo IV, Libro II, artt. 768-bis/768-octies). La innovativa disciplina del patto di famiglia introdotta dagli artt. 768-bis e segg. cod. civ. è diretta a consentire all imprenditore di definire la propria successione con riguardo all azienda o alle partecipazioni sociali di cui sia titolare, ed evitare in tal modo la crisi che frequentemente subisce l impresa in conseguenza del ricambio generazionale. Il patto di famiglia costituisce, in tal senso, lo strumento giuridico con cui assicurare continuità all impresa (sia che sia esercitata individualmente dall imprenditore sia in forma di società) in modo stabile e certo. Sino ad ora la donazione ha costituito lo strumento tipicamente utilizzato dall imprenditore per il trasferimento in vita dell azienda ai propri (futuri) eredi, anche in considerazione del regime fiscale particolarmente favorevole riconosciuto dall ordinamento a tale atto dispositivo. Infatti, ai fini delle imposte sui redditi, il trasferimento di azienda per atto gratuito non costituisce realizzo tassabile della plusvalenza relativa all azienda stessa 2 ; ai fini delle imposte indirette, a seguito della abolizione 3 dell imposta sulle successioni e donazioni, la donazione d azienda sconta l imposta di registro soltanto nel caso di donazione a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado 4 (e, qualora vi siano anche immobili, l imposta di trascrizione e catastale 5 sul loro valore). D altra parte l utilizzo di tale atto dispositivo a titolo gratuito (la donazione), realizzando di fatto una sorta di anticipata successione, incontra il limite della tutela degli eredi legittimi del donante non assegnatari dell azienda (ovvero delle partecipazioni societarie). Tale tutela è realizzata, in primo luogo, in mancanza di una espressa volontà contraria del defunto, mediante l obbligo di collazione 6 di quanto ricevuto in donazione. 2 Cfr. Art. 58 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3 L abolizione dell imposta sulle donazioni è stata disposta dall art. 13, co. 1, della legge n. 383/2001 (c.d. legge dei 100 giorni ). 4 L atto di liberalità disposto a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai discendenti in linea retta o dai parenti entro il quarto grado, è soggetto alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore a 180.759,91 (così l art. 13, co. 2, legge n. 383/2001). In tal caso, sulla parte di valore della quota eccedente il suddetto importo, si applicano le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. Pertanto in caso di donazione di azienda l imposta di registro deve corrispondersi sul valore aziendale che eccede l importo di 180.759,91 ; se la donazione ha ad oggetto partecipazioni societarie, l imposta di registro è dovuta, per l importo eccedente 180.759,91, nella misura fissa di 168 (art. 11, D.P.R. n. 131/1986, Allegato, Parte I). 5 In particolare l imposta ipotecaria è dovuta nella misura del 2% del valore dell immobile, mentre l imposta catastale è dovuta nella misura dell 1% del suddetto valore. 6 La collazione (artt. 737 e segg. cod. civ.) consiste nell obbligo da parte dei legittimari di conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario quanto ricevuto dal defunto a titolo di donazione (diretta o indiretta) al fine di mantenere tra i coeredi la proporzione stabilita nel testamento o dalla legge. La riunione dei beni è reale e si fa o cedendo il bene ricevuto a titolo di donazione ovvero imputando alla massa il suo valore. Fondazione Luca Pacioli 2

Peraltro in ogni caso, anche quando il donante abbia esonerato il beneficiario dalla collazione, gli atti dispositivi a titolo gratuito sono soggetti a riduzione quando violano i diritti dei legittimari (coniuge e discendenti). Infatti ai sensi dell art. 561 e segg. cod. civ. i beni pervenuti al donatario (e ai suoi subacquirenti), sono assoggettabili, in seguito alla morte del donante e all apertura della sua successione, all azione di riduzione esperibile dai legittimari che vedano lesa la loro quota di legittima: ne consegue per il donatario (e per gli eventuali terzi da questi aventi causa) l obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di donazione. Come può