Atti della riscossione attenzione alla notifica a mezzo PEC

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Atti della riscossione attenzione alla notifica a mezzo PEC di Daniele Brancale Pubblicato il 5 gennaio 2018 Prosegue, fortunatamente in maniera zelante, l opera di annullamento da parte dei Giudici tributari di tutti quegli atti notificati per il tramite della posta elettronica certificata, che, contrariamente a quanto prescritto dalla normativa in materia, risultano allegati al messaggio mail nel c.d. formato PDF. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che dal 1 giugno 2016, la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può avvenire solo ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata PEC. Procedura ancora facoltativa, invece, per le persone fisiche, in relazione alle quali il canale telematico rappresenta una vera e propria dichiarazione di volontà. L obbligo appena menzionato trova il proprio riferimento normativo nell art. 14 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, il quale, come tutti ricorderemo, ha rappresentato uno dei tre provvedimenti attuativi della legge n. 23 dell 11 marzo 2014, meglio conosciuta come delega fiscale. La disposizione testé richiamata, affermava infatti che: Al fine di potenziare la diffusione dell utilizzo della posta elettronica certificata nell ambito delle procedure di notifica, nell ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte 1

del contribuente, all articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e sostituito dal seguente: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all indirizzo risultante dall indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Dal quadro appena esposto, emerge pertanto l obbligo ben preciso per l Agente della riscossione di recapitare qualsiasi atto indirizzato al contribuente che sia, ricordiamo, ditta individuale, società o professionista iscritto in albo o elenco, non più al suo indirizzo fisico bensì nella casella di posta elettronica certificata, così come risultante dal sopra menzionato INI PEC. Obbligo, come prima ricordato, operativo dal 1 giugno 2016. In virtù di tale prescrizione legislativa, i vari uffici territoriali della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione si sono quindi conformati alla nuova disciplina procedendo ad inviare cartelle, intimazioni e/o qualsiasi altro atto della procedura esattoriale mediante lo strumento della PEC. Tuttavia, nel fare ciò, la maggior parte si è limitata ad allegare la cartella o il diverso atto della riscossione nel semplice formato PDF in luogo del più idoneo ed attendibile formato.p7m. È appena il caso di ricordare, infatti, che quest ultimo, come più volte ribadito ormai 2

dalla giurisprudenza, rappresenta l unico formato in grado di dare certezze e di garantire da un lato l identificabilità dell autore e dall altro l integrità e l immodificabilità del documento. Diversamente, con l allegazione del file PDF ciò che viene notificato al contribuente altro non è che una mera copia informatica (c.d. scansione) del documento cartaceo originale, correndo l obbligo di evidenziare come in tale ipotesi, senza una valida attestazione di conformità, oltretutto apposta da soggetti all uopo abilitati secondo quanto previsto dal c.c., la copia dell atto inteso notificare non può assumere alcuna valenza giuridica non essendo in grado di dimostrare che il suo contenuto sia identico, in tutto e per tutto, al documento originale. Dal quadro di sintesi appena descritto ne è disceso un fitto e costante ricorso al Giudice tributario da parte dei numerosi contribuenti che in quest ultimo biennio si sono visti recapitare cartelle di pagamento, così come intimazioni e misure cautelari, sulla propria casella di posta elettronica certificata. Tutto questo, proprio in virtù del fatto che, nella maggior parte dei casi, il documento allegato al messaggio telematico era appunto nel formato PDF. Non a caso, soli pochi giorni fa, le Commissioni tributarie provinciali di Varese e di Salerno, in maniera contemporanea, hanno annullato diversi atti della riscossione, dichiarandone l invalidità e, quindi, l inesistenza, a causa del mancato utilizzo del file.p7m., che, è utile ricordare ancora una volta, rappresenta l unico formato in grado di dimostrare, allo stesso tempo, che l atto è stato sottoscritto digitalmente e che il file allegato è conforme al documento originale dal quale la copia medesima è stata estrapolata. 3

Più segnatamente, la CTP di Varese, con la sentenza n. 416/2017, depositata il 25.09.2017, ha avuto modo di affermare come: La Commissione in riferimento all eccezione sollevata dal ricorrente e relativa alla regolarità della notifica a mezzo PEC dell intimazione di pagamento impugnata osserva che, in linea con l orientamento che sta divenendo ormai maggioritario, (vedi per tutte CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Savona n. 100/2017) tale notifica sia da considerarsi nulla, non essendoci la prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale.. In maniera speculare, la CTP di Salerno, con la sentenza n. 4124/2017, depositata sempre il 25.09.2017, ha ricordato come: Tuttavia, affinché la notifica via pec sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti e, soprattutto, che sia provata la corretta esecuzione del procedimento di notifica..(..)..in conclusione, la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec sottoscritto digitalmente e cioè avere un estensione del file in.p7m.. In virtù di quanto sopra, è agevole rendersi conto del fatto che molteplici potrebbero essere, quindi, le ipotesi in cui l atto notificato dalla neonata Agenzia Riscossione sia da considerarsi nullo e/o inesistente. A tal fine, appare utile insistere col sollevare l eccezione presso tutte le Commissioni tributarie d Italia affinché, appunto, l orientamento già favorevole al contribuente diventi pressoché assoluto. E proprio nel fare ciò, non dimentichiamoci, infine, che il D.L. n. 193/2016, da ultimo, 4

ha cancellato dall art. 26 del D.p.r. n. 602/73 l inciso Non si applica l art. 149-bis del codice di procedura civile, con ciò significando che dal giorno di entrata in vigore del predetto testo normativo, vale a dire dal 24.10.2016, anche con riferimento alla notifica degli atti della riscossione trova applicazione, appunto, la disposizione di cui all art. 149bis del c.p.c., che, al primo comma, prevede testualmente che: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento., avendo cura di precisare, però, al comma successivo che: Se procede ai sensi del primo comma, l ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell atto sottoscritta con firma digitale all indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.. Corollario di ciò è rappresentato dal fatto che, per tutti gli atti notificati a mezzo PEC dopo il 24 ottobre 2016, il file.p7m. costituisce, in definitiva, l unico ed esclusivo formato in grado di legittimare la procedura di notifica, considerato che solo grazie a quest ultimo si potrà essere in grado di appurare che il file allegato sia firmato digitalmente, alla stregua di quanto impone la recente modifica normativa. 5 gennaio 2018 Daniele Brancale **** Leggi qui tutti gli articoli dedicati alla notifica degli atti tributari 5

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