osservarsi l effetto reale dell azione si spiega non solo nei confronti del donatario ma anche di coloro cui il bene donato è stato successivamente trasferito, rendendo in tal modo instabili gli effetti della donazione stessa. Si osservi, inoltre, che sia ai fini della collazione sia ai fini della riduzione il valore dei beni donati in vita è quello che essi hanno all apertura della successione, salvo che per il denaro che si computa al valore nominale 7 : sicché donazioni a diversi legittimari che all epoca dell atto risultavano di pari valore possono invece essere contestate in relazione al diseguale valore dei beni stessi all apertura della successione. Un recente intervento normativo 8 ha, peraltro, inteso ridurre l effetto destabilizzante derivante dall esperibilità della azione di riduzione (e conseguente azione di restituzione) nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario: il novellato art. 563 cod. civ., in riferimento alla donazione di immobili, stabilisce che l azione di riduzione si prescrive in 20 anni dalla donazione 9. In altre parole si limitano nel tempo gli effetti pregiudizievoli per i terzi aventi causa dal donatario conseguenti all esperibilità della suddetta azione. D altra parte se il coniuge e i parenti del donante si oppongono alla donazione, la decorrenza del termine di 20 anni resta sospesa (art. 563, quarto comma). Anche in seguito alla novella degli artt. 561 e 563, dunque, la stringente disciplina a tutela delle ragioni successorie dei legittimari continua a determinare l instabilità degli effetti della donazione, rendendo di fatto impossibile, con tale strumento, regolare in modo definitivo il passaggio generazionale dell azienda. In tale ambito la nuova disciplina del patto di famiglia consente la trasmissione definitiva dell azienda in deroga al divieto di patti successori (nuovo art. 458 cod. civ.), evitando, come si avrà modo di osservare a breve, che il beneazienda sia soggetto, in seguito all apertura della successione dell imprenditore, all esercizio dell azione di riduzione e all obbligo di collazione. 7 Cfr. infra par. 2.3. 8 Il previgente art. 563 cod. civ. disponeva infatti che Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Sul tema la Cassazione (n. 10333/1993) aveva indicato che l azione del legittimario di riduzione delle donazioni non poteva essere paralizzata dall eccezione di usucapione ventennale del convenuto (donatario o suo avente causa anche a titolo oneroso) in considerazione della finalità dell azione stessa diretta a far valere le ragioni successorie del legittimario. Pertanto si riteneva che il verificarsi dell usucapione ordinaria non dispiegasse l effetto preclusivo dell esercizio dell azione di riduzione. Il nuovo art. 563, primo e quarto comma, cod. civ., novellato dall art 2, co. 4-novies della Legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 15 marzo 2005 n. 35 dispone ora: I. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. IV. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. 9 Sul punto si osserva una incongruenza del disposto con quanto previsto dal novellato art. 561 cod. civ. che fa decorrere il termine ventennale dal momento della trascrizione della donazione. Fondazione Luca Pacioli 3

2.1 Nozione (Art. 768-bis cod. civ.) Per patto di famiglia si intende il contratto che regola, sotto il profilo della futura successione del cedente, il trasferimento: - da parte dell imprenditore della propria azienda (o di parte di essa) ad uno o più dei suoi discendenti, - da parte del titolare di partecipazioni societarie della propria quota, in tutto o in parte, ad uno o più dei suoi discendenti. Tale disciplina peraltro deve essere compatibile con la disciplina dell impresa familiare e con quella delle società. Ad una prima lettura del testo legislativo il patto di famiglia appare come atto con effetti traslativi. A ben vedere (cfr. anche art. 768-quater cod.civ.) tale patto sembra piuttosto da qualificarsi come pattuizione accessoria, contestuale o successiva ad un atto traslativo dell azienda o delle partecipazioni sociali a taluni dei discendenti (realizzato come donazione); con il patto di famiglia gli altri legittimari danno atto di aver ricevuto beni o denari di valore corrispondente, idonei a soddisfare i loro diritti di legittima, ovvero di rinunciarvi. La deroga al divieto di patti successori riguarda esclusivamente il trasferimento dell azienda e delle partecipazioni societarie; sono, in ogni caso, esclusi il coniuge e gli ascendenti tra gli assegnatari dell azienda (o della partecipazione societaria): questi parteciperanno necessariamente al patto quale destinatari di altri beni o per dare atto della propria rinunzia. Qualora il patto riguardi il trasferimento di una partecipazione societaria, peraltro, non si precisa se questa debba essere tale da consentire di influire sulla gestione della società ovvero possa consistere anche in una partecipazione esigua (come ad es. piccoli pacchetti azionari di società quotata). Sembrerebbe, tuttavia, quanto meno dubbio che il legislatore abbia voluto considerare anche la seconda situazione, tenuto conto che l obiettivo della disciplina introdotta dagli artt. 768-bis e segg. è di agevolare il passaggio generazionale nella gestione aziendale. Il patto di famiglia deve stipularsi, infine, nel rispetto della normativa in tema di impresa familiare e di società 10. Ciò significa, ad esempio, che: - in caso di impresa familiare, l imprenditore dovrà procedere a liquidare preventivamente i familiari che collaborano nell impresa secondo quanto previsto dal quarto comma dell art. 230 bis cod. civ.; - qualora il patto di famiglia riguardi il trasferimento di partecipazioni a società personali, sulla cessione della partecipazione si dovrà formare il consenso (unanime) degli altri soci; - nell ipotesi di trasferimento di partecipazioni di società di capitali, devono essere rispettati i diritti di prelazione eventualmente stabiliti da apposita clausola statutaria. 2.2 Forma (Art. 768-ter cod. civ.) Il contratto deve rivestire, a pena di nullità, la forma di atto pubblico. 10 Cfr. M. C. Lupetti, Notiziario CNN, 14 febbraio 2006. Fondazione Luca Pacioli 4

2.3 Partecipazione (Art. 768-quater cod. civ.) Il coniuge dell imprenditore - ovvero del titolare di partecipazioni societarie - e tutti coloro che sarebbero legittimari 11 se al momento della stipulazione del patto si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore - ovvero del titolare delle partecipazioni -, devono partecipare al contratto (1 comma). L assegnatario dell azienda - ovvero delle partecipazioni societarie - è tenuto a liquidare gli altri legittimari tramite il pagamento di una somma pari al valore delle rispettive quote di legittima 12 (2 comma). In altre parole il soggetto cui viene assegnata l azienda (o trasferita la titolarità della partecipazione societaria) è tenuto a soddisfare gli altri contraenti del patto che non risultano assegnatari di tali beni, liquidando ad ognuno di essi una somma corrispondente alla quota di legittima spettante in riferimento al bene oggetto del patto. I contraenti possono, peraltro, concordare che tale liquidazione sia effettuata tramite il trasferimento di beni in natura. I legittimari non assegnatari possono rinunciare, in tutto o in parte, alla liquidazione della propria quota. I beni attribuiti ai legittimari non assegnatari dell azienda (o della partecipazione societaria) devono imputarsi alla rispettiva quota di legittima secondo il valore che ad essi viene espressamente attribuito nel patto (3 comma). Tale assegnazione può essere disposta anche con contratto stipulato successivamente (al patto di famiglia), purché: - sia a questo espressamente collegato, - siano presenti tutti i legittimari che hanno partecipato al primo contratto. E espressamente escluso sia l esercizio dell azione di riduzione ( introducendosi in tal modo una deroga al divieto di rinuncia all azione di riduzione previsto dall art. 557, 2 comma, cod. civ., naturalmente limitata ai beni oggetto del patto ) sia l obbligo di collazione su quanto ricevuto dai contraenti (4 comma). Come si è detto il patto di famiglia, ancorché indicato dal testo legislativo come contratto, apparirebbe configurarsi piuttosto come un atto ricognitivo con cui i legittimari dell imprenditore - ovvero del titolare di partecipazioni che risultino non assegnatari del bene-impresa accettano: a) le valutazioni effettuate in riferimento ai beni oggetto del patto (ed in base alle quali sono liquidate le rispettive quote di legittima) b) gli effetti derivanti da tali valutazioni, ossia: la rinuncia all esercizio dell azione di riduzione sui beni oggetto del patto, una volta aperta la successione dell imprenditore. Tale rinuncia si ha sia nel caso in cui i legittimari non assegnatari accettano la liquidazione della propria quota di legittima in denaro o con altri beni, sia nel caso in cui vi rinunciano, in tutto o in parte; l esclusione dei suddetti beni dall obbligo di collazione nei confronti dei coeredi che abbiano acconsentito al patto. 11 Ai sensi dell art. 536, co. 1-2, cod. civ. devono considerarsi legittimari il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi. 12 Le quote di legittima sono stabilite dagli artt. 536 e segg. cod. civ.. Fondazione Luca Pacioli 5

All apertura della successione dell imprenditore, pertanto, la collazione e l azione di riduzione potrà esercitarsi esclusivamente sui beni diversi da quelli oggetto del patto. L esclusione dell operatività dell azione di riduzione e della collazione (vale a dire dei due strumenti tipici utilizzati per la reintegrazione della quota spettante agli eredi) risponde all esigenza di rendere stabile l assetto regolato dal patto ed evitare così che questo sia rimesso in discussione in seguito all apertura della successione. Per quanto riguarda l esclusione per i beni oggetto del patto dell obbligo di collazione, la norma intende risolvere il problema derivante dalla circostanza che il criterio di valutazione del bene, ai fini della collazione, varia a seconda della sua natura (denaro, bene mobile o immobile) 13 : al momento dell apertura della successione taluni beni oggetto del patto potrebbero, dunque, risultare di valore diverso rispetto a quello considerato nel momento in cui il patto è stato stipulato: in ogni caso, anche ove dovessero, a posteriori e in base al valore dei beni all apertura della successione, risultare lesi i diritti di taluni dei partecipanti al patto, nessuna azione sarà esperibile e i trasferimenti assistiti dal patto di famiglia dovranno reputarsi definitivi ed esclusi dalla successione. In riferimento alla liquidazione dei legittimari non assegnatari dell azienda o delle partecipazioni sociali, la norma sembra attribuire all assegnatario l obbligo di provvedere alla liquidazione delle rispettive quote. Tuttavia il più delle volte, sarà l imprenditore cedente a liquidare gli altri legittimari, tenuto conto che: - le somme (o i beni) destinati ai non assegnatari sono imputate alla loro quota di legittima, come se riferite al patrimonio del donante; - l assegnatario dell azienda (o della partecipazione societaria) potrebbe non disporre della liquidità necessaria a soddisfare i non assegnatari; - è comunque verosimile che il donante si adoperi, per ottenere il consenso di tutti i legittimari al patto di famiglia, in modo da assicurare a ciascuno un adeguata porzione del proprio patrimonio. La legge consente che l obbligo di soddisfare le ragioni dei coeredi sia assunto dal beneficiario della donazione d azienda o di partecipazioni sociali e non sembra escludere che gli altri legittimari siano soddisfatti con l attribuzione di un diritto di credito nei confronti dell assegnatario dell azienda o delle partecipazioni. In caso di inadempimento, peraltro, si dovrebbe prospettare un ipotesi di risoluzione del contratto, con conseguente ripristino dei diritti di collazione e delle azioni di riduzione. C è da chiedersi se tale risoluzione debba essere richiesta nelle forme dell impugnazione del patto, con il medesimo breve termine di prescrizione. 14 2.4 Vizi del consenso (Art. 768-quinquies cod. civ.) Il coniuge e i legittimari non assegnatari possono richiedere l annullamento del contratto, qualora il consenso sia stato dato per errore, estorto con la violenza o carpito con dolo. L azione si prescrive entro un anno 15. 13 Se il bene soggetto alla collazione è una somma di denaro, la collazione si concretizza in un obbligo di valuta regolato dal principio nominalistico: in tal caso il donatario è tenuto a collazionare la somma ricevuta in donazione, maggiorata degli interessi legali (art. 751 cod. civ.). Qualora, invece, soggetto a collazione sia un bene immobile, il donatario deve collazionare il cespite immobiliare (c.d. collazione in natura) ovvero una somma corrispondente al suo valore di mercato al momento dell'apertura della successione (c.d. collazione per imputazione) (art. 746 cod. civ.). 14 Cfr. artt. 768 quinquies e 768 sexies. 15 Il termine decorre dal momento in cui è cessata la violenza, ovvero è stato scoperto l errore o il dolo. Fondazione Luca Pacioli 6

Il più breve termine per l impugnazione (un anno in luogo dei cinque previsti dall art. 1442 cod. civ.) risponde alla sopraindicata esigenza di rendere stabili gli effetti derivanti dal patto. 2.5 Rapporti con i terzi (Art. 768-sexies cod. civ.) Tenuto conto che all apertura della successione potrebbero risultare altri legittimari, non esistenti al momento di stipula del patto di famiglia, questi possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento di una somma corrispondente alla rispettiva quota di legittima, aumentata degli interessi legali (1 comma). In caso di inosservanza di tale disposizione, i sopraindicati legittimari possono agire per richiedere l annullamento del patto, secondo quanto previsto dall art. 768- sexies; l azione si prescrive in un anno (2 comma). La norma è diretta a tutelare, da una parte, i diritti dei legittimari non conosciuti o non conoscibili al momento della stipula del patto e, dall altra, a conservare quanto più possibile la stabilità del patto. In tal senso, infatti, si può osservare che i legittimari sopravvenuti (che non abbiano, cioè, partecipato al patto) hanno diritto a richiedere il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla rispettiva quota di legittima - aumentata degli interessi legali-, potendo impugnare il patto solo in caso di dolo, errore o violenza (con il più breve termine di prescrizione un anno - dell azione di annullamento) ovvero qualora i beneficiari del patto non provvedano a liquidare i loro diritti successori in riferimento ai beni oggetto del suddetto patto. Il riferimento ai soggetti che hanno beneficiato del patto induce a ritenere che gli eventuali legittimari che non abbiano partecipato al patto - perché non conosciuti o non conoscibili al momento in cui questo è stato stipulato - potranno richiedere sia all assegnatario dell azienda (o della partecipazione societaria) sia agli altri legittimari che abbiano ricevuto altri beni o denaro la liquidazione della propria quota di legittima, da computarsi sull intero patrimonio del de cuius, compresi tutti i beni oggetto del patto. 2.6 Scioglimento (Art. 768-septies cod. civ.) Il patto di famiglia può sciogliersi o modificarsi ad opera dei soggetti che lo hanno concluso. Lo scioglimento (ovvero la modificazione) del patto avviene tramite: - diverso contratto, che deve rivestire le medesime caratteristiche formali e sostanziali e i medesimi presupposti richiesti dalla legge per il patto di famiglia, - ovvero recesso, ma solo se è stato previsto espressamente dal patto: in tal caso il recesso viene esercitato tramite dichiarazione agli altri contraenti certificata dal notaio. Fondazione Luca Pacioli 7

La possibilità di modificare il patto o recedere da esso sussiste fino all apertura della successione, tenuto conto che la modificazione ovvero lo scioglimento deve avvenire ad opera degli stessi soggetti che lo hanno concluso. 2.7 Controversie (Art. 768-octies cod. civ.) Le controversie relative alla stipulazione di un patto di famiglia devono devolversi preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione stragiudiziale previsti dalla normativa relativa al rito societario. 16 E imposto il ricorso, in via preliminare, a forme di conciliazione stragiudiziale per dirimere eventuali controversie relative al patto. 16 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, Art. 38 (Organismi di conciliazione): 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. 3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39. Fondazione Luca Pacioli 8